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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 80/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in VIA CARSO N.6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
contumace;
[...]
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 22/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 8.1.24 parte ricorrente ha esposto:
1 - di aver lavorato alle dipendenze del , con plurimi Controparte_2
contratti di lavoro a tempo determinato full-time, espletando la propria attività lavorativa presso lo stabilimento enologico “Cantina del Taburno” di Foglianise (BN), nei seguenti periodi: dal 19/09/2002 al 30/12/2002; dal 19/05/2003 all'11/07/2003; dal
21/07/2003 al 19/12/2003; dal 16/03/2004 al 30/06/2004; dal 21/07/2004 al 22/12/2004; dal 10/01/2005 al 30/06/2005; dal 18/07/2005 al 22/12/2005; dal 16/01/2006 al
31/03/2006; dal 18/04/2006 al 31/07/2006; dal 21/08/2006 al 22/12/2006; dal
01/03/2007 al 13/07/2007; dal 01/08/2007 al 21/12/2007; dal 14/01/2008 al 27/06/2008; dal 04/08/2008 al 17/10/2008, contratto poi prorogato al 19/12/2008; dal 02/02/2009 al
26/06/2009; dal 03/08/2009 al 18/12/2009; dal 25/01/2010 al 13/07/2010; dal
23/08/2010 al 30/12/2010; dal 01/08/2011 al 15/12/2011; dal 01/03/2012 al 15/04/2012, contratto poi prorogato al 18/05/2012; dal 19/06/2012 al 31/07/2012; dal 01/10/2012 al
30/11/2012; dal 21/01/2013 al 29/03/2013, contratto poi prorogato al 30/04/2013; dal
19/08/2013 al 31/10/2013, contratto poi prorogato al 13/12/2013; dal 17/02/2014 al
30/05/2014, contratto poi prorogato al 27/06/2014; dal 01/09/2014 al 31/10/2014 contratto poi prorogato al 28/11/2014; dal 26/01/2015 al 29/05/2015, contratto poi prorogato al 30/06/2015; dal 01/09/2015 al 30/11/2015, contratto poi prorogato al
30/12/2015; dal 07/03/2016 al 27/05/2016, contratto poi prorogato al 14/06/2016; dal
29/08/2016 al 28/10/2016, contratto poi prorogato al 14/12/2016; dal 20/02/2017 al
28/04/2017; dal 05/06/2017 al 30/06/2017; dal 21/08/2017 al 31/10/2017, contratto poi prorogato al 14/12/2017; dal 19/02/2018 al 30/03/2018, contratto poi prorogato dal
31/03/2018 al 09/05/2018; dal 28/05/2018 al 29/06/2018; dal 20/08/2018 al 31/10/2018, contratto poi prorogato al 14/12/2018; dal 09/01/2019 al 30/04/2019; dal 05/08/2019 al
31/10/2019, contratto poi prorogato al 13/12/2019; dal 20/01/2020 al 30/06/2020; dal
03/08/2020 al 30/10/2020, contratto poi prorogato al 29/12/2020; dal 25/01/2021 al
30/04/2021; dal 02/08/2021 al 31/08/2021; dal 20/09/2021 al 07/11/2021, contratto poi prorogato al 30/12/2021; dal 03/03/2022 al 03/06/2022, contratto poi prorogato al
14/07/2022; dal 13/09/2022 al 16/11/2022, contratto poi prorogato al 30/12/2022; dall'11/01/2023 al 31/03/2023, contratto poi prorogato al 14/06/2023;
2 - che stato inquadrato, come operaio specializzato, dapprima nel 5° livello retributivo di cui al CCNL per i lavoratori dell'Industria alimentare, sino al 19/12/2003,
e, successivamente, nel 4° livello retributivo di cui al CCNL per i lavoratori dell'Industria alimentare, sino al 31/07/2012, atteso che sino a tale ultima data il C.A.P.
ha applicato ai propri dipendenti il predetto contratto collettivo;
CP_1
- che dal 01/10/2012, invece, è stato sempre inquadrato, come operaio specializzato, nel 4° livello retributivo di cui al CCNL per i lavoratori dei Consorzi agrari;
- che l'assunzione del ricorrente non sempre è stata preceduta ovvero accompagnata dalla consegna del contratto o della lettera di assunzione.
