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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro e della di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. SC RI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19/12/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1069/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. , da rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Avv.ti Pietro VOCI e Giacomo GILORMO, presso lo studio del quale in Vibo Valentia al Viale G.
OT – Pal. CA - , elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e SC MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_3
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 01.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di pagina 1 di 4 accertamento tecnico preventivo iscritto al n°776/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°222/84 art. 1, assegno ordinario di invalidità (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché del contenuto delle stesse;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporre nuova CTU.
Il nuovo C.T.U., Dott.ssa procedeva a fissare l'inizio delle operazioni peritali con visita Persona_1 del ricorrente ed esaminando la documentazione in atti, perveniva ad un esito ed ad una valutazione diversa, che concludeva rispondendo al quesito posto, che:
“… La Sig.ra come emerge dalla documentazione medica prodotta e dalla visita Parte_1 da me effettuata, è affetta da Spondiloartrosi con ernie discali multiple, gonartrosi, Depressione cronica grave associata a cefalea ed ansia generalizzata, Ipertensione arteriosa e Fibromatosi uterina. In particolare l'artrosi polidistrettuale e le ernie discali multiple sono patologie decisamente invalidanti nelle attività quotidiane e lo sono ancora di più per quanto riguarda l'attività lavorativa della perizianda, bracciante agricola da una vita. La Sig. presenta gravi limitazioni nei movimenti del rachide lombo-sacrale nella Parte_1 flesso-estensione. Presenta sindrome dolorosa persistente, non responsiva alla terapia antiflogistica. I disturbi prevalenti sono costituiti da: lombalgia con dolore irradiato agli arti inferiori;
dolore e disturbi sensitivi ad entrambi gli arti inferiori limitante il cammino;
sofferenza segmentaria al passaggio dorsolombare instabile a sn per deviazione scoliotica, dolore in regione lombare;
metatarsalgie da sovraccarico in entrambi i piedi, dolore neuropatico all'avampiede sx riferibile a sospetto di neuroma di Morton, dolore neuropatico per sindrome del tunnel tarsale piede destra. Pertanto, a causa delle suddette patologie, si può concludere che la perizianda abbia una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Pertanto, fornisco volentieri: RISPOSTA AI QUESITI
pagina 2 di 4 In relazione a quanto esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che la Sig.ra
allo stato, abbia una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie Parte_1 attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (art. 1 L.222/84) (assegno ordinario di invalidità) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31/05/2022)..…”, per cui le patologie sofferte dalla parte ricorrente ed il grado invalidante delle stesse erano tali da riconoscere quanto richiesto.
In conclusione confermava che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da riconoscere un grado invalidante sin dalla domanda amministrativa (31.05.2022); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale, siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue accoglimento del ricorso proposto da parte istante ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'assegno ordinario mensile d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, avendone i requisiti contributivi, previo accertamento amministrativo da parte dell'l' , che in caso positivo dovrà erogare dalla data di riconoscimento CP_2
(31.05.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito che si liquidano come da CP_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie ricorso proposto da parte ricorrente;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente, ha diritto a percepite i ratei d'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84, a decorrere dalla data del 31.05.2022, in caso positivo degli accertamenti amministrativi e contributivi da parte dell' ; CP_2
c) condanna l' , in caso di esito positivo delle circostanze di cui al punto precedente, al pagamento CP_2 dei ratei di tale beneficio maturati da quella data ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Avv.ti Pietro VOCI e Giacomo GILORMO, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00=
pagina 3 di 4 per la fase di Merito, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 19/12/2025
IL GIUDICE
SC RI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro e della di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. SC RI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19/12/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1069/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. , da rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Avv.ti Pietro VOCI e Giacomo GILORMO, presso lo studio del quale in Vibo Valentia al Viale G.
OT – Pal. CA - , elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e SC MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_3
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 01.07.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di pagina 1 di 4 accertamento tecnico preventivo iscritto al n°776/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°222/84 art. 1, assegno ordinario di invalidità (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché del contenuto delle stesse;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporre nuova CTU.
Il nuovo C.T.U., Dott.ssa procedeva a fissare l'inizio delle operazioni peritali con visita Persona_1 del ricorrente ed esaminando la documentazione in atti, perveniva ad un esito ed ad una valutazione diversa, che concludeva rispondendo al quesito posto, che:
“… La Sig.ra come emerge dalla documentazione medica prodotta e dalla visita Parte_1 da me effettuata, è affetta da Spondiloartrosi con ernie discali multiple, gonartrosi, Depressione cronica grave associata a cefalea ed ansia generalizzata, Ipertensione arteriosa e Fibromatosi uterina. In particolare l'artrosi polidistrettuale e le ernie discali multiple sono patologie decisamente invalidanti nelle attività quotidiane e lo sono ancora di più per quanto riguarda l'attività lavorativa della perizianda, bracciante agricola da una vita. La Sig. presenta gravi limitazioni nei movimenti del rachide lombo-sacrale nella Parte_1 flesso-estensione. Presenta sindrome dolorosa persistente, non responsiva alla terapia antiflogistica. I disturbi prevalenti sono costituiti da: lombalgia con dolore irradiato agli arti inferiori;
dolore e disturbi sensitivi ad entrambi gli arti inferiori limitante il cammino;
sofferenza segmentaria al passaggio dorsolombare instabile a sn per deviazione scoliotica, dolore in regione lombare;
metatarsalgie da sovraccarico in entrambi i piedi, dolore neuropatico all'avampiede sx riferibile a sospetto di neuroma di Morton, dolore neuropatico per sindrome del tunnel tarsale piede destra. Pertanto, a causa delle suddette patologie, si può concludere che la perizianda abbia una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Pertanto, fornisco volentieri: RISPOSTA AI QUESITI
pagina 2 di 4 In relazione a quanto esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che la Sig.ra
allo stato, abbia una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie Parte_1 attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (art. 1 L.222/84) (assegno ordinario di invalidità) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31/05/2022)..…”, per cui le patologie sofferte dalla parte ricorrente ed il grado invalidante delle stesse erano tali da riconoscere quanto richiesto.
In conclusione confermava che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da riconoscere un grado invalidante sin dalla domanda amministrativa (31.05.2022); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale, siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Ne consegue accoglimento del ricorso proposto da parte istante ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto a percepire l'assegno ordinario mensile d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, avendone i requisiti contributivi, previo accertamento amministrativo da parte dell'l' , che in caso positivo dovrà erogare dalla data di riconoscimento CP_2
(31.05.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito che si liquidano come da CP_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie ricorso proposto da parte ricorrente;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente, ha diritto a percepite i ratei d'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84, a decorrere dalla data del 31.05.2022, in caso positivo degli accertamenti amministrativi e contributivi da parte dell' ; CP_2
c) condanna l' , in caso di esito positivo delle circostanze di cui al punto precedente, al pagamento CP_2 dei ratei di tale beneficio maturati da quella data ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Avv.ti Pietro VOCI e Giacomo GILORMO, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00=
pagina 3 di 4 per la fase di Merito, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 19/12/2025
IL GIUDICE
SC RI
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