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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/08/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENT ENZA nella causa iscritta al n. 557 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa da
(C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti GIEBELMANN ANGELA e SALVONI GIEBELMANN MICHELE in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. VALERIO TERESA C.F._3
in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
e con la chiamata in causa di
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._4
dagli avv.ti PANIZZI ELEONORA e BERTASI DANIELE in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata
In punto: usucapione;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e delle comparse di costituzione e risposta dei convenuti e della terza chiamata, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.
L'attrice , proprietaria di un appartamento posto Parte_1 al piano terra di una villetta in stile liberty con terreno pertinenziale, sita in Comune di
Torri del Benaco (VR), via per Albisano/via Oliveti (per averlo acquistato dalla terza chiamata con atto di compravendita in data 17.7.2020), Controparte_3 ha convenuto in giudizio e , comproprietari Controparte_1 Controparte_2 dell'appartamento sito al piano primo del medesimo edificio, per sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, della quota di ½ di spettanza dei convenuti, e quindi della proprietà esclusiva, del ripostiglio denominato anche “cappella”, distinto al C.F. del medesimo Comune, foglio 9, m.n. 719, sub. 4
(bene comune non censibile), e del terreno distinto al C.T., foglio 9, mappale 719 e al N.C.T.R., foglio 9, mappale 793. Il compendio immobiliare in questione e le porzioni oggetto di causa sono ben individuati e descritti nella consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. Persona_1 alla quale per brevità si rinvia (si veda a pag.
9-17 della consulenza tecnica d'ufficio).
In particolare, l'edificio di cui è causa risulta costituito dalle seguenti unità immobiliari:
- abitazione al piano terra, distinta al C.F., foglio 9, m.n. 719, sub. 1 (di proprietà dell'attrice);
- abitazione al piano primo, distinta al C.F., foglio 9, m.n. 719, sub. 2 (di proprietà dei convenuti);
- locale deposito/cantina al piano interrato, distinto al C.F., foglio 9, m.n. 719, sub. 3;
- locale ripostiglio/cappella, separato dall'edificio principale, distinto al C.F., foglio 9,
m.n. 719, sub. 4 (bene comune non censibile a tutti i subalterni).
Con riferimento alla domanda di usucapione formulata da parte attrice va premesso che l'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà e gli altri diritti reali di godi- mento sui beni immobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
In generale, ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene immobile per usucapione è necessario un possesso ultraventennale continuato, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, che si estrinsechi attraverso il concreto esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione (corpus) conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, accompagnato dall'intenzione di comportarsi come proprietario del bene (animus possidendi), cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. 19196/2005).
Ai fini della qualificazione del possesso come pubblico, pur non essendo richiesta l'effettiva conoscenza da parte del proprietario (Cass. 2800/1979), è necessario che il potere di fatto sul bene sia acquistato ed esercitato in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto grazie al proprio particolare rapporto col possessore (Cass. 17881/2013;
Cass. 11624/2008), così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere.
Inoltre, con riferimento al requisito dell'univocità, la pienezza e l'esclusività del possesso che lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva e alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (Cass. 4807/1992). Più in particolare, in tema di acquisto per usucapione di un bene in comunione da parte di uno dei comproprietari, è principio consolidato in giurisprudenza che il comproprietario nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comproprietari anche senza la necessità di un'interversione del titolo del possesso.
A tal fine è necessario che questi estenda il suo possesso in temi di esclusività e che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione dei titolari delle altre quote ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento da parte di questi ultimi ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus (Cass. 12775/2008).
La giurisprudenza è costante, infatti, nell'affermare che, in mancanza di prova di un atto o di un fatto da cui possa desumersi l'esclusione degli altri compossessori, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. 8780/2020;
Cass. 17462/2009; Cass. 19478/2007; Cass. 8152/2001).
In tal senso si è affermato che “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo («uti dominus»), non ha la necessità di compiere atti di «interversio possessionis» alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed «animo domini» della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui (Cass. 9100/2018).
L'acquisto della proprietà esclusiva di beni indivisi da parte del comproprietario impone, dunque, a chi la invochi la prova rigorosa di aver sottratto il bene all'uso comune e di aver esteso il proprio dominio anche alle quote a lui non appartenenti, escludendo di fatto gli altri comproprietari dal godimento del bene per il tempo richiesto dalla legge, nonché di aver manifestato all'esterno i comportamenti tipici di chi eserciti una signoria esclusiva sulla cosa, estromettendo gli altri proprietari dal compossesso della stessa.
Non sono pertanto sufficienti, a tal fine, atti di mera gestione del bene comune, comunque consentiti al singolo compartecipante, o atti familiarmente tollerati dagli altri o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. 9100/2018).
Ebbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria orale espletata non è stata raggiunta la prova di comportamenti incompatibili con il compossesso altrui, posti in essere dai danti causa dell'attrice per almeno venti anni, e volti ad evidenziare l'inequivoca volontà degli stessi di possedere uti domini e non più uti condomini, essendo emerso che gli inquilini delle unità abitative di proprietà di entrambe le parti, succedutisi nel corso degli anni, avevano libero accesso alle parti comuni dell'edificio, utilizzandole a piacimento. In particolare:
• la teste (madre dei convenuti) ha confermato che, dopo l'atto Testimone_1 di divisione del 1.12.1978, (dante causa dei convenuti) e Controparte_4
(dante causa di ) hanno continuato ad Controparte_5 Controparte_3 utilizzare, anche per il tramite dei rispettivi inquilini, le parti comuni dell'immobile di cui
è causa e a curarne la manutenzione e che, dopo la morte di Persona_2
(nel febbraio 1999) lo stesso hanno fatto i figli e Controparte_1 Controparte_2
(odierni convenuti) insieme allo zio;
[...] Controparte_5
• il teste (inquilino dell'immobile di proprietà di dal Testimone_2 Controparte_1
2001 al 2009) ha confermato che gli odierni convenuti “utilizzavano il terreno dietro casa dove vi era una baracca per il deposito attrezzi, la cantina ed il terrazzino”, precisando che “tali aree erano di uso comune con gli altri inquilini”, e di avere egli stesso utilizzato anche il locale interrato al quale si accede dalla botola esterna, ove riponeva attrezzi da lavoro e da giardino;
• la teste (figlia di ) ha confermato quanto riferito dai Testimone_3 Controparte_1 testi predetti, per il periodo a partire dal 2005;
• la teste ha riferito inoltre di aver incaricato in più occasioni il Testimone_4 genero ed un amico giardiniere di eseguire lavori, pagati da essa stessa, e che fino al 2018 aveva diviso le spese e concordato gli interventi da eseguire con il cognato
, precisando che “gli inquilini sia di mio marito che di mio cognato Controparte_5 si occupavano del taglio dell'erba, mentre per le manutenzioni degli immobili, cantina e cappella e per il taglio di alberi ecc. se ne occupava mio marito e mio cognato”
e che essa stessa si era occupata di “tinteggiare i muri, le inferriate e il cancelletto di entrata ed anche la botola in ferro”;
• il teste ha confermato di essersi occupato del giardino e di aver Testimone_2 effettuato delle riparazioni esterne, riferendo che la mamma del convenuto CP_1
( ) gli aveva commissionato dei lavori (sistemazione dei
[...] Testimone_4 paletti e raddrizzamento della recinzione caduta) e aveva provveduto a pagarlo;
• i testi e (fratelli di ) Testimone_5 Testimone_6 Controparte_3 hanno confermato che il padre e lo zio Controparte_5 Controparte_4 collaboravano nelle manutenzioni;
• la teste (inquilina dell'immobile di proprietà del convenuto Tes_7 CP_1
dal 2015 ad oggi), ha confermato di aver sempre utilizzato insieme agli altri
[...] inquilini (sig.ra ), la cantina, riponendovi della documentazione, la cappella, Per_3 che non aveva una chiusura (“utilizzavo la cappella che non aveva una chiusura, ed a volte davo da mangiare alle galline ed utilizzavo anche la cantina ove ripongo della documentazione”) ed il giardino superiore ed inferiore, precisando di aver organizzato settimanalmente, sul terrazzo sovrastante la cappella, delle cene con amici mentre i bambini giocavano nel giardino sottostante.
