TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 350/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 350 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024
tra
( , in giudizio con l'avv. SORO Parte_1 C.F._1
EP e con l'avv.
-parte attrice-opponente
e
( ), in giudizio con l'avv. FARFARIELLO PAOLA e con l'avv. CP_1 P.IVA_1
-parte convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 27/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ha domandato all'intestato Tribunale la condanna di CP_1
al pagamento della somma di € 25.597,52 dovuta in qualità di Parte_1 debitore del saldo negativo, alla data di risoluzione del finanziamento personale (24/11/2010) stipulato in data 29/10/2004 con AGOS s.p.a., oltre interessi e spese, poi ceduto a CP_2
di cui è procuratrice speciale.
[...] CP_1
A sostegno del ricorso la creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento personale, il relativo estratto conto, la dichiarazione ex art. 50 TUB, la lettera di messa in mora e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito..
Con decreto n. 40/2024 del 23/1/2024 il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione Parte_1 eccependo e deducendo:
- l'intervenuta prescrizione del credito vantato per inutile decorso del termine di 10 anni dalla scadenza dell'ultima rata (4/12/2009);
- la nullità della domanda per estrema genericità delle allegazioni, non essendo dalle stesse desumibile l'importo del credito residuo;
- la mancata prova dell'esistenza del credito vantato;
- il superamento della soglia antiusura con riferimento al tasso di interessi moratori indicato nella richiesta di finanziamento.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE
I) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in data 4/12/2019 del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto per inutile decorso del termine di 10 anni dalla scadenza dell'ultima rata indicata in atti al 4/12/2009 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 40/2024 oggetto dell'odierna opposizione.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata in via preliminare, previo accertamento delle circostanze indicate ai capi a) e b) del presente atto:
II) Accertare e dichiarare la nullità della domanda monitoria per indeterminatezza e genericità dell'oggetto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Ovvero in via meramente gradata
III) Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda monitoria in quanto integralmente carente sotto il profilo istruttorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
IV) Nella denegata ipotesi di omesso accoglimento delle domande formulate in via preliminare
e/o principale, accertate le circostanze di cui al capo c) dedotto in espositiva, dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola applicativa degli interessi moratori e, previa eventuale CTU contabile, rideterminare l'importo oggetto della domanda monitoria, stabilendo, se del caso le opportune compensazioni e disponendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto e, a CP_1 sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Previa anticipazione dell'udienza,
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Nel merito
Previo esperimento della Mediazione, qualora ritenuta necessaria.
In via principale
-Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per
l'effetto, rigettarla.
-Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
-Il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo.
-Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
All'udienza del 23/10/2024 la parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di per non avere questa compiutamente dimostrato le cessioni del credito CP_1 dall'originario creditore AGOS s.p.a. in suo favore.
All'esito del successivo procedimento di mediazione, che ha riportato esito negativo, all'udienza del 13/3/2025 ha insistito per l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto il tentativo di conciliazione era stato esperito nei confronti di organo di mediazione territorialmente incompetente e perché la convocazione per la mediazione era stata fatta solo al difensore e non anche alla parte personalmente. Ha insistito, altresì, nella eccezione di carenza di legittimazione ad agire o di titolarità della posizione soggettiva di di . Controparte_3 CP_4
Previa espunzione dal fascicolo telematico delle note scritte non autorizzate depositate da parte opposta in data 7/3/2025 e da parte opponente in data 12/3/2025 (v. verbale udienza del 13/3/2025), con ordinanza del 16/3/2025 il Giudice ha respinto l'istanza di di rimessione in termini CP_1 per il deposito di documentazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
27/11/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente e il Giudice, all'esito della successiva camera di consiglio, ha deciso con sentenza redatta nel termine di 30 giorni dall'udienza. ***
In via del tutto preliminare va dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto della riforma CA (che ha modificato il comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.)
e del decreto legislativo n. 164/2024 (che ha esteso le disposizioni della riforma CA anche ai procedimenti già pendenti al 28/2/2023), per i quali se il giudice non pronuncia la sentenza in udienza, deve depositarla entro 30 giorni dalla discussione orale.
***
Preliminarmente ritiene il Tribunale che la domanda (sostanzialmente) proposta da CP_1 sia perfettamente procedibile.
