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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro n. 685/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 23.12.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza successive contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 25.6.2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I.- In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, con qualsiasi statuizione la nullità e/o comunque l'illegittimità del licenziamento intimato in danno del ricorrente e per l'effetto condannarsi la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannarsi la Società al pagamento delle retribuzioni, anche a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale utile per il calcolo del t.f.r., dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque non inferiore a cinque mensilità; condannarsi, inoltre, la CP_1 convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
II- In via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, con qualsiasi statuizione l'illegittimità del licenziamento intimato in danno del ricorrente e per l'effetto condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannarsi la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal comma
2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.
pagina 1 di 4 III- In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del licenziamento intimato in danno del ricorrente e conseguentemente dichiararsi risolto il rapporto di lavoro alla data dell'intimato recesso e condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità nella misura massima prevista dal comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.
IV- In ogni caso: rifondersi spese e competenze professionali.
V- In ogni caso, in riferimento agli importi accertati e oggetto di condanna: condannarsi inoltre la convenuta al versamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art
429 c.p.c., dalla data di maturazione del credito alla data di deposito del ricorso ed al versamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. e della rivalutazione di cui all'art. 429 c.p.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo.
In via istruttoria
Ove sussistesse incertezza in ordine alla sussistenza in capo al sig. di uno stato di Pt_1 disabilità come definito dalla giurisprudenza euro comunitaria sopra citata nonché dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, voglia il Tribunale disporre CTU medico legale diretta a verificare la sussistenza di tale stato di disabilità nonché la correlazione fra lo stesso stato e le malattie che hanno condotto il sig. al superamento del Pt_1 periodo di comporto.”;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 26.6.2025, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale di merito: respingersi le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
Spese di causa integralmente rifuse;
In via istruttoria: pur ritenendo la causa di natura documentale, si chiede che vengano sentiti, in qualità di testimoni, sulle circostanza capitolate in punto di fatto, depurate di eventuali giudizi, che abbiansi qui per trascritte con la premessa “vero che”, nonché a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi e senza inversione dell'onere della prova il dott. nonché tutti i medici che Persona_1 hanno visitato il ricorrente il cui nominativo si desume dai certificati prodotti dalle parti.
Si chiede al Giudice di ordinare al sig. l'esibizione del passaporto”. Parte_2
pagina 2 di 4 Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa come da separato dispositivo di sentenza, a norma degli artt.
429 e 127ter cpc, allegato al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 3 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685/2024 R.G. promossa da
(C.F. Parte_2 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO ROSSI e GIACOMO ROSSI, contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_1
- convenuta - con il patrocinio dell'avv. GENNARI LORENZO, così provvede:
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Motivazione in giorni 30.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Rovigo, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro n. 685/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 giugno 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 23.12.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza successive contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 25.6.2025, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I.- In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, con qualsiasi statuizione la nullità e/o comunque l'illegittimità del licenziamento intimato in danno del ricorrente e per l'effetto condannarsi la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannarsi la Società al pagamento delle retribuzioni, anche a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale utile per il calcolo del t.f.r., dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque non inferiore a cinque mensilità; condannarsi, inoltre, la CP_1 convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
II- In via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, con qualsiasi statuizione l'illegittimità del licenziamento intimato in danno del ricorrente e per l'effetto condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannarsi la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal comma
2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.
pagina 1 di 4 III- In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del licenziamento intimato in danno del ricorrente e conseguentemente dichiararsi risolto il rapporto di lavoro alla data dell'intimato recesso e condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità nella misura massima prevista dal comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.
IV- In ogni caso: rifondersi spese e competenze professionali.
V- In ogni caso, in riferimento agli importi accertati e oggetto di condanna: condannarsi inoltre la convenuta al versamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art
429 c.p.c., dalla data di maturazione del credito alla data di deposito del ricorso ed al versamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. e della rivalutazione di cui all'art. 429 c.p.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo.
In via istruttoria
Ove sussistesse incertezza in ordine alla sussistenza in capo al sig. di uno stato di Pt_1 disabilità come definito dalla giurisprudenza euro comunitaria sopra citata nonché dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, voglia il Tribunale disporre CTU medico legale diretta a verificare la sussistenza di tale stato di disabilità nonché la correlazione fra lo stesso stato e le malattie che hanno condotto il sig. al superamento del Pt_1 periodo di comporto.”;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 26.6.2025, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale di merito: respingersi le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
Spese di causa integralmente rifuse;
In via istruttoria: pur ritenendo la causa di natura documentale, si chiede che vengano sentiti, in qualità di testimoni, sulle circostanza capitolate in punto di fatto, depurate di eventuali giudizi, che abbiansi qui per trascritte con la premessa “vero che”, nonché a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi e senza inversione dell'onere della prova il dott. nonché tutti i medici che Persona_1 hanno visitato il ricorrente il cui nominativo si desume dai certificati prodotti dalle parti.
Si chiede al Giudice di ordinare al sig. l'esibizione del passaporto”. Parte_2
pagina 2 di 4 Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa come da separato dispositivo di sentenza, a norma degli artt.
429 e 127ter cpc, allegato al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 3 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685/2024 R.G. promossa da
(C.F. Parte_2 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO ROSSI e GIACOMO ROSSI, contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_1
- convenuta - con il patrocinio dell'avv. GENNARI LORENZO, così provvede:
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Motivazione in giorni 30.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Rovigo, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4