Dispositivo di sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2025, proposto da
CPL Concordia Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B150066034, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Energetica Municipale S.p.a. – AEM Cremona S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gorlani e Luca Geninatti Satè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Progress Impianti Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco, Ylenia Di Biase e Alfonso Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 2 del 9.1.2025 (prot. n. 001/371 del 13.01.2025) della A.E.M. Cremona Spa - Direzione Servizi Pubblici Impianti di Produzione Energia Rinnovabile, con la quale il Direttore Tecnico, preso atto del provvedimento del RUP del 2.12.2024 prot. n. 001/13148, ha dichiarato non congrua l’offerta presentata da CPL Concordia Soc. Coop. ed ha aggiudicato la gara avente ad oggetto “l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico in via Postumia – CIG B150066034” in favore della seconda graduata Progress Impianti Group RL (doc. 1);
- del verbale di chiusura del procedimento di verifica di anomalia del RUP del 2.12.2024 prot. n. 001/13148, reso noto in data 28.1.2025, all’esito del quale il Responsabile Unico di Progetto ha ritenuto non congrua l’offerta presentata dalla concorrente CPL Concordia Soc. Coop. (doc. 2);
- della comunicazione del 9.1.2025 (prot. 001/375 del 13.1.2025), trasmessa a mezzo pec in data 13.1.2025, con cui il Responsabile Unico di Progetto ha reso noto a CPL Concordia Soc. Coop. le motivazioni sottese alla declaratoria di incongruità dell’offerta dalla stessa presentata (doc. 3);
- della comunicazione di A.E.M. Cremona Spa del 9.1.2025 (prot. n. 001/376 del 13.1.2025), trasmessa a mezzo PEC in data 13.1.2025, con la quale la Stazione appaltante rendeva nota ai concorrenti l’aggiudicazione in favore di Progress Impianti Group RL (doc. 4);
- della comunicazione di A.E.M. Cremona Spa del 9.1.2025 (prot. n. 001/372 del 13.1.2025), con la quale la Stazione appaltante rendeva nota a Progress Impianti Group RL l’avvenuta aggiudicazione della gara in suo favore (doc. 5);
- di tutti i verbali di gara (doc. 12) e, in particolare, del verbale della seduta pubblica n. 2 del 17.10.2024, nella parte in cui l’offerta di CPL Concordia Soc. Coop. è stata valutata anomala ai sensi dell’art. 110 del D. lgs. n. 36/2023 (doc. 13), nonché dei verbali delle sedute riservate e dei relativi allegati e, in particolare, delle sedute della Commissione giudicatrice del 16.7.2024, 24.7.2024, 22.8.2024, 16.9.2024 e 15.10.2024 di valutazione delle offerte tecniche [atti non noti];
- per quanto in motivazione, delle note di A.E.M. Cremona SPA del 17.10.2024 (prot. 001/11544) e del 18.11.2024 (prot. 001/12562 del 19.11.2024), con cui si è provveduto a richiedere a CPL, rispettivamente, le giustificazioni e le integrazioni per la verifica di congruità dell’offerta presentata (docc. 14 e 16);
- per quanto occorrer possa, del verbale di chiusura del procedimento di verifica dell’anomalia del RUP del 9.1.2025 (prot. n. 001/255), con cui il Responsabile Unico di Progetto ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla controinteressata Progress Impianti Group RL (doc. 21);
- degli artt. 1.1, 4.2 e 4.3.1. della Relazione Tecnica Generale e dell’art. 1 della Relazione Tecnica Iter autorizzativi presentati, qualora fossero intesi nel senso di ritenere fisso e invariabile il numero di pannelli richiesti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui è causa (docc. 10 e 11);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto ove medio tempore concluso;
per il risarcimento
del danno in forma specifica, mediante il subentro dell’odierna ricorrente nel contratto, ovvero, in via subordinata, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aem Cremona S.p.a. e di Progress Impianti Group S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il dispositivo di sentenza n. 482 depositato il 30 maggio 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La procedura di gara .
1.1. Con determinazione n. 68 del 17 aprile 2024, A.E.M. Cremona S.p.a., società interamente partecipata dal Comune di Cremona, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico in Cremona, alla via Postumia n. 44, su terreno di proprietà della stazione appaltante, nell’ambito di un più ampio progetto di costituzione di una nuova Comunità Energetica da Fonte Rinnovabile (CER): gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con distribuzione del punteggio complessivo di 100 punti in ragione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica.
1.2. Il valore complessivo dell’appalto è stato stimato in € 1.252.519,00 per una durata di 231 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
1.3. Alla procedura sono stati ammessi a partecipare 31 operatori economici.
1.4. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la migliore offerta presentata è risultata essere quella dell’operatore economico CPL Concordia Soc. Coop., con un punteggio complessivo di 99,596 e un ribasso del 31,50%, mentre la seconda migliore offerta è risultata essere quella presentata da Progress Impianti Group s.r.l., che ha ottenuto il punteggio complessivo di 84,908 con un ribasso del 25,91%.
1.5. L’offerta prima classificata è stata sottoposta a verifica di anomalia.
1.6. Il relativo procedimento si è articolato in una prima richiesta di spiegazioni formulata dal RUP con nota del 17 ottobre 2024, a cui l’interessata ha dato riscontro presentando in data 31 ottobre 2024 i propri giustificativi, e in una successiva richiesta di integrazione dei giustificativi formulata dal RUP con nota del 19 novembre 2024, a cui l’interessata ha dato riscontro con nota del 26 novembre 2024.
1.7. Quindi, con verbale del 2 dicembre 2024, il RUP ha concluso il procedimento di verifica di anomalia dichiarando l’offerta “non congrua” , sotto due distinti profili:
“• a pag. 6 dei giustificativi confermata l’installazione di pannelli da 490 Wp mentre nell’offerta tecnica erano stati offerti pannelli da 590 Wp;
• sempre a pag. 6 dei giustificativi, confermata la riduzione dei panelli da 1281 a 1258, non dichiarata in sede di gara”.
1.8. La stazione appaltante ha quindi proceduto allo scorrimento della graduatoria, sottoponendo a verifica di anomalia l’offerta seconda classificata, che è risultata congrua.
1.9. Con determinazione dirigenziale n. 2 del 9 gennaio 2025, la stazione appaltante ha preso atto della non congruità dell’offerta presentata da CPL Concordia Soc. Coop., e ha disposto l’aggiudicazione in favore della seconda classificata Progress Impianti Group s.r.l.
1.10. Il provvedimento è stato comunicato ai concorrenti in data 13 gennaio 2025.
2. Il ricorso .
2.1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2025 e ritualmente depositato, CPL Concordia Soc. Coop. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e gli ulteriori atti indicati in epigrafe – in particolare, quelli afferenti al procedimento di verifica di anomalia – e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di quattro motivi, i primi tre dedotti in via principale e diretti a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nel contratto eventualmente già stipulato; il quarto dedotto in via subordinata al fine di conseguire la riedizione dell’intera procedura di gara.
2.2. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:
(i) nel corso del procedimento di verifica di congruità dell’offerta, sarebbe stato violato il principio del contraddittorio codificato nel Codice Appalti e nella disciplina di gara, dal momento che il RUP avrebbe evidenziato per la prima volta i profili di asserita anomalia dell’offerta soltanto nel verbale di chiusura del 2 dicembre 2024, mentre in precedenza si sarebbe limitato a formulare contestazioni generiche; se la ricorrente fosse stata resa edotta per tempo dei profili della propria offerta ritenuti anomali dal RUP, avrebbe potuto controdedurre in modo efficace, evidenziando in particolare che: (i) la declaratoria, nei propri giustificativi, del valore di 490Wp in luogo del valore di 590Wp indicato in offerta, costituiva un mero refuso evincibile agevolmente dagli stessi atti di gara, e come tale emendabile mediante soccorso istruttorio; (ii) la riduzione, nei propri giustificativi, del numero di pannelli rispetto a quelli previsti nel progetto posto a base di gara non incide sulla potenza complessiva massima dell’intervento di 742 kWp, come da TICA indicata in gara; né la legge di gara aveva sancito l’immodificabilità del numero di moduli indicati nella Relazione Tecnica Generale (progetto esecutivo) posto a base di gara;
(ii) la circostanza che la ricorrente abbia indicato, nei propri giustificativi resi in sede di verifica di anomalia, una potenza dei singoli moduli di 490Wp invece che di 590Wp come indicato nella propria offerta (quale miglioria rispetto al valore di 580Wp di cui al progetto a base di gara), costituiva un mero refuso, chiaramente evincibile dagli atti di gara e che il RUP, pertanto, avrebbe dovuto consentire di emendare, anche ai sensi dell’art. 101 comma 4 del d. lgs. n. 36/2023;
(iii) nessuna norma della lex specialis deponeva nel senso di ritenere immodificabile il numero di moduli indicati nel progetto posto a base di gara (1.281); la ricorrente, avendo offerto moduli di potenza superiore (590 Wp) a quella indicata nel progetto a base di gara (580 Wp), e dovendo attenersi alla TICA, ossia alla potenza massima dell’impianto indicata nel progetto posto a base di gara (742,98 kWp), ha dovuto necessariamente ridurre il numero dei moduli; e d’altra parte, coerentemente con la previsione di una potenza massima complessiva dell’impianto, la legge di gara (criterio tecnico n. 4) prevedeva l’attribuzione del maggior punteggio tecnico, non al concorrente che avesse garantito maggiori kW complessivi, bensì al concorrente che avesse offerto una maggiore potenza (miglioria) sul singolo modulo espressa in Wp; in ogni caso, tale profilo avrebbe tutt’al più potuto comportare l’attribuzione di un minor punteggio, non l’esclusione dalla gara;
(iv) in subordine, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità in parte qua della legge di gara: se la legge di gara dovesse essere letta nel senso fatto proprio dall’amministrazione, l’intera gara dovrebbe essere annullata ai fini della sua riedizione, dal momento che la lex specialis sarebbe stata formulata in modo fuorviante e contraddittorio, da un lato ammettendo espressamente offerte migliorative, ma dall’altro impedendo di formularle stante l’impossibilità di modificare il numero di moduli (giacchè aumentando la potenza del singolo modulo senza ridurne il numero si sforerebbe inevitabilmente la TICA indicata negli atti di gara).
3. Svolgimento del processo .
3.1. AEM Cremona s.p.a. si è costituita in giudizio con memoria difensiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza, e formulando conclusioni conseguenti.
3.1.1. Ha osservato la stazione appaltante, in punto di fatto:
- il progetto esecutivo posto a base di gara prevedeva la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. 1281 pannelli, ciascuno di potenza nominale pari a 580 Wp, per una potenza nominale complessiva di 742,98 kWp;
- il disciplinare di gara prevedeva che l’offerta tecnica avrebbe dovuto includere, tra l’altro, la proposta di pannelli fotovoltaici di potenza (Wk) superiore rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo, “a parità di caratteristiche e di tipologia previste in progetto” , in modo tale da raggiungere un incremento di potenza massima di circa il 10%, stimabile in 812,27 Wk, corrispondente alla TICA in possesso di AEM;
- in relazione a tale miglioria, il disciplinare prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti;
- la ricorrente, nella propria offerta tecnica, ha proposto un impianto costituito da pannelli di 590 Wp, senza nulla dire circa il loro numero, anzi indicando espressamente che la proposta era formulata “a parità di caratteristiche e di tipologia previste in progetto” ;
- in sede di giustificazioni, invece, non solo ha indicato che i pannelli avrebbero avuto potenza di 490 Wp cadauno (invece che 590 Wp come indicato in offerta), ma per di più ha precisato, per la prima volta, che i pannelli sarebbero stati 1258 (invece che 1281 come indicato nel progetto a base di gara); per di più, in sede di giustificazione della componente economica dell’offerta, la ricorrente ha fornito dati ancora diversi (1268 pannelli da 585 Wp);
- a fronte di tale quadro confuso e contraddittorio, la stazione appaltante ha chiesto alla ricorrente di integrare le proprie giustificazioni, e in questa sede la ricorrente ha ribadito che i pannelli sarebbero stati 1258 e di potenza pari a 490 Wp cadauno;
- in sede di ricorso, la ricorrente ha cambiato nuovamente la propria versione (1258 pannelli di potenza pari a 590 Wp);
- tutte le diverse versioni fornite dalla ricorrente, ha osservato la stazione appaltante, non sono conformi alle richieste del disciplinare di gara, ossia 1281 pannelli di potenza pari almeno a 580 Wp per una potenza complessiva di almeno a 724,27 Wp, incrementabile di un 10% circa, in misura corrispondente alla TICA in possesso di AEM.
