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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 24.01.2025 al n. 341 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. 1, con il patrocinio dell'Avv. Simona Cafaro, e da
[...] C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Filippo Parte_2 C.F._2
Maria Casati, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 24.01.2025 e integrato in data 24/25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nata il [...]); di avere intrat- Per_1
tenuto una convivenza more uxorio in Seveso (MB), Via Antonio Gramsci n. 34; che la ha lasciato la casa familiare insieme alla figlia nel mese di maggio 2021 per tra- Pt_1
sferirsi in Saronno (VA), Via Angelo Volonterio n. 59, inizialmente presso i propri geni- tori e successivamente, a partire dal mese di gennaio 2024, in un immobile sito al mede- simo indirizzo che conduce in locazione versando il canone trimestrale dell'importo di €
1.025,00; che il vive nella ex casa familiare (di cui è proprietario); che il medesi- Pt_2
mo, tra l'altro, è proprietario di quattro veicoli2 e nell'anno 2024 ha percepito redditi net- ti da lavoro dipendente per complessivi € 24.568,00 circa3 e che la è proprietaria Pt_1
dell'autoveicolo “Lancia” targato EK776LT e nell'anno 2024 ha percepito dalla società
Etjca S.p.A. redditi da lavoro dipendente per complessivi € 3.692,00 e dall'INPS
l'importo di circa € 10.267,00 a titolo di indennità l'importo di circa €1.050,00 a Pt_3
titolo di trattamento integrativo, oltre all'importo di circa € 2.802,00 a titolo di Assegno
Unico4 e hanno chiesto regolamentare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
la madre in Saronno via Volonterio 59/C;
2) la casa famigliare di proprietà del IG. continuerà ad essere da lui abitata essendosi Parte_2
la IG.ra da tempo trasferita con la figlia nell'immobile di cui sopra;
Parte_4
3) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Pt_2 Pt_1
somma mensile di € 250,00, somma che ormai dalla separazione di fatto viene versata e continuerà a provvedervi entro il giorno 12 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire da novembre 2025.
Le parti concordano inoltre che l'assegno unico sarà integralmente a favore della IG.ra ed il Pt_1
IG. si impegna, a tal fine, ogni anno a consegnare e sottoscrivere l'eventuale documentazione ne- Pt_2
cessaria.
4) il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Li- Pt_2
nee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sa- nitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pre- scritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodonti- che e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non eroga- ti dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati pri- vatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e uni- versitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupe- ro e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolun- gato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (com- prese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) il padre potrà tenere con sé la figlia minore , compatibilmente con i propri turni di lavoro, 2/3 Per_1
giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì e giovedì ed eventualmente un terzo che verrà comunica- to alla madre con congruo preavviso, prelevandola da scuola ed accompagnandola presso la casa materna entro le ore 21,00 (nella settimana in cui il padre presta attività lavorativa con il 1° turno, ossia dalle ore 6,00 del mattino alle ore 14,00);
Nelle settimane in cui il padre presta invece il 2° turno di lavoro (dalle ore 14,00 alle ore 22,00) non terrà con sé la figlia nei giorni infrasettimanali;
Il padre inoltre terrà la minore tutti i week end. Dal venerdì prelevandola dalla scuola di danza alle ore
19,00 circa e tenendola con sé sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola nelle settimane in cui presta attività lavorativa con il 1° turno, mentre dal sabato mattina e/o pomeriggio a seconda dei turni di lavoro sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando il IG. presta attività lavorativa Pt_2
con il 2° turno.
In ogni caso le parti potranno accordarsi affinché la madre tenga con sé la figlia nei week end ove lo ri- chieda per particolari ricorrenze o attività che vorrà organizzare con la figlia, eventi famigliari ecc.;
7) Durante le vacanze estive di chiusura della scuola la minore trascorrerà con ciascun genitore due / tre settimane di vacanza compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori.
I periodi indicativamente prevederanno, per quanto concerne il padre una settimana nel mese di luglio ed una /due anche consecutive ad agosto.
La madre invece terrà con sé la figlia due settimane consecutive in agosto ed un'eventuale terza a sua scel- ta nel periodo di chiusura scuole.
Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ciascun anno.
8) le parti danno atto di essere concordi nel far trascorrere a parte delle vacanze estive - compati- Per_1
bilmente agli impegni ed alla disponibilità dei nonni paterni - con questi ultimi in Marina di Massa o quella diversa località che vorranno scegliere.
Come già in questi anni potrà così rimanere al mare anche solo con la nonna paterna, visti gli Per_1
impegni del nonno.
Tali vacanze con i nonni paterni dovranno essere scadenziate in modo che i periodi non eccedano le due settimane consecutive, decorse le quali la bambina farà ritorno a Saronno per trascorrere almeno una set- timana con i genitori ed i nonni materni e, successivamente, potrà ripartire con i nonni paterni per un ugual periodo. Il tutto fatto salvo diversi accordi.
9) In merito alle vacanze natalizie la minore trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale ed il 31 di- cembre, mentre con il padre il giorno di Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno. I restanti giorni verranno regolamentati dalle parti come previsto generalmente.
Per le vacanze in generale i genitori cercheranno di applicare, previo accordo, il criterio dell'alternanza. In ragione di quanto sopra passerà quindi le vacanze pasquali un anno con il padre ed il successivo Per_1
anno con la madre. Lo stesso criterio si applicherà a tutti i periodi di feste di precetto compresi eventuali ponti, in modo che, se la minore dovesse trascorrere con il padre il 25 aprile, trascorrerà con la madre il
1° maggio e così via. Resta inteso che le parti potranno prevedere, a seconda delle esigenze e necessità del periodo, di modificare, previo accordo, le vacanze di competenza”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Sebbene i ricorrenti non abbiano depositato tutta la documentazione dovuta ex lege, le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove puntualmente rispettate) appaiono idonee a garantire a Per_1
il diritto a una crescita sana ed equilibrata (e/o, comunque, a contenere i pregiudizi deri- vanti dalla disgregazione del nucleo familiare).
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai genitori di (innanzi Persona_2
integralmente richiamate) e DISPONE in conformità.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 28.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che ha allegato di aver presentato in data 24.01.2025 al COA di Busto Arsizio istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di aver successivamente integrato tale istanza in data 21.02.2025 2 Nel dettaglio, in data 25.02.2025 il ricorrente ha allegato di essere proprietario dell'autoveicolo “Alfa Romeo” targato FZ346CX, dell'autoveicolo “Honda” targato AB292NL, del motociclo “Honda” targato AM92895, nonché del motoveicolo
“Suzuki” targato DB30796 3 V. documentazione depositata in data 25.02.2025 4 V: documentazione depositata in data 24.02.2025