Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Pierluigi Rizzo;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/06/2024, parte ricorrente ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze della Società dal mese di dicembre 1989, anche se ha poi stipulato un nuovo contratto, con inquadramento nella qualifica di operaio, livello 3° del c.c.n.l. turismo - c.i., presso l'area di servizio di Frascineto Ovest;
che la Società ha oltre 15 dipendenti;
di aver ricevuto una contestazione disciplinare del 21.4.2024; di essersi giustificato nel corso dell'audizione dell'8.5.2024 negando gli addebiti;
che, con nota del 15.5.2024, la Società ha irrogato il licenziamento per giusta causa;
di aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento;
che il 12.6.2024 è stata inviata una pec alla Società con la richiesta di “tutta la documentazione posta a fondamento della contestazione e del successivo atto di licenziamento”, rimasta priva di riscontro;
che la “stazione di servizio è frequentata da innumerevoli passeggeri che quotidianamente e costantemente entrano ed escono per usufruire dei servizi offerti”; che la Società, “tuttavia, nonostante la mole di lavoro spropositata, destina a quella stazione di servizio, salvo esigenze particolari, un solo ed unico operatore ... che deve sistemare il market, rimpiazzare le pulizie ed occuparsi personalmente delle stesse, preparare i panini, servire i clienti, fare l'operatore di cassa, vigilare sulla clientela per evitare furti di beni e/o mancati pagamenti, oltre a tutte le attività non previste dal contratto che, comunque, devono essere svolte”. Ciò premesso, ha eccepito l'illegittimità del licenziamento per: a) genericità
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b) mancata indicazione della potenziale sanzione nella contestazione;
c) insussistenza degli addebiti;
d) sproporzione tra addebiti e sanzione.
Ha quindi domandato di: “1. dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato ... con lettera raccomandata del 23.5.2024, e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, la Società ... alla reintegra ... nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, ovvero in quella determinata dalla legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
2. condannare la Società ... al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione”.
Parto resistente, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, deducendo che i fatti contestati al ricorrente erano stati accertati tramite indagini investigative svolta da incaricati della Lodge Service Italia s.r.l. che avevano rilasciato le dichiarazioni prodotte e che sussisteva lesione irreversibile del vincolo fiduciario.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2.1 Il licenziamento è stato irrogato a seguito della seguente contestazione: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della Legge 20.5.1970 n. 300, Le contestiamo formalmente di avere accertato che Ella: In data 18 aprile 2024, durante il Suo turno di lavoro con orario
06.00/14.00, 2° turno (2002) del 18 aprile 2024, tra le ore 10.41 e le ore 11.03, operando presso la cassa n. 2 (codice identificativo operatore n.14555), Ella ometteva di registrare alla cassa euro 11,99 incassati dai clienti per la vendita di n.01(uno) omettendo Parte_2 di versare l'importo corrispondente nel registratore di cassa, in quanto non rinvenuto come eccedenza di cassa alla fine del turno. Inoltre avevamo accertato quanto segue: In data 22 marzo 2024, durante il Suo turno di lavoro con orario 06.00/14.00, 2° turno (2002) del 22 marzo 2024, tra le ore 11.52 e le ore 12.16, operando presso la cassa n. 2 (codice identificativo operatore n.14555), Ella ometteva di registrare alla cassa euro 9,90 incassati dai clienti per la vendita di n.01(uno) omettendo di versare l'importo Controparte_2
corrispondente nel registratore di cassa, in quanto non rinvenuto come eccedenze di cassa alla fine del turno. In data 07 aprile 2024, durante il Suo turno di lavoro con orario 06.00/14.00,
2° turno (2002) del 07 aprile 2024, tra le ore 12.02 e le ore 12.30, operando presso la cassa n.
2 (codice identificativo operatore n.14555), Ella ometteva di registrare alla cassa euro 9,90
2 incassati dai clienti per la vendita di n.01(uno) (in tale circostanza, Controparte_2
Ella chiedeva al cliente l'importo intero di euro 9,90 e non l'importo di euro 6,93 a seguito della promozione del 30% in vigore per tale prodotto), omettendo di versare l'importo corrispondente nel registratore di cassa, in quanto non rinvenuto come eccedenze di cassa alla fine del turno. Stante la gravità dei fatti che Le sono stati contestati, La sospendiamo cautelativamente dal lavoro e restiamo in attesa entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente, delle Sue giustificazioni. Trascorso tale termine, e valutate Le Sue eventuali giustificazioni, ci riserviamo di adottare nei Suoi confronti il provvedimento che il caso comporta. Le eventuali giustificazioni e/o richieste di incontro dovranno pervenire ovvero essere anticipate a mezzo mail all'indirizzo NT AL ” . Email_1
In definitiva, richiamando integralmente la contestazione, enuclea ben due condotte che possono essere così distinte: 1) omessa registrazione di alcune vendite pur percependo dai clienti ispettori i corrispettivi della merce acquistata;
2) mancato rinvenimento in cassa degli importi indebitamente percepiti per effetto delle omesse registrazioni attesa l'avvenuta illecita appropriazione. La società fonda la colpevolezza dell'istante non solo sul rapporto ispettivo redatto dai collaboratori della ma anche sui documenti contabili versati in atti che attestano, con riferimento ai lassi temporali delle contestazioni, che fosse stato il ricorrente ad operare sulla cassa con conseguente irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario, rappresentato, nella specie, dalla infedele realizzazione delle operazioni di cassa.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 27610/24 del 24 ottobre 2024, ha avuto modo di precisare che “ il controllo di terzi sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l'adempimento né
l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile come l'adempimento all'attività lavorativa, sottratta alla suddetta vigilanza (tra le altre Cassazione numero 17004 del 2024 ..; secondo le medesime pronunce si afferma reiteratamente che il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento e si giustifica l'intervento in questione per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cassazione n. 3590 del 2011 Cassazione numero 15867 del 2017)”.
Il sospetto o l'eventualità della perpetrazione di illecita risulta sussistere alla luce delle dichiarazioni raccolte dal teste il quale ha chiarito che, in qualità di manager Tes_1
security, cioè di responsabile della tutela del patrimonio aziendale, è stato concluso
3 nell'interesse della convenuta contratto di appalto di servizi con la Lodge Service s.r.l. a tutela dell'integrità del patrimonio stesso aziendale, avendo riscontrato personalmente nel corso degli anni delle differenze tra merce inventariata e merce venduta. Lo stesso teste si è così espresso:
“sono manager della sicurezza di Area Centro Sud della società Autogrill Italia, ho un contratto a tempo indeterminato, lavoro per dal 1990. Mi occupo della tutela del patrimonio CP_1
aziendale, dispersioni, impiantistiche, verifiche. Viene incaricata l'agenzia di servizi Lodge
Service per effettuare controlli sugli autogrill. Dove c'è dispersione di merce più alta, incarichiamo l'agenzia per verificare un locale determinato. L'autogrill di Frascineto ha presentato alta dispersione nei primi mesi del 2024, da inizi marzo. I dipendenti dell'agenzia di servizio si recano nel locale come clienti e acquistano la merce. Laddove verifichino irregolarità, ossia se colui che è in cassa non regista regolarmente, l'agenzia mi fa la prima segnalazione. Io mi occupo di gestire i controlli su tutta l'area del centro sud: bassa Toscana,
Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, Marche e Abruzzo. Verifico la scheda in cui gli agenti mi fanno la segnalazione della mancata registrazione di qualche prodotto. Io mi collego con la c.d. lista transazione dalla quale risulta tutto quello che è registrato in cassa.
Nel mese di marzo 2024 l'agenzia mi ha segnalato delle irregolarità sull'area di servizio di
Frascineto, ho verificato sia la lista transazione sia il registro di cassa, che registra la differenza tra quanto è registrato e quanto è incassato. Ho identificato quindi chi era la persona che al momento delle irregolarità era in cassa, in base al codice identificativo operatore. Dopo di che abbiamo effettuato ulteriori controlli, sempre tramite acquisto di merce da parte dell'agenzia di servizi. Si sono verificate irregolarità in altre due occasioni, in totale sono state tre occasioni. Quanto ho riferito è accaduto nelle date del 22.3.2024, del 7.4.2024 e del
18.4.2024. Mi è stato segnalato che l'operatore non ha battuto in cassa i c.d. chupa chups, che sarebbero delle caramelle su stecco, in tutte e tre le occasioni. La mancata registrazione dei primi due episodi è stata pari ad Euro 9,99, il terzo episodio di mancata registrazione è stato per 11,99 Euro, trattandosi di un modello diverso dai primi. L'agenzia di servizi ha rilevato che l'operatore della cassa avrebbe incassato, ma non registrato. Dalla c.d. lista transazioni non risulta alcuna registrazione in cassa. Inoltre, in tutte e tre le circostanze non risulta essere stato versato in cassa il prezzo dei prodotti, pur avendo gli agenti provveduto a pagare.
L'operatore di cassa è stato identificato a mezzo codice identificativo e anche a mezzo prospetto dei turni nella persona di . La differenza di cassa viene verificata turno per turno, Parte_1
a fine turno il dipendente compila una distinta cartacea e la inserisce nel sistema, il sistema identifica la differenza di cassa. Sicuramente non c'erano soldi in più pari alle mancate battute.
Non ricordo se ci fossero soldi in meno, non ricordo il dato preciso. Conosco il ricorrente
4 perché lo ho incrociato in autogrill, non so da quanto tempo lavori per non so se CP_1 abbia avuto altri procedimenti disciplinari, da parte della sicurezza no”.
Nel presente caso si osserva altresì che non viene in ogni caso in rilievo la violazione dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori perché gli accertamenti investigativi non hanno interessato riprese video del lavoratore con sistemi audiovisivi. In ragione, pertanto, di quanto dichiarato dal teste, risulta dimostrato che le indagini investigative attivate dal datore di lavoro anche nel caso concreto trovano la loro ragione nella necessità di tutelare l'integrità del patrimonio aziendale.
In relazione ai fatti contestati, sono stati ascoltati i testi e Testimone_2 Testimone_3 così ha dichiarato: “sono impiegato presso la che è una Testimone_2 Controparte_3 società associata alla Lodge Service Italia. Noi svolgiamo l'attività di controllo delle procedure di cassa delle aziende per cui vi è incarico, verifichiamo se gli operatori di cassa effettuano i relativi scontrini. L'ufficio ci indica quotidianamente i punti vendita da verificare, questo capita su tutto il territorio nazionale. Controlliamo qualsiasi tipo di attività commerciale. Io mi sono recato due volte presso l'area di servizio di Frascineto ovest, dove ho riscontrato delle mancate registrazioni alla cassa. Questo è accaduto il 22 marzo e il 7 aprile del 2024, verso mezzogiorno circa. Il 22 marzo mi sono recato a Frascineto ovest, prima delle 11,50, ho effettuato quattro transazioni: un caffè e una bottiglietta d'acqua, per cui il cassiere ha effettuato la registrazione fiscale e mi ha consegnato lo scontrino fiscale;
poi qualche minuto dopo ho acquistato due cornetti Galak, per cui l'operatore ha effettuato lo scontrino, ma non lo ha rilasciato;
dopo le 11,50, ho acquistato una confezione di chupa chups da dieci pezzi per il valore di Euro 9,90; in quel frangente il cassiere ha effettuato la registrazione dello scontrino ma non me lo ha materialmente consegnato. Qualche minuto dopo ho effettuato un secondo acquisto di chupa chups da dieci pezzi del valore di Euro 9,90, l'operatore non ha effettuato alcuna registrazione e non mi ha rilasciato nessuno scontrino. Io ho pagato il prezzo in entrambe le occasioni in contanti, in entrambe le occasioni ho ricevuto un resto di 10 centesimi, avendo pagato con una banconota da dieci euro. Poi mi sono recato fuori dall'autogrill e ho compilato la c.d. scheda lavoro che ho consegnato in ufficio, indicando gli acquisti e le mancate registrazioni. Il 7 aprile mi sono recato presso la stessa area di servizio verso mezzogiorno, in quella occasione ho effettuato una spesa di tre prodotti, con all'interno un mega chupa chups da dieci pezzi, una bevanda in lattina e una barretta di cioccolato Kitekat. Pagai un importo di
Euro 13,63 e in quel caso l'operatore effettuò la relativa registrazione fiscale. Un minuto dopo acquistai un altro pacco di chupa chups da dieci pezzi, sempre del valore di Euro 9,90. In quella giornata c'era un cartellino per cui il primo pacco di chupa chups sarebbe stato
5 scontato. Il secondo pacco di chupa chups, pagato a prezzo pieno, non è stato scannerizzato e non è stata effettuata la registrazione fiscale. Anche in questo caso uscendo dal locale ho compilato la scheda lavoro dando conto di quanto avvenuto. Successivamente non mi sono più recato a Frascineto ovest. In entrambe le occasioni di cui ho riferito c'era il medesimo operatore, ossia il ricorrente, oggi presente in aula. Ho un contratto di lavoro, non ho una specializzazione particolare. Non sono a conoscenza dei rapporti tra l'agenzia che controlla e le aziende che incaricano il controllo. Io non ho mai richiesto espressamente lo scontrino. La scheda di lavoro la consegno materialmente quando torno nella sede del mio ufficio sito a
Guidonia Montecelio. Quando ho effettuato queste operazioni c'erano con e Persona_1
nella prima giornata, nella seconda ero con e Persona_2 Parte_3 Parte_4
, mi pare. Ho sempre parlato in lingua italiana in entrambe le giornate”.
[...] ha così dichiarato: “lavoro per un'azienda che si occupa di analisi e procedure Testimone_3
di cassa, per la società Lodge Service Italia, da circa venti anni. Effettuo verifiche presso esercizi commerciali, in particolare controllo se gli operatori di cassa registrino correttamente gli acquisti. Ci occupiamo delle differenze inventariali presso le aziende. In varie occasioni ho effettuato verifiche per conto di Sono la mamma di . Il 18 aprile 2024 CP_1 Testimone_2 mi sono recata presso dell'area di servizio di Frascineto ovest, verso le 10,30. CP_1
Entrando ho consumato un caffè e un croissant, che ho pagato regolarmente, registrato regolarmente, per cui ho ottenuto uno scontrino. Dopo ho fatto una spesa di più articoli: due tortine alla crema, dette Chamilon;
un pacchetto di sigarette Malboro gold;
una confezione a forma fiore formato da più chupa chups;
un pacco di chupa chups più piccolo;
una busta con dentro sorprese giocattolo, della Disney;
una confezione di kinder card;
un succo di frutta;
delle nocciole;
ho pagato Euro 44,02. L'operatore di cassa mi ha dato una busta autogrill, ha regolarmente registrato in cassa e mi ha consegnato lo scontrino;
ho pagato con una banconota da 50 euro;
mentre l'operatore di cassa mi dava il resto, con lo scontrino, ho aggiunto un'altra confezione di chupa chups, il chupa chups flower, dal prezzo di Euro 11,99; l'operatore in questo caso mi ha messo il pacco di chupa chupa flower in busta, ma non mi ha consegnato alcuno scontrino. Ho preso la busta e sono andata via. Una volta in macchina ho compilato una scheda, dove ho annotato tutta la sequenza di ciò che è avvenuto in cassa. Questo accade dopo ogni controllo, sia se riscontriamo irregolarità sia se non le riscontriamo. Riconosco nel ricorrente l'operatore di cassa. Io sono socio lavoratore della che lavora Controparte_3 in esclusiva per Lodge Italia. Al momento dell'acquisto ero con il dipendente Persona_1
All'interno di Frascineto ovest ci sono telecamere all'entrata. Quello che acquistiamo lo spediamo alla società controllata, con un documento di trasporto, che ci rimborsa la spesa
6 effettuata, anche di quello che non è stato battuto. è una società unipersonale, CP_3 di cui sono titolare. La società ha otto, nove dipendenti.”.
Alla luce delle concordi dichiarazioni rese dai testi escussi e delle produzioni documentali offerte, risultano provati i fatti contestati.
2.2 Tali condotte, comportanti sottrazione alla società datrice di lavoro di un importo pur oggettivamente modesto, integrano gli estremi della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Invero, nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro ed, in particolare, dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti. La valutazione della sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo, e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente (in tal senso cfr. Cass. civ. sent. 27 marzo 1998 n. 3270, come riportata in motivazione da Cass. Civ. sez. L. sent. n.
6609/03).
Il ricorrente risulta infatti aver compromesso il vincolo fiduciario particolarmente intenso sussistente nelle mansioni svolte per essere addetto anche a mansioni di cassa, nella misura in cui nell'esercizio dei compiti assegnati di cassiere ha sottratto all'azienda denaro ricevuto per le vendite, denaro che doveva invece custodire. La sola circostanza dedotta da parte ricorrente di assenza di precedenti sanzioni disciplinari per il lungo periodo di lavoro di 35 anni non è di per sé dirimente per la gravità dei fatti commessi.
Infine, non può in senso contrario avere rilievo la modesta entità del danno economico riportato dal datore di lavoro, in ragione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “…l'assenza di nocumento o di serio pericolo di nocumento alla sfera patrimoniale del datore di lavoro non è elemento decisivo per escludere il venir meno del rapporto di fiducia.
(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un cassiere di banca il quale aveva rilasciato quietanze di pagamento di un prestito senza registrare il versamento delle somme e trattenendo indebitamente le stesse per un certo periodo di tempo, anche se gli importi trattenuti non erano tali, in sè, da poter
7 danneggiare considerevolmente il datore di lavoro)” (Cass. civ. sez. L. sent. n. 7724/2004; v. anche n. 5943/2002).
Le domande di parte ricorrente devono essere quindi rigettate.
3. Le spese di lite, considerata la complessità dell'accertamento e la sua controvertibilità, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 02/04/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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