TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13240/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.11.2024 da 1) Parte_1
Nato a Lima (Perù) il 19/8/1977 cittadino: Peruviano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]23 Novara con l'Avv. Federica Beltramini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 Parte_2 nata a [...]ù) il 13/3/1973 cittadina: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Beltramini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 3/6/2017 in Paramonga - Barranca (Lima – Perù) depositato ed annotato e presso gli Uffici dello stato civile del comune di Milano- in data 4/3/2022
pagina 1 di 3 □ separati consensualmente con sentenza n. 720/2025 del Tribunale di Milano pubblicata in data 20/2/2025 (Rg n. 13240/2024 – sentenza n. crono. 3855/2025 del 20/2/2025, passata in giudicato
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- I coniugi sono autorizzati a vivere separati, come già avviene, con scioglimento della comunione legale dei beni e obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare, ove credano, la propria residenza;
- I ricorrenti danno atto di provvedere al proprio mantenimento, di essere economicamente autonomi e di non avere alcun bene in comune;
- Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 3/6/2017 in Paramonga - Barranca (Lima – Perù) depositato ed annotato e presso gli Uffici dello stato civile del comune di Milano- in data 4/3/2022 tra e Parte_1
Controparte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il giorno 01.10.2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.11.2024 da 1) Parte_1
Nato a Lima (Perù) il 19/8/1977 cittadino: Peruviano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]23 Novara con l'Avv. Federica Beltramini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 Parte_2 nata a [...]ù) il 13/3/1973 cittadina: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Beltramini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 3/6/2017 in Paramonga - Barranca (Lima – Perù) depositato ed annotato e presso gli Uffici dello stato civile del comune di Milano- in data 4/3/2022
pagina 1 di 3 □ separati consensualmente con sentenza n. 720/2025 del Tribunale di Milano pubblicata in data 20/2/2025 (Rg n. 13240/2024 – sentenza n. crono. 3855/2025 del 20/2/2025, passata in giudicato
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- I coniugi sono autorizzati a vivere separati, come già avviene, con scioglimento della comunione legale dei beni e obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare, ove credano, la propria residenza;
- I ricorrenti danno atto di provvedere al proprio mantenimento, di essere economicamente autonomi e di non avere alcun bene in comune;
- Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 3/6/2017 in Paramonga - Barranca (Lima – Perù) depositato ed annotato e presso gli Uffici dello stato civile del comune di Milano- in data 4/3/2022 tra e Parte_1
Controparte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il giorno 01.10.2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3