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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De UC Presidente Relatore
GI BE CE
Valeria Monti CE ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5787/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LANZAROTTO TIZIANA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FERRARI LUCILLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - I coniugi dichiarano che, per decisione concorde, vivono separati a far data Dal 15 settembre 2025, data in cui il sig. si è Controparte_1 trasferito temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori in Mantova, Viale Don Sturzo 20, in attesa di reperire un immobile in locazione. I coniugi seguiteranno a vivere tra loro separati, con obbligo di darsi tempestiva comunicazione di ogni cambiamento di indirizzo.
- I figli minori e vengono affidati in via condivisa alla madre ed Per_1 Per_2 al padre, mantenendo in ogni caso la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Curtatone in Viale Lombardia 11, con l'impegno da parte di entrambi di provvedere ai bisogni dei medesimi, di educarli ed istruirli. In ragione dell'affido condiviso, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., (intendendosi per decisioni di maggior interesse, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti, l'espatrio, l'istruzione, la crescita religiosa, i problemi educativi, la salute, le scelte sociali ecc.) mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dai genitori separatamente tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate ai genitori dai figli minori. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
- La casa coniugale, sita a Curtatone (MN) in Viale Lombardia 11, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di ½ ciascuno, completa di arredi e suppellettili come si trova allo stato attuale, sarà assegnata, fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli, alla sig.ra che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente ai figli, impegnandosi ad eseguire da subito tutte le formalità necessarie al fine di intestare a sé medesima le utenze di gas, elettricità, acqua, telefonia. Rimarranno pure a carico della signora le spese per la Pt_1 manutenzione ordinaria dell'immobile (così come definite dal codice civile). Il sig.
quale parte unica mutuataria, continuerà a farsi carico della rata di mutuo CP_1 Cont acceso presso pari ad € 566,62, a concorrenza del residuo debito in essere con l'anzidetto istituto bancario. Le parti sin d'ora dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione dei rispettivi apporti forniti per l'acquisto della casa coniugale. La sig. continuerà altresì a farsi carico Pt_1 del finanziamento dalla stessa contratto per l'acquisto dell'autovettura alla medesima intestata. -Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, il padre potrà vedere i figli a week end alternati dal sabato mattina, quando li preleverà rispettivamente da scuola ( ) e dalla casa materna Per_1 ( ), sino a lunedì mattina allorquando il padre li accompagnerà a Per_2 scuola. Nella medesima settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel fine settimana, li potrà tenere con sé dalle ore 19,00 del mercoledì, prelevandoli dalla casa materna, fino al giovedì mattina successivo quando li accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà tenerli con sé dalle ore 19,00 del mercoledì sera, prelevandoli dalla casa materna, sino al venerdì mattina successivo quando li accompagnerà a scuola. Ciò compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori. Per le vacanze natalizie entrambe i figli staranno con il padre sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno Vigilia e Natale con uno e Fine Anno e Capodanno con l'altro; per l'anno in corso i minori staranno con la madre dal 24.12.25 al 30.12.25 e con il padre dal 31.12.25 al 06.01.26. Per le vacanze Pasquali entrambi i figli staranno con il padre tre giorni consecutivi alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta con l'uno o con l'altro genitore. Per le altre festività i figli staranno con il padre secondo le modalità ordinarie. Per le vacanze estive entrambi i figli potranno stare con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di agosto ed una nel mese di luglio, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso, con obbligo di accordo con la madre entro e non oltre il 30/06 di ogni anno.
2 - I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi, reciprocamente, i rispettivi recapiti anche telefonici nonché gli eventuali spostamenti in altre località quando portano con sé i figli minori.
- Il signor stante i propri impegni economici rappresentati dal Controparte_1 rateo di mutuo e dal futuro canone di locazione, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e corrisponderà alla madre, entro il Per_1 Per_2 giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN: [...] intestato a , la complessiva Parte_1 somma mensile di € 200,00=(duecento 00), rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat.
- Il signor rinuncia altresì ad esigere il 50% dell'ammontare dell''assegno CP_1 unico universale, che verrà pertanto, d'ora in poi, interamente percepito dalla sig.ra Le detrazioni fiscali relative ai figli a carico saranno usufruite in Pt_1 pari misura da entrambi i coniugi.
- Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella misura del 50% - conformemente al Protocollo pro tempore in uso presso il Tribunale di Mantova n. 1972/2024 del 28/5/2024 – secondo il seguente schema: - senza necessità di previo accordo e con obbligo rimborso entro 20 gg. a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dnl SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/ o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo
3 nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. (Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico). c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto dei telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
- I coniugi dichiarano di avere regolato ogni altro rapporto di natura economico/patrimoniale, di non aver pertanto nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia causa, ragione e/o titolo.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al concorso nel mantenimento personale.
- Entrambi i coniugi reciprocamente consentono l'uno all'altro al rilascio/rinnovo del passaporto personale e dei figli minori nonché della carta di identità valida per l'espatrio.
