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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3208 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(C.F. ) nata a [...], l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Pregevole, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla via Vesuvio, n. 17
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 03.07.1978, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla via Dei Mille, n. 73
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., in data 10.02.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso con recepimento dell'accordo raggiunto in corso di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n.
2046/2022 pubblicata in data 19.09.2022, la separazione dei coniugi e Parte_1
, in questa sede, il Collegio è chiamato a decidere solo in ordine alle restanti Controparte_1
domande delle parti.
Con ricorso depositato il 01.07.2020, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione dal marito . Controparte_1
Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 20.12.2008 in Controparte_1
Torre Annunziata e che dal rapporto con il resistente erano nate le figlie (nata il [...]) Per_1
e (nata il [...]). Per_2
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della gelosia e possessività del marito che, nel tempo, avevano arrecato grave pregiudizio psicologico alla stessa, conducendo il rapporto coniugale ad un punto di non ritorno.
Tanto premesso, la chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale di sua esclusiva Pt_1 proprietà, l'affidamento congiunto delle due figlie, con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e l'obbligo a carico del di un assegno a titolo di mantenimento delle figlie CP_1
pari ad almeno euro 800,00 (400,00 euro cadauna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Presidente, in data
09.02.2022, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla disponeva l'affido condiviso delle figlie Pt_1
minori, prevedendo che il padre potesse incontrarle e tenerle con sé per due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, oltre che nelle festività natalizie e pasquali, e per 15 giorni di seguito nel periodo estivo;
poneva a carico del a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, oltre il CP_1
50% delle spese straordinarie (scolastiche, universitarie, mediche, attività sportive ecc.), un assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 cadauna) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese. Pt_1
Si costituiva , il quale non si opponeva alla domanda di separazione e nulla Controparte_1 deduceva in ordine all'affido condiviso e all'assegnazione alla moglie della casa familiare;
di contro, quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a suo carico per le figlie minori, chiedeva tenersi conto della sua reale condizione reddituale e in particolare del prelievo mensile di euro 280,00 applicato al suo stipendio.
2 All'udienza del 23.05.2022 il G.I., stante la richiesta del procuratore di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere reso il 14.09.2022, concludeva chiedendo che fosse pronunciata la separazione.
Il Tribunale, difatti, pronunciandosi in via non definitiva nella controversia civile con sentenza n.
2046/2022 pubblicata in data 19.09.2022, dichiarava la separazione dei coniugi.
Con successiva ordinanza di remissione in istruttoria, rilevato che entrambe le parti, rispettivamente con le note di trattazione scritta del 15.07.2022 e del 18.07.2022, avevano chiesto disporsi il prosieguo del giudizio per gli ulteriori approfondimenti istruttori, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.03.2023, poi differita al 07.02.2024.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza su citata, rilevato che i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. non erano stati richiesti in prima udienza e considerato che non risultavano articolate richieste istruttorie, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.09.2024, invitando le parti a depositare entro il 15.09.2024 le ultime tre dichiarazioni dei redditi,
o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
All'udienza su menzionata, preso atto che le parti costituite avevano ritualmente depositato nota congiunta con la quale, in via preliminare, i difensori costituiti dichiaravano che i propri assistiti avevano raggiunto un accordo per le condizioni della loro separazione, il G.I. rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.01.2025, invitando le parti a depositare l'accordo sottoscritto dai coniugi.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., letto l'accordo depositato dalle parti in data 06.12.2024, il G.I. riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 24.01.2025 - giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva, inoltre, trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 10.02.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso con recepimento dell'accordo raggiunto in corso di causa.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione dei coniugi, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio.
In ordine alle stesse, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
3 In particolare, da quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione allegata, è emerso che il lavora come docente a tempo indeterminato, con un reddito lordo annuo pari ad euro CP_1
24.479,10 nell'anno 2020 (cfr. Certificazione Unica in atti); il resistente, invero, ha dichiarato di percepire mediamente la somma mensile di euro 1.500,00 e di essere onerato dalla rata mensile di euro 280,00 per un finanziamento contratto per l'acquisto della sua auto. Del pari, la ha Pt_1
dichiarato di lavorare come docente, percependo uno stipendio mensile pari a circa euro 1.500,00
(cfr. cedolino in atti per il mese di marzo 2022 (euro 1.498,28), aprile 2022 (1.486,98) e maggio
2022 (euro 1.500,88). Rileva, inoltre, come la stessa sia proprietaria della casa coniugale.
Per quanto riguarda le figlie minori, conviventi con la madre, non sono state dedotte problematiche per ciò che concerne il loro rapporto con il padre.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e del rapporto padre-figlie, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2046/2022 così provvede:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla via Epitaffio n. 5, ivi compreso il box-garage pertinenziale, di proprietà di resterà assegnata alla stessa che la abiterà Parte_1
unitamente alle figlie minori;
3) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2
residenza della madre;
4) le figlie minori trascorreranno con il padre:
a. due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00, di ogni settimana ovvero, in caso di disaccordo, nei giorni del martedì e del giovedì;
b. a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c. alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal
31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal giovedì santo al lunedì in Albis);
d. durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
5) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori con la spiega che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte
4 di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle due figlie ed essi genitori eserciteranno separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori e l'assegno mensile di euro Per_1 Per_2
550,00 (euro 275,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per le figlie minori, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
8) dà atto che, in caso di contestazione, i coniugi si obbligano a far riferimento al più recente
Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Presidenza del Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata.
9) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 08.04.2025 , in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3208 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(C.F. ) nata a [...], l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Pregevole, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla via Vesuvio, n. 17
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 03.07.1978, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA), alla via Dei Mille, n. 73
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., in data 10.02.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso con recepimento dell'accordo raggiunto in corso di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n.
2046/2022 pubblicata in data 19.09.2022, la separazione dei coniugi e Parte_1
, in questa sede, il Collegio è chiamato a decidere solo in ordine alle restanti Controparte_1
domande delle parti.
Con ricorso depositato il 01.07.2020, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione dal marito . Controparte_1
Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 20.12.2008 in Controparte_1
Torre Annunziata e che dal rapporto con il resistente erano nate le figlie (nata il [...]) Per_1
e (nata il [...]). Per_2
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della gelosia e possessività del marito che, nel tempo, avevano arrecato grave pregiudizio psicologico alla stessa, conducendo il rapporto coniugale ad un punto di non ritorno.
Tanto premesso, la chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale di sua esclusiva Pt_1 proprietà, l'affidamento congiunto delle due figlie, con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e l'obbligo a carico del di un assegno a titolo di mantenimento delle figlie CP_1
pari ad almeno euro 800,00 (400,00 euro cadauna), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Presidente, in data
09.02.2022, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla disponeva l'affido condiviso delle figlie Pt_1
minori, prevedendo che il padre potesse incontrarle e tenerle con sé per due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, oltre che nelle festività natalizie e pasquali, e per 15 giorni di seguito nel periodo estivo;
poneva a carico del a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, oltre il CP_1
50% delle spese straordinarie (scolastiche, universitarie, mediche, attività sportive ecc.), un assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 cadauna) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese. Pt_1
Si costituiva , il quale non si opponeva alla domanda di separazione e nulla Controparte_1 deduceva in ordine all'affido condiviso e all'assegnazione alla moglie della casa familiare;
di contro, quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a suo carico per le figlie minori, chiedeva tenersi conto della sua reale condizione reddituale e in particolare del prelievo mensile di euro 280,00 applicato al suo stipendio.
2 All'udienza del 23.05.2022 il G.I., stante la richiesta del procuratore di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere reso il 14.09.2022, concludeva chiedendo che fosse pronunciata la separazione.
Il Tribunale, difatti, pronunciandosi in via non definitiva nella controversia civile con sentenza n.
2046/2022 pubblicata in data 19.09.2022, dichiarava la separazione dei coniugi.
Con successiva ordinanza di remissione in istruttoria, rilevato che entrambe le parti, rispettivamente con le note di trattazione scritta del 15.07.2022 e del 18.07.2022, avevano chiesto disporsi il prosieguo del giudizio per gli ulteriori approfondimenti istruttori, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.03.2023, poi differita al 07.02.2024.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza su citata, rilevato che i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. non erano stati richiesti in prima udienza e considerato che non risultavano articolate richieste istruttorie, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.09.2024, invitando le parti a depositare entro il 15.09.2024 le ultime tre dichiarazioni dei redditi,
o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
All'udienza su menzionata, preso atto che le parti costituite avevano ritualmente depositato nota congiunta con la quale, in via preliminare, i difensori costituiti dichiaravano che i propri assistiti avevano raggiunto un accordo per le condizioni della loro separazione, il G.I. rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.01.2025, invitando le parti a depositare l'accordo sottoscritto dai coniugi.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., letto l'accordo depositato dalle parti in data 06.12.2024, il G.I. riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 24.01.2025 - giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva, inoltre, trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 10.02.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso con recepimento dell'accordo raggiunto in corso di causa.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione dei coniugi, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio.
In ordine alle stesse, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
3 In particolare, da quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione allegata, è emerso che il lavora come docente a tempo indeterminato, con un reddito lordo annuo pari ad euro CP_1
24.479,10 nell'anno 2020 (cfr. Certificazione Unica in atti); il resistente, invero, ha dichiarato di percepire mediamente la somma mensile di euro 1.500,00 e di essere onerato dalla rata mensile di euro 280,00 per un finanziamento contratto per l'acquisto della sua auto. Del pari, la ha Pt_1
dichiarato di lavorare come docente, percependo uno stipendio mensile pari a circa euro 1.500,00
(cfr. cedolino in atti per il mese di marzo 2022 (euro 1.498,28), aprile 2022 (1.486,98) e maggio
2022 (euro 1.500,88). Rileva, inoltre, come la stessa sia proprietaria della casa coniugale.
Per quanto riguarda le figlie minori, conviventi con la madre, non sono state dedotte problematiche per ciò che concerne il loro rapporto con il padre.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e del rapporto padre-figlie, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2046/2022 così provvede:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Torre Annunziata alla via Epitaffio n. 5, ivi compreso il box-garage pertinenziale, di proprietà di resterà assegnata alla stessa che la abiterà Parte_1
unitamente alle figlie minori;
3) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2
residenza della madre;
4) le figlie minori trascorreranno con il padre:
a. due pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00, di ogni settimana ovvero, in caso di disaccordo, nei giorni del martedì e del giovedì;
b. a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c. alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal
31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal giovedì santo al lunedì in Albis);
d. durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
5) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori con la spiega che le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte
4 di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle due figlie ed essi genitori eserciteranno separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori e l'assegno mensile di euro Per_1 Per_2
550,00 (euro 275,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per le figlie minori, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
8) dà atto che, in caso di contestazione, i coniugi si obbligano a far riferimento al più recente
Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Presidenza del Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata.
9) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 08.04.2025 , in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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