Ai sensi dell'art. 170 c.p.c. “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Nel caso di specie, poiché la mediazione delegata dal giudice è un adempimento imposto nel corso del pendente processo pendente, gli atti funzionalmente collegati al processo – come, ad esempio, l'invito alla mediazione – seguono le regole delle notificazioni "inter partes", quindi al procuratore costituito.
Quanto alla contestuale eccezione di nullità del procedimento di mediazione per essere stato adito un organismo territorialmente incompetente, va richiamato l'art. 4 del D, Lsg. n. 28/2010 secondo cui "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia". Nel caso di specie, premesso che Parte_1 consumatrice, risultava residente in [...], ha correttamente instaurato il procedimento CP_1 innanzi al tribunale di Tempio Pausania, il procedimento di mediazione è stato correttamente incardinato presso l'organo di mediazione , territorialmente Controparte_5 competente per le controversie ricadenti sotto la competenza del Tribunale di Tempio Pausania.
Ogni ulteriore considerazione sul punto appare ultronea.
L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte opponente è, dunque, destituita di fondamento fattuale e giuridico.
Occorre delibare ora l'ulteriore eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla parte opponente all'udienza del 23/10/2024 e su quella di carenza di titolarità della posizione soggettiva di
Controparte_2
Orbene, ferma restando la differenza tra titolarità della posizione soggettiva fatta valere (che, in quanto elemento costitutivo della domanda, riguarda il diritto sostanziale) e la legittimazione ad agire cioè la possibilità di stare in giudizio (che, in quanto presupposto dell'azione, riguarda il diritto processuale), non appare seriamente contestabile che in una fattispecie come quella che ci occupa in cui si è verificata la cessione dell'originario credito vantato da AGOS s.p.a. a la Controparte_3 titolarità del credito e la legittimazione ad agire per la riscossione del credito si appuntano entrambe su (e, dunque, sulla di lei procuratrice . Controparte_2 CP_1 Chiarito ciò, occorre verificare se la parte creditrice abbia tempestivamente assolto l'onere probatorio sulla medesima ricadente in ordine alla tempestiva prova della propria titolarità sostanziale e della propria legittimazione ad agire.
A parere di questo Giudice la risposta è affermativa.
Dall'esame del fascicolo monitorio, refluito poi nel presente giudizio, emerge che CP_1 abbia puntualmente e tempestivamente prodotto la cessione pro-soluto del credito tra CP_6
e (di cui è procuratrice speciale) del 31/01/2022, con
[...] Controparte_2 CP_1 indicazione, tra gli altri, del credito vantato da AGOS s.p.a. nei confronti di Parte_1
recante numero identificativo 32932092 per l'ammontare di € 25.597,52.
[...]
Non solo. ha contestualmente prodotto anche la comunicazione del 9/5/2022 con cui CP_1
è stata informata della indicata cessione del credito alla medesima Parte_1 relativo.
Infine, ha dato puntuale dimostrazione della pubblicazione, ai sensi della legge CP_1
n.130 del 30 aprile 1999 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 163° - Numero 38,
Parte II del 02/04/2022, dell'operazione di cessione di crediti.
Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla perfetta sussistenza in capo a e per Controparte_2 essa a sia della titolarità sostanziale del credito sia della legittimazione ad agire nel CP_1 presente processo.
Ulteriormente infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Invero, pacifico essendo tra le parti che il termine prescrizionale decennale abbia cominciato a decorrere dal termine del piano di ammortamento e, segnatamente, dal 4/11/2009, va messo nel dovuto rilievo che la parte opposta ha dato puntale dimostrazione della notificazione alla debitrice dell'atto di cessione del credito da Agos s.p.a. a Crio Finance S.r.l., con contestuale messa in mora, in data 8/01/2024 (v. doc. 2 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta di . CP_1
Superflua appare, pertanto, ogni ulteriore considerazione in merito.
Accanto ed oltre ciò, dato atto anche del fatto che non ha contestato Controparte_7 né la sussistenza del contratto di finanziamento in origine concluso con AGOS s.p.a. né la ricezione del denaro di cui al detto contratto, va posto nel dovuto rilievo che la documentazione versata dall'Istituto creditore agli atti del giudizio è del tutto congrua a fornire la prova del complessivo credito ingiunto e della intervenuta decadenza della debitrice dal beneficio del termine. Invero sono stati prodotti dal creditore il titolo contrattuale azionato nonché gli estratti conto relativi al finanziamento medesimo, oltre che la lettera inviata alla debitrice aventi ad oggetto la intervenuta decadenza dal beneficio del termine, sicché la doglianza di parte opponente è da ritenersi del tutto infondata, oltre che generica.
