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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 30/05/2025 Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO N.1096 /2024
All'udienza del 30/05/2025 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .1096 /2024
Sono presenti per l'avv. GALEOTTI STEFANO CP_1
FARBA SECK nessuno
L'avv. Galeotti precisa le conclusioni come nella memoria finale e discute la causa, richiamandosi agli atti.
Rinuncia ad essere presente ala lettura e si allontana
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 11,30 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 12. pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1096 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1096/2024 del Ruolo Generale dell'anno
2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI CP_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
FARBA SECK C.F._2
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER SCADENZA / INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE COME OGGI PRECISATE
AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione risulta fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione
(rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato) e adducendo
2 in sede sommaria l'inadempimento del conduttore e, a seguito del mutamento del rito conseguente alla proposta opposizione, anche domanda di risoluzione per intervenuta scadenza.
Il convenuto si è costituito nella fase sommaria, contestando la sussistenza di morosità,
ha omesso di partecipare alla mediazione e non è più comparso in questa fase.
La condotta processuale dell'attore deve ritenersi legittima alla luce di costante orientamento di legittimità: “ Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione,
l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre, a fondamento della sua domanda, una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario” (Cass.
5955/2023, Cass. 21242/2006, Cass. 17955/2021).
Ne consegue che la domanda, in virtù della ragione più liquida, potrà essere accolta con riguardo alla domanda di risoluzione per intervenuta scadenza, posto che risulta intimata rituale disdetta e che il convenuto, sul punto, non ha mosso obiezione alcuna
(con ogni conseguenza anche ex art 115 c.p.c.)
La mancata partecipazione di costui alla mediazione assume ulteriore rilievo probatorio ex art 116 c.p.c., oltre che comportare condanna ex art 96 comma III c.p.c., anche alla luce della successiva condotta processuale, che denota atteggiamento evidentemente ostativo.
Parte attrice chiede inoltre la condanna al pagamento della indennità di occupazione
(inteso il contratto risolto per disdetta non può evidentemente darsi luogo a morosità),
per due mensilità pari a 700,00 euro
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri medi di scaglione (sino a 5.200 rito lavoro, DM 147/2022), va altresì condannato il convenuto ex art 96 terzo comma c.p.c. a importo che si ritiene opportuno commisurare a circa la metà
3 delle spese liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto alla scadenza 28.2.2024 il contratto di locazione stipulato dalle parti in data 1.3.2021
Condanna EC RB a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Carrara Via Don
Minzoni 21 (NCEU F. 55, part. 777, sub 16 ) in favore di e fissa per CP_1
l'esecuzione la data del 9.6.2025
Condanna EC AR a versare a l'importo di euro 700,00 per indennità CP_1
di occupazione senza titolo ex art. 1591 c.c. oltre interessi dalla scadenza, e successive sino al rilascio
Condanna EC AR alla refusione delle spese di lite in favore di che CP_1
liquida in € 140,00 per esborsi e € 2.626,00 per competenze ex dm 147/2022, oltre a spese genrali 15% e accessori di legge.
Condanna EC AR a versare a l'importo di euro 1.600 ex art 96 CP_1
comma III c.p.c.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 30.5.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
4
PROCEDIMENTO N.1096 /2024
All'udienza del 30/05/2025 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .1096 /2024
Sono presenti per l'avv. GALEOTTI STEFANO CP_1
FARBA SECK nessuno
L'avv. Galeotti precisa le conclusioni come nella memoria finale e discute la causa, richiamandosi agli atti.
Rinuncia ad essere presente ala lettura e si allontana
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 11,30 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 12. pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.1096 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1096/2024 del Ruolo Generale dell'anno
2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI CP_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
FARBA SECK C.F._2
Convenuto
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER SCADENZA / INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE COME OGGI PRECISATE
AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione risulta fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione
(rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato) e adducendo
2 in sede sommaria l'inadempimento del conduttore e, a seguito del mutamento del rito conseguente alla proposta opposizione, anche domanda di risoluzione per intervenuta scadenza.
Il convenuto si è costituito nella fase sommaria, contestando la sussistenza di morosità,
ha omesso di partecipare alla mediazione e non è più comparso in questa fase.
La condotta processuale dell'attore deve ritenersi legittima alla luce di costante orientamento di legittimità: “ Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione,
l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre, a fondamento della sua domanda, una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario” (Cass.
5955/2023, Cass. 21242/2006, Cass. 17955/2021).
Ne consegue che la domanda, in virtù della ragione più liquida, potrà essere accolta con riguardo alla domanda di risoluzione per intervenuta scadenza, posto che risulta intimata rituale disdetta e che il convenuto, sul punto, non ha mosso obiezione alcuna
(con ogni conseguenza anche ex art 115 c.p.c.)
La mancata partecipazione di costui alla mediazione assume ulteriore rilievo probatorio ex art 116 c.p.c., oltre che comportare condanna ex art 96 comma III c.p.c., anche alla luce della successiva condotta processuale, che denota atteggiamento evidentemente ostativo.
Parte attrice chiede inoltre la condanna al pagamento della indennità di occupazione
(inteso il contratto risolto per disdetta non può evidentemente darsi luogo a morosità),
per due mensilità pari a 700,00 euro
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo parametri medi di scaglione (sino a 5.200 rito lavoro, DM 147/2022), va altresì condannato il convenuto ex art 96 terzo comma c.p.c. a importo che si ritiene opportuno commisurare a circa la metà
3 delle spese liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto alla scadenza 28.2.2024 il contratto di locazione stipulato dalle parti in data 1.3.2021
Condanna EC RB a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Carrara Via Don
Minzoni 21 (NCEU F. 55, part. 777, sub 16 ) in favore di e fissa per CP_1
l'esecuzione la data del 9.6.2025
Condanna EC AR a versare a l'importo di euro 700,00 per indennità CP_1
di occupazione senza titolo ex art. 1591 c.c. oltre interessi dalla scadenza, e successive sino al rilascio
Condanna EC AR alla refusione delle spese di lite in favore di che CP_1
liquida in € 140,00 per esborsi e € 2.626,00 per competenze ex dm 147/2022, oltre a spese genrali 15% e accessori di legge.
Condanna EC AR a versare a l'importo di euro 1.600 ex art 96 CP_1
comma III c.p.c.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 30.5.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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