Articolo 2 della Legge 26 luglio 1961, n. 710
Articolo 1Articolo 3
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24 agosto 1961
Art. 2.
Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' dovuta un'indennita' di lire 9.700 mensili.
Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti e' dovuta un'indennita' giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennita' di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 . Per i sottufficiali della Marina l'indennita' e' soggetta alle riduzioni stabilite, dall'articolo 3, secondo comma della predetta legge.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961