- che, nel periodo dal 19/09/2002 sino al 06/03/2010, ha ricevuto la consegna del contratto/lettera di assunzione solo relativamente ai rapporti di lavoro decorrenti dal
19/09/2002, dal 21/07/2003, dal 17/03/2004, dal 04/08/2008 e dal 02/02/2009;
- che relativamente al rapporto di lavoro decorrente dal 21/07/2003, ha ricevuto la lettera di assunzione e, di conseguenza, l'ha sottoscritta per accettazione soltanto il giorno dopo l'inizio dell'attività lavorativa;
- che la lettera di assunzione relativa al rapporto di lavoro decorrente dal
04/08/2008 non reca alcuna ragione per la quale si è proceduto all'assunzione a termine sino al 17/10/2008. Il menzionato rapporto di lavoro a termine è stato poi prorogato con la motivazione “Tutto il resto è invariato”;
- Che durante i menzionati periodi di rapporto a termine, non ha mai goduto di ferie e permessi retribuiti. Presso l' di Foglianise, sino al 19/06/2012, non vi Pt_2
sono mai stati altri dipendenti con mansioni di operaio che non siano assunti con contratto a tempo determinato ma solo successivamente al 19/06/2002 presso il C.A.P. di ha lavorato un solo a tempo indeterminato;
CP_1
- con accordo di conciliazione ratificato in sede giudiziaria in data 18/06/2012, con il C.A.P. DI BENEVENTO ha conciliato la controversia con i seguenti termini e le seguenti condizioni;
- che il C.A.P. DI BENEVENTO, come si legge nell'art. II dell'accordo conciliativo, ha, in particolare, assunto nei confronti del ricorrente i seguenti impegni:
3 garantire la prosecuzione delle assunzioni a termine per il futuro, come operaio 4° livello CCNL CCAAPP. con precedenza per i lavoratori che già hanno lavorato sin qua con le stesse modalità, fra i quali il ricorrente, disponendo per la progressiva trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato secondo un preciso criterio di anzianità anagrafica e di assunzione, ogni qual volta dovesse render disponibile un posto, attualmente ricoperto con personale assunto a tempo indeterminato presso lo stabilimento enologico Cantina del Taburno di Foglianise.
impiegare il ricorrente in ogni altra attività si rendesse necessaria presso lo stabilimento enologico Cantina del Taburno di Foglianise (ad esempio interventi di manutenzione) al fine di garantire la massima occupazione possibile in termini temporali.
non avvalersi della decadenza di cui all'art. 32 della L.183/2010, esonerando espressamente il ricorrente dall'impugnativa entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini apposti ai contratti sin qui svolti ed a quelli a venire e dalla successiva proposizione del ricorso nei duecentosettanta giorni, ritenendo ora per allora impugnati nei termini i singoli rapporti e sospeso - per espressa volontà delle parti - il termine per ricorrere.
- Che ha, invece, assunto nei confronti del C.A.P. DI l'impegno a: CP_1
“rinunciare agli atti del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Benevento, iscritto al n. 1135/2010 RGAC” e a “non riproporre l'azione in parola fintanto che il CAP proseguirà nell'esercizio provvisorio del ramo aziendale Cantina del Taburno avvalendosi dell'opera del ricorrente anche attraverso contratti a termine”;
- che ha, poi, dichiarato che con l'eventuale assunzione a tempo indeterminato (mai verificatasi) avrebbe rinunciato ad ogni azione o pretesa anche risarcitoria connessa ai rapporti a tempo determinato;
- che le parti, infine, hanno espressamente convenuto che “la eventuale cessione a terzi del ramo di azienda costituito dall'enopolio di Foglianise Cantina del Taburno, in mancanza della pregressa ovvero contestuale assunzione del ricorrente a tempo indeterminato da parte ovvero del cessionario e/o acquirente, determinerà la CP_1
risoluzione della presente nel senso che il ricorrente potrà proporre ogni e qualsivoglia
4 azione tesa al riconoscimento della nullità dei termini, alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno – anche se non chiesto in questa sede
- fermi restando i riconoscimenti e le rinunce in questo verbale effettuati dal
[...]
in LCA. sub art. II.”; Controparte_1
- che il Ramo Aziendale denominato “Cantina” (che comprende il settore aziendale vinicolo, costituito dall'Enopolio Cantina del Taburno) è stato acquistato dalla
[...]
in data 02/10/2023, a parziale conclusione Controparte_3 della procedura competitiva di vendita dell'intero complesso aziendale di proprietà del
; Controparte_2
- che non è stato assunto a tempo indeterminato dalla cessionaria
[...]