L'affermazione della teste (inquilina dal 2000 al 2021 Testimone_8 dell'immobile già di proprietà di ed attualmente di proprietà Controparte_5 dell'odierna attrice) di aver utilizzato in via esclusiva gli spazi comuni (il ripostiglio/ cappella, il terreno antistante ad esso ed il deposito/cantina al piano interrato) è smentita dalle dichiarazioni rese dai testi predetti, dalle quali risulta che l'accesso a tali parti comuni non era precluso agli inquilini di entrambi i comproprietari e loro ospiti.
Come evidenziato, peraltro, dal C.T.U., l'accesso a tali spazi comuni è libero poiché il cancello posto sulla scalinata che conduce al piano terrazzato inferiore risulta aperto e non è dotato di alcun lucchetto, il ripostiglio/cappella è addirittura privo di porta ed il deposito/cantina al piano interrato è liberamente accessibile dalla botola esterna.
Anche la circostanza che detenesse animali da cortile nel Testimone_8 ripostiglio/cappella, come pure confermato dai testi assunti, è circostanza inidonea a dimostrare l'utilizzo esclusivo richiesto ai fini dell'acquisto per usucapione.
La domanda di usucapione formulata da parte attrice va pertanto rigettata.
Va parimenti rigettata anche la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della quota di ½ del deposito/cantina al piano interrato distinto al m.n. 719, sub. 3, formulata dalla terza chiamata in via subordinata.
Dalle richiamate risultanze dell'istruttoria orale espletata non è emerso, infatti, un possesso esclusivo del predetto immobile, esercitato uti domini dalla terza chiamata e dai suoi aventi causa per almeno venti anni ed incompatibile con il permanere del compossesso altrui.
Con riferimento alle domande proposte dai convenuti nei confronti dell'attrice e della terza chiamata in relazione a tale deposito/cantina, va Controparte_3 anzitutto rigettata l'eccezione di invalidità dell'atto di chiamata in causa sollevata dalla terza chiamata per asserita violazione del principio del giusto processo (e segnatamente dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali) poiché, in assenza di una previsione di legge in tal senso, l'eventuale inosservanza di tali principi non potrebbe comunque comportare l'invalidità degli atti processuali ma potrebbe al più essere valutato ai soli fini della regolamentazione dele spese processuali.
Nel merito, il C.T.U., ricostruendo i trasferimenti e le variazioni catastali che hanno interessato gli immobili di cui è causa, ha evidenziato che il deposito/cantina al piano interrato è stato accatastato al m.n. 719 sub 3 (intestato a , Testimone_6
e , figli ed aventi causa di Testimone_5 Controparte_3 CP_5
), in forza di variazione catastale datata 1.7.2020, presentata dai medesimi
[...]
, e per il tramite del Testimone_6 Testimone_5 Controparte_3 tecnico incaricato geom. (all. 5 alla consulenza tecnica d'ufficio), Controparte_6
e che successivamente la proprietà di tale locale è stata assegnata a CP_3
con atto di divisione in data 15.7.2020 (doc. 3 di parte attrice e doc. 19
[...] di parte convenuta), sul presupposto che ricadesse nell'asse ereditario del padre
, e poi trasferita da a Controparte_5 Controparte_3 Controparte_7
con atto di compravendita in data 17.7.2020 (doc. 1 di parte attrice e
[...] doc. 20 di parte convenuta).
Non essendo contestata l'originaria appartenenza di tale bene ai danti causa delle parti ( e ), occorre verificare l'esisten- Persona_2 Controparte_5 za di un valido titolo di acquisto della proprietà esclusiva dello stesso da parte dei danti causa dell'odierna attrice in epoca anteriore alla compravendita del 17.7.2020.
La proprietà dell'intero compendio immobiliare (comprensivo anche del locale deposito/cantina attualmente distinto al al m.n. 719 sub 3) è stata acquistata, infatti, dai fratelli e , per la quota di ½ ciascuno, Persona_2 Controparte_5 con atto di compravendita in data 26.10.1963 (all. 7 alla consulenza tecnica d'ufficio).
Il C.T.U. ha evidenziato, infatti, che l'intero compendio immobiliare è stato acquistato con atto di compravendita in data 26.10.1963, sulla base dell'unica planimetria catastale in atti al 1963, denunciata in data 18.12.1939 (che non risulta allegata all'atto), nella quale l'immobile risultava come unica unità abitativa, su due livelli fuori terra, collegati a mezzo scala interna e con le seguenti pertinenze: cantina al piano interrato, con accesso indipendente e priva di collegamento con il piano terra
(corrispondente, seppur con dimensioni inferiori rispetto a quanto rilevato in sede di sopralluogo, al locale deposito/cantina attualmente censito al m.n. 719 sub 3); giardino di pertinenza;
locale al piano terra, staccato dal corpo principale dell'edificio
(corrispondente al locale ripostiglio/cappella attualmente censito al m.n. 719 sub 4).
Nel successivo atto di scioglimento della comunione tra i fratelli Per_2
e stipulato il 1.12.1978 (doc. 2 di parte convenuta),
[...] Controparte_5 il locale adibito a deposito/cantina non risulta attribuito ad alcuno dei condividenti.
Il C.T.U. ha evidenziato, infatti, che nelle schede planimetriche presentate in data 22.8.1978 e registrate con i numeri n. 1405 e 1406, ovvero quelle agli atti in data odierna, è omessa la rappresentazione catastale della cantina al livello interrato
(presente invece nella scheda planimetrica originaria presentata in data 18.12.1939,
a firma dell'ing. ). Persona_4 Né può fondatamente sostenersi che, pur non essendo menzionato nell'atto di divisione del 1.12.1978 né riportato in planimetrie allegate a tale atto, la proprietà esclusiva del deposito/cantina al piano interrato sarebbe stata comunque acquistata da , unitamente a quella dell'appartamento a piano terra, in forza Controparte_5 del rapporto di pertinenzialità tra le due porzioni immobiliari per la presenza di una scala di collegamento interna in muratura.
Posto, infatti, che presupposti per la legittima costituzione del vincolo di pertinenzialità sono: i) l'esistenza di un unico proprietario, ii) un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale;
iii) un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale da parte di chi abbia il potere di disporre di entrambi (Cass.
6656/2023), va osservato che nel caso di specie difettano tali presupposti poiché
l'asserito immobile principale (l'appartamento a piano terra) era in proprietà esclusiva di (e suoi aventi causa) mentre l'asserito immobile accessorio Controparte_5
(il locale deposito/cantina a piano interrato) era in comunione tra i predetti e Per_2
(e suoi aventi causa) e non è stata alcuna fornita la prova di un materiale
[...] asservimento del deposito/cantina all'appartamento a piano terra. In senso contrario, il C.T.U. ha accertato che l'unico accesso al livello interrato è quello attraverso la botola che si apre sul terreno pertinenziale comune della villetta e che la scala interna in muratura si interrompe in corrispondenza dell'intradosso del solaio del piano terra precludendo l'accesso al piano primo attualmente di proprietà dell'attrice (si veda a pag. 32 della consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce di quanto precede, deve escludersi l'esistenza di un atto di trasferi- mento della proprietà esclusiva del deposito/cantina di cui è causa a favore dei danti causa dell'odierna attrice, mentre l'accatastamento effettuato in forza dell'elaborato planimetrico in data 1.7.2020 non è titolo idoneo al trasferimento della proprietà, trattandosi di adempimento di natura meramente fiscale, finalizzato al classamento e alla determinazione della rendita catastale dell'immobile.
Conseguentemente, l'atto di divisione in data 15.7.2020 non è idoneo a far acquistare a la proprietà esclusiva del deposito/cantina distinto Controparte_3 al m.n. 719 sub 3, trattandosi di porzione in comunione con gli odierni convenuti.
Ciò non comporta, tuttavia, la nullità (neanche parziale) dell'atto di divisione del 15.7.2020 e del successivo atto di compravendita del 17.7.2020, con il quale gli immobili di via per Albisano/via Oliveti sono stati venduti da Controparte_3 all'odierna attrice (non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste di cui all'art. 1418 c.c.) né la violazione dell'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52/1985 (sussistendo agli atti le dichiarazioni di conformità dei dati catastali e delle planimetrie), ma soltanto la parziale inefficacia dei predetti atti (relativamente alla quota di proprietà del deposito/ cantina al piano interrato di pertinenza degli odierni convenuti) in forza del principio in base al quale “nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet".