Costituisce, infatti, principio costantemente affermato in materia di responsabilità contrattuale quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve limitarsi a provare il titolo contrattuale e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima fornire la prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Ebbene, in presenza di un solido compendio probatorio documentale, nulla ha dedotto in ordine all'adempimento o alla sussistenza di altri fatti estintivi Parte_1 dell'altrui pretesa, con ciò non soddisfacendo l'onere della prova posto a proprio carico.
Quanto, infine, alle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte opponente (superamento della soglia antiusura con riferimento al tasso di interessi moratori indicato nella richiesta di finanziamento) e sulla scorta delle quali hanno chiesto accertarsi il saldo dovuto corretto, si rileva la assoluta genericità delle contestazioni sollevate che avrebbe potuto determinare un arresto procedimentale già alla prima udienza del 23/10/2024, attraverso la declaratoria di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per eccessiva genericità e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c..
di genericità che non risulta emendato nemmeno per effetto delle memorie ex art. 171 ter Pt_2
c.p.c. e che non può certamente essere superato per effetto della invocata consulenza tecnica di ufficio.
Occorre ricordare, infatti, che, secondo il costante e ormai stratificato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019).
Nel caso di specie, non occorre un grande sforzo motivazionale per dare conto della radicale assenza di spunti probatori forniti dalla parte opponente – sulla quale gravava il relativo onere – in ordine alla sussistenza dei vizi lamentati in relazione al contratto di finanziamento.
Di talchè l'eventuale accertamento tecnico contabile invocato dalla odierna opponente si dimostrerebbe, oltre che quanto mai esplorativo, violativo delle elementari regole disciplinanti l'onere della prova.
In sintesi, l'opposizione al detto DI va integralmente respinta, in quanto radicalmente infondata in fatto e in diritto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore sino a euro 26.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2024 del 23/01/2024:
[...]
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.196,00, oltre spese generali, i.v.a.
[...]
e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il 7/12/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 350/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 350 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024
tra
( , in giudizio con l'avv. SORO Parte_1 C.F._1
EP e con l'avv.
-parte attrice-opponente
e
( ), in giudizio con l'avv. FARFARIELLO PAOLA e con l'avv. CP_1 P.IVA_1
-parte convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 27/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ha domandato all'intestato Tribunale la condanna di CP_1
al pagamento della somma di € 25.597,52 dovuta in qualità di Parte_1 debitore del saldo negativo, alla data di risoluzione del finanziamento personale (24/11/2010) stipulato in data 29/10/2004 con AGOS s.p.a., oltre interessi e spese, poi ceduto a CP_2
di cui è procuratrice speciale.
[...] CP_1
A sostegno del ricorso la creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento personale, il relativo estratto conto, la dichiarazione ex art. 50 TUB, la lettera di messa in mora e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito..
Con decreto n. 40/2024 del 23/1/2024 il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione Parte_1 eccependo e deducendo:
- l'intervenuta prescrizione del credito vantato per inutile decorso del termine di 10 anni dalla scadenza dell'ultima rata (4/12/2009);
- la nullità della domanda per estrema genericità delle allegazioni, non essendo dalle stesse desumibile l'importo del credito residuo;
- la mancata prova dell'esistenza del credito vantato;
- il superamento della soglia antiusura con riferimento al tasso di interessi moratori indicato nella richiesta di finanziamento.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE
I) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in data 4/12/2019 del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto per inutile decorso del termine di 10 anni dalla scadenza dell'ultima rata indicata in atti al 4/12/2009 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 40/2024 oggetto dell'odierna opposizione.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata in via preliminare, previo accertamento delle circostanze indicate ai capi a) e b) del presente atto:
II) Accertare e dichiarare la nullità della domanda monitoria per indeterminatezza e genericità dell'oggetto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Ovvero in via meramente gradata
III) Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda monitoria in quanto integralmente carente sotto il profilo istruttorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
IV) Nella denegata ipotesi di omesso accoglimento delle domande formulate in via preliminare
e/o principale, accertate le circostanze di cui al capo c) dedotto in espositiva, dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola applicativa degli interessi moratori e, previa eventuale CTU contabile, rideterminare l'importo oggetto della domanda monitoria, stabilendo, se del caso le opportune compensazioni e disponendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto e, a CP_1 sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Previa anticipazione dell'udienza,
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Nel merito
Previo esperimento della Mediazione, qualora ritenuta necessaria.
