Sentenza 7 marzo 2025
Massime • 1
In tema di avviamento obbligatorio dei lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, le società a partecipazione pubblica, di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, hanno il diritto di non assumere i lavoratori avviati che non siano in possesso dei requisiti indicati nei provvedimenti adottati, ai sensi del medesimo art. 18, per determinare criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, fra i quali può rientrare l'assenza di condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2025, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
Numero registro generale 2449/2020 Numero sezionale 617/2025 Numero di raccolta generale 6128/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
CI IA
Presidente
AN Di AO
Consigliere
IR RI
IL EL
Consigliere
Oggetto Categorie protette Precedenti
Consigliere
RI VA
Consigliere-Rel.
penali Rilevanza
R.G.N. 2449/2020
Ud.
04/02/2025
UP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2449/2020 proposto da:
TA TO, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Pelaggi ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Sudario 18;
contro
-ricorrente-
A.S.M. PA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Magnani e dall'Avv. Giampiero Proia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 23A;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Milano n. 1061/2019 pubblicata il 4 luglio 2019.
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Oscuramento disposto
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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dar Data pubblicazione 07/03/2025
Consigliere RI VA;
lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Pirone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi l'Avv. Luigi Pelago, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e l'Avv. Matteo Silvestri, per la P.A. controricorrente, che ne ha domandato il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSo
Il Tribunale di PA, con sentenza n. 337/2018, ha rigettato il ricorso di TO TA, proposto contro l'SM PA spa, diretto a ottenere la condanna di quest'ultima a procedere alla sua assunzione sulla base della graduatoria predisposta dalla Provincia di PA e la condanna al risarcimento del danno. Il ricorrente ha esposto che: era iscritto negli elenchi delle categorie protette dal 3 agosto 2004; aveva svolto mansioni di operaio (generico e qualificato) come manovale;
era munito di patente B;
aveva la licenza media inferiore;
era diplomato in Ragioneria;
SM PA spa aveva avviato il 18 aprile 2016 la procedura per l'assunzione ex legge n. 68 del 1999 di un Addetto area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, munito di patente B e con il titolo di studio di Licenza Media, al fine di stipulare un contratto di lavoro full time a termine di sei mesi, CCNL settore unico gas acqua, nonché un ulteriore contratto di lavoro full time di dodici mesi CCNL settore Igiene Ambientale;
in entrambi i casi era risultato primo in graduatoria, ma SM aveva rifiutato l'assunzione ai sensi del suo regolamento, alla luce dei suoi precedenti penali, a suo dire non gravi e risalenti nel tempo;
a suo avviso, l'obbligo di avviamento poteva essere escluso solo nei casi tassativi indicati dalla legge.
TO TA ha proposto appello che la Corte d'appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1061/2019, ha rigettato.
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TO TA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. L'SM PA spa si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente contesta l'omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato il tipo di attività che egli avrebbe dovuto svolgere una volta assunto, il contenuto delle prove pratiche da sostenere e se, durante lo svolgimento delle prove, fosse stato in grado di eseguire i compiti relativi. A suo avviso, le condanne penali riportate e le sue pendenze giudiziarie non avevano a che vedere con l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti connessi con l'avviamento obbligatorio. La censura è inammissibile, atteso che la Corte d'appello di Roma ha fondato la sua decisione sui precedenti penali del ricorrente, l'esistenza dei quali è stata da sola la ragione sufficiente a rigettare la domanda dell'istante. Le circostanze indicate dal ricorrente, quindi, sono prive del carattere della decisività.
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2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 delle preleggi al c.c., dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 333 del 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, in presenza di più fonti disciplinanti lo stesso rapporto, quella superiore sarebbe dovuta prevalere su quella inferiore. Egli evidenzia che la disciplina dell'avviamento obbligatorio per gli orfani di caduti in servizio si rinverrebbe nell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e nell'art. 7 del relativo Regolamento di esecuzione contenuto nel d.P.R. n. 333 del 2000, da qualificare come normativa speciale in materia, e che il CCNL di settore non avrebbe dato rilievo alle condanne penali anteriori all'instaurazione del rapporto di lavoro.
