Art. 2.
Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' dovuta un'indennita' di lire 9.700 mensili.
Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti e' dovuta un'indennita' giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennita' di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 . Per i sottufficiali della Marina l'indennita' e' soggetta alle riduzioni stabilite, dall'articolo 3, secondo comma della predetta legge.
Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' dovuta un'indennita' di lire 9.700 mensili.
Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti e' dovuta un'indennita' giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennita' di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 . Per i sottufficiali della Marina l'indennita' e' soggetta alle riduzioni stabilite, dall'articolo 3, secondo comma della predetta legge.