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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. n.11884/2024
N RIrrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Parte_1
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10 CP_11
11 Controparte_10 CP_12
12 CP_13
13 Controparte_14
14 Controparte_15
15
Controparte_16 minorenne-
16 Controparte_17
17 Controparte_18
18 Controparte_19
19 Controparte_20
20 Controparte_21
21 Controparte_22
22 Controparte_23 NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_24
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 14,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la CP_2 funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è mista (paterna/materna) e ante Unità d'Italia e di avere CP_2 depositato gli indirizzi di residenza. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11884/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11884 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N RIrrenti Difensore
1 Controparte_25
2 Parte_1 Parte_1
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_26
11 Controparte_27
12 CP_13
13 Controparte_14
14 Controparte_15
15
Controparte_16 minorenne-
16 Controparte_17
17 Controparte_18
18 Controparte_19
19 Controparte_20
20 Controparte_21
21 Controparte_22
22 Controparte_23
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_24
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 2
procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 16.06.2024
1) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba- Controparte_1
SP - Brasile in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme al coniuge
[...]
dei figli minori Persona_1
2) cittadino brasiliano nato il [...] - São AU Persona_2
Brasile
3) cittadina brasiliana nata il [...] - São AU – Parte_2
Brasile
tutti residenti in [...]de Carvalho 1501 apto 162 -B Ourinhos/SP Brasile
4) cittadina brasiliana nata il [...] - Araçatuba-SP Controparte_4
– Brasile residente in [...]n.837 Bairro Dona Amelia Araçatuba-SP - Brasile
5) cittadina brasiliana nata il [...] - Araçatuba-SP - Controparte_5
Brasile in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme al coniuge
[...] della figlia minore Persona_3
6) cittadina brasiliana nata il [...] - Araçatuba-SP – Parte_3
Brasile tutti ivi residenti in [...]720 Araçatuba-SP
7) cittadina brasiliana nata il [...] - Controparte_7
residente in [...]1399 Araçatuba-SP - Brasile CodiceFiscale_1
8) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba-SP - Controparte_8
Brasile ivi residente in [...]397 apto 1306 Torre B San Paolo
9) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba- SP – Controparte_9
Brasile, residente in [...]295 Bairro Nossa Senhora Aparecida - Araçatuba-
SP - Brasile
10) cittadino brasiliano nato il [...] - Controparte_26
Araçatuba-SP Brasile, residente in [...]295 Bairro Nossa Senhora
Aparecida - Araçatuba-SP - Brasile
11) cittadino brasiliano nato il [...] - Controparte_27
Araçatuba-SP Brasile, residente in [...]295 Bairro Nossa Senhora
Aparecida - Araçatuba-SP - Brasile
12) cittadina brasiliana nata il [...] - Santa Fé do Sul, Sao Paulo, CP_13
Dott. Giovanni Calasso 3
SP- Araçatuba-SP – Brasile ivi residente in [...]115 Bairro Tabajaras
Uberlandia Minas Gerais
13) cittadina brasiliana nata il [...] – Santo Controparte_14
Antonio do Aracanguá-SP – Brasile ivi residente in [...]533 Bairro Planalto
Araçatuba-SP - Brasile
14) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba- Controparte_15
SP- Brasile in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme al coniuge
[...]
del figlio minore minorenne Persona_4
15) cittadino brasiliano nato il CP_16 Controparte_16
28/12/2020 – Araçatuba-SP Brasile tutti residenti in [...]n. 51 Bairro Centro Araçatuba- SP - Brasile
16) cittadino brasiliano nato il [...] - Controparte_17
Araçatuba-SP – Brasile ivi residente in [...]533 Bairro Planalto Araçatuba-
SP - Brasile
17) cittadina brasiliana nata il [...] - Controparte_18
Araçatuba-SP – Brasile residente in [...]393 Bairro Vila Mendonca
Araçatuba-SP - Brasile
18) cittadina brasiliana nata il [...] - Araçatuba-SP – Controparte_19
Brasile residente in [...]393 Bairro Vila Mendonca Araçatuba-SP - Brasile
19) cittadina brasiliana nata il [...] - São Paulo- SP – Controparte_20
Brasile residente in [...]. Renato de Andrade Maia 1280 Guarulhos-SP - Brasile
20) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba-SP – Controparte_21
Brasile residente in [...]. Renato de Andrade Maia 1280 Guarulhos-SP - Brasile
21) cittadina brasiliana nata il - 28/03/2001 - Guarulhos- SP – Controparte_22
Brasile residente in [...]. Renato de Andrade Maia 1280 Guarulhos-SP -- Brasile
22) cittadina brasiliana nata il [...] - São AU -– Controparte_23
Brasile residente in [...]. Renato de Andrade Maia 1280 Guarulhos-SP - Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_24 formulando le seguenti conclusioni:
- in via principale,
- accertare e dichiarare per le motivazioni esposte che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani iure sanguinis;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_24 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dott. Giovanni Calasso 4
Con il favore delle spese di lite
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano di - nato il Persona_5 07/09/1856 a Legnago – Verona figlio di e sposato con Persona_6 Persona_7
il 11/03/1883 a Legnago - VR emigrato successivamente in Brasile senza CP_28 mai acquisire altra cittadinanza straniera, né mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
- in costanza di matrimonio aveva un figlio maschio: nato il [...] a [...]- Per_8
SP sposato con il 18/01/1919 a Araras-SP . Dal predetto matrimonio sono Persona_9 nati 4 figli:
nata il [...] a [...]-SP sposata il 27/09/1941 a Santo Antônio do Per_10
Aracanguá-SP con Dal predetto matrimonio sono nati due CP_29 figli:
➢ nato il [...] a [...]á- Persona_11
SP (Major Prado) sposato con il 19/12/1964 - Controparte_30 Santo Antonio do Aracanguá-SP (docc.08-09) dal cui matrimonio nasceva il ricorrente
✓ nato il [...] - Araçatuba-SP Controparte_9 sposato con il 19/03/1994 a Controparte_31 Araçatuba-SP e dal cui matrimonio sono nati i due ricorrenti
❖ nato il [...] - Controparte_26
Araçatuba-SP
❖ nato il Controparte_27
04/05/2002 - Araçatuba-SP
➢ nata il [...] a [...] Persona_12
Aracanguá-SP (Major Prado) sposata il 02/06/1979 a Araçatuba-SP con
[...]
. Dal predetto matrimonio nascevano due figli: Controparte_32
✓ il ricorrente nato il [...] Controparte_1
a Araçatuba-SP sposato con il Persona_1 25/09/2009 a Ourinhos-SP dal cui matrimonio nascevno i ricorrenti
❖ nato il [...] - São Persona_2
AU
nata il [...] – São Persona_13
AU .
✓ la ricorrente nata il [...] Controparte_4
a Araçatuba-SP
▪ nato il [...] a [...]-SP sposato con Per_14 Controparte_33 il 06/11/1954 a Santo Antonio do Aracanguá-SP (Major Prado). Dal predetto
[...] matrimonio nascevano 3 figli:
➢ nata il [...] - Santo Antonio do Persona_15
Aracanguá- SP (Major Prado) sposata il 18/10/1986 a Araçatuba-SP con
. Dal predetto matrimonio nasceva la ricorrente CP_34
✓ nata il [...] a [...]- Persona_16
SP sposata il 22/12/2018 a Araçatuba-SP con Persona_3 dal cui matrimonio nasceva la ricorrente
[...]
❖ nata il [...] a Parte_3
Araçatuba-SP (doc.28).
Dott. Giovanni Calasso 5
➢ nata il [...] a [...] - Mirandópolis-SP Parte_4 sposata il 10/07/1993 a Araçatuba-SP con CP_35
dal cui matrimonio nasceva la ricorrente
[...]
✓ nata il [...] a Controparte_7
Pirassununga-SP
nato il [...] - Araçatuba-SP sposato con Persona_17 il 16/01/1988 a Araçatuba-SP dal cui matrimonio Persona_18 sono nati i ricorrenti
❖ nato il [...] a Controparte_8
Araçatuba-SP
❖ nata il [...] a Parte_5
Santa Fé do Sul-SP sposata
▪ 3) nato il [...] a [...]-SP sposato Persona_19 con il 21/09/1957 a Santo Antonio do Aracanguá-SP Controparte_36 (Major Prado) e deceduto. Dal predetto matrimonio nascevano due figli:
➢ la ricorrente nata il [...] a [...] CP_14
Aracanguá- SP (Major Prado) sposata il 11/09/1982 a Araçatuba-SP con
[...]
dal cui matrimonio nascevano i ricorrenti: Controparte_37
✓ nato il [...] a [...]- Controparte_15
SP sposato con il 11/04/2015 a Persona_4 Araçatuba-SP e genitori del ricorrente
❖ AN nato il Controparte_16
28/12/2020 a Araçatuba-SP (doc. 44)
✓ il ricorrente nato il Controparte_17
➢ la ricorrente nata il [...] a [...]-SP Controparte_18 sposata il 16/10/1992 a Araçatuba-SP con Controparte_38 dal cui matrimonio nasceva la ricorrente
✓ nata il [...] a [...]-SP Controparte_19
▪ 4) nata il [...] a [...]á-SP Parte_6
(Major Prado) sposata il 27/04/1957 - Santo Antônio do Aracanguá-SP (Major Prado) con dal cui matrimonio nascevano due figli: Controparte_39
➢ nato il [...] a [...] Persona_20
Aracanguá-SP (Major Prado) sposato con il 03/03/1990 a CP_40
Guarulhos-SP (docc. 51- genitori della ricorrente
✓ nata il [...] – São AU Controparte_20
➢ il ricorrente nato [...] a [...]- Controparte_21
SP sposato con il 27/10/2000 a Guarulhos-SP genitori CP_41 delle ricorrenti
✓ nata il [...] a [...]-SP Controparte_22
✓ nata il [...] a [...]. Controparte_23
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 6
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
- nato il [...] a [...] prima della nascita del Regno Persona_5
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata, per un parte (linea ANTONIO, , . Ed Persona_19 Pt_6
AN per quanto concerne la linea della figlia ) , la Persona_12 discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_24 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_5
- nato il [...] a [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
Dott. Giovanni Calasso 7
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale
Per altro verso (linea ANNA) la discendenza è materna. Invero nata il [...] a Pt_7
Araras-SP sposata il 27/09/1941 a Santo Antônio do Aracanguá-SP con
[...]
contraendo matrimonio con , cittadino brasiliano, CP_29 Persona_21
e procreando prima dell'anno 1948 , non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figlio e ai suoi discendenti Persona_11 discendenti che ne sono seguiti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna
Dott. Giovanni Calasso 8
italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_24 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_24 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_24 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. Giovanni Calasso 9
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_24 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 10-15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 10
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. n.11884/2024
N RIrrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Parte_1
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10 CP_11
11 Controparte_10 CP_12
12 CP_13
13 Controparte_14
14 Controparte_15
15
Controparte_16 minorenne-
16 Controparte_17
17 Controparte_18
18 Controparte_19
19 Controparte_20
20 Controparte_21
21 Controparte_22
22 Controparte_23 NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_24
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 14,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la CP_2 funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è mista (paterna/materna) e ante Unità d'Italia e di avere CP_2 depositato gli indirizzi di residenza. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11884/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11884 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N RIrrenti Difensore
1 Controparte_25
2 Parte_1 Parte_1
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_26
11 Controparte_27
12 CP_13
13 Controparte_14
14 Controparte_15
15
Controparte_16 minorenne-
16 Controparte_17
17 Controparte_18
18 Controparte_19
19 Controparte_20
20 Controparte_21
21 Controparte_22
22 Controparte_23
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_24
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 2
procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 16.06.2024
1) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba- Controparte_1
SP - Brasile in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme al coniuge
[...]
dei figli minori Persona_1
2) cittadino brasiliano nato il [...] - São AU Persona_2
Brasile
3) cittadina brasiliana nata il [...] - São AU – Parte_2
Brasile
tutti residenti in [...]de Carvalho 1501 apto 162 -B Ourinhos/SP Brasile
4) cittadina brasiliana nata il [...] - Araçatuba-SP Controparte_4
– Brasile residente in [...]n.837 Bairro Dona Amelia Araçatuba-SP - Brasile
5) cittadina brasiliana nata il [...] - Araçatuba-SP - Controparte_5
Brasile in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme al coniuge
[...] della figlia minore Persona_3
6) cittadina brasiliana nata il [...] - Araçatuba-SP – Parte_3
Brasile tutti ivi residenti in [...]720 Araçatuba-SP
7) cittadina brasiliana nata il [...] - Controparte_7
residente in [...]1399 Araçatuba-SP - Brasile CodiceFiscale_1
8) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba-SP - Controparte_8
Brasile ivi residente in [...]397 apto 1306 Torre B San Paolo
9) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba- SP – Controparte_9
Brasile, residente in [...]295 Bairro Nossa Senhora Aparecida - Araçatuba-
SP - Brasile
10) cittadino brasiliano nato il [...] - Controparte_26
Araçatuba-SP Brasile, residente in [...]295 Bairro Nossa Senhora
Aparecida - Araçatuba-SP - Brasile
11) cittadino brasiliano nato il [...] - Controparte_27
Araçatuba-SP Brasile, residente in [...]295 Bairro Nossa Senhora
Aparecida - Araçatuba-SP - Brasile
12) cittadina brasiliana nata il [...] - Santa Fé do Sul, Sao Paulo, CP_13
Dott. Giovanni Calasso 3
SP- Araçatuba-SP – Brasile ivi residente in [...]115 Bairro Tabajaras
Uberlandia Minas Gerais
13) cittadina brasiliana nata il [...] – Santo Controparte_14
Antonio do Aracanguá-SP – Brasile ivi residente in [...]533 Bairro Planalto
Araçatuba-SP - Brasile
14) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba- Controparte_15
SP- Brasile in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme al coniuge
[...]
del figlio minore minorenne Persona_4
15) cittadino brasiliano nato il CP_16 Controparte_16
28/12/2020 – Araçatuba-SP Brasile tutti residenti in [...]n. 51 Bairro Centro Araçatuba- SP - Brasile
16) cittadino brasiliano nato il [...] - Controparte_17
Araçatuba-SP – Brasile ivi residente in [...]533 Bairro Planalto Araçatuba-
SP - Brasile
17) cittadina brasiliana nata il [...] - Controparte_18
Araçatuba-SP – Brasile residente in [...]393 Bairro Vila Mendonca
Araçatuba-SP - Brasile
18) cittadina brasiliana nata il [...] - Araçatuba-SP – Controparte_19
Brasile residente in [...]393 Bairro Vila Mendonca Araçatuba-SP - Brasile
19) cittadina brasiliana nata il [...] - São Paulo- SP – Controparte_20
Brasile residente in [...]. Renato de Andrade Maia 1280 Guarulhos-SP - Brasile
20) cittadino brasiliano nato il [...] - Araçatuba-SP – Controparte_21
Brasile residente in [...]. Renato de Andrade Maia 1280 Guarulhos-SP - Brasile
21) cittadina brasiliana nata il - 28/03/2001 - Guarulhos- SP – Controparte_22
Brasile residente in [...]. Renato de Andrade Maia 1280 Guarulhos-SP -- Brasile
22) cittadina brasiliana nata il [...] - São AU -– Controparte_23
Brasile residente in [...]. Renato de Andrade Maia 1280 Guarulhos-SP - Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_24 formulando le seguenti conclusioni:
- in via principale,
- accertare e dichiarare per le motivazioni esposte che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani iure sanguinis;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_24 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dott. Giovanni Calasso 4
Con il favore delle spese di lite
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano di - nato il Persona_5 07/09/1856 a Legnago – Verona figlio di e sposato con Persona_6 Persona_7
il 11/03/1883 a Legnago - VR emigrato successivamente in Brasile senza CP_28 mai acquisire altra cittadinanza straniera, né mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
- in costanza di matrimonio aveva un figlio maschio: nato il [...] a [...]- Per_8
SP sposato con il 18/01/1919 a Araras-SP . Dal predetto matrimonio sono Persona_9 nati 4 figli:
nata il [...] a [...]-SP sposata il 27/09/1941 a Santo Antônio do Per_10
Aracanguá-SP con Dal predetto matrimonio sono nati due CP_29 figli:
➢ nato il [...] a [...]á- Persona_11
SP (Major Prado) sposato con il 19/12/1964 - Controparte_30 Santo Antonio do Aracanguá-SP (docc.08-09) dal cui matrimonio nasceva il ricorrente
✓ nato il [...] - Araçatuba-SP Controparte_9 sposato con il 19/03/1994 a Controparte_31 Araçatuba-SP e dal cui matrimonio sono nati i due ricorrenti
❖ nato il [...] - Controparte_26
Araçatuba-SP
❖ nato il Controparte_27
04/05/2002 - Araçatuba-SP
➢ nata il [...] a [...] Persona_12
Aracanguá-SP (Major Prado) sposata il 02/06/1979 a Araçatuba-SP con
[...]
. Dal predetto matrimonio nascevano due figli: Controparte_32
✓ il ricorrente nato il [...] Controparte_1
a Araçatuba-SP sposato con il Persona_1 25/09/2009 a Ourinhos-SP dal cui matrimonio nascevno i ricorrenti
❖ nato il [...] - São Persona_2
AU
nata il [...] – São Persona_13
AU .
✓ la ricorrente nata il [...] Controparte_4
a Araçatuba-SP
▪ nato il [...] a [...]-SP sposato con Per_14 Controparte_33 il 06/11/1954 a Santo Antonio do Aracanguá-SP (Major Prado). Dal predetto
[...] matrimonio nascevano 3 figli:
➢ nata il [...] - Santo Antonio do Persona_15
Aracanguá- SP (Major Prado) sposata il 18/10/1986 a Araçatuba-SP con
. Dal predetto matrimonio nasceva la ricorrente CP_34
✓ nata il [...] a [...]- Persona_16
SP sposata il 22/12/2018 a Araçatuba-SP con Persona_3 dal cui matrimonio nasceva la ricorrente
[...]
❖ nata il [...] a Parte_3
Araçatuba-SP (doc.28).
Dott. Giovanni Calasso 5
➢ nata il [...] a [...] - Mirandópolis-SP Parte_4 sposata il 10/07/1993 a Araçatuba-SP con CP_35
dal cui matrimonio nasceva la ricorrente
[...]
✓ nata il [...] a Controparte_7
Pirassununga-SP
nato il [...] - Araçatuba-SP sposato con Persona_17 il 16/01/1988 a Araçatuba-SP dal cui matrimonio Persona_18 sono nati i ricorrenti
❖ nato il [...] a Controparte_8
Araçatuba-SP
❖ nata il [...] a Parte_5
Santa Fé do Sul-SP sposata
▪ 3) nato il [...] a [...]-SP sposato Persona_19 con il 21/09/1957 a Santo Antonio do Aracanguá-SP Controparte_36 (Major Prado) e deceduto. Dal predetto matrimonio nascevano due figli:
➢ la ricorrente nata il [...] a [...] CP_14
Aracanguá- SP (Major Prado) sposata il 11/09/1982 a Araçatuba-SP con
[...]
dal cui matrimonio nascevano i ricorrenti: Controparte_37
✓ nato il [...] a [...]- Controparte_15
SP sposato con il 11/04/2015 a Persona_4 Araçatuba-SP e genitori del ricorrente
❖ AN nato il Controparte_16
28/12/2020 a Araçatuba-SP (doc. 44)
✓ il ricorrente nato il Controparte_17
➢ la ricorrente nata il [...] a [...]-SP Controparte_18 sposata il 16/10/1992 a Araçatuba-SP con Controparte_38 dal cui matrimonio nasceva la ricorrente
✓ nata il [...] a [...]-SP Controparte_19
▪ 4) nata il [...] a [...]á-SP Parte_6
(Major Prado) sposata il 27/04/1957 - Santo Antônio do Aracanguá-SP (Major Prado) con dal cui matrimonio nascevano due figli: Controparte_39
➢ nato il [...] a [...] Persona_20
Aracanguá-SP (Major Prado) sposato con il 03/03/1990 a CP_40
Guarulhos-SP (docc. 51- genitori della ricorrente
✓ nata il [...] – São AU Controparte_20
➢ il ricorrente nato [...] a [...]- Controparte_21
SP sposato con il 27/10/2000 a Guarulhos-SP genitori CP_41 delle ricorrenti
✓ nata il [...] a [...]-SP Controparte_22
✓ nata il [...] a [...]. Controparte_23
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 6
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
- nato il [...] a [...] prima della nascita del Regno Persona_5
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata, per un parte (linea ANTONIO, , . Ed Persona_19 Pt_6
AN per quanto concerne la linea della figlia ) , la Persona_12 discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_24 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_5
- nato il [...] a [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
Dott. Giovanni Calasso 7
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale
Per altro verso (linea ANNA) la discendenza è materna. Invero nata il [...] a Pt_7
Araras-SP sposata il 27/09/1941 a Santo Antônio do Aracanguá-SP con
[...]
contraendo matrimonio con , cittadino brasiliano, CP_29 Persona_21
e procreando prima dell'anno 1948 , non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figlio e ai suoi discendenti Persona_11 discendenti che ne sono seguiti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna
Dott. Giovanni Calasso 8
italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_24 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_24 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_24 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. Giovanni Calasso 9
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_24 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 10-15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 10