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Inoltre, sottolinea come nulla sia stato detto in ordine alla compatibilita fra l'attività di Addetto Area spazzamento che sarebbe stato chiamato a svolgere e la condanna da lui subita. In ogni caso, il Regolamento di selezione del personale sarebbe stato una fonte inferiore alla legge n. 68 del 1999 e al d.P.R. n. 333 del 2000, essendo stato adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, legge generale sulle società pubbliche. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa interpretazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968, atteso che la corte territoriale avrebbe errato nell'applicare il detto art. 20, che si sarebbe riferito a una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di causa, ossia a quella in cui il grado e la natura dell'invalidità del lavoratore avviato potessero arrecare pregiudizio ai compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Del tutto generico sarebbe poi stato il riferimento, contenuto in sentenza, agli artt. 10 e 12 della citata legge n. 482 del 1968. Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa interpretazione degli artt. 16 e 27 della legge n. 494 del 1987, degli artt. 1, 12, 27 e 32 del d.P.R. n. 487 del 1994, dell'art. 6 del d.P.C.M. n. 392 del 1987 e dell'art. 6 del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, atteso che egli avrebbe avuto pieno diritto a partecipare alla selezione per l'avviamento al lavoro e a essere valutato per le sue attitudini all'attività lavorativa. Con il quinto motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa interpretazione dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e degli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, atteso che egli avrebbe avuto un vero diritto soggettivo all'assunzione, una volta avviato, con gli uffici competenti che sarebbero stati tenuti a svolgere una mera attività di certazione. Il rifiuto di assunzione, comunque, sarebbe stato giustificato solo in caso di prova, da parte del datore di lavoro, che il soggetto avviato non aveva le attitudini corrispondenti alla categoria professionale indicata.
Le censure sono tutte infondate.
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Innanzitutto, erra il ricorrente a ipotizzare una violazione del principi in tema di rapporti fra fonti di differente livello. Come evidenziato dalla corte territoriale, l'art. 6 del Regolamento dell'SM PA, contenente "criteri e modalità per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi", prevede, fra i requisiti di assunzione il "non aver subito condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva". Nella specie, il ricorrente ha dei precedenti penali, in particolare una sentenza di patteggiamento e due di condanna per il reato di lesioni personali dolose, nonché una sentenza del GUP del Tribunale di Savona del 19 aprile 2011, divenuta irrevocabile il 5 luglio 2017, di condanna del medesimo, con il rito abbreviato, alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento seguito da incendio. Non è in questione che detto Regolamento sia stato approvato esercitando un potere espressamente riconosciuto in attuazione dell'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che: "1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità".
Il Regolamento è, quindi, coerente con l'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, e rispettoso di questa, tanto che il ricorrente non ha contestato il contrasto fra il Regolamento de quo e il citato art. 19.
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In generale, poi, alle società a partecipazione si applica la normativa del codice Data pubblicazione 07/03/2025 civile. Infatti, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (Cass., SU, n. 29078/2019; Cass., SU, n. 21299/2017; Cass., SU, n. 7759/2017; Cass., SU, n. 26591/2016).
applica
Questo orientamento era stato condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2011) e fatto proprio dal legislatore, che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «<le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema così delineato, che escludeva, alla fine, l'applicabilità in via generale del d.lgs. n. 165 del 2001, è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha stabilito, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» (art. 19, comma 1).
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Si tratta di un approccio che è stato di recente confermato da questa Sezione (Cass., n. 35421/2022) e che consente di confermare l'ampia libertà di cui gode il datore di lavoro privato nel determinare i criteri di scelta dei suoi dipendenti. Pertanto, il Regolamento in questione, nel vietare l'assunzione di chi abbia subito condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva, si limita a stabilire dei criteri per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi come previsto dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, e costituisce esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro privato e della sua facoltà di stabilire i requisiti di assunzione, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Tali limiti sono elencati, innanzitutto, dall'art. 19 menzionato, che li individua, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, e, per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, nell'ottemperanza a quelli, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. La legge n. 68 del 1999, in particolare, nel nostro caso, l'art. 18, comma 2, e l'art. 7 del relativo Regolamento di esecuzione contenuto nel d.P.R. n. 333 del 2000 si occupano, invece, della materia delle assunzioni obbligatorie. Il citato art. 18, comma 2, nel testo ratione temporis rilevante, dispone che "In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le
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Numero di raccolta generale $128/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione". Il precedente art. 7 regola le modalità di dette assunzioni. L'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 333 del 2000, disposizione richiamata espressamente dal ricorrente, invece, stabilisce che "In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati". Si tratta di prescrizioni che non riguardano i requisiti del lavoratore, l'individuazione dei quali è rimessa, infatti, al datore di lavoro, con il suo atto organizzativo interno, alla normativa specifica in tema di società a partecipazione pubblica e, eventualmente, alla contrattazione collettiva nazionale applicabile. Esse concernono esclusivamente la determinazione dei criteri per calcolare il numero dei lavoratori (più esattamente la relativa quota di riserva) da destinare obbligatoriamente che, non a caso, è calcolato, per ciò che concerne la categoria di appartenenza del ricorrente, "sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati", dipendenti che, però, si deve osservare, sono scelti fra quelli che possiedono certi requisiti, fra cui quelli fissati dal citato atto organizzativo interno della parte controricorrente, come, appunto, il non essere stato condannato per la commissione di alcune tipologie di reato.
dei
Da un punto di vista letterale, non vi sono previsioni, nella legge n. 68 del 1999 e nel suo Regolamento di attuazione, che impongano al datore di lavoro di derogare ai suoi requisiti interni di assunzione e che prescrivano un diritto soggetti avviati a essere impiegati pur se non rispettosi di detti requisiti. In questo senso depone proprio l'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 333 del 2000, che contempla l'eventualità dell'impossibilità di avviare i lavoratori con la
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qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile e che ne consente la Data pubblicazione 07/03/2025 sostituzione con altri di qualifiche simili. Altresì considerazioni logiche confermano la correttezza delle esposte conclusioni, in quanto, ove fosse accolta la tesi del ricorrente, si verificherebbe il singolare caso per cui gli assunti con le procedure ordinarie dovrebbero garantire di non avere commesso certi reati, ma analogo obbligo non vi sarebbe per quelli appartenenti alle categorie protette. Si avrebbe, quindi, un'inspiegabile discriminazione in favore dei dipendenti appartenenti alle categorie protette. La legge n. 68 del 1999, però, mira a conseguire "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato" (e di altre categorie, fra cui quella di appartenenza del ricorrente) istituendo un sistema di assunzioni obbligatorie fondato sul riconoscimento di quote di riserva, ma, purché dette quote siano garantite, non impone di assegnare ai soggetti avviati un trattamento privilegiato rispetto ai candidati ordinari. I primi sono agevolati già consentendogli di prendere parte a una procedura ad hoc, non esposta alla presenza della generalità dei potenziali interessati e, quindi, con meno concorrenti, ma questo sistema non può incidere indiscriminatamente sulla libertà del datore di lavoro di scegliere dei dipendenti che rispettino tutti determinati requisiti minimi generali omogenei. La possibilità di stabilire criteri come quello oggetto di lite non è, poi, ignota al nostro ordinamento, essendo prevista dall'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 3 del 1957, ed è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità. Ad esempio, Cass., 3120/1991, ha chiarito che la legge n. 482 del 1968 in materia di avviamento obbligatorio dei lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, assoggettando i medesimi al normale trattamento giuridico e normativo (art. 10) e prevedendo (art. 12), quanto alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici, il possesso, nei lavoratori loro avviati, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, riconosce alle imprese di tipo pubblicistico, destinatarie dell'avviamento, il diritto di non assumere lavoratori avviati che non siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti come necessari ai fini
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Numero di raccola generale 6128/2025
dell'assunzione e della permanenza nel posto di lavoro, senza che l'indagine Data pubblicazione 07/03/2025 riguardo al possesso dei medesimi - quali (nella specie ai sensi dell'art. 8 della legge comunale e provinciale) la mancanza di determinati precedenti penali (requisito non confondibile con quello della buona condotta di cui alla legge n. 732 del 1984) - possa ritenersi vietata dall'art. 8 della legge n. 300 del 1970. Cass., n. 2692/1995, ha stabilito, poi, che un'azienda municipalizzata per la gestione di un pubblico servizio che ricorre al collocamento ordinario legittimamente soprassiede all'assunzione del lavoratore avviato dall'ufficio di collocamento, qualora tale lavoratore non ottemperi in tempi ragionevoli alla richiesta di comprovare, mediante la produzione del relativo certificato, il possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, previsto per l'assunzione del personale dal "regolamento speciale" dell'azienda (emanato ai sensi dell'art. 3 del R.D., n. 2578 del 1925), le cui disposizioni mirano anche alla tutela del servizio pubblico espletato dall'azienda. Inoltre, Cass., n. 31215/2024, ha precisato che sono ostative all'accesso al pubblico impiego non soltanto le condanne penali previste espressamente come tali dalla normativa, ma anche quelle che, a rapporto già esistente, comporterebbero il licenziamento senza preavviso secondo la contrattazione collettiva di riferimento, previa valutazione in concreto, da parte della P.A., delle circostanze e del rilievo delle condanne rispetto al rapporto da instaurare. Cass., n. 12775/2004, ha affermato, quindi, in motivazione, che le aziende municipalizzate, operando in regime privatistico e con carattere di impresa (art. 2082 ss. c.c.), ben possono, attraverso la contrattazione collettiva o con atti unilaterali, come i bandi di concorso, stabilire che l'assunzione alle proprie dipendenza sia, in ragione della peculiarità dei servizi chiamati a svolgere, impedito a quanti abbiano riportato condanne pur non passate in giudicato - per reati che, per la loro particolare gravità, possano suscitare un rilevante allarme sociale. Quest'ultima decisione ha rilevato che, dovendo trovare applicazione per tutte le imprese private - tra le quali vanno annoverate, pur in presenza di alcuni tratti specializzanti, anche le aziende municipalizzate - i principi della libertà e dell'autonomia contrattuale, con il riconoscimento della
