Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1412 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta (CL), Via F. C.F._1
Turati n. 100, presso lo studio dell'Avv. Daniele Osnato (pec:
, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Email_1
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Sicilia C.F._2
n. 40, presso lo studio dell'Avv. Franca Carapezza (pec:
, che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in atti;
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22.1.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
Il P.M. ha espresso parere favorevole sulla separazione personale e si è
rimesso alle valutazioni del Tribunale per ciò che concerne l'affidamento dei figli e le condizioni economiche che li riguardano.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.9.2021, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in CALTANISSETTA
(CL) con in data 14.12.1996, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1996, parte 2, serie A, n. 348 e che da tale unione sono nati due figli: il 4.11.2002 e il Per_1 Pt_2
19.2.2007, entrambi a Catania, ha dedotto: che le parti avevano già in precedenza avviato il procedimento per la separazione consensuale con
R.G. 1491/2020; che alla prima udienza di comparizione per il suddetto procedimento di separazione consensuale, contravvenendo all'accordo precedentemente raggiunto, il SI. non era comparso, Controparte_1
sicchè il difensore di entrambi i coniugi si era astenuta dal presenziare all'udienza e il Tribunale aveva disposto il <>.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con conferma delle condizioni previste
- 2 - nell'originario ricorso congiunto ovvero: affido condiviso dei figli e Per_1
e collocamento presso la madre alla quale rimaneva assegnata la Pt_2
casa coniugale sita in Caltanissetta C/da S. Lucia snc, di proprietà di entrambi i coniugi, e diritto di visita per il padre disciplinato secondo le modalità specificamente indicate;
assegno di mantenimento mensile per i figli e di importo complessivo pari a € 500,00, oltre al 50% Per_1 Pt_2
delle spese straordinarie;
impegno della ricorrente a cedere entro il termine dell'anno 2021 le quote dalla stessa possedute, al SI. (o a Controparte_1
persona che questi si riserverà di indicare), della Controparte_2
con sede in Caltanissetta C/da Favarella SS 640, CF/P.
[...]
IVA ; impegno del resistente a corrispondere alla SI.ra P.IVA_1
la somma mensile di € 1.500,00, da rivalutare Parte_1
annualmente secondo l'indice Istat;
impegno della resistente a cedere la sua quota del 50% della casa coniugale in favore del SI. Controparte_1
al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi;
ripartizione della rata di mutuo contratto dalla ricorrente in costanza di matrimonio presso la
Banca Popolare S. Angelo di Caltanissetta, n. 087/602/0011016.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato quanto asserito dalla ricorrente in merito all'esistenza di un procedimento di separazione consensuale con R.G. 1491/2020, a cui il SI. avrebbe Controparte_1
aderito.
Il resistente ha concluso manifestando la disponibilità ad addivenire ad una separazione consensuale alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
cessione da parte della ricorrente della proprietà della quota di villa in
- 3 - favore di , pur mantenendo il diritto di abitazione, e della Controparte_1
proprietà di un appartamento sito in Caltanissetta, a lei intestato e acquistato con denaro del SI. , nonché delle quote della Controparte_1
società dietro versamento di € 5.000,00 da parte del resistente CP_2
che si obbliga a corrispondere il 50% dei costi generali necessari per il mantenimento dei figli oltre ad un assegno di mantenimento mensile pari ad € 500,00.
All'udienza presidenziale del 19.4.2022, preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente non comparso, sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi e nello specifico: autorizzazione ai coniugi a vivere separati;
affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
facoltà del resistente di incontrare e tenere con sé la figlia minore secondo l'accordo tra le parti e nel rispetto della volontà della minore o, in caso di disaccordo, secondo lo specifico calendario indicato;
assegno di mantenimento per i figli a carico di pari ad € Controparte_1
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuare in base del protocollo d'intesa concluso da questo Tribunale con il ConSIlio
dell'Ordine degli Avvocati;
obbligo per il resistente di corrispondere a
, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al Parte_1
suo mantenimento, la somma di euro 1.500,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Con sentenza non definitiva n. 742/2022 pubblicata il 7.11.2022,
passata in giudicato il 9.11.2022, il Tribunale ha pronunciato la
- 4 - separazione personale dei coniugi e la causa, con ordinanza emessa in pari data, è stata rimessa dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Disposta la modifica dell'ordinanza presidenziale in ragione delle novità
sopravvenute ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Entrambe le parti hanno chiesto, con note congiunte di trattazione scritta unitamente all'accordo di trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale depositati il 2.12.2024, l'emissione del decreto di omologa.
La causa è stata quindi assunta in decisione senza termini con ordinanza del 19.2.2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti con note di trattazione scritta del 21.1.2025.
