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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
, in persona del suo L.R.P.T.,, con sede in presso la casa Parte_1 Pt_1
municipale, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti e determinazione n° 52 del
27.10.2022, allegati in atti, dagli Avv.ti Giovanna Mollica e Giuseppe Mollica , elettivamente domiciliato in Locri (RC), presso e nello Studio Legale di quest'ultima, sito in Via Mercurio
n.1;
ATTORE-OPPONENTE
E
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
22/09/1968, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della GE RL,
C.F./P. IVA con sede in Roccella Jonica via Cappelleri n.34, già elett.te dom.to P.IVA_1 in Bivongi presso e nello studio dell'Avv. Itala Grazioso, c.f.. in via C.F._2
XXIV Maggio n°61, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO-OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 ottobre 2024, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e il giudice tratteneva in decisione la causa.
IN FATTO E IN DIRITTO La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 –art.58, comma 2 legge cit.)
Il , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo n.270/2022 emesso dal Tribunale di Locri con cui veniva ingiunto ad istanza della Gea srl, il pagamento della somma di €.133.603,74 oltre interessi come da domanda e spese legali.
Si costituiva la GE srl che contestava in ogni punto l'opposizione evidenziandone la sua natura defatigatoria. Chiedeva nel merito il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza le parti chiedevano la concessione dei termini ex art.183 VI comma cpc al cui esito, considerato anche l'intervenuto pagamento nelle more della somma ulteriore di €. 74.448,23, versata dall'ingiunto opponente in data 07/10/2023, entrambe le parti chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc e all'udienza del 17.10.2024 trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è destituita di fondamento e va quindi rigettata.
Le doglianze del con cui in particolare il credito portato nel decreto ingiuntivo Pt_1
opposto, sia sfornito di prova, sono disattese dalla documentazione allegata dal creditore, con riferimento soprattutto al contratto di appalto intercorso tra le parti e fonte negoziale della presente obbligazione e le determine che hanno impegnato l'ente pubblico al rispetto degli accordi contrattuali assunti con la società opposta. Occorre precisare che l'importo ingiunto riguarda il pagamento del residuo a saldo della fattura n.01/2018 del 16/01/2018 per € 74.448,24 oltre I.V.A. al 10%, e il pagamento della fattura n.12/2021 del 25/02.2021, recante l'importo di € 10.698,80, oltre I.V.A. al 10% relativo al saldo del conto finale, oltre interessi moratori maturati, per un importo di € 133.603,74, oltre interessi moratori maturati e maturandi dal 06/10/2023 sino al soddisfo.
In sede di costituzione la GE srl ha infatti dato prova che il con Pt_1
determinazione n.69 Registro generale e n. 27 Registro settoriale del 02/03/2021 il settore
Tecnico-Manutentivo, con il parere favorevole della Responsabile del settore finanziario, ha approvato la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori sul conto finale, il
Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione acclarante i rapporti tra il Parte_1
e la Regione Calabria e che nessuna riserva entrambe le parti hanno formulato in sede di collaudo. Del resto, l'opponente non solleva alcuna contestazione di inadempimento dell'appaltatore o di vizi riscontrati nell'esecuzione dell'opera. Le doglianze si riferiscono in sostanza alla imputabilità della spesa in capo all'ente con invocazione dlel'art.162 TUEL.
Tale doglianza è priva di fondamento e peraltro è concludente del riconoscimento dell'importo ingiunto, il pagamento della fattura n.1/2018 di €.74.448,24 avvenuto in pendenza del presente giudizio, per cui le doglianze formulate dal opponente Pt_1
appaiono defatigatorie. I riferimenti normativi dell'opponente nell'atto introduttivo, non si attagliano infatti al caso di specie, posto che il diritto di credito della società opposta ha il suo specifico fondamento nel rapporto negoziale quale elemento conclusivo di un procedimento amministrativo di approvazione del progetto, di gara e di aggiudicazione che necessariamente hanno impegnato direttamente l'ente locale sotto il profilo anche finanziario per il sovvenzionamento dell'opera appaltata.
E' inoltre necessario specificare che il giudice dell'opposizione, qualora non ravvisi neppure parzialmente, la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, in presenza di un pagamento parziale eseguito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, deve confermarlo.
Tuttavia l'importo pagato dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, posto che è esattamente quello portato in una delle due fatture a base delle quali è stata chiesta l'emissione del decreto ingiuntivo, non va imputato ai sensi dell'art.1194 c.c. per come richiesto dall'opposta, perché l'imputazione in tal caso, è stata già specificata dal debitore che nell'ordine di bonifico ha richiamato espressamente il pagamento della fattura n.1/2018 corrispondendone l'esatto importo. L'imputazione di cui all'art.1194 c.c. avviene nel caso in cui su un credito complessivo indistinto, viene effettuato un parziale adempimento senza specificazione alcuna. In tale ipotesi, stante l'assenza di un preciso importo coincidente con un documento di credito come la fattura, soccorre la norma appena richiamata. In ogni caso all'importo già fatturato e corrisposto, resta dovuto il pagamento dell'IVA al 10%.
Può quindi ritenersi che il decreto ingiuntivo, in assenza di fondate eccezioni, debba essere confermato e che il creditore potrà agire per la residua somma portata nella fattura n.12/2021 oltre accessori ed interessi e spese maturati dalla data dell'emissione della fattura n.1/2018 fino al soddisfo.
In punto di spese, le stesse vanno liquidate seguendo il principio di soccombenza, applicando le tariffe minime per le questioni trattate di facile soluzione. Per i precedenti intercorsi tra le parti, va riconosciuta anche la responsabilità per lite temeraria per abuso dello strumento processuale e la consapevolezza dell'infondatezza, in ragione di quanto allegato dall'opposta, con l'uso della diligenza ordinaria (cfr. C.App. Napoli, 13.2.2020
n.679; Trib. Milano, 28.6.2019 n.6387). Va quindi riconosciuto in favore dell'opposta, anche il risarcimento del danno che si liquida in via equitativa in €. 1.000,00. Tale importo prescinde dal criterio di liquidazione stabilito ai sensi della legge n.89/2001 come modificata dalla legge 208/2015, perché il presente giudizio si definisce in primo grado entro il termine di durata ragionevole del processo. Non può invece applicarsi l'ultimo comma dell'art.96 per come riformato dal dlgs 149/2022, perché il giudizio è stato introdotto in data antecedente all'entrata in vigore della riforma Cartabia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro
GE RL con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e
[...]
deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.270/2022 emesso dal Tribunale di Locri e lo dichiara esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.7.052,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) condanna in via equitativa il al risarcimento del danno ex art.96 cpc Parte_1
in favore dell'opposta nella misura di €.1.000,00.
Sentenza redatta con l'applicativo consolle del magistrato il 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis