Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 14/05/2025, n. 9236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9236 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08858/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8858 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tem pore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. -OMISSIS-, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria presso il Ministero dell’Istruzione, ha conseguito in Italia una laurea specialistica in “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” presso l’Università degli Studi -OMISSIS-. Successivamente, ha svolto in Romania un percorso di specializzazione post-universitaria in ambito psicopedagogico, articolato in attività didattiche e tirocinio formativo, presso l’Università di -OMISSIS-, Facoltà di Psicologia e Scienze dell’Educazione.
2. In particolare, la ricorrente ha frequentato un corso universitario di formazione e sviluppo professionale continuo, previsto dalla legge rumena n. 1/2011, superando l’esame di certificazione delle competenze nel -OMISSIS- con il punteggio medio di -OMISSIS-. L’attestato di certificazione delle competenze è stato rilasciato dall’università rumena (Adverința), autorità formalmente competente per tale certificazione secondo l’ordinamento locale.
3. Dopo il riconoscimento, da parte del Ministero rumeno, della validità del titolo di laurea italiano quale requisito per l’accesso al percorso psicopedagogico, la ricorrente ha conseguito la qualifica per l’insegnamento sia su posto comune sia su sostegno nell’ordinamento scolastico rumeno.
In data -OMISSIS- ha presentato formale istanza di riconoscimento in Italia del titolo così conseguito, ai sensi del d.lgs. 206/2007. Tale istanza è stata inizialmente respinta con provvedimento annullato dal TAR Lazio con sentenza n. -OMISSIS-.
4. In seguito alla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, che ha annullato il precedente diniego e ordinato la definizione del procedimento, la ricorrente ha formalmente diffidato l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato. L’Ufficio competente del Ministero ha quindi adottato un nuovo provvedimento di rigetto (-OMISSIS-), che reitera le motivazioni già ritenute illegittime, e che è oggetto dell’odierna impugnativa.
5. Il provvedimento impugnato ha motivato il rigetto con due argomenti principali: da un lato, la mancata produzione di un’attestazione rilasciata dal Ministero dell’Educazione rumeno, ritenuta come unico documento idoneo a certificare la latitudine dell’abilitazione; dall’altro, l’incompetenza dell’Ufficio VII del Ministero dell’Istruzione in ordine al riconoscimento di titoli di specializzazione, affermandosi che tale competenza sarebbe invece attribuita al Ministero dell’Università e della Ricerca.
6. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto il presente ricorso deducendone l’illegittimità per violazione della normativa unionale e nazionale, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell’eccesso di potere e dell’elusione del precedente giudicato, nonché per erronea individuazione dell’amministrazione competente.
7. Il Ministero, costituitosi in giudizio con atto di stile, non ha fornito difese puntuali.
8. All’udienza del 21 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
10. Il nuovo provvedimento impugnato si fonda su due profili: da un lato, la mancata produzione di una attestazione rilasciata dal Ministero rumeno dell’Educazione, ritenuta l’unica idonea a certificare l’estensione della qualifica acquisita; dall’altro, la presunta incompetenza del Ministero dell’Istruzione a valutare le istanze di riconoscimento dei titoli esteri, affermandosi che tale competenza spetterebbe invece al Ministero dell’Università e della Ricerca. Tali motivazioni, già valutate e disattese in sede giurisdizionale, sono oggi riproposte in modo sostanzialmente immutato.
11. Quanto al primo profilo, si rileva che la luce della giurisprudenza consolidata della Sezione successiva alle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato (nn. 18-22 del 2022), ha chiarito in termini inequivoci l’obbligo delle amministrazioni nazionali di esaminare l’intero percorso formativo e professionale svolto all’estero, anche quando manchi un’attestazione formale rilasciata dall’autorità centrale del Paese di origine.
12. Nella fattispecie, la documentazione presentata dalla ricorrente (certificazione accademica con dettaglio degli esami sostenuti, attestato di competenze psicopedagogiche, tirocinio formativo svolto presso scuole rumene) è pienamente riconducibile alla nozione di “attestazione di qualifica professionale” di cui all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (sentenze 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard, e 3 marzo 2022, causa C-634/20).
13. In base all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche in assenza di un’attestazione formale dell’autorità centrale del Paese d’origine, l’amministrazione italiana è tenuta a esaminare l’intero compendio formativo e professionale acquisito dal richiedente, procedendo a una valutazione comparativa delle competenze e conoscenze possedute rispetto a quelle richieste dall’ordinamento interno. Qualora la formazione risulti parzialmente difforme, l’amministrazione deve attivare, in via proporzionale, le misure compensative previste dall’art. 14 della stessa Direttiva, eventualmente sottoponendo il candidato a prova attitudinale o tirocinio di adattamento.
14. Del pari infondata è l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la presunta incompetenza del Ministero dell’Istruzione ad esaminare l’istanza. Come già chiarito da questo Tribunale (TAR Lazio, Sez. III-bis, n. -OMISSIS-) e dal Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 9652/2022), l’oggetto della procedura non è il mero riconoscimento accademico di un titolo di studio, bensì il riconoscimento professionale ai fini dell’esercizio in Italia della professione di docente, materia pacificamente rientrante tra le attribuzioni del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 300/1999, come modificato dalla legge n. 12/2020. Ne consegue che il provvedimento impugnato si pone in contrasto con i principi del diritto europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e deve essere annullato.
15. Per le superiori considerazioni, assorbiti gli altri motivi non trattati, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza di riconoscimento presentata dall’interessata ed alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con eventuale sottoposizione della ricorrente a misure compensative.
16. Alla luce dei pregressi contrasti giurisprudenziali sul punto, risolti solo in epoca successiva all’adozione del provvedimento, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in epigrafe indicato e dispone il riesame della posizione di parte ricorrente, con eventuale sottoposizione dell’interessata a misure compensative.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO