Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5604/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5604/2024 V.G. congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Sonja Venturi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio a AB (Marocco) in data 21 aprile 2006, trascritto nel
1
1, Anno 2016, e che dalla loro unione sono nati a Cavalese (TN) i figli in data Per_1
Per_ 17 maggio 2008, e in data 4 agosto 2012, entrambi minorenni.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, chiedendo, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge. La casa coniugale, immobile in locazione, viene assegnata alla IG . Per comune accordo Parte_1
tra le parti, il SI si è già trasferito in altra abitazione in Moena (Tn). I Pt_2
beni mobili e personali sono già stati divisi tra i coniugi consensualmente e quanto si trova nell'appartamento al momento della firma del presente ricorso viene assegnato definitivamente alla IG . Parte_1
2. I genitori scelgono concordemente l'affido condiviso dei figli minori e Per_3
che continueranno a vivere con la madre, con residenza e collocazione Per_4
prevalente presso l'abitazione della medesima.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la LI quando lo vorrà, previo Per_4
accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze di scuola e di riposo della LI.
I weekend saranno alternati tra i genitori e la LI potrà passare con il padre due giorni (sabato e domenica) e due notti del weekend di spettanza. Qualora a causa dei turni di lavoro il padre non potesse tenere la LI nel weekend di spettanza, ne darà tempestivo avviso alla madre e non appena possibile recupererà il fine settimana, previo accordo con la IG e sempre nel rispetto delle Parte_1
esigenze di scuola e riposo della LI. Il padre potrà altresì tenere con sé la LI durante le vacanze estive/annuali per tre settimane, per periodi massimi consecutivi di giorni 15, salvo diverso accordo tra i genitori. Viene specificato che in caso di malattia o malessere della LI, la stessa rimarrà presso l'abitazione materna e il
2 padre potrà parlare con la stessa in videochiamata o potrà venirla a trovare (previo accordo con la madre) presso l'abitazione materna. Per quanto riguarda il figlio
, avendo il medesimo già compiuto 16 anni, la regolamentazione delle Per_3
visite padre e figlio e delle frequentazioni durante le vacanze, potrà avvenire direttamente previo accordo tra il padre e il figlio, sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche del figlio stesso.
4. Così come previsto per il padre anche la madre potrà usufruire delle ferie estive/annuali nella stessa modalità e condizioni previste dallo schema sopra riportato al punto 3 per la LI . Durante le settimane di ferie della LI Per_4
con la madre, il padre non recupererà, né eserciterà i giorni settimanali di visita,
e/o il weekend di spettanza con la bambina. La regolamentazione delle ferie con il figlio sarà decisa direttamente tra la madre e il figlio. Per_3
5. Le date dei periodi feriali da trascorrere con il padre e/o la madre andranno organizzati dai genitori con congruo anticipo per permettere ad entrambi la necessaria programmazione, sempre rispettando le esigenze dei figli minori.
Saranno alternate tra i genitori le settimane di vacanza natalizie, ossia, un anno la prima settimana compreso il giorno di Natale con un genitore, e l'anno successivo la seconda settimana, compreso il Capodanno e l'Epifania con tale genitore. Nello stesso modo le vacanze Pasquali saranno paritariamente suddivise ed alternate fra i genitori ed anche il giorno del compleanno dei figli sarà organizzato ad alternanza annuale dai genitori. In ogni caso i genitori, previo accordo, potranno anche organizzarsi diversamente per le Festività e le ferie in base alle loro esigenze lavorative. Ciascun genitore si impegna ad avvisare l'altro prima di effettuare viaggi all'estero con i figli minori dovendo richiedere il consenso dell'altro genitore solo per viaggi in paesi a rischio per ragioni di salute o politiche.
6. A titolo di contributo nel mantenimento dei figli e il SI Per_3 Per_4
verserà alla IG , l'importo mensile di euro 700 (settecento), Pt_2 Parte_1
da intendersi euro 350 (trecentocinquanta) a figlio entro il giorno 5 di ogni mese, somma da interamente rivalutarsi di anno in anno in base al 100% dell'indice Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
7. Le spese mediche necessarie e urgenti (previa valutazione delle opportunità mutuabili), le spese scolastiche (tasse e spese previste per la generalità degli
3 studenti, convitto a Trento), che dovessero essere sostenute nell'interesse dei figli economicamente non autosufficienti, saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50%. Le ulteriori spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli economicamente non autosufficienti (ad es. spese per attività sportive, extrascolastiche, viaggi ecc…) saranno automaticamente suddivise tra i genitori nella misura del 50% fino a concorrenza della somma di euro 100.= (cento) e se superiori, soltanto previo accordo fra i genitori, da documentarsi per iscritto per il caso di contestazioni. Il genitore costretto ad anticipare le spese urgenti potrà chiederne pro quota la restituzione all'altro previa esibizione delle pezze giustificative. Il rimborso dovrà essere effettuato nei successivi 10 giorni.
8. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per i figli minori, saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50%. Al fine delle deduzioni fiscali i genitori si obbligano a far emettere documenti fiscali, quali ricevute e fatture, relative a spese che rappresentino oneri deducibili e/o detrazioni al nominativo dei figli, al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9. Le somme spettanti ai coniugi a titolo di assegni famigliari saranno di spettanza della IG anche se percepite dal SI Parte_1 Pt_2
10. Eventuali assegni e provvidenze provinciali/statali e/o pubbliche, concesse a favore della famiglia in virtù dei figli minori, saranno di spettanza della IG
. Parte_1
11. Gli importi in giacenza sul conto corrente comune acceso presso la FPB Cassa di Fassa Primiero e Belluno, sono già stati suddivisi tra i coniugi e quanto ad oggi giacente viene attribuito alla IG alla quale, in seguito verrà intestato Parte_1
il conto in via esclusiva. A tal fine il SI si impegna a firmare la Pt_2
documentazione necessaria in banca.
12. Con riguardo alle proprietà immobiliari in Marocco i coniugi concordemente decidono che per quanto alla casa di abitazione a essa rimarrà intestata Per_5
ad entrambi come è già attualmente.
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
14. Ferme le pattuizioni sopra espresse e gli obblighi che vengono assunti con il presente atto, determinatosi, all'esito del presente procedimento, lo scioglimento
4 formale della comunione legale, i coniugi dichiarano di avere risolto tra loro ogni ulteriore pretesa di carattere economico e patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra a tal fine.
15. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori e si danno reciproco assenso all'iscrizione di entrambi i nominativi sul passaporto o sulla carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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