- di qui la necessaria esclusione dell’offerta della ricorrente e lo scorrimento della graduatoria.
3.1.2. Ciò posto, la stazione appaltante ha eccepito, in punto di diritto:
(i) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per mancato superamento della prova di resistenza: stante la palese contrarietà dell’offerta della ricorrente alle richieste del disciplinare di gara (con particolare riferimento al numero di pannelli da offrire, 1281), la stessa non potrebbe mai aggiudicarsi la procedura;
(ii) in subordine, l’infondatezza del ricorso sotto tutti i profili dedotti:
- la tesi della ricorrente secondo cui la legge di gara avrebbe imposto di non superare la potenza massima di 742,27 Wp, oltre che contraria alla lettera della lex specialis, sarebbe palesemente assurda, non soltanto perchè la TICA in possesso di AEM è di 817 kWp, ma soprattutto perché non si comprenderebbe la ratio del punteggio premiale previsto per il caso di proposte migliorative;
- gli atti di gara dimostrano che la ricorrente ha presentato giustificazioni confuse e contraddittorie, ribadite in sede di chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante, e comunque contrarie alla legge di gara quanto al numero di pannelli offerti e illogiche quanto alla ratio dell’invito ad offrire offerte migliorative;
- il procedimento è stato condotto in modo corretto e completo; il soccorso istruttorio non è consentito per integrare o emendare il contenuto dell’offerta, e comunque la ricorrente ha ribadito a più riprese il contenuto della propria offerta, incompatibile con la legge di gara.
3.2. In giudizio si è costituita anche la parte controinteressata Progress Impianti Group S.r.l., depositando documenti e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della legge di gara (nella parte in cui stabiliva l’immodificabilità del numero di pannelli) e perché diretto a sindacare nel merito le valutazioni di discrezionalità tecnica svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica di anomalia; in subordine, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso sulla base di argomenti analoghi a quelli di AEM.
3.3. All’udienza camerale del 5 marzo 2025, a fronte dell’impegno assunto dalla stazione appaltante a non sottoscrivere il contratto fino alla definizione del merito, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e il Presidente ha fissato contestualmente l’udienza di merito per il 21 maggio 2025.
3.4. In prossimità di quest’ultima, le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.
3.5. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.6. Il giorno 30 maggio 2025 è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
4. Decisione .
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalle difese delle parti resistenti, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.
4.1. Il progetto esecutivo posto a base di gara prevedeva la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. 1281 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino di marca KO Solar 72HL4-BDV o similare, ciascuno di potenza nominale pari a 580 Wp.
Il progetto prevedeva che, adottando questi moduli fotovoltaici, l’impianto avrebbe avuto una potenza “nominale” complessiva di 742,98 kWp; peraltro, grazie all’utilizzo della tecnologia bifacciale (e in virtù delle caratteristiche di albedo del piano di posa e di altezza di installazione), i moduli avrebbero potuto generare un vantaggio in termini di potenza “massima” stimabile in media intorno al 10% in più rispetto a quella nominale, e quindi per una “potenza massima stimata” di 817,27 kWp.
4.2. In relazione a quanto previsto nel progetto esecutivo, il disciplinare di gara sollecitava i concorrenti a prevedere nella propria offerta tecnica la fornitura e la posa in opera di pannelli fotovoltaici bifacciali “di potenza maggiore” rispetto a quella prevista in progetto, “a parità di caratteristiche e di tipologia previste in progetto” (paragrafo 16, n. 4); e in relazione a tale miglioria, prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo fino a 10 punti max.
4.3. La ricorrente, nella propria offerta tecnica, ha offerto “moduli fotovoltaici bifacciali della potenza di 590 Wp ” (superiore quindi a quella di 580 Wp indicata nel progetto esecutivo posto a base di gara), rimandando per la descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto all’Allegato 8 della stessa offerta, nel quale era indicato il pannello bifacciale “KO Solar 72HL4-BDV 570-590 Watt” , con la descrizione dettagliata delle relative specifiche tecniche. Nell’offerta non era indicato il numero di pannelli offerti, lasciando quindi intendere che il numero degli stessi fosse quello previsto dal progetto esecutivo (1281), anche in ragione dell’obbligo dei concorrenti di offrire pannelli migliorativi quanto a potenza, ma invariati quanto a caratteristiche e tipologia. In relazione a tale profilo della propria offerta, la ricorrente ha conseguito 4 punti.
4.4. L’offerta della ricorrente è risultata anomala e pertanto, in sede di verifica di congruità, la ricorrente è stata invitata a fornire le opportune spiegazioni in merito alle soluzioni tecniche adottate e ad ogni altra condizione in grado di spiegare il prezzo offerto e l’utile di impresa ipotizzato.
4.5. In sede di giustificazioni, tuttavia, la ricorrente ha modificato la propria offerta:
(i) in prima istanza, ha indicato che i pannelli avrebbero avuto potenza di “490 Wp” cadauno (invece che 590 Wp come indicato in offerta), e che gli stessi sarebbero stati “1258” (invece che 1281 come indicato nel progetto a base di gara); inoltre, nel giustificare la componente economica dell’offerta, la ricorrente ha allegato un documento nel quale sono riportati dati ancora diversi (“1268” pannelli di “585 Wp” cadauno);
(ii) in seconda istanza, a fronte della contestazione della stazione appaltante di aver allegato documentazione “riferita ad altra offerta” , e della conseguente richiesta di “voler integrare i giustificativi, riconducendoli all’offerta tecnico-economica prodotta in fase di gara” , la ricorrente ha ribadito che i pannelli offerti sarebbero stati “1258” e di potenza nominale “490 Wp” cadauno.
4.6. In tale contesto, la stazione appaltante ha concluso il procedimento di verifica dell’anomalia ritenendo e dichiarando l’offerta non congrua, sul rilievo che la ricorrente aveva offerto giustificativi “non riconducibili all’offerta presentata in fase di gara”, sia in relazione al numero dei pannelli offerti (1258), inferiore a quello di 1281 previsto nell’offerta originaria (in conformità al progetto esecutivo posto a base di gara), sia in relazione alla potenza nominale dei medesimi (490 Wp), inferiore a quella indicata nell’offerta originaria (590 Wp).
Ciò ha comportato l’esclusione dell’offerta e l’aggiudicazione della gara alla controinteressata (che ha invece superato la verifica di anomalia).
4.7. La ricorrente contesta la decisione dell’amministrazione, rilevando che l’indicazione in sede di giustificativi di una potenza nominale dei singoli pannelli inferiore a quella indicata nell’offerta originaria costituirebbe un mero refuso, agevolmente emendabile dalla stazione appaltante, mentre l’indicazione di un numero di pannelli inferiore a quello previsto dal progetto esecutivo non costituirebbe un motivo di anomalia né di esclusione dell’offerta, sia perché la legge di gara non prevedeva il numero di 1281 pannelli come limite invalicabile da parte dei concorrenti, sia perché la riduzione del numero dei pannelli si sarebbe resa necessaria al fine di rispettare, a fronte di un incremento di potenza dei singoli moduli, la potenza massima ammissibile di 742,27 Wp, corrispondente alla TICA in possesso della stazione appaltante.
4.8. Osserva il Collegio che gli argomenti difensivi di parte ricorrente non possono essere condivisi, alla luce delle considerazioni che seguono.
4.8.1. Ammesso e non concesso che l’indicazione in sede di giustificativi di una potenza inferiore a quella indicata nell’offerta originaria abbia costituito un mero refuso (e non un tentativo di far quadrare i conti, riducendo la potenza, e quindi il costo, dei singoli pannelli); e ammesso e non concesso che la legge di gara non imponesse di non superare il numero massimo di 1281 pannelli; è di per sé dirimente – e sufficiente a ritenere legittima la decisione dell’amministrazione – la considerazione che la ricorrente, in sede di giustificativi, ha modificato la propria offerta rispetto a quella indicata originariamente, quanto meno in relazione al numero di pannelli offerti (1258 invece che 1281). Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, con indirizzo univoco e consolidato, che “Il principio di immodificabilità dell'offerta, teso a garantire la par condicio tra i concorrenti e l'affidabilità dell'operatore economico offerente, comporta che, quando l'offerta risulti modificata a seguito delle giustificazioni fornite nel giudizio di anomalia, sia legittima l'esclusione del concorrente, sia per l'inattendibilità dell'offerta originaria che per l'inammissibilità di una nuova valutazione dell'offerta modificata” (Consiglio di Stato, sez. V, 19/04/2022, n. 2941; T.A.R. Bari, sez. I, 27/03/2023, n.559; T.A.R. Napoli, sez. IV, 03/11/2021, n.6970).