; Controparte_3
- che con lettera raccomandata PEC ha impugnato il termine apposto al contratto di lavoro relativo al periodo dall'11/01/2023 al 31/03/2023 e la relativa proroga al
14/06/2023, nonché i termini apposti a tutti gli altri contratti di lavoro intercorsi con il
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO IN L.C.A. in quanto illegittimi.
Ha concluso chiedendo di “1) Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia,
l'illegittimità ed invalidità dei termini apposti ai contratti di lavoro sottoscritti dal ricorrente;
2) Di conseguenza, accertare e dichiarare che tra il ricorrente e il
[...]
si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CP_2
dalla data ritenuta di giustizia;
3) Accertare e dichiarare che il CAP DI CP_1
è tenuto a riconoscere al ricorrente l'indennità risarcitoria ex art. 32 legge 183/2010, ovvero di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 2.071,92, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre gli interessi nella misura legale ed il maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito”.
Parte resistente è rimasta contumace.
2.
5 L'odierna controversia attiene essenzialmente all'accertamento e alla declaratoria di illegittimità dei numerosi contratti a termine sottoscritti dal ricorrente con la resistente, sottoposta al regime di liquidazione coatta amministrativa, (domanda ammissibile in quanto meramente dichiarativa) e non impugnati sino all'avverarsi della condizione prevista dall'art. 3 dell'accordo di conciliazione ratificato in sede giudiziaria in data
18/12/2012, secondo cui “la eventuale cessione a terzi del ramo di azienda costituito dall'enopolio di Foglianise Cantina del Taburno, in mancanza della pregressa ovvero contestuale assunzione del ricorrente a tempo indeterminato da parte ovvero CP_1
del cessionario e/o acquirente, determinerà la risoluzione della presente nel senso che il ricorrente potrà proporre ogni e qualsivoglia azione tesa al riconoscimento della nullità dei termini, alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno – anche se non chiesto in questa sede - fermi restando i riconoscimenti e le rinunce in questo verbale effettuati dal Consorzio Agrario
Provinciale in LCA. sub art. II.”.
Dal tenore letterale emerge la volontà delle parti di condizionare l'accordo al fine di salvaguardare la posizione lavorativa del lavoratore.
Pertanto, in virtù della predetta conciliazione parte ricorrente si è impegnata a non far valere la nullità dei termini apposti ai contratti, salvo il caso di cessione a terzi del ramo di azienda costituito dall'enopolio di Foglianise Cantina del Taburno, in mancanza della pregressa ovvero contestuale assunzione del ricorrente a tempo indeterminato da parte ovvero del cessionario e/o acquirente. CP_1
Nel caso di specie è stata dedotta e documentata, né vi è stata alcuna contestazione di parte resistente rimasta contumace, l'avveramento della predetta condizione ovvero la vendita del ramo di azienda costituito dall' del Taburno Parte_3
alla società senza che il ricorrente, ad CP_3 Controparte_3
oggi, venisse assunto a tempo indeterminato né dalla cedente, né dalla cessionaria.
Sul punto si richiama la Suprema Corte che ha così statuito nella sentenza n. 11195/94:
'Come questa Corte ha più volte chiarito, è nella essenza della condizione, intesa quale avvenimento futuro ed incerto, che, con il trascorrere del tempo, l'evento condizionante si realizzi o divenga irrealizzabile, trasformandosi così in un fatto attuale e certo, perché
6 soltanto così la condizione si realizza positivamente o negativamente. Ma la carenza della indicazione di un termine entro il quale la condizione debba verificarsi o mancare non comporta necessariamente un vincolo a tempo indeterminato delle parti, ben potendosi tale termine ritenere implicitamente desumibile dalle esigenze di tutela degli opposti interessi delle parti. Necessario corollario di questa premessa è che quando il rapporto giuridico sia sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento del quale non sia indicato il termine entro il quale possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione - senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice - dal momento in cui sia decorso il lasso di tempo congruo entro il quale la condizione avrebbe dovuto avverarsi (sent. n. 1713 del 1974; sent. n. 5314 del 1984).
Tale principio conserva la sua validità anche quando la condizione è quella dell'adempimento dell'obbligazione principale di una parte, la cui mora, al di fuori di ogni automatismo, si traduce nel mancato avveramento della condizione sin dal momento in cui abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza e non possa essere efficacemente adempiuta contro la volontà del creditore.
Per tali motivi, l'accordo transattivo deve essere dichiarato inefficace.
Conseguentemente il ricorrente ha diritto di agire in giudizio per fare valere i diritti rivendicati, impugnando i suddetti contratti.
3.
Ciò posto, è documentale che il ricorrente abbia lavorato con plurimi contratti a termine.
Relativamente ai contratti di lavoro intercorsi nel periodo dal 19/09/2002 sino al
06/03/2010, il ricorrente ha ricevuto la consegna del contratto/lettera di assunzione solo relativamente ai rapporti di lavoro decorrenti dal 19/09/2002, dal 27/01/2003, dal
21/07/2003, dal 04/08/2008 e dal 02/02/2009 e che in alcuni casi il contratto è stato sottoscritto senza rispettare il termine di dieci giorni dalla scadenza del precedente contratto con violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del D. Lgs
368/2001.
Parte ricorrente sostiene che, per gli altri periodi dedotti in ricorso, nessun contratto è stato sottoscritto e che i termini apposti ai primi 27 contratti di lavoro sottoscritti, in
7 particolare quelli sottoscritti nel periodo dal 19/09/2002 al 30/06/2015, non sono sorretti da valide ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, come previsto dall'art.1, comma 1, del D. Lgs. n.368/2001.
Il ricorrente ritiene poi illegittimi, per violazione dell'art. 5, comma 4 bis, D. Lgs. n.
368/2001, anche i contratti aventi efficacia dal 18/04/2006 al 30/06/2015 per superamento del termine complessivo di 36 mesi.
Analogamente parte ricorrente sostiene la genericità delle causali apposte a tutti i rinnovi contrattuali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L.
87/2018 (c.d. Decreto dignità), nonché eccepisce il superamento del numero di proroghe consentito dalla legge.
Infine, deduce che tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti dal lavoratore risultano illegittimi anche per violazione dell'art. 3 del d. lgs. 368/2001 e dell'art. 20
d.lgs. 81/2015, poiché la datrice di lavoro non ha mai provveduto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi (VR) relativo alla sede di lavoro assegnata.
Preliminarmente, si evidenzia come il ricorso venga deciso facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la
8 realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (T. Reggio Emilia, 27 maggio 2015).
Pertanto, partendo dall'ultima eccezione, si osserva in via generale che il divieto di stipulare contratti a termine qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi secondo la normativa di sicurezza – che trova le sue radici nella necessità di proteggere i lavoratori, soprattutto quando la natura temporanea del rapporto riduce la loro familiarità con l'ambiente lavorativo – necessita di una peculiare attenzione, atteso che la mancanza di un VR aggiornato prima dell'assunzione a termine può invalidare il contratto di lavoro, trasformandolo in un rapporto a tempo indeterminato.
La norma di riferimento è richiamata nell'art. 20, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, che sancisce espressamente il principio secondo cui “L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: (…) d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. Segue il comma 2, secondo cui “In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Va ricordato che la disciplina previgente a quella attualmente in vigore ed applicabile al caso di specie (D. Lgs. 368/2001) si limitava a porre il divieto di stipula del contratto a termine, senza disporre la sanzione in caso di violazione dell'adempimento sulla valutazione dei rischi.
Per questa ragione, la giurisprudenza ha dovuto elaborato un orientamento che – partendo dalla natura di “norma imperativa” della disposizione in esame, e come tale
9 “inderogabile” in sede di pattuizione individuale e collettiva, stante il valore superiore che esprime – è giunto a ritenere che l'effetto civilistico della violazione del divieto di stipulare un contratto a termine in assenza della valutazione dei rischi fosse la “nullità della clausola di apposizione del termine”, comportandone la trasformazione ex lege del contratto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato.
L'attuale art. 20, comma 2, cit. ha, quindi, codificato l'indirizzo giurisprudenziale sottolineando la perentorietà della “trasformazione” del contratto in caso di violazione del divieto.