*****
Come già detto, le parti hanno chiesto congiuntamente a questo
Collegio di pronunciare la separazione, secondo l'accordo sottoscritto da entrambe, alle condizioni di seguito indicate:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire liberamente la loro residenza e il loro domicilio ove riterranno opportuno;
2. Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso il domicilio della madre;
3. Considerata l'età della figlia , ormai prossima al compimento del Pt_2
diciottesimo anno di età, il padre concorderà liberamente con quest'ultima le
- 5 - modalità e tempi di permanenza con la medesima, nel rispetto delle eSIenze
di studio della figlia e lavorative del padre;
4. Il SI. , si onera a corrispondere l'assegno di mantenimento Controparte_1
della figlia alla madre, fino alla data di compimento della figlia del Pt_2
diciottesimo anno di età. Al raggiungimento della maggiore età della figlia
– 19.02.2025 – il padre corrisponderà l'assegno di mantenimento Pt_2
direttamente alla stessa.
Detto assegno, pari ad €.500,00 mensili sarà corrisposto entro il 5° giorno di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 70% per il padre ed il 30% per la madre,
secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa in materia di famiglia sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli
Avvocati di Caltanissetta;
5. Il SI. , si impegna ed obbliga per il figlio , studente Controparte_1 Per_1
universitario in Milano, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, a corrispondere a quest'ultimo il canone di locazione dell'immobile in uso allo stesso sito in Milano;
6. Il padre si impegna, in caso di perdita del lavoro da parte del figlio , Per_1
a corrispondere a quest'ultimo un assegno mensile pari all'importo di quello corrisposto alla figlia , di € 500,00 mensili e ciò fino al raggiungimento Pt_2
di una autonomia lavorativa;
7. I coniugi intendono con il presente accordo definire ogni questione di natura patrimoniale ed all'uopo dichiarano espressamente ad ogni effetto di legge e, segnatamente, ai fini anche del riconoscimento e dell'applicazione
- 6 - delle esenzioni e agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e che l'accordo patrimoniale da perfezionarsi tra i coniugi, alle condizioni sotto elencate, è elemento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale e, specificamente, che, la SI.ra , Parte_1
rinuncia all'assegnazione della casa familiare, sita in Caltanissetta,
contrada S.Lucia s.n.c. e si impegna ed obbliga a trasferire in favore del SI.
, la propria quota di proprietà pari al 50% del suddetto Controparte_1
immobile e del terreno pertinenziale e specificamente: “ Casa unifamiliare sita in Caltanissetta, contrada Santa Lucia – Signore della Campagna,
composta da 12,5 (dodici virgola cinque) vani catastali tra piano seminterrato e piano terra, con terreno di pertinenza di mq. 1600, compresa la superficie occupata dal fabbricato, di cui mq. 1480 fabbricato e corte e mq. 120 terreno.
Il tutto confinante con strada vicinale Signore della Campagna, proprietà
proprietà e proprietà eredi , Persona_2 Per_3 Persona_4
o loro aventi causa.
Il fabbricato è censito al Catasto Fabbricati al foglio 180 particella 127,
contrada Signore della Campagna, piano S1-T, z.c. 2, cat. A/7, cl.2,
consistenza vani 12,5, superficie catastale totale mq. 272, R.C. Euro 871,52.
La corte figura al Catasto Terreni al foglio 180 particella 127, ente urbano di mq. 1480. Il terreno è censito al Catasto Terreni al foglio 180 particella 128,
a. 01.20, chiusa di cl.3, R.D. Euro 0,37, R.A Euro 0,22”
8. Il rogito notarile sarà stipulato con i relativi benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, innanzi al notaio che sarà indicato dal SI. il quale CP_1
si onera al pagamento delle spese notarili;
9. La stipula di detto atto sarà effettuata trascorsi due mesi dalla pronuncia
- 7 - dell'adito Tribunale che recepirà anche l'accordo relativo al trasferimento del suddetto immobile;
10. I coniugi convengono che malgrado la rinuncia dell'assegnazione dell'abitazione familiare da parte della SI.ra , quest'ultima potrà Parte_1
continuare a godere del suddetto immobile, a titolo gratuito, insieme alla figlia minore, fino ad un anno dalla pronuncia dell'adito Tribunale, con esclusione delle utenze e tasse che restano a suo carico.
Successivamente alla data del rilascio dell'immobile, la figlia già Pt_2
maggiorenne, coabiterà con la madre nell'abitazione di esclusiva proprietà
di quest'ultima sita in Caltanissetta via degli Orti n.23;
11. La SI.ra , allo stato, titolare di reddito da lavoro Parte_1
dipendente, rinuncia all'assegno di mantenimento e il SI. rinuncia alla CP_1
restituzione degli assegni di mantenimento già versati in favore della medesima.