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6128/2025
Data pubblicazione 07/03/2025
piena legittimità dell'attività negoziale diretta a realizzare "interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322, comma 2, c.c.), non può negarsi la piena legittimità anche di quelle clausole di contratti collettivi e/o di bandi di concorso volti a limitare, o finanche ad escludere, il diritto all'assunzione di concorrenti, allorquando l'assunzione stessa si configuri come incompatibile con le esigenze di affidabilità e, nelle stesso tempo, di piena, pronta e perdurante funzionalità dell'impresa privata, segnatamente nel caso che l'attività spiegata coinvolga interessi di ampie categorie di cittadini. Ne consegue che, in detti casi, una valutazione sulla validità delle dette clausole non può prescindere da un equo contemperamento tra contrapposti diritti, costituzionalmente garantiti, rendendo così obbligata la conclusione che il patrocinare una rigida ed assoluta applicazione del principio della presunzione di innocenza può - in alcuni casi e per gli effetti nella concreta realtà fattuale scaturenti - finire per incidere in forma irreversibile sulla libertà dell'iniziativa economica e sulla stessa necessita che essa si svolga non "in contrasto con l'utilità sociale"; utilità sociale che non può logicamente, prescindere dalla funzionalità e piena operatività delle imprese private (art. 41, comma 2, Cost.), specialmente se le stesse siano destinate - come avviene per le aziende municipalizzate a soddisfare le esigenze di una vasta platea di cittadini (art. 41, comma 2, Cost.). Infine, in generale, la S.C., occupandosi della situazione delle società di diritto privato, ha chiarito che il datore di lavoro ben può ex art. 41 Cost. escludere il diritto all'assunzione di soggetti, allorquando l'assunzione stessa si configuri come incompatibile con le esigenze di affidabilità e, nello stesso tempo, di piena, pronta e perdurante funzionalità dell'impresa privata, segnatamente nel caso che l'attività spiegata coinvolga interessi di ampie categorie di cittadini (Cass., n. 22173/2018 e Cass., n. 12086/2017, non massimate). D'altronde, oggi, la stessa legge n. 68 del 1999 dispone, all'art. 10, comma 1, che "Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi". La stessa contrattazione collettiva nazionale richiamata dal ricorrente (a prescindere dalla sua pertinenza alla vicenda in esame) prevede che sia causa di licenziamento senza preavviso la condanna a una pena detentiva passata in
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Numero registro generale 2449/2020 Numero sezionale 617/2025
Numero di raccolta generale 6128/2025
giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento der Data pubblicazione 07/03/2025 rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore. Del tutto irrilevante, quindi, diventa la contestazione relativa al riferimento agli artt. 10 e 12 della citata legge n. 482 del 1968, menzionati solo perché indicati nella motivazione di Cass., n. 3120/1991. Quanto alle censure concernenti gli artt. 16 e 27 della legge n. 494 del 1987, gli artt. 1, 12, 27, 28 e 32 del d.P.R. n. 487 del 1994, l'art. 6 del d.P.C.M. n. 392 del 1987 e dell'art. 6 del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e l'esistenza di un suo diritto a partecipare alla selezione per l'avviamento al lavoro e ad essere valutato per le sue attitudini all'attività lavorativa, si evidenzia che siffatta valutazione e, quindi, il rifiuto di assunzione ben potevano essere basati sul possesso, da parte del ricorrente, di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività lavorativa e individuati nel Regolamento della società controricorrente, fra cui quello oggetto di lite.
3) Con il sesto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa interpretazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in quanto la corte territoriale non avrebbe deciso sulla sua domanda di risarcimento del danno. La censura è inammissibile, essendo evidente che il giudice di appello ha inteso rigettare integralmente le pretese del ricorrente.
4) Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: "In tema di avviamento obbligatorio dei lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, hanno il diritto di non assumere i lavoratori avviati che non siano in possesso dei requisiti indicati nei provvedimenti adottati, ai sensi del medesimo art. 19, per determinare criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, fra i quali può rientrare l'assenza di condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva". Le spese di lite sono compensate, attesa la sostanziale novità della questione.
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7527de8bc6496d42
Oscuramento disposto
Numero registro generale 2449/2020
Numero sezionale 617/2025
Numero raccolta generale $128/2025 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si da atto Data pubblicazione 07/03/2025 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4
febbraio 2025.
L'estensore
RI VA
Il Presidente CI IA
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82-Firmato Da: DARIO CAVALLARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 7527de8bc6495d42