Le conseguenze della mancata effettuazione della valutazione dei rischi, in applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, rendono innanzitutto opportuna una precisazione di carattere sistematico.
È noto, infatti, che l'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro viene scomposto dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul lavoro) in una serie di specifici adempimenti. Tra questi fondamentale è quello del Sistema di Prevenzione e
Protezione, che consiste proprio nella valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Si può quindi ritenere che l'osservanza della norma possa essere soddisfatta con il possesso da parte del datore di lavoro del Documento di valutazione dei rischi
(VR) redatto e aggiornato ai sensi degli artt. 17 e 28 del T.U. ex D.lgs. 81/2008.
Secondo il dettato giurisprudenziale, “ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1339 c.c. e articolo 1419 c.c., comma 2” (Cass. n.
21683/2019).
La Corte ha di recente ribadito il principio, con la sentenza della Sezione Lavoro n.
11011/2021, statuendo che 'in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art.
3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui
"ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità
10 d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.”.
In buona sostanza, la corretta valutazione dei rischi in azienda e quindi la presenza del
VR è fondamentale per il datore di lavoro, in particolare nell'ipotesi in cui questi stipuli contratti a termine con i propri lavoratori, pena la nullità di questi ultimi e la loro conversione in contratti a tempo indeterminato.
La natura eminentemente documentale del documento di valutazione dei rischi e la prescrizione di precise formalità ai fini della sua validità esclude che la prova della sussistenza del documento in parola possa essere data a mezzo di prova testimoniale.
Il documento di valutazione rischi deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori .
Soltanto una volta esibito il VR , grava invece sul soggetto interessato – e cioè il lavoratore che abbia intentato un'azione giudiziale– dimostrare l'inadeguatezza di tale documento a fronte di modifiche rilevanti nell'organizzazione lavorativa (Cass. n.
16835/2019; Trib. Genova n. 15/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, il quale rimanendo contumace, nulla ha dedotto con riguardo al documento di valutazione dei rischi, come era suo onere (solo quest'ultimo può in positivo effettuare deduzioni e allegazioni e su di lui soltanto incombe l'onere di dimostrare che detta valutazione è avvenuta a norma di legge prima della stipula del contratto a termine), con la conseguenza che deve dichiararsi la nullità del termine apposto al primo contratto e conseguente conversione a tempo indeterminato.
Va riaffermato il principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte (ex mu!tis, Cass.
10033/2010; 2279/2010; 12985/2008), secondo cui il d.lgs. n. 368 cit. (applicabile, nella fattispecie, ratione temporis) ha senz'altro confermato il principio generale secondo cui
11 il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo, pur sempre, l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria rispetto al suddetto principio, in consonanza con la premessa su cui si fonda l'accordo quadro stesso, vale a dire "che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività" e che, pertanto, il beneficio della stabilità dell'impiego deve essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori (così Corte giustizia Comunità europee, sentenza 22 novembre
2005, causa C - 144/04, punto 64; sentenza ingelidaki, punto 104), laddove i Per_1
contratti di lavoro a termine sono idonei a rappresentare sia le esigenze dei datori di lavoro che dei lavoratori "soltanto in alcune circostanze".
Deve, quindi, dichiararsi la nullità del termine apposto al contratto e la sua conversione in contratto a tempo indeterminato sin dalla data della sua efficacia.
4.
Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal
19.2.02, il ricorrente ha altresì diritto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° l. n. 183/2010 con diritto del ricorrente al pagamento di una indennità risarcitoria che può essere quantificata in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Da ciò consegue che il ricorso va accolto e per l'effetto, dichiarata la natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza dal 19.2.2002 con diritto del lavoratore al pagamento di una indennità risarcitoria pari 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione.
5.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Pqm
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
12 - previa declaratoria della nullità del termine apposto al primo contratto del
19.2.2002 accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a far data dal 19.2.2002;
- dichiara che il CAP DI è tenuto a riconoscere al ricorrente CP_1
l'indennità risarcitoria ex art. 32 legge 183/2010 pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione sul rivalutato dal dovuto al saldo effettivo, sino alla data della presente sentenza
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9.257,00 oltre rimb. Forf, iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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