12. Le condizioni di cui all'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta,
pubblicata in data 04.04.2023 nel sub procedimento n. 1412/2021-1 R.G.,
in merito alle questioni di natura economica, rimangono pienamente efficaci tra le parti fino alla pronuncia dell'adito Tribunale ed all'uopo, il SI. CP_1
si impegna a corrispondere alla SI.ra l'assegno di € 1.000,00 Parte_1
mensili fino alla data di pubblicazione del detto provvedimento;
13. Concordano le parti, che in caso di licenziamento della SI.ra Parte_1
da parte del datore di lavoro, il SInor si impegna a
[...] CP_1
corrispondere alla medesima, per tutta la durata del periodo in cui la predetta percepirà la NASPI e ad integrazione della somma percepita a tale titolo, la somma di €.500,00 mensili, da corrispondere entro il 5° giorno di
- 8 - ogni mese.
Successivamente, allo scadere della NASPI, il SInor si impegna a CP_1
corrispondere alla SInora , un assegno di mantenimento Parte_1
di €.1.500,00 mensili per i sei mesi successivi, al fine di consentire il reperimento di altra occupazione lavorativa;
14. In merito alle questioni relative alla Controparte_3
(part.Iva, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta
[...]
n. – REA n.CL61309), con sede in Caltanissetta, contrada P.IVA_2
Favarella s.n.c, il SInor nella sua qualità di socio accomandatario e, CP_1
per questo, legale rappresentante, si impegna a corrispondere alla SInora
, nella qualità di socia accomandante, a titolo di utili relativi agli Parte_1
anni 2021 (€.26.447,60), 2022 (€.25.122,13) e 2023 €.5.512,13) la complessiva somma di €.57.081,95 che la stessa, a mezzo della sottoscrizione della presente, espressamente ed incondizionatamente riconosce e accetta rinunciando, in pari tempo, agli utili relativi dell'anno
2024; dando atto le parti che €.15.000,00 sono già stati corrisposti con bonifico dell'1.7.2024, resta inteso che il residuo, pari ad €.42.081,95 sarà
corrisposto dalla società in n.9 rate mensili di pari importo ciascuna
(€.4.675,77), con decorrenza dal 31.7.2024 e saldo entro il 31.03.2025.
15. Le parti dichiarano che la SInora ha già provveduto, Parte_1
come da accordo intervenuto tra le parti, a trasferire le proprie quote in valore nominale (€.2.500,00) in favore del SInor , come da scrittura Controparte_1
privata di cessione di quota di società in accomandita semplice, depositata negli atti del Notaio di Caltanissetta, del 29.8.2024 che ne Persona_5
ha autenticato le sottoscrizioni tra i SInori e SInor Parte_1 CP_1
- 9 -
CP_1
16. A fronte della predetta cessione, il SInor si impegna a prestare CP_1
ogni più ampia garanzia personale con tutto il proprio patrimonio e quello della società in favore della SInora per qualsiasi futuro ed Parte_1
eventuale accertamento fiscale relativo alla società che dovesse comportare pregiudizio alla SInora;
Parte_1
17. La SInora , avendo già provveduto a revocare le fideiussioni Parte_1
tempo per tempo rilasciate in favore della società Controparte_3
per gli affidamenti concessi e non essendo, questi ultimi, stati
[...]
utilizzati al momento della revoca, risulta essere già liberata dai relativi vincoli, come da attestazioni già rilasciate alla stessa dagli Istituti di Credito
coinvolti, nonché di quelle che verranno rilasciate in data antecedente alla effettuata cessione di quote, anche su sollecitazione del SInor CP_1
18. Con riferimento alle garanzie prestate dalla SInora Parte_1
per la concessione dei mutui attualmente in corso di ammortamento, ferma ogni più ampia manleva e garanzia della società e del SInor CP_1
personalmente con tutto il proprio patrimonio, quest'ultimo si obbliga,
successivamente all'avvenuta cessione delle quote al fine di potere documentare ulteriori garanzie, a richiedere agli istituti mutuanti l'estromissione della garante , ed in ogni caso, a richiedere nuovo Parte_1
mutuo al fine di estinguere i precedenti e liberare la medesima.
19. Pertanto, i coniugi regolando in tal modo i loro reciproci rapporti, anche economici e societari, si dichiarano pienamente soddisfatti e rinunciano a tutte le domande così formulate nei propri scritti difensivi e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo e ragione.
- 10 - 20. Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti”.
Non sussistendo contrasto con disposizioni di legge, tali condizioni,
espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della pronuncia della separazione dei coniugi con esclusione di quelle relative all'affidamento e al diritto di visita della figlia che nelle more Pt_2
della decisione ha raggiunto la maggiore età.
Le spese processuali alla luce dell'esito del giudizio devono essere interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
a) Dispone che la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato
[...] Controparte_1
a Caltanissetta (CL) il 7.11.1969 già pronunciata con sentenza n.
742/2022 sia regolata dalle condizioni di cui alle note depositate il
21.1.2025 con esclusione di quelle concernenti l'affidamento della figlia e il diritto di visita;
Persona_6
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 21.3.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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