Va pertanto dichiarata la proprietà comune del deposito/cantina distinto al m.n. 719 sub 3 tra l'attrice (per la quota indivisa di ½) Parte_1 ed i convenuti e (per la quota indivisa di ½). Controparte_1 Controparte_2
Va invece accolta la domanda negatoria formulata dai convenuti al fine di ottenere la cessazione della turbativa costituita dalla presenza della scala cieca all'interno del deposito/cantina al piano interrato e la condanna dell'attrice alla rimozione a proprie spese di tale manufatto poiché la costruzione di tale rampa di scale, priva di collegamento con il primo piano di proprietà dell'attrice (come descritta a pag. 15 e raffigurata a pag. 14 della consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom.
rappresenta un'apprezzabile turbativa al compossesso del locale Persona_1 seminterrato.
Va di contro rigettata la domanda dei convenuti di condanna della terza chiamata al risarcimento dei danni, non essendo stati specificamente allegati né provati concreti pregiudizi al godimento del piano interrato, che risulta utilizzato come deposito di arredi e materiali (coperte, valigie, materassi, legna da ardere collocata a terra o su ripiani tipo mensole) privi di valore ed in evidente stato di degrado conservativo (come evidenziato a pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio). Né,
d'altro canto, a tale mancanza può sopperire una liquidazione in via equitativa da parte del giudice, dal momento che la liquidazione equitativa del danno prevista dall'art 1226 c.c. ha per presupposto un'oggettiva impossibilità di prova e non la mera difficoltà di questa, specie se dovuta ad inerzia della parte onerata della prova.
Va infine rigettata anche la domanda, formulata dalla terza chiamata in via subordinata, di condanna dei convenuti al rimborso delle spese da essa sostenute in via esclusiva in relazione agli immobili di cui è causa (spese accatastamento, utenze).
È noto infatti che, in materia di comunione, il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso delle stesse (art. 1110 c.c.), mentre nessun rimborso è dovuto al partecipante che abbia apportato a proprie spese modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune (art. 1102 c.c.).
È dunque onere di chi agisca per il rimborso pro quota di spese sostenute per il bene comune fornire la prova di tali esborsi e della loro natura, al fine di verificare che si tratti di spese necessarie per la conservazione della cosa comune, nonché l'inerzia degli altri partecipanti.
Nella specie, ha dimesso unicamente la notula di cui al Controparte_3 doc. 3 del proprio fascicolo di parte, in ordine alla quale il geom. , Controparte_8 sentito come teste, ha affermato che “si tratta della mia fattura del 2020 emessa per la consulenza fornita alla sig.ra per la vendita dell'appartamento del piano CP_3 terra all'attrice”. Trattandosi pertanto di spesa sostenuta in relazione ad unità abitativa in proprietà esclusiva, va escluso il diritto al rimborso pro quota da parte dei convenuti.
In virtù della loro prevalente soccombenza, l'attrice e la terza chiamata vanno condannate in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere ai convenuti le spese della procedura di mediazione obbligatoria e quelle processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico dell'attrice e della terza chiamata in solido in ragione della sua loro prevalente soccombenza.
Alla parte vittoriosa spetta infine il rimborso delle spese documentate sostenu- te per l'assistenza tecnica di parte, per la somma, ritenuta congrua, di euro 1.903,20.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) accerta e dichiara che il locale “deposito/cantina” distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Torri del Benaco (VR), foglio 9, m.n. 719, sub 3 è comune all'attrice
(per la quota indivisa di ½) e ai convenuti Parte_1 CP_1
e (per la quota indivisa di ½);
[...] Controparte_2
b) condanna l'attrice a demolire a proprie spese la Parte_1 rampa di scale cieca presente nel predetto locale “deposito/cantina” descritta a pag. 15 e raffigurata a pag. 14 della consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom.
Persona_1
c) rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
d) condanna l'attrice e la terza chiamata in solido a rifondere ai convenuti le spese della procedura di mediazione, pari ad € 48,80, e le spese processuali, che liquida
€ 278,25 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
e) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, a carico dell'attrice e della terza chiamata in solido;
f) condanna l'attrice e la terza chiamata in solido a rifondere ai convenuti le spese sostenute per l'assistenza tecnica di parte, pari ad € 1.903,20.
Così deciso in Verona, il 5.8.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)