Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7653/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...]2,
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
19/02/1979, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Jenny Verduci (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto di regolamentare il regime di affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], avuto nel corso della loro relazione Per_1
sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Ritenuto che, stante la natura congiunta della presente procedura, nulla va disposto in punto spese di lite fra le parti le quali si sono avvalse del patrocinio dei medesimi difensori;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e l'art. 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della figlia, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La signora ha trasferito la propria residenza unitamente a quelle del figlio presso Pt_1
l'immobile di Via Primo Cavallieri, 26/2, 16014 Campomorone (GE), con il consenso del signor Parte_2
2. Il Signor rimane a vivere presso la casa familiare di cui pagherà il mutuo al Parte_2
100% fino alla scadenza (e così le rate pari a euro 480,00 fino alla sua estinzione prevista nel 2051), tenendo indenne la signora da qualsivoglia rata e o sanzione e/o Pt_1
eventuale azione di recupero da parte della banca erogatrice del mutuo. Le spese relative all'immobile sito in via Prele sia ordinarie che straordinarie saranno sostenute dal signor
Le parti sono infatti proprietari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale Parte_2
(doc n. 5) e precisamente: abitazione sita in Comune di Serra Riccò, GE, Via Prele, 3d, identificata al Foglio rendita cat. € 1.162,03 abitativo (Cat. A7 cl.1); Rendita cat. € 339,78 uso box (Cat. C6 cl.2) in virtù degli atti di provenienza rogati dal Notaio Dott. le Per_2
parti al fine di regolare l'assetto dei loro rapporti patrimoniali, all'uopo spettando loro i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge 74/1987 ed espressamente richiamandosi la
Risoluzione 16 luglio 2015, n. 65 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, hanno concordato le seguenti disposizioni patrimoniali relative alla quota di comproprietà
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 sui citati beni immobili, dando essi atto che tali disposizioni sono state assunte in conseguenza della crisi della coppia e con l'intenzione di considerare dette disposizioni essenziali ai fini di reciprocamente acconsentire a una definizione non contenziosa della crisi medesima. La Signora promette di cedere al Signor nello stato di Pt_1 Parte_2
fatto e di diritto in cui si trova, a lui ben noto, e pertanto con espressa rinuncia da parte di quest'ultimo a ogni garanzia legale o convenzionale, la quota parte del 50% a lei intestata dell'abitazione sita in Serra Riccò, GE, Via Prele, 3d, Rendita cat. € 1.162,03 abitativo
(Cat. A7 cl.1)
Rendita cat. € 339,78 uso box (Cat. C6 cl.2). Il signor accetta. Parte_2
3. Le parti stipuleranno il contratto definitivo di trasferimento delle quote in esecuzione di quanto sopra all'uopo obbligandosi a presenziare al relativo atto notarile, che sarà rogato dal Notaio , con studio in Genova, Salita Santa Caterina, 5, nella data e ora dal Per_3
Notaio indicati;
le spese saranno a carico delle parti nella quota del 50%. Al rogito la signora riceverà euro 14.300,00 quale liquidazione della quota di sua proprietà, Pt_1
tenendo conto delle spese rispettivamente sostenute e che le rate del mutuo le ha sempre versate il signor La somma verrà versata con assegno circolare consegnato Parte_2
contestualmente alla firma del definitivo.
4. Le parti convengono che il signor a fronte del trasferimento si accolli in via Parte_2
esclusiva l'intero debito residuo che le parti hanno verso la Banca BNL per un mutuo di originari € 150.066,60, di cui al contratto in data 11.3.2021 a rogito Notaio n. 18864 Per_4
RG e n. 1775 R.P., garantito da ipoteca volontaria iscritta al 16227 R.G e al n. 2465 R.P., che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del signor una volta Parte_2
completamente estinto il mutuo, così liberando la signora che non sarà più Pt_1
proprietaria del 50% dell'immobile.
5. Le parti stipuleranno il contratto definitivo di trasferimento delle quote dell'immobile sopra meglio descritto in esecuzione di quanto sopra e dell'emanando provvedimento di codesto Tribunale all'uopo obbligandosi a presenziare al relativo atto notarile, che sarà rogato dal Notaio , con studio in Genova, Salita Santa Caterina, 5, nella data e ora Per_3
dal Notaio indicati;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 6. Il mutuo verrà rinegoziato entro tre anni dalla omologa dei presenti accordi laddove il tasso di interesse non sia superiore all'1,25% ovvero in ogni caso entro 5 anni a prescindere dal tasso così da liberare la signora dalla sua qualità di garante. Il Pt_1 signor si impegna mediante l'accollo del mutuo a liberare la Signora Parte_2 Pt_1
tramite adesione della Banca all'accollo, oppure tramite rinegoziazione del mutuo. Il signor terrà indenne la signora da qualsivoglia sanzione e/o eventuale azione di Parte_2 Pt_1
recupero da parte della banca erogatrice del mutuo.
7. Il figlio, affidato congiuntamente a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, sarà collocato presso la madre con la quale ha residenza. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
8. Il minore trascorrerà con il padre almeno un giorno alla settimana. Durante la stagione invernale, indicativamente dal mese di dicembre al mese di aprile compresi quando il signor presta servizio continuativo presso comprensori sciistici italiani ove presta Parte_2
servizio di sicurezza, il minore trascorrerà con il padre almeno 5/6 giorni al mese. La parti si accorderanno anche sulle eventuali spese di trasferimento laddove sarà la madre ad accompagnare il minore presso il padre. Per il periodo estivo le parti si accorderanno entro il mese di maggio per le settimane, almeno due, anche non consecutive in cui il minore starà presso il padre. Le festività saranno alternate.
9. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora entro il 15 di ogni Parte_2 Pt_1
mese euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Il signor Parte_2
sosterrà le spese straordinarie del minore individuate secondo il protocollo del Tribunale civile di Genova al 50%.
10. Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla Signora Pt_1
ed egli si impegna a sottoscrivere e consegnare a tale fine la documentazione eventualmente necessaria.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 11. La vettura fiat idea tg EB814PN intestata al signor resta nella disponibilità Parte_2
della signora Le parti provvederanno al necessario passaggio di proprietà. Pt_1
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5