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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice
Geom. Nicola Mario Fraccalvieri - Esperto
Geom. Giuseppe Filardi - Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1230/2024, avente ad oggetto “controversie agrarie - azione di condanna al rilascio del fondo”, riservata per la decisione all'udienza dell'11.6.2025
TRA
) con l'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Francomano ( C.F._2
( ) con l'avv. Vincenzo Parte_2 C.F._3
Francomano ( C.F._2
CONTRO
( ) - contumace CP_1 C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti costituite hanno concluso come da note depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
1.
Con contratto di affitto di terreni agricoli sottoscritto il 19.9.2017, registrato a Pisticci il 28.1.2019 serie 3T nun. 174 (cfr. all. 2), i ricorrenti, unitamente alla propria madre hanno concesso Parte_3
in affitto il terreno per cui è causa, in atti meglio indicato, a CP_1
titolare dell'omonima impresa agricola individuale (cfr. all. 6),
[...]
per la durata di anni quindici, fino al 19.9.2032, con un canone annuo di euro 500, 00 da corrispondere all'inizio di ogni stagione agraria.
Nel libello introduttivo si legge che l'affittuaria non ha corrisposto il pagamento delle stagioni agrarie 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per un totale di euro 2.500,00.
Ai sensi dell'art. 5 co.4 della legge n.203/1982, “la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto … quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Nella specie, si discute del mancato pagamento di ben cinque mensilità.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai
2 sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (Cass. civ. n. 15659/2011).
Ciò detto, si osserva che il creditore ha provato la fonte negoziale del suo diritto, producendo il contratto, ed ha allegato l'inadempimento della controparte (mancato pagamento di cinque annualità) la quale, non costituita, non ha assolto all'onere su di essa gravante: ovvero quello di provare il fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.
Il Tribunale reputa, altresì, grave l'inadempimento de quo trattandosi di ben cinque annualità agrarie: il sinallagma contrattuale è, infatti, completamente alterato non essendo possibile che per tale lungo lasso di tempo la parte affittuaria trattenga il fondo senza corrispondere alcunché
a titolo di canoni d'affitto.
Logico corollario di quanto detto è l'accoglimento del ricorso.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, data la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
3 Non si riscontrano stringenti motivi per disporre la condanna della parte soccombente ex articolo 96, c. 3, c.p.c., atteso che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione deve essere interpretato quale portato del diritto di difesa alla stregua della possibilità di rimanere contumaci nel processo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di affitto di terreni agricoli stipulato tra le parti, sottoscritto in data
19.9.2017, registrato a Pisticci il 28/01/2019 serie 3T num.174, per grave inadempimento dell'affittuaria CP_1
b) condanna l'affittuaria a rilasciare il terreno di cui al CP_1
punto 1 che precede, immediatamente, libero da persone e cose, nella piena ed esclusiva disponibilità dei legittimi proprietari;
c) condanna, altresì, l'affittuaria al pagamento, in favore CP_1
dei ricorrenti, dei canoni d'affitto scaduti e non corrisposti, nella misura contrattualmente prevista in € 500,00 annuali, per un totale di € 3.000,00 (compreso l'anno in corso), oltre accessori di legge, oltre gli ulteriori canoni scadenti fino all'effettivo rilascio;
condanna il benché contumace, al pagamento delle spese CP_1
di giudizio sostenute dai ricorrenti che si liquidano in € 264 per spese
4 vive e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice
Geom. Nicola Mario Fraccalvieri - Esperto
Geom. Giuseppe Filardi - Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1230/2024, avente ad oggetto “controversie agrarie - azione di condanna al rilascio del fondo”, riservata per la decisione all'udienza dell'11.6.2025
TRA
) con l'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Francomano ( C.F._2
( ) con l'avv. Vincenzo Parte_2 C.F._3
Francomano ( C.F._2
CONTRO
( ) - contumace CP_1 C.F._4
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti costituite hanno concluso come da note depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
1.
Con contratto di affitto di terreni agricoli sottoscritto il 19.9.2017, registrato a Pisticci il 28.1.2019 serie 3T nun. 174 (cfr. all. 2), i ricorrenti, unitamente alla propria madre hanno concesso Parte_3
in affitto il terreno per cui è causa, in atti meglio indicato, a CP_1
titolare dell'omonima impresa agricola individuale (cfr. all. 6),
[...]
per la durata di anni quindici, fino al 19.9.2032, con un canone annuo di euro 500, 00 da corrispondere all'inizio di ogni stagione agraria.
Nel libello introduttivo si legge che l'affittuaria non ha corrisposto il pagamento delle stagioni agrarie 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per un totale di euro 2.500,00.
Ai sensi dell'art. 5 co.4 della legge n.203/1982, “la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto … quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Nella specie, si discute del mancato pagamento di ben cinque mensilità.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai
2 sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (Cass. civ. n. 15659/2011).
Ciò detto, si osserva che il creditore ha provato la fonte negoziale del suo diritto, producendo il contratto, ed ha allegato l'inadempimento della controparte (mancato pagamento di cinque annualità) la quale, non costituita, non ha assolto all'onere su di essa gravante: ovvero quello di provare il fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.
Il Tribunale reputa, altresì, grave l'inadempimento de quo trattandosi di ben cinque annualità agrarie: il sinallagma contrattuale è, infatti, completamente alterato non essendo possibile che per tale lungo lasso di tempo la parte affittuaria trattenga il fondo senza corrispondere alcunché
a titolo di canoni d'affitto.
Logico corollario di quanto detto è l'accoglimento del ricorso.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, data la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
3 Non si riscontrano stringenti motivi per disporre la condanna della parte soccombente ex articolo 96, c. 3, c.p.c., atteso che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione deve essere interpretato quale portato del diritto di difesa alla stregua della possibilità di rimanere contumaci nel processo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di affitto di terreni agricoli stipulato tra le parti, sottoscritto in data
19.9.2017, registrato a Pisticci il 28/01/2019 serie 3T num.174, per grave inadempimento dell'affittuaria CP_1
b) condanna l'affittuaria a rilasciare il terreno di cui al CP_1
punto 1 che precede, immediatamente, libero da persone e cose, nella piena ed esclusiva disponibilità dei legittimi proprietari;
c) condanna, altresì, l'affittuaria al pagamento, in favore CP_1
dei ricorrenti, dei canoni d'affitto scaduti e non corrisposti, nella misura contrattualmente prevista in € 500,00 annuali, per un totale di € 3.000,00 (compreso l'anno in corso), oltre accessori di legge, oltre gli ulteriori canoni scadenti fino all'effettivo rilascio;
condanna il benché contumace, al pagamento delle spese CP_1
di giudizio sostenute dai ricorrenti che si liquidano in € 264 per spese
4 vive e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
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