- Le spese professionali del presente procedimento saranno interamente compensate fra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RT (MN) in data 03/09/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali 4 la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
SI De UC
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De UC Presidente Relatore
GI BE CE
Valeria Monti CE ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5787/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LANZAROTTO TIZIANA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FERRARI LUCILLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - I coniugi dichiarano che, per decisione concorde, vivono separati a far data Dal 15 settembre 2025, data in cui il sig. si è Controparte_1 trasferito temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori in Mantova, Viale Don Sturzo 20, in attesa di reperire un immobile in locazione. I coniugi seguiteranno a vivere tra loro separati, con obbligo di darsi tempestiva comunicazione di ogni cambiamento di indirizzo.
- I figli minori e vengono affidati in via condivisa alla madre ed Per_1 Per_2 al padre, mantenendo in ogni caso la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Curtatone in Viale Lombardia 11, con l'impegno da parte di entrambi di provvedere ai bisogni dei medesimi, di educarli ed istruirli. In ragione dell'affido condiviso, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., (intendendosi per decisioni di maggior interesse, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti, l'espatrio, l'istruzione, la crescita religiosa, i problemi educativi, la salute, le scelte sociali ecc.) mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dai genitori separatamente tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate ai genitori dai figli minori. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
- La casa coniugale, sita a Curtatone (MN) in Viale Lombardia 11, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di ½ ciascuno, completa di arredi e suppellettili come si trova allo stato attuale, sarà assegnata, fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli, alla sig.ra che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente ai figli, impegnandosi ad eseguire da subito tutte le formalità necessarie al fine di intestare a sé medesima le utenze di gas, elettricità, acqua, telefonia. Rimarranno pure a carico della signora le spese per la Pt_1 manutenzione ordinaria dell'immobile (così come definite dal codice civile). Il sig.
quale parte unica mutuataria, continuerà a farsi carico della rata di mutuo CP_1 Cont acceso presso pari ad € 566,62, a concorrenza del residuo debito in essere con l'anzidetto istituto bancario. Le parti sin d'ora dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione dei rispettivi apporti forniti per l'acquisto della casa coniugale. La sig. continuerà altresì a farsi carico Pt_1 del finanziamento dalla stessa contratto per l'acquisto dell'autovettura alla medesima intestata. -Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, il padre potrà vedere i figli a week end alternati dal sabato mattina, quando li preleverà rispettivamente da scuola ( ) e dalla casa materna Per_1 ( ), sino a lunedì mattina allorquando il padre li accompagnerà a Per_2 scuola. Nella medesima settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel fine settimana, li potrà tenere con sé dalle ore 19,00 del mercoledì, prelevandoli dalla casa materna, fino al giovedì mattina successivo quando li accompagnerà a scuola. Nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà tenerli con sé dalle ore 19,00 del mercoledì sera, prelevandoli dalla casa materna, sino al venerdì mattina successivo quando li accompagnerà a scuola. Ciò compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori. Per le vacanze natalizie entrambe i figli staranno con il padre sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno Vigilia e Natale con uno e Fine Anno e Capodanno con l'altro; per l'anno in corso i minori staranno con la madre dal 24.12.25 al 30.12.25 e con il padre dal 31.12.25 al 06.01.26. Per le vacanze Pasquali entrambi i figli staranno con il padre tre giorni consecutivi alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta con l'uno o con l'altro genitore. Per le altre festività i figli staranno con il padre secondo le modalità ordinarie. Per le vacanze estive entrambi i figli potranno stare con il padre due settimane anche non consecutive nel mese di agosto ed una nel mese di luglio, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso, con obbligo di accordo con la madre entro e non oltre il 30/06 di ogni anno.
2 - I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi, reciprocamente, i rispettivi recapiti anche telefonici nonché gli eventuali spostamenti in altre località quando portano con sé i figli minori.
- Il signor stante i propri impegni economici rappresentati dal Controparte_1 rateo di mutuo e dal futuro canone di locazione, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e corrisponderà alla madre, entro il Per_1 Per_2 giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN: [...] intestato a , la complessiva Parte_1 somma mensile di € 200,00=(duecento 00), rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat.
- Il signor rinuncia altresì ad esigere il 50% dell'ammontare dell''assegno CP_1 unico universale, che verrà pertanto, d'ora in poi, interamente percepito dalla sig.ra Le detrazioni fiscali relative ai figli a carico saranno usufruite in Pt_1 pari misura da entrambi i coniugi.
- Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella misura del 50% - conformemente al Protocollo pro tempore in uso presso il Tribunale di Mantova n. 1972/2024 del 28/5/2024 – secondo il seguente schema: - senza necessità di previo accordo e con obbligo rimborso entro 20 gg. a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dnl SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/ o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo
3 nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. (Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico). c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto dei telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
- I coniugi dichiarano di avere regolato ogni altro rapporto di natura economico/patrimoniale, di non aver pertanto nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia causa, ragione e/o titolo.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al concorso nel mantenimento personale.
- Entrambi i coniugi reciprocamente consentono l'uno all'altro al rilascio/rinnovo del passaporto personale e dei figli minori nonché della carta di identità valida per l'espatrio.
- Le spese professionali del presente procedimento saranno interamente compensate fra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RT (MN) in data 03/09/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali 4 la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
SI De UC
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