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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3392/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. RAIMONDI Parte_1
LAURA e Avv. DI SANTO IRENE );
E
, nata a [...] il [...] (avv. PETRUSO Controparte_1
BERNARDO DANIELE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: vedi note di trattazione scritta per l'udienza dell'08/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 893/2024 del 12/12/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno presentato dichiarazione di acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cpc, alla suddetta sentenza di separazione come da certificazione rilasciata dalla
Cancelleria del Tribunale di Palermo.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso e nelle note le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. La casa coniugale, sita in Palermo, via Pietro Merenda n. 40, di proprietà esclusiva del signor ed acquistata dallo stesso in data antecedente rispetto alla Parte_1
celebrazione del matrimonio, catastalmente censita alla partita 65187, foglio 51, particella 1583, sub 16, Ctg. A/2 - al primo piano a destra, salendo le scale, prima porta a sinistra (doc. 04) - resterà al marito con tutto il mobilio e gli arredi che la compongono,
2. Quanto agli altri aspetti patrimoniali, i coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni effetto di legge a qualsiasi assegno di mantenimento potendo provvedere autonomamente ai propri bisogni e necessità; specificano, inoltre, di avere già regolato ogni questione di carattere patrimoniale relativa a beni mobili e immobili e si dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
3. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
4. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione sopra indicate, essendo decorso il termine previsto dalla L. n. 55/2015;
5. Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Palermo, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000”
(cfr. ricorso congiunto depositato in data 17/07/2024 e note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 luglio 2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 16/10/1974, da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da
[...] CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto/iscritto nei registri dello
[...]
Stato civile di detto Comune al n. 430, parte II, serie A, dell'anno 1974, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, l'8/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3392/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. RAIMONDI Parte_1
LAURA e Avv. DI SANTO IRENE );
E
, nata a [...] il [...] (avv. PETRUSO Controparte_1
BERNARDO DANIELE);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: vedi note di trattazione scritta per l'udienza dell'08/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 893/2024 del 12/12/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno presentato dichiarazione di acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cpc, alla suddetta sentenza di separazione come da certificazione rilasciata dalla
Cancelleria del Tribunale di Palermo.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso e nelle note le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. La casa coniugale, sita in Palermo, via Pietro Merenda n. 40, di proprietà esclusiva del signor ed acquistata dallo stesso in data antecedente rispetto alla Parte_1
celebrazione del matrimonio, catastalmente censita alla partita 65187, foglio 51, particella 1583, sub 16, Ctg. A/2 - al primo piano a destra, salendo le scale, prima porta a sinistra (doc. 04) - resterà al marito con tutto il mobilio e gli arredi che la compongono,
2. Quanto agli altri aspetti patrimoniali, i coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni effetto di legge a qualsiasi assegno di mantenimento potendo provvedere autonomamente ai propri bisogni e necessità; specificano, inoltre, di avere già regolato ogni questione di carattere patrimoniale relativa a beni mobili e immobili e si dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
3. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
4. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione sopra indicate, essendo decorso il termine previsto dalla L. n. 55/2015;
5. Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Palermo, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000”
(cfr. ricorso congiunto depositato in data 17/07/2024 e note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 luglio 2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 16/10/1974, da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da
[...] CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto/iscritto nei registri dello
[...]
Stato civile di detto Comune al n. 430, parte II, serie A, dell'anno 1974, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, l'8/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.