4.8.2. A ciò si aggiunga che la legge di gara non imponeva affatto di contenere la potenza massima dell’impianto in 742,27 Wp, pari alla TICA asseritamente in possesso della stazione appaltante. Già il progetto esecutivo, infatti, precisava che l’utilizzo di 1281 pannelli di 580 Wp ciascuno avrebbe sì garantito una potenza “nominale” di 742,27 kWp, ma nel contempo una potenza effettiva “massima” di 817,27 kWp, pari al 10% in più, grazie all’utilizzo della tecnologia bifacciale (e in virtù delle caratteristiche di albedo del piano di posa e di altezza di installazione). Quindi, già il progetto esecutivo aveva ipotizzato la realizzazione di un impianto di potenza complessiva effettiva di 817,27 kWp. Per di più, il disciplinare di gara sollecitava i concorrenti ad offrire soluzioni migliorative rispetto a quella posta a base di gara quanto a potenza massima dei moduli fotovoltaici, prevedendo l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo fino a 10 punti a seconda delle migliorie offerte.
4.8.3. La tesi di parte ricorrente secondo cui l’aumento di potenza previsto dal disciplinare si riferiva soltanto ai singoli pannelli ma non alla potenza complessiva dell’impianto (che avrebbe dovuto garantire in ogni caso il rispetto del limite dei 742,27 kWp), oltre che contraria alla lettera della legge di gara (potenza massima prevista 817,27 Wp), è palesemente irragionevole. La finalità del punteggio aggiuntivo era quella di premiare l’offerta che consentisse di incrementare la potenza massima complessiva dell’impianto, mentre non avrebbe avuto alcuna ragionevole giustificazione la finalità – ipotizzata dalla difesa di parte ricorrente – di premiare l’incremento di potenza dei singoli moduli lasciando però invariata la potenza complessiva dell’impianto.
4.8.4. La circostanza, dedotta dalla parte ricorrente, che la TICA in possesso di AEM sarebbe di 724,27 kWp non è stata documentata in giudizio ed è stata anzi contestata dall’amministrazione, secondo cui la TICA in suo possesso sarebbe invece di 817,27 kWp. Nessuna di tali affermazioni è stata documentata, ma in ogni caso la questione non appare rilevante, perchè non elide la circostanza giuridicamente dirimente ai fini del sindacato di legittimità degli atti impugnati in giudizio, ossia che la ricorrente ha modificato la propria offerta in sede di verifica di anomalia, fornendo a più riprese dati incoerenti e contraddittori.
4.8.5. In sede di verifica di anomalia l’amministrazione si è comportata correttamente, dapprima invitando l’interessata a giustificare la propria offerta, e successivamente, dopo i primi giustificativi, contestandole di aver allegato documentazione “riferita ad altra offerta” e invitandola a “voler integrare i giustificativi, riconducendoli all’offerta tecnico-economica prodotta in fase di gara” . La ricorrente ha però ribadito che i pannelli offerti sarebbero stati “1258” e di potenza nominale “490 Wp” cadauno, quindi ribadendo l’allegazione di dati diversi da quelli contenuti in offerta (1281 pannelli di potenza 590 Wp).
4.8.6. In tale contesto, il soccorso istruttorio non sarebbe stato ammissibile, ai sensi dell’art. 101 comma 1 lettere a) e b) del Codice Appalti – e correttamente la stazione appaltante si è astenuta dall’attivarlo - trattandosi di emendare, inammissibilmente, elementi costitutivi dell’offerta tecnica.
4.8.7. In definitiva la ricorrente, dapprima ha offerto un impianto di 1281 moduli di 590 Wp cadauno ad un prezzo particolarmente competitivo, risultando prima in graduatoria ma nel contempo anomala; quindi, richiesta di giustificare la propria offerta, ha verosimilmente cercato di “far quadrare i conti”, riducendo sia il numero che la potenza nominale dei pannelli, ma con ciò modificando la propria offerta, e inducendo doverosamente la stazione appaltante a disporne l’esclusione.
5. Conclusioni .
5.1.Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere ad Azienda Energetica Municipale s.p.a. – AEM Cremona S.p.a. e a Progress Impianti Group S.r.l. le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre oneri di legge, in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO