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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2423/21 RG in data 23.3.21 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Cosimo Iannone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Olevano n. 20;
RICORRENTE
E
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 21.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.21 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 6.8.89 con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
(19.7.91), (10.12.93) e (24.10.96), chiedeva dichiararsi la separazione dal Per_1 Per_2 Per_3 coniuge, proponendo altresì domanda di addebito, in quanto la resistente, dopo essersi allontanata dalla casa familiare non vi aveva fatto più ritorno, oltre ad instaurare altra relazione sentimentale.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per la resistente ed il giudice delegato dal Presidente del Tribunale disponeva autorizzava i coniugi a vivere separatamente, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 24.9.22 veniva dichiarata la separazione giudiziale dal coniuge e la causa era rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 21.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, deve esaminarsi la sola domanda di addebito, unica formulata dal ricorrente che deduce che i figli sono ormai autosufficienti e che ciascuno dei coniugi è autonomo economicamente.
In particolare, il ricorrente imputa la causa della crisi coniugale all'abbandono del tetto coniugale ed alla successiva instaurazione di altra relazione sentimentale da parte della resistente.
Egli stesso ricostruisce nel ricorso l'andamento del rapporto coniugale, riconoscendo, tuttavia, che già nel 2012 la resistente si era allontanata dalla casa familiare per scelta condivisa, trasferendosi a
Vienna per aiutare il figlio che aveva ivi deciso di frequentare l'università. Egli afferma altresì che già nel 2014 i rapporti erano sporadici e che vi era l'assenza di qualsiasi colloquio, per poi dedurre che dal 2020 vi sarebbe stata una relazione sentimentale della resistente con altro uomo.
Orbene, ritiene il Tribunale che, anche alla luce della ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente
(che non ha neanche articolato alcuna richiesta di prova), non vi siano i presupposti per accogliere la domanda di addebito.
Si ricorda, in proposito, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448). Ebbene, nel caso di specie, è lo stesso ricorrente che riconosce che la resistente si era allontanata con decisione condivisa dall'abitazione familiare per trasferirsi a Vienna dal 2012 e che negli anni i rapporti si sono sempre più allentati, di talchè l'ipotizzata relazione extraconiugale datata nel 2020
(di cui non vi è comunque prova) non si prospetta come causa della crisi coniugale che era insorta ben precedentemente, con due vite del tutto autonome.
Ne segue che la domanda di addebito va rigettata.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerando che la crisi familiare, in presenza del rigetto delle domande di addebito, è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito proposte dalla parte;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 11.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi