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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3600/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 20.03.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3600/2023, promossa da:
(C. F. ), nato a [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...] int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Rimini, Via della Fiera n. 7, PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 20 marzo 2025.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.11.2023, l'Avv. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto della sua istanza di liquidazione, emesso dal
Tribunale di Rimini il 10.11.2023 e notificatogli in data 14.11.2023.
A riguardo, il ricorrente ha riferito di essere stato nominato, nell'ambito del giudizio penale
R.G.N.R. 4893/12, difensore del Sig. e di aver depositato istanza di liquidazione del compenso, Pt_2 allegandovi sia il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia la nota spese relativa all'attività svolta. Non avendo ricevuto riscontro in merito a detta istanza, l'Avv. ha esposto Parte_1 di aver inviato al Tribunale di Rimini in data 15.06.2022 comunicazione pec per avere relative notizie, pagina 1 di 6 allegando, per facilità di consultazione, la medesima istanza di liquidazione dei compensi già prodotta in giudizio.
Il ricorrente ha evidenziato che la motivazione addotta dal Giudice penale a sostegno del decreto di rigetto è destituita di fondamento in quanto:
i) l'istanza di liquidazione del compenso, con allegata nota spese, è stata prodotta nel procedimento penale R.G.N.R. n. 4893/12, all'esito dell'udienza del 15.02.2018, come anche confermato dalla
Cancelleria con comunicazione del 16.06.2022;
ii) copia integrale e documentata dell'istanza di liquidazione è stata comunque messa a disposizione della Cancelleria con comunicazione pec del 15.06.2022;
iii) anche l'eventuale mancanza della nota spese non legittimerebbe, in ogni caso, il rigetto dell'istanza di liquidazione quando in essa viene riportata l'attività professionale posta in essere e se ne chiede la liquidazione sulla base delle tabelle professionali vigenti.
Per le ragioni indicate l'Avv. ha chiesto, previa revoca del decreto, la liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività professionale svolta a favore del sig. in relazione al procedimento penale Pt_2
R.G.N.R. n. 4893/2012 - 2620/2017 R.G.T. e ha quantificato l'importo dovutogli in euro 2.280,00, oltre accessori di legge.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione dell'11.04.2024, il ricorrente ha chiesto termine per depositare la documentazione relativa alla attività svolta nel procedimento penale e il Giudice ha fissato per l'esame della documentazione e per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17.10.2024, successivamente differita al 20.03.2025. Alla predetta udienza, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, sulle conclusioni precisate, la causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
SULLA FONDATEZZA DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è erroneo il decreto notificatogli il 14.11.2023 con il quale la Dott.ssa ha rigettato la sua istanza di liquidazione sull'assunto che detta istanza era presente nel Persona_1 fascicolo solo in copia informale e difettava altresì l'allegazione della nota spese.
In punto di diritto, preliminarmente, giova evidenziare che il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario viene disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002, agli artt. 74 e ss. L'art. 82, comma 1, del decreto citato dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. pagina 2 di 6 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti ritiene il presente Tribunale che debba essere accolta la domanda proposta dall'Avv. relativa al diritto alla liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività difensiva da lui svolta nel procedimento penale R.G.N.R. n.4893/2012, avendo provato di aver prestato la sua attività professionale in favore del sig. Pt_2
Dalla documentazione relativa al procedimento penale, infatti, risulta che il sig. con Pt_2 provvedimento del Dott. del 19.09.2012 è stato ammesso al gratuito patrocinio e dal Per_2 medesimo atto si evince che l'imputato ha eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. Parte_1
. A ulteriore conferma della fondatezza della pretesa di parte ricorrente, si evidenzia che dalla
[...] lettura della sentenza di condanna del sig. emerge che l'Avv. ha rivestito, sino al Pt_2 Parte_1 momento della pronuncia del 19.03.2018, la qualifica di difensore di fiducia del sig. (“difeso di Pt_2 fiducia dall'Avv. del foro di Rimini”) e che ha partecipato alla udienza fissata per la Parte_1 discussione (“all'udienza fissata per la discussione, la difesa dell'imputato sosteneva che il corpo del reato non era stato sequestrato…il difensore riteneva altresì impossibile che il suo assistito avesse stipulato il suddetto contratto, stante il precedente smarrimento della propria carta di identità”). Sempre dalla disamina del medesimo atto risulta che l'Avv. ha svolto le attività proprie della fase studio, in quanto è stato lo stesso Dott. Parte_1 CP_2 ad aver dato atto che il difensore del sig. ha rassegnato le proprie conclusioni
[...] Pt_2
(“all'udienza odierna, il Giudice, lette le conclusioni rassegnate dalle parti…”).
Con riferimento alla questione relativa al mancato deposito della nota spese, giova ricordare che il
Giudice adito ha il potere/dovere di determinare autonomamente le somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, pur in assenza della nota spese (Cass. Civ. sent. n.
2206 del 2020), che, peraltro, nel caso di specie risulta allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15.02.2018 (doc. 2 ricorso introduttivo).
Verificata la fondatezza in ordine all'an del presente ricorso, residua da dover essere esaminato il profilo relativo al quantum dovuto in favore dell'Avv. . Parte_1
L'avv. ha quantificato in euro 2.280,00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di Parte_1 legge, il compenso dovutogli dallo Stato per l'attività professionale svolta in favore del sig. Per_3
. Più nel dettaglio, il ricorrente, nella nota spese del 15.02.2018, allegata all'istanza di liquidazione
[...] del compenso, ha così articolato la sua richiesta: euro 450,00 per la fase di studio, euro 540,00 per la fase introduttiva, euro 1.080,00 per la fase dibattimentale e euro 1.350,00 per fase decisoria (totale euro
3.420,00, ridotto ex art 106 bis D.P.R.115/2002, euro 2.280,00).
L'importo richiesto dall'Avv. per la sua liquidazione non è corretto per le ragioni che Parte_1 verranno di seguito illustrate.
pagina 3 di 6 In primo luogo, dalla liquidazione deve essere esclusa la fase dibattimentale, dovendosi sul punto premettere che l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
A riguardo, il presente Tribunale evidenzia che dalla documentazione in atti non risulta che l'Avv.
abbia svolto attività rientranti nella nozione di “fase dibattimentale”, dovendosi altresì Parte_1 precisare che dal verbale d'udienza del 7.12.2017 (doc. 1 nota di deposito del 24.04.2024) emerge che l'Avv. ha chiesto la celebrazione del rito abbreviato che rappresenta un procedimento Parte_1 speciale nell'ambito del quale è esclusa la fase dibattimentale, decidendo il Giudice esclusivamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Di conseguenza, deve escludersi il diritto al compenso relativo a detta fase che è stato calcolato dall'Avv. in euro 1.080,00. Parte_1
In secondo luogo, giova sottolineare che l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei pagina 4 di 6 parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Detta norma, pertanto, riconosce al Giudice il potere di ridurre o aumentare i valori medi tabellarmente previsti alla condizione che emergano le ragioni per le quali è stato effettuato o l'aumento o la riduzione (obbligo di motivazione).
Nel caso di specie ricorrono le ragioni per fare applicazione della riduzione in misura non eccedente il
50% in quanto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che detta soluzione è conforme alla tipologia di attività che è stata prestata dall'Avv. , essendosi trattato di un procedimento con un Parte_1 unico capo di imputazione nel quale è stata altresì presentata istanza di procedimento speciale (giudizio abbreviato) e con riferimento al quale le questioni giuridiche trattate sono state di non particolare complessità. Si precisa che la riduzione viene effettuata dallo scrivente trattandosi di ricorso totalmente devolutivo ed essendo rimessa al Giudice adito la valutazione relativa alla attività svolta e all'importo da liquidare.
Ciò posto, facendo applicazione delle tabelle di cui al D.M n. 55/2014, relative alla liquidazione dei procedimenti 2014-2018, gli importi relativi alle fasi in concreto svolte dall'Avv. sono pari ad Parte_1 euro 450,00 per la fase di studio, ad euro 540,00 per la fase introduttiva e ad euro 1.350,00 per la fase decisionale. A tali importi deve essere applicata, per le ragioni sopra esposte, la riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 nella misura del 50% per un totale di euro 1.170,00. A detta somma deve essere altresì applicata la riduzione ex art 106 bis D.P.R. n. 115/2002, operante anche in materia di patrocinio a spese dello Stato, con conseguente liquidazione in favore dell'Avv. dell'importo complessivo Parte_1 di euro 780,00.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto del Parte_1
Tribunale di Rimini del 10.11.2023, depositato in data 14.11.2023, con cui è stata rigettata la istanza di liquidazione in relazione alla attività svolta dal ricorrente nell'ambito il procedimento penale individuato al R.G.N.R. n.4893/2012 - 2620/2017 R.G.T., e per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3 ex art Parte_1
106 bis D.P.R. n. 115/2002, di euro 780,00, oltre accessori di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, il 1 aprile 2025 pagina 5 di 6
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 20.03.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3600/2023, promossa da:
(C. F. ), nato a [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...] int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Rimini, Via della Fiera n. 7, PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 20 marzo 2025.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.11.2023, l'Avv. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto della sua istanza di liquidazione, emesso dal
Tribunale di Rimini il 10.11.2023 e notificatogli in data 14.11.2023.
A riguardo, il ricorrente ha riferito di essere stato nominato, nell'ambito del giudizio penale
R.G.N.R. 4893/12, difensore del Sig. e di aver depositato istanza di liquidazione del compenso, Pt_2 allegandovi sia il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia la nota spese relativa all'attività svolta. Non avendo ricevuto riscontro in merito a detta istanza, l'Avv. ha esposto Parte_1 di aver inviato al Tribunale di Rimini in data 15.06.2022 comunicazione pec per avere relative notizie, pagina 1 di 6 allegando, per facilità di consultazione, la medesima istanza di liquidazione dei compensi già prodotta in giudizio.
Il ricorrente ha evidenziato che la motivazione addotta dal Giudice penale a sostegno del decreto di rigetto è destituita di fondamento in quanto:
i) l'istanza di liquidazione del compenso, con allegata nota spese, è stata prodotta nel procedimento penale R.G.N.R. n. 4893/12, all'esito dell'udienza del 15.02.2018, come anche confermato dalla
Cancelleria con comunicazione del 16.06.2022;
ii) copia integrale e documentata dell'istanza di liquidazione è stata comunque messa a disposizione della Cancelleria con comunicazione pec del 15.06.2022;
iii) anche l'eventuale mancanza della nota spese non legittimerebbe, in ogni caso, il rigetto dell'istanza di liquidazione quando in essa viene riportata l'attività professionale posta in essere e se ne chiede la liquidazione sulla base delle tabelle professionali vigenti.
Per le ragioni indicate l'Avv. ha chiesto, previa revoca del decreto, la liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività professionale svolta a favore del sig. in relazione al procedimento penale Pt_2
R.G.N.R. n. 4893/2012 - 2620/2017 R.G.T. e ha quantificato l'importo dovutogli in euro 2.280,00, oltre accessori di legge.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione dell'11.04.2024, il ricorrente ha chiesto termine per depositare la documentazione relativa alla attività svolta nel procedimento penale e il Giudice ha fissato per l'esame della documentazione e per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17.10.2024, successivamente differita al 20.03.2025. Alla predetta udienza, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, sulle conclusioni precisate, la causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
SULLA FONDATEZZA DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è erroneo il decreto notificatogli il 14.11.2023 con il quale la Dott.ssa ha rigettato la sua istanza di liquidazione sull'assunto che detta istanza era presente nel Persona_1 fascicolo solo in copia informale e difettava altresì l'allegazione della nota spese.
In punto di diritto, preliminarmente, giova evidenziare che il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario viene disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002, agli artt. 74 e ss. L'art. 82, comma 1, del decreto citato dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. pagina 2 di 6 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti ritiene il presente Tribunale che debba essere accolta la domanda proposta dall'Avv. relativa al diritto alla liquidazione del Parte_1 compenso per l'attività difensiva da lui svolta nel procedimento penale R.G.N.R. n.4893/2012, avendo provato di aver prestato la sua attività professionale in favore del sig. Pt_2
Dalla documentazione relativa al procedimento penale, infatti, risulta che il sig. con Pt_2 provvedimento del Dott. del 19.09.2012 è stato ammesso al gratuito patrocinio e dal Per_2 medesimo atto si evince che l'imputato ha eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. Parte_1
. A ulteriore conferma della fondatezza della pretesa di parte ricorrente, si evidenzia che dalla
[...] lettura della sentenza di condanna del sig. emerge che l'Avv. ha rivestito, sino al Pt_2 Parte_1 momento della pronuncia del 19.03.2018, la qualifica di difensore di fiducia del sig. (“difeso di Pt_2 fiducia dall'Avv. del foro di Rimini”) e che ha partecipato alla udienza fissata per la Parte_1 discussione (“all'udienza fissata per la discussione, la difesa dell'imputato sosteneva che il corpo del reato non era stato sequestrato…il difensore riteneva altresì impossibile che il suo assistito avesse stipulato il suddetto contratto, stante il precedente smarrimento della propria carta di identità”). Sempre dalla disamina del medesimo atto risulta che l'Avv. ha svolto le attività proprie della fase studio, in quanto è stato lo stesso Dott. Parte_1 CP_2 ad aver dato atto che il difensore del sig. ha rassegnato le proprie conclusioni
[...] Pt_2
(“all'udienza odierna, il Giudice, lette le conclusioni rassegnate dalle parti…”).
Con riferimento alla questione relativa al mancato deposito della nota spese, giova ricordare che il
Giudice adito ha il potere/dovere di determinare autonomamente le somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, pur in assenza della nota spese (Cass. Civ. sent. n.
2206 del 2020), che, peraltro, nel caso di specie risulta allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15.02.2018 (doc. 2 ricorso introduttivo).
Verificata la fondatezza in ordine all'an del presente ricorso, residua da dover essere esaminato il profilo relativo al quantum dovuto in favore dell'Avv. . Parte_1
L'avv. ha quantificato in euro 2.280,00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di Parte_1 legge, il compenso dovutogli dallo Stato per l'attività professionale svolta in favore del sig. Per_3
. Più nel dettaglio, il ricorrente, nella nota spese del 15.02.2018, allegata all'istanza di liquidazione
[...] del compenso, ha così articolato la sua richiesta: euro 450,00 per la fase di studio, euro 540,00 per la fase introduttiva, euro 1.080,00 per la fase dibattimentale e euro 1.350,00 per fase decisoria (totale euro
3.420,00, ridotto ex art 106 bis D.P.R.115/2002, euro 2.280,00).
L'importo richiesto dall'Avv. per la sua liquidazione non è corretto per le ragioni che Parte_1 verranno di seguito illustrate.
pagina 3 di 6 In primo luogo, dalla liquidazione deve essere esclusa la fase dibattimentale, dovendosi sul punto premettere che l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
A riguardo, il presente Tribunale evidenzia che dalla documentazione in atti non risulta che l'Avv.
abbia svolto attività rientranti nella nozione di “fase dibattimentale”, dovendosi altresì Parte_1 precisare che dal verbale d'udienza del 7.12.2017 (doc. 1 nota di deposito del 24.04.2024) emerge che l'Avv. ha chiesto la celebrazione del rito abbreviato che rappresenta un procedimento Parte_1 speciale nell'ambito del quale è esclusa la fase dibattimentale, decidendo il Giudice esclusivamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Di conseguenza, deve escludersi il diritto al compenso relativo a detta fase che è stato calcolato dall'Avv. in euro 1.080,00. Parte_1
In secondo luogo, giova sottolineare che l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei pagina 4 di 6 parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Detta norma, pertanto, riconosce al Giudice il potere di ridurre o aumentare i valori medi tabellarmente previsti alla condizione che emergano le ragioni per le quali è stato effettuato o l'aumento o la riduzione (obbligo di motivazione).
Nel caso di specie ricorrono le ragioni per fare applicazione della riduzione in misura non eccedente il
50% in quanto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che detta soluzione è conforme alla tipologia di attività che è stata prestata dall'Avv. , essendosi trattato di un procedimento con un Parte_1 unico capo di imputazione nel quale è stata altresì presentata istanza di procedimento speciale (giudizio abbreviato) e con riferimento al quale le questioni giuridiche trattate sono state di non particolare complessità. Si precisa che la riduzione viene effettuata dallo scrivente trattandosi di ricorso totalmente devolutivo ed essendo rimessa al Giudice adito la valutazione relativa alla attività svolta e all'importo da liquidare.
Ciò posto, facendo applicazione delle tabelle di cui al D.M n. 55/2014, relative alla liquidazione dei procedimenti 2014-2018, gli importi relativi alle fasi in concreto svolte dall'Avv. sono pari ad Parte_1 euro 450,00 per la fase di studio, ad euro 540,00 per la fase introduttiva e ad euro 1.350,00 per la fase decisionale. A tali importi deve essere applicata, per le ragioni sopra esposte, la riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 nella misura del 50% per un totale di euro 1.170,00. A detta somma deve essere altresì applicata la riduzione ex art 106 bis D.P.R. n. 115/2002, operante anche in materia di patrocinio a spese dello Stato, con conseguente liquidazione in favore dell'Avv. dell'importo complessivo Parte_1 di euro 780,00.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto del Parte_1
Tribunale di Rimini del 10.11.2023, depositato in data 14.11.2023, con cui è stata rigettata la istanza di liquidazione in relazione alla attività svolta dal ricorrente nell'ambito il procedimento penale individuato al R.G.N.R. n.4893/2012 - 2620/2017 R.G.T., e per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3 ex art Parte_1
106 bis D.P.R. n. 115/2002, di euro 780,00, oltre accessori di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, il 1 aprile 2025 pagina 5 di 6
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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