TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4557/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4557/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MINUTOLO FRANCESCA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO CP_1 C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il diritto di fissare la propria residenza dove crederanno più opportuno.
2) CASA CONIUGALE
I coniugi danno atto reciprocamente che, la casa coniugale (con annesse pertinenze)
- come oltre meglio descritta -, sita in Novi di OD (MO), via Malavasi Demos,
48, i. 2, è cointestata ad essi, in ragione di ½ ciascuno, per averla acquistata in virtù
di atto di compravendita stipulato a Ministero del Notaio Dr in Persona_1
data 23/06/2006, registrato a Carpi (MO) il 10/07/2006 al n. 2908, Serie 1T,
trascritto a OD il 12/07/2006 al n. 24474/15507 (doc. n. 3).
I coniugi danno atto altresì, che – per far fronte all'acquisto della casa coniugale e delle relative pertinenze – hanno concluso in pari data, a Ministero del medesimo
Notaio, un mutuo ipotecario che ad oggi è stato estinto.
Per decisione concorde dei coniugi, la casa coniugale verrà acquistata dalla OR
, per l'intero, in virtù di trasferimento senza corrispettivo Parte_1
alcuno, unitamente alle sue pertinenze, agli arredi e corredi e alle parti comuni del fabbricato di cui è parte, entro e non oltre tre mesi decorrenti dalla data di emissione della sentenza di separazione consensuale, la quale continuerà a risiedervi.
Il marito dovrà lasciare la casa coniugale per trasferirsi altrove entro e non oltre 12
mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso, quando consegnerà le chiavi dell'immobile e trasferirà la residenza altrove.
I coniugi continueranno a sostenere in parti uguali tutte le spese relative la casa coniugale, le spese condominiali e le spese per le utenze sino a quando continueranno a vivere entrambi presso la casa coniugale;
a decorrere dal trasferimento altrove del signo ciascun coniuge provvederà in modo CP_1
esclusivo al pagamento delle spese per la propria abitazione e la signor Pt_1
volturerà tutte le utenze con intestazione a sé stessa.
3) TRASFERIMENTO CASA CONIUGALE
In esecuzione degli obblighi nascenti dalla separazione dei coniugi, il Sig
[...]
si impegna a trasferire senza corrispettivo alcuno alla mogli CP_1 [...]
, che s'impegna ad accettare, la quota indivisa ad esso cedente Parte_1
spettante in ragione di metà della casa coniugale e delle relative pertinenze sita nel
Comune di Novi di OD (MO), via Malavasi Demos, 48, i. 2 e precisamente l'abitazione così disposta:
- appartamento posto al piano primo, con accesso dal civico 48, composto di ingresso su soggiorno, cucinotto, disimpegno, due camere, bagno, ripostigliolavanderia,
tre logge, a confine con scale e vano scale comune, area cortiliva comune a sbalzo su tre lati, ragioni di cui al mappale 617 sub. 5;
- locale ad uso garage posto al piano terra e sovrastante soffitta al piano primo, con accesso dal civico 52/D, a confine con area cortiliva comune, ragioni di cui al mappale 618 sub. 10, ragioni di cui al mappale 618 sub 12;
Il tutto accatastato al N.C.E.U. di Novi di OD (MO), come segue:
Foglio 27 Mapp. 617 sub. 6, via Malavasi Demos, 48 Piano 1 Interno 2
Cat. A/2 Cl. 3 Vani 4,5 Sup. Catastale mq. 81 R.C. € 429,94;
giusta variazione di classamento (doc. n. 4) n. 230231.1/2007 del 27/08/2007;
Mapp. 618 sub. 11 in via Malavasi Demos, 52/D Piano T-1
Cat. C/6 Cl. 5 Mq. 26 Sup. Catastale mq 15 R.C. € 72,51.
Nel trasferimento sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà condominiale sugli enti ed accessori comuni cui è parte la porzione in comproprietà
tra i coniugi.
Il trasferimento dell'immobile, con atto definitivo, avverrà entro e non oltre 3 mesi decorrenti dalla data di emissione della sentenza di separazione consensuale, presso il Notaio di fiducia dei coniugi, Dott con studio notarile in Carpi Persona_1
(MO), via A. Manzoni, 42, in esecuzione dei presenti patti congiunti di separazione.
L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Le spese notarili per l'atto di trasferimento saranno corrisposte interamente dalla moglie.
4) I coniugi riconoscono espressamente che, l'accordo di trasferimento del bene immobile sopra descritto è stato determinante per giungere all'accordo di separazione consensuale e per sciogliere il regime di comunione legale fra loro esistente.
Il trasferimento immobiliare sopra elencato costituisce esecuzione degli accordi integranti le condizioni di separazione, con conseguente possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo) previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e confermate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2E del 21 febbraio 2014.
5) AUTOVETTURE
L'autovettura marca Toyota modello Auris, targata FB901JB, intestata al signor rimarrà assegnata, in proprietà esclusiva, al medesimo, il quale si CP_1
accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo,
assicurazione, manutenzione etc.).
L'autovettura marca Fiat, modello Punto, targata CZ708BY, intestata al signor verrà assegnata in comodato d'uso gratuito alla signor CP_1 [...]
, la quale si accollerà in toto tutte le spese relative all'uso ed alla Parte_1 circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.).
6) RAPPORTI PATRIMONIALI
I coniugi regolamenteranno i loro rapporti patrimoniali nel modo che segue:
a) La signor è titolare esclusivo di un conto corrente Parte_1
personale e manterrà l'esclusiva titolarità del conto corrente ed il saldo attivo. Il
marito non avrà alcuna pretesa sul saldo depositato sul conto corrente intestato alla moglie.
b) I coniugi sono cointestatari di un conto corrente aperto presso il Banco Unicredit,
filiale Piazza Martiri e dovranno convenire di comune accordo l'estinzione del conto;
i coniugi danno atto che, il saldo attivo sul conto corrente cointestato verrà
prelevato e assegnato esclusivamente al signo CP_1
7) Fatta eccezione per quanto previsto alle sopra indicate condizioni, i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente a titolo di divisione del patrimonio familiare;
dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e che provvederanno nel futuro al soddisfacimento dei propri bisogni con i rispettivi redditi e dichiarano altresì di non vantare reciproche pretese di carattere economico.
8) I coniugi dichiarano che, adempiuti gli obblighi sopra descritti, con particolare riferimento alle condizioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per nessuna ragione, causa o titolo, anche per ciò che attiene i T.F.R. maturati o maturandi, avendo definito i loro rapporti economici.
9) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
10) I coniugi dichiarano, altresì, che le spese legali per la presente procedura saranno divise tra gli stessi in parti uguali” - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di OD in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 CP_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
NAPOLI il 25/07/1969 e nato a [...] il CP_1
11/09/1966
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Torre del Greco (NA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1992, atto n.437, Parte II, serie A)
Così deciso in OD, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale