TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2281/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa CH Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] all'Esca Parte_1 C.F._1
(AV) il 10/02/1970 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cagna Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 05/01/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Flammia Pasqualino del Foro di Ariano Irpino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Sant'Angelo all'Esca
(AV) l'11/07/1992, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3,
Parte II - Serie A, Anno 1992.
Dall'unione è nata, in data 19/12/2013, la figlia CH, ancora minore.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 216 del 23/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 31/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Sant'Angelo all'Esca (AV) l'11/07/1992, trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1992 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che ne esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione abitativa prevalente e residenza pagina 2 di 4 anagrafica presso la madre, ormai trasferitasi come da accordi separativi a Sant'Angelo all'Esca; i genitori collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. il SI. si recherà almeno una volta al mese in visita alla figlia, comunicando con un Pt_1 ragionevole preavviso le date del suo arrivo e della sua ripartenza, così che CH possa trovarsi priva di impegni e libera di trascorrere il proprio tempo con il padre;
le spese di trasferta e pernotto saranno interamente a carico del SI. Pt_1
3. si dà atto che ogni settimana, in giornate e orari da definire, dovranno tenersi almeno tre videochiamate tra padre e figlia, così da consentire il mantenimento di un costante contatto visivo e telefonico;
4. in occasione di festività, ponti e vacanze scolastiche, compatibilmente con gli impegni lavorativi, la minore dovrà preferibilmente trascorrere un maggior tempo con il padre. In linea di massima, comunque, ad anni alterni, la minore trascorrerà la settimana dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e almeno tre giorni con il padre durante le vacanze di Pasqua;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia fino a due settimane anche non consecutive, previo accordo entro il 31/05 di ogni anno;
5. il SI. si impegna e obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di Euro 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nel
Protocollo d'intesa in uso presso questo Tribunale, cui ci si richiama espressamente;
6. si dà atto che fintanto che la SI.ra non avrà reperito una regolare occupazione Parte_2 lavorativa, sarà il SI. ad usufruire interamente di eventuali deduzioni fiscali;
quando Pt_1 invece la SI.ra reperirà una regolare occupazione, le eventuali deduzioni fiscali Parte_2 saranno equamente divise tra madre e padre;
7. l'assegno universale per i figli, o qualunque altro futuro sussidio familiare, sarà erogato e percepito integralmente in favore della SI.ra , così rinunciando il SI. a Parte_2 Pt_1 percepire la quota del 50% spettantegli per legge;
8. la casa coniugale continuerà ad essere abitata dal SI. fino a quando non sarà venduta Pt_1 al prezzo che le parti riterranno congruo;
in tutto questo periodo, il SI. provvederà in Pt_1 via integrale ed esclusiva al pagamento delle rate del mutuo contratto per il suo acquisto ed a tutte le imposte e utenze;
9. si dà atto che le parti concordano che il ricavato della vendita dell'immobile ed eventualmente dei relativi mobili sarà divisa al 50% tra i coniugi;
10. si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di aver regolato e definito tutti i rapporti patrimoniali, non avendo più nulla da pretendere l'uno dall'altra;
11. si dà atto che le parti si rilasciano il più ampio consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio anche della prole;
12. si dà atto che le spese di lite saranno compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa CH Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2281/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa CH Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] all'Esca Parte_1 C.F._1
(AV) il 10/02/1970 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cagna Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 05/01/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Flammia Pasqualino del Foro di Ariano Irpino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Sant'Angelo all'Esca
(AV) l'11/07/1992, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3,
Parte II - Serie A, Anno 1992.
Dall'unione è nata, in data 19/12/2013, la figlia CH, ancora minore.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 216 del 23/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 31/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Sant'Angelo all'Esca (AV) l'11/07/1992, trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1992 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che ne esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione abitativa prevalente e residenza pagina 2 di 4 anagrafica presso la madre, ormai trasferitasi come da accordi separativi a Sant'Angelo all'Esca; i genitori collaboreranno per assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. il SI. si recherà almeno una volta al mese in visita alla figlia, comunicando con un Pt_1 ragionevole preavviso le date del suo arrivo e della sua ripartenza, così che CH possa trovarsi priva di impegni e libera di trascorrere il proprio tempo con il padre;
le spese di trasferta e pernotto saranno interamente a carico del SI. Pt_1
3. si dà atto che ogni settimana, in giornate e orari da definire, dovranno tenersi almeno tre videochiamate tra padre e figlia, così da consentire il mantenimento di un costante contatto visivo e telefonico;
4. in occasione di festività, ponti e vacanze scolastiche, compatibilmente con gli impegni lavorativi, la minore dovrà preferibilmente trascorrere un maggior tempo con il padre. In linea di massima, comunque, ad anni alterni, la minore trascorrerà la settimana dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e almeno tre giorni con il padre durante le vacanze di Pasqua;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia fino a due settimane anche non consecutive, previo accordo entro il 31/05 di ogni anno;
5. il SI. si impegna e obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di Euro 400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nel
Protocollo d'intesa in uso presso questo Tribunale, cui ci si richiama espressamente;
6. si dà atto che fintanto che la SI.ra non avrà reperito una regolare occupazione Parte_2 lavorativa, sarà il SI. ad usufruire interamente di eventuali deduzioni fiscali;
quando Pt_1 invece la SI.ra reperirà una regolare occupazione, le eventuali deduzioni fiscali Parte_2 saranno equamente divise tra madre e padre;
7. l'assegno universale per i figli, o qualunque altro futuro sussidio familiare, sarà erogato e percepito integralmente in favore della SI.ra , così rinunciando il SI. a Parte_2 Pt_1 percepire la quota del 50% spettantegli per legge;
8. la casa coniugale continuerà ad essere abitata dal SI. fino a quando non sarà venduta Pt_1 al prezzo che le parti riterranno congruo;
in tutto questo periodo, il SI. provvederà in Pt_1 via integrale ed esclusiva al pagamento delle rate del mutuo contratto per il suo acquisto ed a tutte le imposte e utenze;
9. si dà atto che le parti concordano che il ricavato della vendita dell'immobile ed eventualmente dei relativi mobili sarà divisa al 50% tra i coniugi;
10. si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di aver regolato e definito tutti i rapporti patrimoniali, non avendo più nulla da pretendere l'uno dall'altra;
11. si dà atto che le parti si rilasciano il più ampio consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio anche della prole;
12. si dà atto che le spese di lite saranno compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa CH Tamagnone
pagina 4 di 4