In via principale
-Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per
l'effetto, rigettarla.
-Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
-Il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo.
-Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
All'udienza del 23/10/2024 la parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di per non avere questa compiutamente dimostrato le cessioni del credito CP_1 dall'originario creditore AGOS s.p.a. in suo favore.
All'esito del successivo procedimento di mediazione, che ha riportato esito negativo, all'udienza del 13/3/2025 ha insistito per l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto il tentativo di conciliazione era stato esperito nei confronti di organo di mediazione territorialmente incompetente e perché la convocazione per la mediazione era stata fatta solo al difensore e non anche alla parte personalmente. Ha insistito, altresì, nella eccezione di carenza di legittimazione ad agire o di titolarità della posizione soggettiva di di . Controparte_3 CP_4
Previa espunzione dal fascicolo telematico delle note scritte non autorizzate depositate da parte opposta in data 7/3/2025 e da parte opponente in data 12/3/2025 (v. verbale udienza del 13/3/2025), con ordinanza del 16/3/2025 il Giudice ha respinto l'istanza di di rimessione in termini CP_1 per il deposito di documentazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
27/11/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente e il Giudice, all'esito della successiva camera di consiglio, ha deciso con sentenza redatta nel termine di 30 giorni dall'udienza. ***
In via del tutto preliminare va dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto della riforma CA (che ha modificato il comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.)
e del decreto legislativo n. 164/2024 (che ha esteso le disposizioni della riforma CA anche ai procedimenti già pendenti al 28/2/2023), per i quali se il giudice non pronuncia la sentenza in udienza, deve depositarla entro 30 giorni dalla discussione orale.
***
Preliminarmente ritiene il Tribunale che la domanda (sostanzialmente) proposta da CP_1 sia perfettamente procedibile.
Ai sensi dell'art. 170 c.p.c. “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Nel caso di specie, poiché la mediazione delegata dal giudice è un adempimento imposto nel corso del pendente processo pendente, gli atti funzionalmente collegati al processo – come, ad esempio, l'invito alla mediazione – seguono le regole delle notificazioni "inter partes", quindi al procuratore costituito.
Quanto alla contestuale eccezione di nullità del procedimento di mediazione per essere stato adito un organismo territorialmente incompetente, va richiamato l'art. 4 del D, Lsg. n. 28/2010 secondo cui "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia". Nel caso di specie, premesso che Parte_1 consumatrice, risultava residente in [...], ha correttamente instaurato il procedimento CP_1 innanzi al tribunale di Tempio Pausania, il procedimento di mediazione è stato correttamente incardinato presso l'organo di mediazione , territorialmente Controparte_5 competente per le controversie ricadenti sotto la competenza del Tribunale di Tempio Pausania.
Ogni ulteriore considerazione sul punto appare ultronea.
L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte opponente è, dunque, destituita di fondamento fattuale e giuridico.
Occorre delibare ora l'ulteriore eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla parte opponente all'udienza del 23/10/2024 e su quella di carenza di titolarità della posizione soggettiva di
Controparte_2
Orbene, ferma restando la differenza tra titolarità della posizione soggettiva fatta valere (che, in quanto elemento costitutivo della domanda, riguarda il diritto sostanziale) e la legittimazione ad agire cioè la possibilità di stare in giudizio (che, in quanto presupposto dell'azione, riguarda il diritto processuale), non appare seriamente contestabile che in una fattispecie come quella che ci occupa in cui si è verificata la cessione dell'originario credito vantato da AGOS s.p.a. a la Controparte_3 titolarità del credito e la legittimazione ad agire per la riscossione del credito si appuntano entrambe su (e, dunque, sulla di lei procuratrice . Controparte_2 CP_1 Chiarito ciò, occorre verificare se la parte creditrice abbia tempestivamente assolto l'onere probatorio sulla medesima ricadente in ordine alla tempestiva prova della propria titolarità sostanziale e della propria legittimazione ad agire.
A parere di questo Giudice la risposta è affermativa.
Dall'esame del fascicolo monitorio, refluito poi nel presente giudizio, emerge che CP_1 abbia puntualmente e tempestivamente prodotto la cessione pro-soluto del credito tra CP_6
e (di cui è procuratrice speciale) del 31/01/2022, con
[...] Controparte_2 CP_1 indicazione, tra gli altri, del credito vantato da AGOS s.p.a. nei confronti di Parte_1
recante numero identificativo 32932092 per l'ammontare di € 25.597,52.
[...]
Non solo. ha contestualmente prodotto anche la comunicazione del 9/5/2022 con cui CP_1
è stata informata della indicata cessione del credito alla medesima Parte_1 relativo.
Infine, ha dato puntuale dimostrazione della pubblicazione, ai sensi della legge CP_1
n.130 del 30 aprile 1999 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 163° - Numero 38,
Parte II del 02/04/2022, dell'operazione di cessione di crediti.
Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla perfetta sussistenza in capo a e per Controparte_2 essa a sia della titolarità sostanziale del credito sia della legittimazione ad agire nel CP_1 presente processo.
Ulteriormente infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
Invero, pacifico essendo tra le parti che il termine prescrizionale decennale abbia cominciato a decorrere dal termine del piano di ammortamento e, segnatamente, dal 4/11/2009, va messo nel dovuto rilievo che la parte opposta ha dato puntale dimostrazione della notificazione alla debitrice dell'atto di cessione del credito da Agos s.p.a. a Crio Finance S.r.l., con contestuale messa in mora, in data 8/01/2024 (v. doc. 2 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta di . CP_1
Superflua appare, pertanto, ogni ulteriore considerazione in merito.
Accanto ed oltre ciò, dato atto anche del fatto che non ha contestato Controparte_7 né la sussistenza del contratto di finanziamento in origine concluso con AGOS s.p.a. né la ricezione del denaro di cui al detto contratto, va posto nel dovuto rilievo che la documentazione versata dall'Istituto creditore agli atti del giudizio è del tutto congrua a fornire la prova del complessivo credito ingiunto e della intervenuta decadenza della debitrice dal beneficio del termine. Invero sono stati prodotti dal creditore il titolo contrattuale azionato nonché gli estratti conto relativi al finanziamento medesimo, oltre che la lettera inviata alla debitrice aventi ad oggetto la intervenuta decadenza dal beneficio del termine, sicché la doglianza di parte opponente è da ritenersi del tutto infondata, oltre che generica.
Costituisce, infatti, principio costantemente affermato in materia di responsabilità contrattuale quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve limitarsi a provare il titolo contrattuale e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima fornire la prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Ebbene, in presenza di un solido compendio probatorio documentale, nulla ha dedotto in ordine all'adempimento o alla sussistenza di altri fatti estintivi Parte_1 dell'altrui pretesa, con ciò non soddisfacendo l'onere della prova posto a proprio carico.
Quanto, infine, alle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte opponente (superamento della soglia antiusura con riferimento al tasso di interessi moratori indicato nella richiesta di finanziamento) e sulla scorta delle quali hanno chiesto accertarsi il saldo dovuto corretto, si rileva la assoluta genericità delle contestazioni sollevate che avrebbe potuto determinare un arresto procedimentale già alla prima udienza del 23/10/2024, attraverso la declaratoria di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per eccessiva genericità e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c..
di genericità che non risulta emendato nemmeno per effetto delle memorie ex art. 171 ter Pt_2
c.p.c. e che non può certamente essere superato per effetto della invocata consulenza tecnica di ufficio.
Occorre ricordare, infatti, che, secondo il costante e ormai stratificato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019).
Nel caso di specie, non occorre un grande sforzo motivazionale per dare conto della radicale assenza di spunti probatori forniti dalla parte opponente – sulla quale gravava il relativo onere – in ordine alla sussistenza dei vizi lamentati in relazione al contratto di finanziamento.
Di talchè l'eventuale accertamento tecnico contabile invocato dalla odierna opponente si dimostrerebbe, oltre che quanto mai esplorativo, violativo delle elementari regole disciplinanti l'onere della prova.
In sintesi, l'opposizione al detto DI va integralmente respinta, in quanto radicalmente infondata in fatto e in diritto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore sino a euro 26.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2024 del 23/01/2024:
[...]
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.196,00, oltre spese generali, i.v.a.
[...]
e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il 7/12/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella