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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, EL
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 557/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2822/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229012237510000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130008562864000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130224653927000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2305/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente proponeva ricorso con effetti di reclamo impugnando l'intimazione di pagamento 068 2022
90122375 10000 notificata in data 20.04.2022 ai fini IRAP anno 2009. Tale intimazione aveva ad oggetto l'omesso versamento di importi già chiesti al contribuente con cartelle di pagamento.
Il contribuente rilevava come l'intimazione indicasse anche due atti non pagati:
1) cartella di pagamento n.068 2013 0008562864000 data di notifica 22 febbraio 2012, di importo pari ad € 28.907,44;
2) cartella di pagamento n.068 2013 0224653927000 data di notifica 22 aprile 2014 di importo complessivo pari ad € 35.907,44.
L'agenzia delle Entrate contestava integralmente il ricorso chiedendone il rigetto.
In data 04/04/2023 il contribuente depositava istanza di sospensione del procedimento per valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata ex Legge 197/2022.
Successivamente depositava la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere specificando di aver presentato istanza di rottamazione quater relativamente al debíto già oggetto della presente vertenza, avendo versato anche la prima rata dei quanto dovuto.
Con sentenza n. 2822/10/2024 depositata il 26/06/2024 il collegio di primo grado, aderendo alla richiesta del ricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Avverso detta sentenza propone appello l'ufficio che eccepisce Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1, commi 231-252, con particolare riferimento ai commi 236 e 244 della Legge
29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Violazione dell'art. 46 del D. Lgs. n.
546/1992 ed omesso esame degli elementi fattuali e/o errore di fatto in ordine al pagamento effettuato dal contribuente, parziale e non integrale.
In sintesi, l'Ufficio ritiene che l'estinzione del giudizio non poteva essere ordinata in quanto non si sarebbe perfezionata la definizione in assenza del pagamento integrale di tutto il debito rateizzato;
dunque il pagamento della sola prima rata o anche di rate successive , ma non di tutte, impedirebbe l'estinzione del giudizio.
Chiede quindi la riforma della sentenza appellata.
Si è costituito il contribuente che contesta l'appello dell'ufficio ritenendo che i giudici di primo grado abbiano correttamente interpretato la norma di legge , richiamando alcuni arresti della Cassazione che confortano la sentenza gravata.
Rappresenta altresi, per mero tuziorismo difensivo, di essere in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di rottamazione quater le cui quietanze sono state allegate agli atti del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della presente lite fa parte di quell'ampio contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni che aveva visto il consolidarsi di un recente orientamento dei supremi giudici nel ritenere che la definizione agevolata della lite si perfeziona con il solo pagamento della prima rata o unica rata della rottamazione in ragione del fatto che l'eventuale mancato pagamento di una o più rate alle scadenze fissate, comporta la decadenza del beneficio richiesto con i conseguenti effetti di ripristino integrale dei debiti rottamati, dedotti di quanto pagato
, l'interruzione della sospensione dei termini e dell'attività di riscossione , e, quindi, la ripresa delle procedure di recupero da parte dell'Agente della riscossione.
Per risolvere le incertezze applicative e, quindi, con evidenti finalità deflattive del corposo contenzioso tributario formatosi nel tempo , l'art. 12-bis Legge 108/2025 di conversione del D.L. 84/2025 ha introdotto una norma di interpretazione autentica sugli effetti estintivi dei giudizi tributari relativi ai debiti ricompresi nella rottamazione quater, fissando il momento esatto in cui la definizione si intende perfezionata, e il processo estinto.
Il momento di perfezionamento e l'estinzione del processo sono stati fissati chiaramente al momento del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, indipendentemente dal pagamento delle successive rate.
L'effetto estintivo dunque non è correlato al pagamento integrale ma alla manifestazione della volontà adesiva del contribuente alla procedura agevolata.
Pertanto alla luce di detta novella, tenuto conto che non è contestato il versamento della prima rata e, senza considerare le altre rate già pagate del contribuente, non può non confermarsi l'avvenuto perfezionamento della rottamazione di cui è lite e quindi la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata con consequenziale estinzione del giudizio .
Le spese, come per legge, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia sez. XVI , respinge l'appello e conferma la già dichiarata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di perfezionamento della definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Spese compensate.
Cosi deciso in Milano., li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, EL
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 557/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2822/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229012237510000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130008562864000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130224653927000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2305/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente proponeva ricorso con effetti di reclamo impugnando l'intimazione di pagamento 068 2022
90122375 10000 notificata in data 20.04.2022 ai fini IRAP anno 2009. Tale intimazione aveva ad oggetto l'omesso versamento di importi già chiesti al contribuente con cartelle di pagamento.
Il contribuente rilevava come l'intimazione indicasse anche due atti non pagati:
1) cartella di pagamento n.068 2013 0008562864000 data di notifica 22 febbraio 2012, di importo pari ad € 28.907,44;
2) cartella di pagamento n.068 2013 0224653927000 data di notifica 22 aprile 2014 di importo complessivo pari ad € 35.907,44.
L'agenzia delle Entrate contestava integralmente il ricorso chiedendone il rigetto.
In data 04/04/2023 il contribuente depositava istanza di sospensione del procedimento per valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata ex Legge 197/2022.
Successivamente depositava la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere specificando di aver presentato istanza di rottamazione quater relativamente al debíto già oggetto della presente vertenza, avendo versato anche la prima rata dei quanto dovuto.
Con sentenza n. 2822/10/2024 depositata il 26/06/2024 il collegio di primo grado, aderendo alla richiesta del ricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Avverso detta sentenza propone appello l'ufficio che eccepisce Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1, commi 231-252, con particolare riferimento ai commi 236 e 244 della Legge
29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Violazione dell'art. 46 del D. Lgs. n.
546/1992 ed omesso esame degli elementi fattuali e/o errore di fatto in ordine al pagamento effettuato dal contribuente, parziale e non integrale.
In sintesi, l'Ufficio ritiene che l'estinzione del giudizio non poteva essere ordinata in quanto non si sarebbe perfezionata la definizione in assenza del pagamento integrale di tutto il debito rateizzato;
dunque il pagamento della sola prima rata o anche di rate successive , ma non di tutte, impedirebbe l'estinzione del giudizio.
Chiede quindi la riforma della sentenza appellata.
Si è costituito il contribuente che contesta l'appello dell'ufficio ritenendo che i giudici di primo grado abbiano correttamente interpretato la norma di legge , richiamando alcuni arresti della Cassazione che confortano la sentenza gravata.
Rappresenta altresi, per mero tuziorismo difensivo, di essere in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di rottamazione quater le cui quietanze sono state allegate agli atti del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della presente lite fa parte di quell'ampio contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni che aveva visto il consolidarsi di un recente orientamento dei supremi giudici nel ritenere che la definizione agevolata della lite si perfeziona con il solo pagamento della prima rata o unica rata della rottamazione in ragione del fatto che l'eventuale mancato pagamento di una o più rate alle scadenze fissate, comporta la decadenza del beneficio richiesto con i conseguenti effetti di ripristino integrale dei debiti rottamati, dedotti di quanto pagato
, l'interruzione della sospensione dei termini e dell'attività di riscossione , e, quindi, la ripresa delle procedure di recupero da parte dell'Agente della riscossione.
Per risolvere le incertezze applicative e, quindi, con evidenti finalità deflattive del corposo contenzioso tributario formatosi nel tempo , l'art. 12-bis Legge 108/2025 di conversione del D.L. 84/2025 ha introdotto una norma di interpretazione autentica sugli effetti estintivi dei giudizi tributari relativi ai debiti ricompresi nella rottamazione quater, fissando il momento esatto in cui la definizione si intende perfezionata, e il processo estinto.
Il momento di perfezionamento e l'estinzione del processo sono stati fissati chiaramente al momento del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, indipendentemente dal pagamento delle successive rate.
L'effetto estintivo dunque non è correlato al pagamento integrale ma alla manifestazione della volontà adesiva del contribuente alla procedura agevolata.
Pertanto alla luce di detta novella, tenuto conto che non è contestato il versamento della prima rata e, senza considerare le altre rate già pagate del contribuente, non può non confermarsi l'avvenuto perfezionamento della rottamazione di cui è lite e quindi la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata con consequenziale estinzione del giudizio .
Le spese, come per legge, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia sez. XVI , respinge l'appello e conferma la già dichiarata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di perfezionamento della definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Spese compensate.
Cosi deciso in Milano., li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli