Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5729 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8793/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE premesso che nel verbale del veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127-
ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022; lette le note di udienza e le memorie con-
clusionali depositate dai procuratori delle parti per l'udienza del 27 marzo 2025, il Giu-
dice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispo-
sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8793/2023 r.g.a.c.
TRA
AVV. (c.f.: ), quale procuratore di sé Parte_1 C.F._1
1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Piazza C.F._2
Gabriele D'Annunzio, 15, giusta procura in atti
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Salvatore Esposito (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio in Portici, Viale Libertà, 132/134, giusta procura in atti
- RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21 aprile 2023 veniva notificato alla sig.ra ricorso ex art. 281- Controparte_1
decies c.p.c., presentato nell'interesse dell'avv. , nonché pedissequo decreto Parte_1
fissativo di udienza, emesso dal Tribunale di Napoli, Sez. XII, con invito a comparire all'udienza del 1° febbraio 2024, per sentire accogliere le istanze formulate dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto vantato dallo stesso, al pagamento della somma di €
51.198,00 a titolo di compensi professionali, spettanti per l'attività prestata in favore della resi-
stente in svariati procedimenti penali a sui carico.
A fondamento quindi della domanda introdotta, il ricorrente elencava i procedimenti penali in relazione ai quali avrebbe espletato il suo patrocinio legale, indicando anche i compensi spettan-
ti per ciascuno di essi rilevando come, a fronte della richiesta di pagamento e della contestuale rinuncia al mandato conferito, comunicata in data 26 febbraio 2021, alcun riscontro avrebbe avuto dalla sua assistita, rendendo necessario adire l'autorità giudiziaria.
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Dopo aver quindi esposto le ragioni della articolata richiesta, concludeva affinchè il tribunale adito volesse accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare che il ricorrente ha svolto
l'attività professionale dettagliatamente indicata poc'anzi;
2. per l'effetto, condannare la sig.ra
al pagamento della somma complessiva di euro 51.198,50, ovvero del Controparte_1
diverso importo (maggiore o minore) che l'adito Tribunale riterrà equo liquidare, oltre interes-
si e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e competenze del
presente procedimento e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre spese
generali e oneri accessori come per legge”.
Si costituiva quindi in giudizio la resistente, deducendo preliminarmente come gli importi ri-
chiesti dal professionista superassero di gran lunga l'attività espletata dal ricorrente e che la somma domandata non tenesse conto dei diversi assegni bancari emessi dalla sig.ra CP_1
negli anni 2018, 2019, 2020 per un totale di € 6.400,00, corrisposti a titolo di anticipo per sva-
riati procedimenti penali, oltre ad €. 1.000,00 versati in contanti.
La somma richiesta dal ricorrente sarebbe stata quindi del tutto sproporzionata rispetto all'attività svolta, tendente sostanzialmente a dirimere mere beghe tra coniugi, derivanti da ri-
picche tra gli stessi, impegnati in una turbolenta separazione.
L'attività professionale svolta dall'avv. non avrebbe peraltro prodotto alcuna utilità Parte_1
per la resistente, non tenuta quindi al pagamento di alcun onorario.
Il professionista incaricato avrebbe peraltro dovuto rendere edotta la cliente dei costi relativi ai procedimenti penali in corso, attraverso la redazione di un preventivo, mai comunicato.
Dopo aver quindi articolato le proprie difese, la resistente concludeva affinché il tribunale adito volesse: “Accertare e Dichiarare l'ammontare esatto degli onorari dovuti, tenuto conto delle
somme versate a titolo di acconto a mezzo assegni e in contanti e per l'effetto, ricalcola-
re/ridurre l'importo delle spettanze professionali del ricorrente alla luce delle predette somme;
- Condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudi-
zio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore, anticipatario”.
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Per quanto concerne lo svolgimento del giudizio si rileva che con decreto ex art. 281 undecies
c.p.c. il G.I., fissava la data della prima udienza per il giorno 1° febbraio 2024, poi rinviata d'ufficio al 16 maggio 2024.
All'esito di tale udienza il G.I., si riservava sulle richieste formulate dalle parti per poi disporre successivamente la comparizione personale delle stesse, rinviando la causa al 9 settembre 2024.
In tale data il G.I. rilevata la mancata comparizione personale delle parti, si riservava sulla ri-
chiesta di rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. formulata da parte attrice.
Successivamente, rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 25 mag-
gio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con concessione alle parti di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza, per la formulazione delle relative con-
clusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che la domanda così come proposta dal ricorrente, debba essere parzialmente accolta, alla luce delle seguenti motivazioni.
Si rileva preliminarmente come la controversia in esame non verta sull'an del diritto ma piutto-
sto sul quantum rivendicato, non avendo difatti la sig.ra contestato l'avvenuto con- CP_1
ferimento dell'incarico professionale al ricorrente, né tantomeno l'espletamento delle attività
dallo stesso dedotte.
La resistente ha piuttosto rilevato una sproporzione tra i compensi richiesti dal professionista e l'attività effettivamente svolta, assumendo peraltro l'avvenuta corresponsione di acconti per una serie di procedimenti penali, non conteggiati dal ricorrente nel calcolo dell'importo complessi-
vamente rivendicato.
L'istante dal canto suo avrebbe invece dettagliatamente indicato i singoli procedimenti e le atti-
vità per cui avrebbe prestato la sua assistenza legale, rilevando come gli acconti corrisposti dalla sig.ra avessero riguardato attività retribuite, per le quali alcun compenso era stato CP_1
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ulteriormente richiesto.
Oggetto quindi del presente giudizio appare dunque essere la verifica delle attività effettivamen-
te espletate dal professionista e l'accertamento della congruità delle somme richieste in rapporto alla stessa.
Giova in tal senso preliminarmente ricordare come l'art. 2233 c.c. riconosca a chi esercita una professione intellettuale, il diritto al compenso, commisurato all'importanza dell'opera e al de-
coro della professione.
Alla citata norma si aggiunge il successivo articolo 2234 c.c. in riferimento agli acconti che il cliente anticipa a favore dell'avvocato.
Secondo la legge il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al professionista le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, acconti sul compenso.
La disciplina codicistica viene quindi ripresa in tutto e per tutto dal Codice Deontologico Foren-
se che, all'art. 29, enuncia i principi attuati per la richiesta di pagamento, volti a far sì che la parcella sia proporzionale e commisurata alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
Segue poi un espresso divieto, secondo cui l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
Per la liquidazione del compenso si dovrà quindi avere riguardo all'importanza, natura, difficol-
tà e valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Per quanto concerne poi l'aspetto del preventivo di spesa occorre richiamare quanto recente-
mente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33.193 del 10 novembre
2022, all'interno della quale si afferma che: “Ai fini del riconoscimento del diritto al compenso
non è necessario il preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, non scaturisce dal preventi-
vo di spesa predisposto in forma scritta dal cliente ma, dal contratto di mandato professionale
che non è soggetto a particolari vincoli di forma”.
La prestazione professionale resa dall'avvocato, quindi, così come la prestazione resa da qual-
siasi lavoratore autonomo, si caratterizza per la presenza dell'elemento dell'onerosità, anche se
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questo non rappresenta un elemento essenziale.
Ne consegue che il professionista per esigere il pagamento, dovrà provare prima di tutto di aver ricevuto l'incarico a eseguire la prestazione e di averla adempiuta.
La Cassazione completa poi la questione del compenso dell'avvocato, ricordando alcuni principi già sanciti sui criteri di determinazione del compenso.
A questo proposito, ricorda che la norma di riferimento è l'art. 2233 che così recita: “Il compen-
so, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o usi, è de-
terminato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro professionale”.
Dalla norma, come esposto dalla stessa Cassazione nell'ordinanza in analisi, si evince che il cri-
terio preferenziale per la determinazione del compenso è affidato all'accordo cliente e avvocato.
In subordine, per determinare il compenso deve farsi ricorso alle tariffe o agli usi e solo qualora non sia possibile ricorrere a queste modalità, la determinazione del compenso spetta al Giudice
che però non è libero di determinarlo, dovendosi lo stesso attenere ai parametri ministeriali.
Ciò non toglie ovviamente che, qualora l'avvocato non provveda a redigere il preventivo scritto,
si esponga ad eventuali azioni civilistiche del cliente e non solo.
L'art. 27 del Codice di deontologia forense, in base al comma 2 dello stesso prevede infatti che:
“L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e
sugli oneri ipotizzabili;
deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta a colui che confe-
risce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione”.
Sarebbe dunque onere del professionista rendere edotto il proprio cliente dei costi dell'azionando procedimento civile o penale, al fine di evitare contestazioni a posteriori, con-
sentendo all'assistito di valutare anche la opportunità dell'introduzione dello stesso.
In ogni caso, per ciò che interesse in questa sede, occorre ribadire che in caso di inadempimento dell'obbligo di preventivo da parte dell'avvocato, il compenso è comunque dovuto ma è deter-
minato in base ai parametri ministeriali.
In materia di parametri forensi applicabili al caso di specie, occorre rilevare che il D.M.
147/2022 è intervenuto a modificare il D.M. 55/2014.
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Tuttavia, per le prestazioni professionali esaurite prima del 23 ottobre 2022, la liquidazione del-
le spese processuali è compiuta seguendo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 37/2018.
Risultando pertanto i procedimenti per cui è causa, riferibili agli anni 2018, 2019, 2020, con ri-
nuncia al mandato comunicata in data 26 febbraio 2021, ne consegue la diretta applicabilità dei suindicati parametri alla fattispecie in esame.
Per quanto concerne i criteri di utilizzo dei compensi minimi, medi e massimi espressi nella suindicata tabella, occorre ribadire come la stessa Corte di Cassazione abbia in più occasioni sottolineato che, la quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezio-
nale del giudice, fermo restando il limite inderogabile del rispetto dei minimi tabellari ovvero il divieto di ridurre di oltre il 50% il compenso spettante in base ai parametri medi.
Ferma quindi in sostanza la inderogabilità dei parametri minimi, occorre rilevare come nel caso in esame, in assenza di un preventivo accordo tra professionista e cliente circa il compenso spet-
tante per ogni procedimento penale patrocinato dall'avv. , intervenga in ausilio il di- Parte_1
sposto dell'art. 12 co. 1 del D.M. del 2018 che così recita: “Ai fini della liquidazione del com-
penso per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio
dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento, della
gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridi-
che e di fatto trattate e dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità dinanzi a cui si svolge la
prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare,
della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti dal luogo ove
svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto, avuto anche riguardo alle
conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di
udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario
all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle
allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino
all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”.
Sulla scorta dei suindicati criteri, tenuto conto che le materie dei procedimenti penali instaurati a
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favore della odierna resistente, appaiono relativi a reati comuni, scaturenti da contrasti familiari tra coniugi separandi e rilevata, quindi, la non particolare complessità della materia trattata e dell'attività di studio ad essa sottesa, si ritengono applicabili ai procedimenti penali per cui è
causa ed al patrocinio legale svolto dal ricorrente, i parametri tabellari medi, decurtati del 50%,
come previsto per legge, nel rispetto della inderogabilità dei minimi tariffari.
In particolar modo per quanto concerne il procedimento penale recante 1) R.G. 6657/2017, con patrocinio anche nella fase di udienza preliminare dinanzi al GUP di Nola, per il quale il ricor-
rente ha richiesto la corresponsione di € 12.523,00, si ritiene che stante la documentazione pro-
dotta (autorizzazione alla citazione di testimoni ed i relativi verbali di udienza), possano trovare applicazione, anche in ragione della complessità della materia trattata i parametri medi, decurtati del 50%, con la conseguenza che spetterà all'avv. l'importo complessivo di € Parte_1
6.261,00;
per il procedimento penale recante 2) R.G. 9050/2019, alla luce della documentazione prodotta in atti (opposizione a decreto penale di condanna e verbali di udienza), e dell'importo richiesto dal ricorrente, di €. 3.933,00, si ritiene di poter liquidare in applicazione dei suindicati criteri,
l'importo di €. 1.966,50; per il procedimento penale recante 3) R.G. 8295/18 con patrocinio an-
che in sede di udienza preliminare, ancora in corso all'atto della formalizzazione della rinuncia al mandato da parte del procuratore costituito, per il quale il ricorrente ha richiesto il pagamento dell'importo di € 10.971,00, alla luce della documentazione prodotta in atti (richiesta di rinvio a giudizio e verbali di udienza), stante la complessità della materia trattata, si ritengono applicabi-
li i parametri medi, decurtati del 50%, con la conseguenza che, spetterà al procuratore costituito un compenso pari ad € 5.485,00; per quanto concerne il procedimento 4) R.G. 10933/2019 per il quale il ricorrente ha richiesto un compenso di €. 8.590,00, alla luce della documentazione pro-
dotta (decreto fissazione udienza preliminare e verbali di udienza), stante la non elevata com-
plessità della materia trattata, si ritengono applicabili i parametri medi decurtati del 50%, con la conseguenza che dovranno essere corrisposti al procuratore € 4.295,00; per ciò che attiene il procedimento 5) R.G. 4570/2018 instaurato a seguito di denuncia redatta dall'odierno ricorren-
te, per il quale egli avrebbe stilato atto di opposizione alla richiesta di archiviazione e patrocina-
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to udienza camerale, conclusasi con successiva archiviazione, con conseguente richiesta di compenso pari ad € 8.590,00, in applicazione dei suindicati parametri tabellari, spetterà la som-
ma di €. 4.295,00; analogo discorso vale anche per il procedimento 6) R.G. 2971/2018 in rela-
zione al quale il medesimo importo veniva richiesto. Per tale ulteriore procedimento dovrà
quindi essere corrisposta in favore del ricorrente, la somma di € 4.295,00.
Ne consegue, pertanto che, allo stato, dovrà essere riconosciuta all'avv. per Parte_1
l'attività espletata in favore della sig.ra la somma di € 26.597,00, oltre oneri acces- CP_1
sori, IVA e CPA come per legge.
Non sarebbero stati richiesti invece in questa sede i pagamenti relativi ai procedimenti penali svoltisi dinanzi al GDP di Nola, recanti R.G. 1154/2019 e R.G. 3610/2020, i cui costi sarebbero stati coperti dagli acconti versati dalla sig.ra CP_1
Ne consegue pertanto che, sulla scorta di quanto recentemente affermato a tal proposito dalla
Cassazione: “Se l'avvocato agisce contro il cliente per il pagamento del compenso professiona-
le per un determinato affare, qualora il cliente eccepisca il pagamento di una somma superiore
a quella richiesta per altre pratiche gestite, è suo onere dimostrare l'efficacia estintiva del pa-
gamento” (Cass. Sez. II, 24 ottobre 2024 n. 27597).
Nel caso di specie, rilevato che la sig.ra ha corrisposto acconti per gli svariati pro- CP_1
cedimenti penali introdotti e pendenti, in assenza di specifica imputazione degli stessi, stante la facoltà attribuita all'avvocato di utilizzare le somme versate a copertura dei costi relativi all'attività espletata, nella modalità più confacente alle esigenze, tali importi non potranno esse-
re decurtati dalla somma complessivamente liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate come da dispo-
sitivo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché dell'attività processuale esple-
tata e delle questioni giuridiche affrontate di esse va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.
Andreafrancesco Artese dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
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Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva-
mente pronunziando nella causa iscritta al n. 8793/2023 R.G. promossa dall'avv. Luigi Di Gen-
naro nei confronti della sig.ra Consiglia, nel contraddittorio delle parti, così provve- CP_1
de:
1) Accoglie parzialmente il ricorso per le motivazioni di cui in premessa e condanna, per-
tanto, al pagamento, in favore dell'avv. , della Controparte_1 Parte_1
somma di € 26.597,00, oltre oneri accessori, IVA e CPA come per legge, per l'attività
da quest'ultimo espletata in relazione ai procedimenti penali per cui è causa;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio che si liquidano in € 6.713,00 per compenso, oltre spese generali (15% sul compenso),
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Andreafrancesco Artese quale difensore antistatario.
Napoli, lì 9 giugno 2025.
Il Giudice onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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