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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di ConSIlio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 716/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. MISCHIATI Parte_2 C.F._2
MONICA (C.F. ), elettivamente domiciliati come in atti;
C.F._3
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) affidare ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso R_1
l'abitazione della nonna materna, ovvero in Via Sant'Andra nr. 47 ad Arquà Polesine (RO), dove si trasferirà la SI.ra ; Parte_1
2)qualora la madre decida di trasferirsi in altro luogo, dovrà darne anticipatamente comunicazione al padre della minore;
3)considerato che la comunicatività tra i genitori si è mantenuta buona, il SI. potrà vedere la Pt_2
figlia tutte le volte che vorrà e le parti concorderanno di volta in volta il calendario delle festività e
R_ delle vacanze estive, avendo cura di rispettare i desideri di;
1 R_ 4)il padre si obbliga a versare alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento di , Parte_1 un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche, come di seguito specificato: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria (fatta eccezione per il corredo scolastico), mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
5)il SI. si impegna a versare il mantenimento e il 50% delle spese straordinarie entro e non Pt_2
oltre il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato a , IBAN: Parte_1
[...], mentre le spese straordinarie che prevedono il consenso di entrambi i genitori dovranno essere corrisposte entro 15 giorni da quando la SI.ra avrà Parte_1 comunicato l'importo al SI. Pt_2
2 6)le spese straordinarie dovranno essere documentate e inviate per tempo al padre, anche a mezzo messaggio whats'app o posta ordinaria;
7) acconsente che continui a percepire l'assegno unico al 100%, il Parte_2 Parte_1 cui importo attualmente ammonta ad € 130,00 circa;
8)le parti acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico per la figlia minore.
Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21.2.2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e la figlia, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
R_ è nata , in data [...].
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile netto di euro 1.500,00 circa, mentre Parte_1
di euro 1.900,00 circa (Cfr. docc. Da 4 a 9 allegati al ricorso). Parte_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 25.2.2025 il presidente ha deSInato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 14.3.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 14.3.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
3 Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nulla sulle spese, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 716/2025 R.G.V.G. promossa da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2
provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di ConSIlio dell'8.4.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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