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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3235/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3235/2016 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASTELLI QUINTINO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL BALUARDO 19 64100 TERAMOpresso il difensore avv. RASTELLI QUINTINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1 SABATINO VALTERIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA METAURO N.2 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. DI SABATINO VALTERIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALERMO ANGELO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERULLI N.1/A 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. PALERMO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del giudice di pace numero 436 del 2016 il Giudice di Pace di
Teramo ha respinto la domanda avanzata da di essere compiutamente risarcita per il Parte_1 sinistro occorso all'auto di sua proprietà con le seguenti modalità descritte nell'atto di citazione:
l'auto, condotta da terzo estraneo alla causa, percorreva via Torino di Giulianova, direttrice mare- monti. Giunto all'intersezione a raso con viale Orsini di Giulianova l'auto si arrestava dinanzi al segnale di stop e si accingeva a girare a destra su via Orsini e quando aveva appena superato la segnaletica orizzontale ed avanzato leggermente il veicolo venne violentemente urtato sulla parte anteriore destra dall'auto condotta e di proprietà di ed assicurata con Il Parte_2 CP_1 giudice di pace ha ritenuto che l'auto sfavorita ebbe a pararsi improvvisamente davanti alla convenuta antagonista senza alcuna possibilità di attuare manovra di emergenza, tanto che non ha nemmeno azionato il sistema frenante, posto che sul luogo non sono state rilevate tracce di frenata e che l'auto della convenuta ha finito la propria corsa contro il margine destro della carreggiata;
solo il conducente dell'auto dell'attrice fu sanzionato. Si è basata la giudice di pace sui rilievi dei Carabinieri e sulla testimonianza della conducente dell'auto che procedeva dietro l'auto della convenuta. Appella l'attrice soccombente perché si è trattato di un frontale che ha comportato a velocità eccessiva in prossimità di incrocio e avvenuto nella corsia di pertinenza dell' Auto dell'attrice e quindi contromano per la convenuta. Sulla costituzione dell'assicurazione che invoca la conferma della sentenza, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. I carabinieri hanno dedotto che l' auto di proprietà dell'attrice non stesse facendo una manovra di svolta a destra bensì procedesse diritto,perché i danni sono stati individuati sulla parte destra anteriore della Lancia che ha avuto una rotazione di 180 gradi e seguito dell'urto,mentre i danni della Mercedes si sono avuti sulla parte anteriore sinistra e sul lato sinistro. Così facendo però disattendono il teste, che era e piedi, che ha dichiarato di aver visto circolare contromano la vettura guidata Testimone_1 da per evitare le radici degli alberi e l'auto dell'attrice girare a destra. Come ricorda Cassazione Pt_2
Civile, 15504/2013, In tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054 comma 2 c.c., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente. Nondimeno, allorché risulti che l'altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi - oltretutto nella stessa area di incrocio - in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop", siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile. E' quanto accaduto nel caso di specie;
per attribuire la responsabilità al conducente sfavorito occorre ipotizzare che egli volesse proseguire dritto su via Torino;
tanto il conducente sfavorito nell'immediatezza quanto il teste pedone hanno viceversa dichiarato che intenzione sua era di svoltare a destra. La teste conferma l'esistenza delle radici;
afferma che la andava Tes_2 Pt_2
a velocità particolarmente moderata, ma questo è contraddetto dal fatto che, avendo urtato con pagina 2 di 3 un'auto praticamente ferma che svoltava a destra, avendola tra l'altro presa sul lato destro, ha avuto bisogno di ben due alberi per disperdere tutta l'energia cinetica e fermarsi definitivamente, come attestato anche dalla teste quindi il “ particolarmente moderata “ è da intendersi come Tes_2 giudizio di valore, tra l'altro contraddetto dallo stesso fatto che la che seguiva a sette otto Tes_2 metri di distanza, ha potuto frenare senza essere coinvolta;
così questo contraddice quanto affermato nella sentenza di primo grado, che l'interferenza dell'auto attorea era inevitabile, tanto è vero che non ha frenato la convenuta;
se così fosse stato sarebbe stata coinvolta viceversa anche l'auto della teste, che è viceversa riuscita ad evitare il sinistro senza nemmeno frenare ( non sono state trovate tracce di frenata sul teatro del sinistro, nemmeno quindi della teste che sopraggiungeva in auto ).Pertanto i danni non possono che essere ipotizzati con una condotta di guida completamente contromano della convenuta , che ha attinto la vettura attorea sul lato Pt_2 destro di costei;
segno che lei andava contromano, dal momento che non si hanno elementi per supporre la deduzione dei carabinieri esatta, e quindi il teste sicuramente Ella Tes_1 Tes_3 andava ad una velocità molto sostenuta, come attestano i due alberi che ne hanno frenato la corsa, oltre che i danni provocati alla stessa auto convenuta. A rigore, se avesse tenuto la propria destra, non avrebbe nemmeno interferito con l'auto di proprietà attrice;
che girava a destra.A ben vedere, se avesse tenuto la destra, come era suo dovere malgrado le radici degli alberi, la non avrebbe Pt_2 interferito nella direzione di marcia, pur irregolare, dell'autista dell'auto attrice. Se fosse stata nella sua mano, avrebbe attinto l'auto dell'attrice sul suo lato sinistro;
ma ciò non è avvenuto. L'appello quindi va accolto. La quantificazione dei danni è provata dalla fattura, dettagliata, dagli assegni quietanzati, dalle parti deformate anche per consenso attesa la violenza dell'urto, dalla perizia tecnica in atti;
non va però riconosciuto il fermo tecnico. Insegna Cassazione 32946/24 che Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo. Nulla ha provato al riguardo parte attrice, odierna appellante;
per cui il danno va riconosciuto in complessivi euro 12.609,53, oltre interessi, in misura legale, dalla data di quietanza degli assegni al saldo effettivo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'appello, e condanna in solido i convenuti a pagare a Parte_1 la somma di euro 12.609,53, oltre interessi, in misura legale, dalla data di quietanza degli assegni pagati al carrozziere al saldo effettivo. Condanna altresì i convenuti in solido e Parte_2 alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2090 quanto al Controparte_2 primo grado e 5.809 euro quanto a questo grado di giudizio, oltre esborsi, accessori, e spese di perizia di parte come fatturate, e rimborso forfetario 15%.
Teramo 26 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3235/2016 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASTELLI QUINTINO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL BALUARDO 19 64100 TERAMOpresso il difensore avv. RASTELLI QUINTINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1 SABATINO VALTERIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA METAURO N.2 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. DI SABATINO VALTERIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALERMO ANGELO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERULLI N.1/A 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. PALERMO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza del giudice di pace numero 436 del 2016 il Giudice di Pace di
Teramo ha respinto la domanda avanzata da di essere compiutamente risarcita per il Parte_1 sinistro occorso all'auto di sua proprietà con le seguenti modalità descritte nell'atto di citazione:
l'auto, condotta da terzo estraneo alla causa, percorreva via Torino di Giulianova, direttrice mare- monti. Giunto all'intersezione a raso con viale Orsini di Giulianova l'auto si arrestava dinanzi al segnale di stop e si accingeva a girare a destra su via Orsini e quando aveva appena superato la segnaletica orizzontale ed avanzato leggermente il veicolo venne violentemente urtato sulla parte anteriore destra dall'auto condotta e di proprietà di ed assicurata con Il Parte_2 CP_1 giudice di pace ha ritenuto che l'auto sfavorita ebbe a pararsi improvvisamente davanti alla convenuta antagonista senza alcuna possibilità di attuare manovra di emergenza, tanto che non ha nemmeno azionato il sistema frenante, posto che sul luogo non sono state rilevate tracce di frenata e che l'auto della convenuta ha finito la propria corsa contro il margine destro della carreggiata;
solo il conducente dell'auto dell'attrice fu sanzionato. Si è basata la giudice di pace sui rilievi dei Carabinieri e sulla testimonianza della conducente dell'auto che procedeva dietro l'auto della convenuta. Appella l'attrice soccombente perché si è trattato di un frontale che ha comportato a velocità eccessiva in prossimità di incrocio e avvenuto nella corsia di pertinenza dell' Auto dell'attrice e quindi contromano per la convenuta. Sulla costituzione dell'assicurazione che invoca la conferma della sentenza, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. I carabinieri hanno dedotto che l' auto di proprietà dell'attrice non stesse facendo una manovra di svolta a destra bensì procedesse diritto,perché i danni sono stati individuati sulla parte destra anteriore della Lancia che ha avuto una rotazione di 180 gradi e seguito dell'urto,mentre i danni della Mercedes si sono avuti sulla parte anteriore sinistra e sul lato sinistro. Così facendo però disattendono il teste, che era e piedi, che ha dichiarato di aver visto circolare contromano la vettura guidata Testimone_1 da per evitare le radici degli alberi e l'auto dell'attrice girare a destra. Come ricorda Cassazione Pt_2
Civile, 15504/2013, In tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054 comma 2 c.c., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente. Nondimeno, allorché risulti che l'altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi - oltretutto nella stessa area di incrocio - in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop", siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile. E' quanto accaduto nel caso di specie;
per attribuire la responsabilità al conducente sfavorito occorre ipotizzare che egli volesse proseguire dritto su via Torino;
tanto il conducente sfavorito nell'immediatezza quanto il teste pedone hanno viceversa dichiarato che intenzione sua era di svoltare a destra. La teste conferma l'esistenza delle radici;
afferma che la andava Tes_2 Pt_2
a velocità particolarmente moderata, ma questo è contraddetto dal fatto che, avendo urtato con pagina 2 di 3 un'auto praticamente ferma che svoltava a destra, avendola tra l'altro presa sul lato destro, ha avuto bisogno di ben due alberi per disperdere tutta l'energia cinetica e fermarsi definitivamente, come attestato anche dalla teste quindi il “ particolarmente moderata “ è da intendersi come Tes_2 giudizio di valore, tra l'altro contraddetto dallo stesso fatto che la che seguiva a sette otto Tes_2 metri di distanza, ha potuto frenare senza essere coinvolta;
così questo contraddice quanto affermato nella sentenza di primo grado, che l'interferenza dell'auto attorea era inevitabile, tanto è vero che non ha frenato la convenuta;
se così fosse stato sarebbe stata coinvolta viceversa anche l'auto della teste, che è viceversa riuscita ad evitare il sinistro senza nemmeno frenare ( non sono state trovate tracce di frenata sul teatro del sinistro, nemmeno quindi della teste che sopraggiungeva in auto ).Pertanto i danni non possono che essere ipotizzati con una condotta di guida completamente contromano della convenuta , che ha attinto la vettura attorea sul lato Pt_2 destro di costei;
segno che lei andava contromano, dal momento che non si hanno elementi per supporre la deduzione dei carabinieri esatta, e quindi il teste sicuramente Ella Tes_1 Tes_3 andava ad una velocità molto sostenuta, come attestano i due alberi che ne hanno frenato la corsa, oltre che i danni provocati alla stessa auto convenuta. A rigore, se avesse tenuto la propria destra, non avrebbe nemmeno interferito con l'auto di proprietà attrice;
che girava a destra.A ben vedere, se avesse tenuto la destra, come era suo dovere malgrado le radici degli alberi, la non avrebbe Pt_2 interferito nella direzione di marcia, pur irregolare, dell'autista dell'auto attrice. Se fosse stata nella sua mano, avrebbe attinto l'auto dell'attrice sul suo lato sinistro;
ma ciò non è avvenuto. L'appello quindi va accolto. La quantificazione dei danni è provata dalla fattura, dettagliata, dagli assegni quietanzati, dalle parti deformate anche per consenso attesa la violenza dell'urto, dalla perizia tecnica in atti;
non va però riconosciuto il fermo tecnico. Insegna Cassazione 32946/24 che Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo. Nulla ha provato al riguardo parte attrice, odierna appellante;
per cui il danno va riconosciuto in complessivi euro 12.609,53, oltre interessi, in misura legale, dalla data di quietanza degli assegni al saldo effettivo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'appello, e condanna in solido i convenuti a pagare a Parte_1 la somma di euro 12.609,53, oltre interessi, in misura legale, dalla data di quietanza degli assegni pagati al carrozziere al saldo effettivo. Condanna altresì i convenuti in solido e Parte_2 alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 2090 quanto al Controparte_2 primo grado e 5.809 euro quanto a questo grado di giudizio, oltre esborsi, accessori, e spese di perizia di parte come fatturate, e rimborso forfetario 15%.
Teramo 26 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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