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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3383 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Meconi, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 9.09.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in
[...]
Monte Compatri (RM) il 25.04.1988, deducendo che dalla loro unione non erano nati figli, che con apposita procedura gli stessi avevano adottato la bambina , nata a [...] Persona_1
(India) il 16.08.2000, ora maggiorenne, e che l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale con decreto n. 7951/2018 del 3.08.2018. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n.
898/1970. All'udienza del 10.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Monte Compatri (RM) il 25.04.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1988, alle seguenti condizioni:
“Pronunciare Sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni nei registri dello Stato Civile del Comune di Monte Compatri.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , unitamente ai beni Parte_2
mobili arredi e pertinenze.
Confermare la circostanza che ciscun coniuge badera' al mantenimento di se stesso, cosi' come gia' deciso in sede di separazione. Il IG. continuera' a corrispondere la Parte_1 somma di euro 300,00 (trecento) mensili, che versera' direttamente alla IG.ra Parte_2
quale assegno di mantenimento per la LI , non indipendente, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario.
I genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie al mantenimento della LI concordate e documentate. Per_1
Per spese straordinarie si intendono spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e quelle universitarie e quelle sportive.
Conferma del rilascio reciproco del passaporto.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 3383/2024, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Monte Compatri (RM) il 25.04.1988 da
, nato a [...] il in 27.02.1962 (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), trascritto nel registro degli atti
[...] C.F._2
di matrimonio del Comune di Monte Compatri al N. 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1988;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di conIGlio del 10 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3383 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Meconi, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 9.09.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in
[...]
Monte Compatri (RM) il 25.04.1988, deducendo che dalla loro unione non erano nati figli, che con apposita procedura gli stessi avevano adottato la bambina , nata a [...] Persona_1
(India) il 16.08.2000, ora maggiorenne, e che l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale con decreto n. 7951/2018 del 3.08.2018. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n.
898/1970. All'udienza del 10.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Monte Compatri (RM) il 25.04.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1,
Anno 1988, alle seguenti condizioni:
“Pronunciare Sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni nei registri dello Stato Civile del Comune di Monte Compatri.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , unitamente ai beni Parte_2
mobili arredi e pertinenze.
Confermare la circostanza che ciscun coniuge badera' al mantenimento di se stesso, cosi' come gia' deciso in sede di separazione. Il IG. continuera' a corrispondere la Parte_1 somma di euro 300,00 (trecento) mensili, che versera' direttamente alla IG.ra Parte_2
quale assegno di mantenimento per la LI , non indipendente, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario.
I genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie al mantenimento della LI concordate e documentate. Per_1
Per spese straordinarie si intendono spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e quelle universitarie e quelle sportive.
Conferma del rilascio reciproco del passaporto.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 3383/2024, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Monte Compatri (RM) il 25.04.1988 da
, nato a [...] il in 27.02.1962 (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), trascritto nel registro degli atti
[...] C.F._2
di matrimonio del Comune di Monte Compatri al N. 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1988;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di conIGlio del 10 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi