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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1699/2021 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), in qualità di erede con beneficio Parte_3 C.F._3
d'inventario di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 tutti con il patrocinio degli avv.ti TERENZI MAURIZIO e TERENZI RENATO, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Viale della Vittoria 161, PESARO.
APPELLANTI contro pagina 1 di 13 (C.F. ) nell'interesse di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso il suo studio in Via del Cavallerizzo 4 – . CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 29 ottobre 2024, depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva Controparte_2 in giudizio, avanti al Tribunale di Rimini, e Persona_1 Parte_2 [...]
chiedendo dichiararsi, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei suoi confronti, Parte_1 dell'atto di donazione, datato 10 ottobre 2013, in forza della quale i convenuti
[...]
e quali comproprietari pro-indiviso, in ragione di quota pari al Per_1 Parte_2
50% ciascuno, avevano trasferito, a favore dell'altra convenuta Parte_1
l'intera proprietà dell'immobile ubicato in Comune di Montegridolfo (RN), via dell'Ortale n. 1, meglio descritto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 7, mappale 332 sub 4 , cat. A/2 Abitazione di tipo civile, della consistenza di vani 24,00, ed al Foglio 7, mappale 332 sub 3, cat. C/6 e dell'autorimessa, della superficie di mq.
27.
In particolare, l'attrice esponeva : 1) di vantare nei confronti del convenuto
[...] un credito di € 1.887.644,80, oltre interessi, in forza di decreto ingiuntivo Per_1 provvisoriamente esecutivo n. 3210/2013, emesso in data 17 dicembre 2013 dal
Tribunale di Rimini nei confronti della debitrice principale società Controparte_3
e del menzionato quale garante di quest'ultima; 2) che la
[...] Persona_1 suddetta esposizione debitoria derivava da un contratto di finanziamento stipulato in data 21/12/2010 dalla menzionata società con Banca Monte dei Controparte_3
Paschi di Siena s.p.a., come detto, garantito da fideiussione rilasciata contestualmente da in favore della Banca finanziatrice. Persona_1 pagina 2 di 13 I convenuti e si costituivano in Persona_1 Parte_2 Parte_1 giudizio, chiedendo, quanto alla dichiararsi il proprio difetto di legittimazione Pt_2 passiva e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione revocatoria con riferimento alla sua quota-parte di proprietà dell'immobile oggetto di donazione, e, quanto agli altri convenuti, la reiezione, nel merito, delle domande attoree per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.
Con sentenza n. 141/2021, resa, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 9 febbraio 2021, l'adìto
Tribunale accoglieva la domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, dichiarava, nei confronti di quest'ultima, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901, nn. 1) e 2) del c.c., dell'atto di donazione oggetto di causa, condannando, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla società le spese di lite liquidate in Controparte_2 complessivi euro 12,000,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
In particolare, il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti richiesti per l'accoglimento della invocata revocatoria ordinaria, evidenziando, sotto il profilo oggettivo dell'eventus damni, come l'atto di donazione in favore di quale atto dispositivo a Parte_1 titolo gratuito successivo al sorgere del credito, avesse reso, quantomeno, più difficile il soddisfacimento del credito anteriormente maturato da in ragione di CP_2 una diminuzione quali-quantitativa del patrimonio del debitore disponente, e, sotto il profilo soggettivo, la ricorrenza della c.d. scientia damni, intesa quale consapevolezza –
e non quale specifica dolosa preordinazione - in capo al debitore di Persona_1 inficiare la posizione creditoria della società attrice.
Successivamente, in data 4 aprile 2021, decedeva e le convenute Persona_1 Pt_2
e rispettivamente, coniuge e figlia del de cuius, rinunciavano
[...] Parte_1 all'eredità, mentre l'altro figlio accettava con beneficio di inventario. Parte_3
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 Pt_2
in proprio, e in qualità di erede beneficiario di
[...] Parte_3 [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società Per_1
pagina 3 di 13 rappresentata da proponendo appello avverso la Controparte_2 CP_1 suddetta sentenza.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) omessa pronuncia sulla domanda di estromissione dal giudizio della convenuta e Parte_2 illegittimità della sua condanna alla rifusione delle spese di lite;
2) mancata limitazione degli effetti della pronuncia di revoca dell'atto dispositivo in oggetto al solo disponente debitore 3), 4) e 5) carenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, Persona_1 dell'eventus damni e della scientia damni in capo al debitore e ai terzi/cessionari.
Gli appellanti hanno, quindi, concluso, chiedendo, testualmente “In via preliminare ed in totale riforma del capo impugnato, estromettere dal presente giudizio la Sig.ra Pt_2
comproprietaria dell'immobile e titolare della quota del 50% del diritto di piena
[...] proprietà, per difetto di legittimazione passiva per tutte le motivazioni già esaustivamente esposte nel presente atto, nonché in quelli del Primo Grado;
In via principale e nel merito, accertata l'infondatezza degli altrui assunti e la carenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c., rigettare in toto le domande avversarie, con conseguente revoca delle disposte statuizioni del Giudice di prime cure, siccome destituite di qualsivoglia pregio, per i motivi esposti in fatto e diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di donazione cum onere a rogito
Notaio di Rimini, rep. 34308 racc. 15445 registrato al n. 16173 Controparte_4 di registro particolare, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine all'eventuale cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli perfezionate nelle more sul bene acquistato;
In via meramente subordinata, accertare e dichiarare comunque, per i motivi sopra esposti, che gli eventuali effetti della revoca del menzionato atto siano limitati alla sola quota del 50% in capo al Sig. del diritto di proprietà Persona_1 immobile sito in Montegridolfo (RN) via dell'Ortale n.1, a conferma comunque della validità ed efficacia dell'atto di donazione cum onere a rogito Notaio Controparte_4 di Rimini, rep. 34308 racc. 15445 registrato al n. 16173 di registro particolare,
[...] per il residuo 50% del diritto di proprietà dell'immobile intestato alla sig.ra e Parte_2 trasferito alla sig.ra ” Parte_1
pagina 4 di 13 L'appellata rappresentata da si è costituita in giudizio, Controparte_2 CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario;
nel merito, previa contestazione della fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dai signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 141/2021 emessa in data 09/02/2021 dal Tribunale di
[...]
Rimini nella causa civile R.G. 3832/2018 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado.”
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 29 ottobre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla omessa pronuncia sulla domanda di estromissione dal giudizio della sig.ra e contestuale sua condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_2
- Sulla limitazione degli effetti della pronuncia di revoca dell'atto dispositivo in oggetto al solo sig. . Persona_1
La Corte ritiene opportuno trattare congiuntamente i primi due motivi di impugnazione in ragione della loro reciproca connessione, essendo entrambi volti all'accertamento del difetto di legittimazione passiva della convenuta-appellante rispetto alla Parte_2 domanda così come formulata dall'attrice-appellata.
Ed invero, con il primo motivo, la menzionata appellante deduce la propria estraneità al rapporto di debito-credito a garanzia del quale controparte ha agito in via di revocatoria, gravando esclusivamente sul de cuius e, conseguentemente, censura Persona_1 pagina 5 di 13 la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata disposta la sua estromissione ed
è stata anche pronunciata nei suoi confronti la condanna al rimborso delle spese di lite, nonostante l'avvenuta adesione da parte della società attrice alla sua eccezione di carenza di legittimazione passiva all'udienza del 9 febbraio 2021.
Con il secondo motivo, deduce l'erroneità dell'appellata sentenza per aver il Parte_2 primo Giudice disposto la revocatoria dell'atto di donazione di un bene in comproprietà, ricomprendendovi anche la quota del 50% nella sua titolarità, senza, quindi, limitare detta declaratoria alla sola quota-parte di proprietà del debitore disponente
[...]
Per_1
I motivi in esame sono fondati.
Come noto, al fine di esperire l'azione revocatoria, è necessario che l'attore vanti un diritto di credito nei confronti del convenuto disponente.
La sussistenza di tale diritto rappresenta, per ciò, un presupposto essenziale dell'actio pauliana.
Nel caso di specie, l'attrice-appellata è titolare di un diritto di credito CP_2 nei confronti del solo mentre alcun rapporto obbligatorio è mai Persona_1 intercorso con l'altra donante Parte_2
Giova, al riguardo, precisare che l'azione revocatoria ordinaria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito.
Essa, infatti, consente al creditore di far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, di atti dispositivi compiuti dal debitore che risultino pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
L'accoglimento dell'azione revocatoria non determina, per ciò, il rientro del bene nel patrimonio del debitore, né incide sulla validità dell'atto stesso, che resta efficace tra le parti e verso i terzi.
La pronuncia giudiziale ha, per ciò, effetto meramente relativo, in quanto consente al solo creditore istante di aggredire il bene oggetto dell'atto nella misura necessaria al soddisfacimento del proprio credito.
pagina 6 di 13 Non ignora la Corte come sia senz'altro ammissibile la proposizione di un'azione revocatoria ordinaria nei confronti di un atto dispositivo avente ad oggetto un bene in comunione, appartenente a più soggetti pro quota, purché detta azione venga esercitata nei limiti della quota spettante al debitore.
L'effetto dell'inefficacia non può, infatti, travolgere la posizione giuridica del contitolare estraneo all'obbligazione.
Come affermato dalla Suprema Corte, “Nulla osta all'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di un atto di disposizione che abbia ad oggetto un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti 'pro quota', ben potendosi limitare da parte del giudice adito la declaratoria di inefficacia del negozio medesimo alla quota parte riferibile ai debitori” (Cass. Civ., n. 1804/2000).
Ancor più recentemente, la Suprema Corte, in materia di azione revocatoria avverso atti dispositivi di beni in regime di comunione legale, ha nuovamente affermato che non ricorre un'ipotesi di “litisconsorzio necessario del coniuge in regime di comunione legale nel giudizio ex art. 2901 c.c. intrapreso verso l'altro coniuge in riferimento ad un atto dispositivo compiuto da entrambi, poiché l'eventuale accoglimento di detta azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio né traslativo destinato a modificare la sfera giuridica del coniuge in regime di comunione, ma comporterebbe esclusivamente
l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti del solo creditore che ha promosso l'azione, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” (Cass. Civ., n.17021/2015).
Il Giudice di prime cure, pur richiamando il principio di diritto sopra enunciato, non ne ha fatto puntuale applicazione, dichiarando l'inefficacia relativa dell'impugnato atto di disposizione nella sua oggettiva integralità, ricomprendendovi erroneamente anche la quota-parte di spettanza dell'appellante quale donante non debitrice della Parte_2 società attrice.
Pertanto, l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere circoscritta alla sola quota di comproprietà indivisa nella titolarità del donante debitore senza, Persona_1
pagina 7 di 13 quindi, investire la posizione dell'altra donante non debitrice, priva, a sua volta, di legittimazione passiva.
La domanda originariamente formulata dalla società attrice, odierna appellata, è, dunque, in parte qua, inammissibile e l'appellata sentenza deve, per ciò, essere parzialmente riformata in punto di estensione oggettiva degli effetti della disposta revocatoria, nonché in punto di spese di lite poste a carico della Pt_2
- Sulla carenza del grave pregiudizio per il debitore;
mancanza dell'elemento oggettivo di cui all'art. 2901, co. 1 c.c.
Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado è impugnata, nel merito, nella parte in cui ha accertato la sussistenza dell'eventus damni.
Al riguardo, parte appellante (i.e., in proprio, e nella Parte_1 Parte_3 suddetta qualità) osserva, in particolare, che l'immobile oggetto di donazione era nella
(con)titolarità, pro-indivisa, di solo nella misura del 50% e che, Persona_1 inoltre, sull'immobile grava, tuttora, il diritto di abitazione dell'altra comproprietaria pro-indiviso nonché un contratto di comodato e di locazione, tutte Parte_2 circostanze, che, a dire di parte appellante, riducono significativamente il valore dell'immobile, rendendo l'atto di donazione privo di efficacia realmente pregiudizievole per le ragioni del creditore, anche in considerazione del fatto che, come si evincerebbe dal doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, residua comunque un importante patrimonio immobiliare nella titolarità del debitore di valore asseritamente superiore al credito vantato da CP_2
Il terzo motivo è infondato.
Come noto, secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'eventus damni dell'azione revocatoria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. pagina 8 di 13 Grava, dunque, sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v., ad es., Cass. Civ., n. 19207/2018).
A fronte dell'allegazione dell'attore di un'oggettiva riduzione della garanzia patrimoniale del debitore in conseguenza di un atto dispositivo (donazione) comportante l'alienazione di un bene immobile senza alcun corrispettivo, spettava al convenuto debitore disponente dimostrare la capienza del proprio residuo Persona_1 patrimonio e, quindi, la titolarità di altri beni aventi un valore sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie legittimamente vantate dall'attrice-appellata.
Nel caso di specie, il menzionato debitore si è limitato ad allegare una visura immobiliare, attestante la proprietà in capo allo stesso di ulteriori beni immobili (in gran parte costituiti da terreni).
Tale documentazione, tuttavia, contiene una mera elencazione di beni immobili con i relativi dati catastali, senza alcuna indicazione del loro valore di mercato.
Del resto, un bene immobile rappresenta notoriamente la garanzia patrimoniale più sicura per il creditore in quanto più difficilmente occultabile o distraibile, sicchè l'atto di liberalità per cui è causa, in assenza di prova attendibile della capienza del residuo patrimonio del debitore, ha certamente determinato una oggettiva riduzione della generale garanzia patrimoniale del disponente affievolendo così la Persona_1 garanzia su cui la creditrice faceva legittimo affidamento, tenuto CP_2 soprattutto conto dell'ingente ammontare del credito azionato.
Ne consegue che l'assunto difensivo come sopra svolto dalla parte appellante risulta apodittico e inidoneo ad escludere una significativa riduzione della capienza patrimoniale del debitore a seguito e per effetto della revocanda donazione.
- Sulla carenza del requisito dell'elemento soggettivo del debitore.
pagina 9 di 13 Con il quarto motivo, gli appellanti e nelle rispettive qualità, Pt_1 Parte_3 asseriscono che non avrebbe agito allo scopo di pregiudicare le Persona_1 ragioni creditorie della società attrice, e ciò ancora una volta in considerazione del residuo patrimonio immobiliare del donante.
Anche il quarto motivo è infondato.
L'art. 2901 c.c., a fini di revocatoria di un atto di disposizione a titolo gratuito, compiuto in epoca successiva al sorgere del credito, richiede unicamente la sussistenza in capo al debitore disponente la c,d, scientia damni, ovverosia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
L'elemento soggettivo è, quindi, integrato dalla semplice conoscenza, intesa anche come agevole conoscibilità, del debitore di arrecare una variazione quali-quantitativa del proprio patrimonio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria di atto a titolo gratuito compiuto successivamente all'insorgere del credito, occorre accertare la mera consapevolezza o conoscibilità in capo al debitore del possibile pregiudizio derivante dall'atto compiuto, precisando, altresì, che tale circostanza può essere dimostrata anche per mezzo di presunzioni (Cass. Civ., n. 17867/2007).
La norma sopra citata, inoltre, non richiede, in casi siffatti, il positivo accertamento dell''elemento soggettivo come sopra delineato in capo anche al terzo beneficiario, il cui atteggiamento psicologico è, per ciò, del tutto ininfluente.
Nel caso specifico, il debitore ha donato la sopra descritta unità Persona_1 abitativa con autorimessa, riducendo sensibilmente la consistenza del proprio patrimonio, ben consapevole non solo dell'obbligazione di garanzia in precedenza volontariamente assunta e mai contestata, ma anche della preannunciata imminente escussione di questa da parte della creditrice.
pagina 10 di 13 Oltretutto, è proprio la peculiare rapida successione temporale caratterizzante l'intimazione di pagamento e la stipulazione dell'atto di liberalità nell'imminenza della preannunciata richiesta monitoria, a costituire un chiaro sintomo della consapevolezza da parte del debitore disponente di arrecare comunque pregiudizio alle ragioni del creditore nei termini in precedenza esplicitati.
- Sull'assenza di consapevolezza da parte dei terzi/cessionari ed errata condanna al pagamento delle spese di lite della sig.ra Parte_1
Con il quinto motivo, l'appellante in proprio impugna il capo di Parte_1 sentenza con cui il Giudice di prime cure l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite, benchè, come esposto, il suo stato psicologico, quale mera donataria, fosse, ai fini che qui interessano, del tutto irrilevante.
Il motivo in esame è infondato.
Ed invero, sebbene la Corte condivida l'allegata irrilevanza dello stato psicologico della donataria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta avverso un atto dispositivo patrimoniale a titolo gratuito, successivo all'insorgenza del credito, occorre, tuttavia, rilevare come, nella fattispecie in commento, la menzionata donataria si sia costituita, in primo grado e nel presente giudizio di appello, congiuntamente al donante debitore e all'erede beneficiario di quest'ultimo, svolgendo, Persona_1 diversamente dall'altra convenuta/appellante deduzioni e allegazioni Parte_2 difensive perfettamente coincidenti e sovrapponibili a quelle del debitore donante, senza, cioè, alcuna significativa distinzione tra le posizioni, sostanziali e processuali, del donante e della donataria, e, soprattutto, rassegnando, nel merito, le medesime conclusioni volte al rigetto dell'azione ex adverso esperita di cui ha contestato la fondatezza.
Ne discendono, quindi, la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnato capo di sentenza recante la condanna di al rimborso delle spese di lite del Parte_1 primo grado di giudizio.
pagina 11 di 13 Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appellata sentenza deve essere parzialmente riformata nei limiti dell'accoglimento dell'appello proposto da Parte_2 anche in punto di spese processuali di primo grado, le quali, nel rapporto processuale intercorso tra l'originaria attrice e la convenuta priva di legittimazione passiva Pt_2
devono essere poste a carico della prima, quantomeno fino alla dichiarazione resa
[...] dalla creditrice di adesione all'eccezione avversaria, confermando, nel resto la pronuncia di primo grado.
Inoltre, tenuto conto del valore della lite, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, gli appellanti e Parte_3 [...] devono essere condannati al loro rimborso in favore dell'appellata, mentre Parte_1 quest'ultima va condannata alla loro rifusione in favore dell'appellante Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in parziale riforma della Parte_2 sentenza n. 141/2021, resa dal Tribunale di Rimini in data 9.2.2021,
DICHIARA
l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria esperita nei confronti di Parte_2 per difetto di legittimazione passiva.
DICHIARA ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti della creditrice Controparte_2
rappresentata da dell'atto di donazione del 10 ottobre 2013 a rogito
[...] CP_1
Notaio dr. di Rimini, rep. 34308 e racc. 15445, trascritto presso Controparte_4 la Conservatoria di Rimini il 22 ottobre 2013 con formalità registrata al n. 16173 di registro particolare, limitatamente al trasferimento disposto, a favore di
[...]
da a cui, medio tempore, è succeduto, mortis causa, Parte_1 Persona_1
l'erede con beneficio di inventario della sola proprietà pro-indiviso Parte_3 pagina 12 di 13 della quota-parte, pari al 50% dell'immobile meglio descritto in premessa, di spettanza del suddetto donante oggi deceduto.
RIGETTA
l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
CO
rappresentata da al rimborso, in favore di Controparte_2 CP_1 Pt_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €
[...]
3.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CO
e in solido tra loro, al rimborso, in favore di Parte_3 Parte_1 [...]
rappresentata da delle spese del presente grado di giudizio, CP_2 CP_1 liquidate in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, confermando, nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 22 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1699/2021 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), in qualità di erede con beneficio Parte_3 C.F._3
d'inventario di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 tutti con il patrocinio degli avv.ti TERENZI MAURIZIO e TERENZI RENATO, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Viale della Vittoria 161, PESARO.
APPELLANTI contro pagina 1 di 13 (C.F. ) nell'interesse di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso il suo studio in Via del Cavallerizzo 4 – . CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 29 ottobre 2024, depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva Controparte_2 in giudizio, avanti al Tribunale di Rimini, e Persona_1 Parte_2 [...]
chiedendo dichiararsi, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei suoi confronti, Parte_1 dell'atto di donazione, datato 10 ottobre 2013, in forza della quale i convenuti
[...]
e quali comproprietari pro-indiviso, in ragione di quota pari al Per_1 Parte_2
50% ciascuno, avevano trasferito, a favore dell'altra convenuta Parte_1
l'intera proprietà dell'immobile ubicato in Comune di Montegridolfo (RN), via dell'Ortale n. 1, meglio descritto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 7, mappale 332 sub 4 , cat. A/2 Abitazione di tipo civile, della consistenza di vani 24,00, ed al Foglio 7, mappale 332 sub 3, cat. C/6 e dell'autorimessa, della superficie di mq.
27.
In particolare, l'attrice esponeva : 1) di vantare nei confronti del convenuto
[...] un credito di € 1.887.644,80, oltre interessi, in forza di decreto ingiuntivo Per_1 provvisoriamente esecutivo n. 3210/2013, emesso in data 17 dicembre 2013 dal
Tribunale di Rimini nei confronti della debitrice principale società Controparte_3
e del menzionato quale garante di quest'ultima; 2) che la
[...] Persona_1 suddetta esposizione debitoria derivava da un contratto di finanziamento stipulato in data 21/12/2010 dalla menzionata società con Banca Monte dei Controparte_3
Paschi di Siena s.p.a., come detto, garantito da fideiussione rilasciata contestualmente da in favore della Banca finanziatrice. Persona_1 pagina 2 di 13 I convenuti e si costituivano in Persona_1 Parte_2 Parte_1 giudizio, chiedendo, quanto alla dichiararsi il proprio difetto di legittimazione Pt_2 passiva e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione revocatoria con riferimento alla sua quota-parte di proprietà dell'immobile oggetto di donazione, e, quanto agli altri convenuti, la reiezione, nel merito, delle domande attoree per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.
Con sentenza n. 141/2021, resa, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 9 febbraio 2021, l'adìto
Tribunale accoglieva la domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, dichiarava, nei confronti di quest'ultima, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901, nn. 1) e 2) del c.c., dell'atto di donazione oggetto di causa, condannando, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla società le spese di lite liquidate in Controparte_2 complessivi euro 12,000,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
In particolare, il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti richiesti per l'accoglimento della invocata revocatoria ordinaria, evidenziando, sotto il profilo oggettivo dell'eventus damni, come l'atto di donazione in favore di quale atto dispositivo a Parte_1 titolo gratuito successivo al sorgere del credito, avesse reso, quantomeno, più difficile il soddisfacimento del credito anteriormente maturato da in ragione di CP_2 una diminuzione quali-quantitativa del patrimonio del debitore disponente, e, sotto il profilo soggettivo, la ricorrenza della c.d. scientia damni, intesa quale consapevolezza –
e non quale specifica dolosa preordinazione - in capo al debitore di Persona_1 inficiare la posizione creditoria della società attrice.
Successivamente, in data 4 aprile 2021, decedeva e le convenute Persona_1 Pt_2
e rispettivamente, coniuge e figlia del de cuius, rinunciavano
[...] Parte_1 all'eredità, mentre l'altro figlio accettava con beneficio di inventario. Parte_3
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 Pt_2
in proprio, e in qualità di erede beneficiario di
[...] Parte_3 [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società Per_1
pagina 3 di 13 rappresentata da proponendo appello avverso la Controparte_2 CP_1 suddetta sentenza.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) omessa pronuncia sulla domanda di estromissione dal giudizio della convenuta e Parte_2 illegittimità della sua condanna alla rifusione delle spese di lite;
2) mancata limitazione degli effetti della pronuncia di revoca dell'atto dispositivo in oggetto al solo disponente debitore 3), 4) e 5) carenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, Persona_1 dell'eventus damni e della scientia damni in capo al debitore e ai terzi/cessionari.
Gli appellanti hanno, quindi, concluso, chiedendo, testualmente “In via preliminare ed in totale riforma del capo impugnato, estromettere dal presente giudizio la Sig.ra Pt_2
comproprietaria dell'immobile e titolare della quota del 50% del diritto di piena
[...] proprietà, per difetto di legittimazione passiva per tutte le motivazioni già esaustivamente esposte nel presente atto, nonché in quelli del Primo Grado;
In via principale e nel merito, accertata l'infondatezza degli altrui assunti e la carenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c., rigettare in toto le domande avversarie, con conseguente revoca delle disposte statuizioni del Giudice di prime cure, siccome destituite di qualsivoglia pregio, per i motivi esposti in fatto e diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di donazione cum onere a rogito
Notaio di Rimini, rep. 34308 racc. 15445 registrato al n. 16173 Controparte_4 di registro particolare, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine all'eventuale cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli perfezionate nelle more sul bene acquistato;
In via meramente subordinata, accertare e dichiarare comunque, per i motivi sopra esposti, che gli eventuali effetti della revoca del menzionato atto siano limitati alla sola quota del 50% in capo al Sig. del diritto di proprietà Persona_1 immobile sito in Montegridolfo (RN) via dell'Ortale n.1, a conferma comunque della validità ed efficacia dell'atto di donazione cum onere a rogito Notaio Controparte_4 di Rimini, rep. 34308 racc. 15445 registrato al n. 16173 di registro particolare,
[...] per il residuo 50% del diritto di proprietà dell'immobile intestato alla sig.ra e Parte_2 trasferito alla sig.ra ” Parte_1
pagina 4 di 13 L'appellata rappresentata da si è costituita in giudizio, Controparte_2 CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario;
nel merito, previa contestazione della fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dai signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 141/2021 emessa in data 09/02/2021 dal Tribunale di
[...]
Rimini nella causa civile R.G. 3832/2018 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado.”
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 29 ottobre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla omessa pronuncia sulla domanda di estromissione dal giudizio della sig.ra e contestuale sua condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_2
- Sulla limitazione degli effetti della pronuncia di revoca dell'atto dispositivo in oggetto al solo sig. . Persona_1
La Corte ritiene opportuno trattare congiuntamente i primi due motivi di impugnazione in ragione della loro reciproca connessione, essendo entrambi volti all'accertamento del difetto di legittimazione passiva della convenuta-appellante rispetto alla Parte_2 domanda così come formulata dall'attrice-appellata.
Ed invero, con il primo motivo, la menzionata appellante deduce la propria estraneità al rapporto di debito-credito a garanzia del quale controparte ha agito in via di revocatoria, gravando esclusivamente sul de cuius e, conseguentemente, censura Persona_1 pagina 5 di 13 la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata disposta la sua estromissione ed
è stata anche pronunciata nei suoi confronti la condanna al rimborso delle spese di lite, nonostante l'avvenuta adesione da parte della società attrice alla sua eccezione di carenza di legittimazione passiva all'udienza del 9 febbraio 2021.
Con il secondo motivo, deduce l'erroneità dell'appellata sentenza per aver il Parte_2 primo Giudice disposto la revocatoria dell'atto di donazione di un bene in comproprietà, ricomprendendovi anche la quota del 50% nella sua titolarità, senza, quindi, limitare detta declaratoria alla sola quota-parte di proprietà del debitore disponente
[...]
Per_1
I motivi in esame sono fondati.
Come noto, al fine di esperire l'azione revocatoria, è necessario che l'attore vanti un diritto di credito nei confronti del convenuto disponente.
La sussistenza di tale diritto rappresenta, per ciò, un presupposto essenziale dell'actio pauliana.
Nel caso di specie, l'attrice-appellata è titolare di un diritto di credito CP_2 nei confronti del solo mentre alcun rapporto obbligatorio è mai Persona_1 intercorso con l'altra donante Parte_2
Giova, al riguardo, precisare che l'azione revocatoria ordinaria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito.
Essa, infatti, consente al creditore di far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, di atti dispositivi compiuti dal debitore che risultino pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
L'accoglimento dell'azione revocatoria non determina, per ciò, il rientro del bene nel patrimonio del debitore, né incide sulla validità dell'atto stesso, che resta efficace tra le parti e verso i terzi.
La pronuncia giudiziale ha, per ciò, effetto meramente relativo, in quanto consente al solo creditore istante di aggredire il bene oggetto dell'atto nella misura necessaria al soddisfacimento del proprio credito.
pagina 6 di 13 Non ignora la Corte come sia senz'altro ammissibile la proposizione di un'azione revocatoria ordinaria nei confronti di un atto dispositivo avente ad oggetto un bene in comunione, appartenente a più soggetti pro quota, purché detta azione venga esercitata nei limiti della quota spettante al debitore.
L'effetto dell'inefficacia non può, infatti, travolgere la posizione giuridica del contitolare estraneo all'obbligazione.
Come affermato dalla Suprema Corte, “Nulla osta all'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di un atto di disposizione che abbia ad oggetto un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti 'pro quota', ben potendosi limitare da parte del giudice adito la declaratoria di inefficacia del negozio medesimo alla quota parte riferibile ai debitori” (Cass. Civ., n. 1804/2000).
Ancor più recentemente, la Suprema Corte, in materia di azione revocatoria avverso atti dispositivi di beni in regime di comunione legale, ha nuovamente affermato che non ricorre un'ipotesi di “litisconsorzio necessario del coniuge in regime di comunione legale nel giudizio ex art. 2901 c.c. intrapreso verso l'altro coniuge in riferimento ad un atto dispositivo compiuto da entrambi, poiché l'eventuale accoglimento di detta azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio né traslativo destinato a modificare la sfera giuridica del coniuge in regime di comunione, ma comporterebbe esclusivamente
l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti del solo creditore che ha promosso l'azione, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” (Cass. Civ., n.17021/2015).
Il Giudice di prime cure, pur richiamando il principio di diritto sopra enunciato, non ne ha fatto puntuale applicazione, dichiarando l'inefficacia relativa dell'impugnato atto di disposizione nella sua oggettiva integralità, ricomprendendovi erroneamente anche la quota-parte di spettanza dell'appellante quale donante non debitrice della Parte_2 società attrice.
Pertanto, l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere circoscritta alla sola quota di comproprietà indivisa nella titolarità del donante debitore senza, Persona_1
pagina 7 di 13 quindi, investire la posizione dell'altra donante non debitrice, priva, a sua volta, di legittimazione passiva.
La domanda originariamente formulata dalla società attrice, odierna appellata, è, dunque, in parte qua, inammissibile e l'appellata sentenza deve, per ciò, essere parzialmente riformata in punto di estensione oggettiva degli effetti della disposta revocatoria, nonché in punto di spese di lite poste a carico della Pt_2
- Sulla carenza del grave pregiudizio per il debitore;
mancanza dell'elemento oggettivo di cui all'art. 2901, co. 1 c.c.
Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado è impugnata, nel merito, nella parte in cui ha accertato la sussistenza dell'eventus damni.
Al riguardo, parte appellante (i.e., in proprio, e nella Parte_1 Parte_3 suddetta qualità) osserva, in particolare, che l'immobile oggetto di donazione era nella
(con)titolarità, pro-indivisa, di solo nella misura del 50% e che, Persona_1 inoltre, sull'immobile grava, tuttora, il diritto di abitazione dell'altra comproprietaria pro-indiviso nonché un contratto di comodato e di locazione, tutte Parte_2 circostanze, che, a dire di parte appellante, riducono significativamente il valore dell'immobile, rendendo l'atto di donazione privo di efficacia realmente pregiudizievole per le ragioni del creditore, anche in considerazione del fatto che, come si evincerebbe dal doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, residua comunque un importante patrimonio immobiliare nella titolarità del debitore di valore asseritamente superiore al credito vantato da CP_2
Il terzo motivo è infondato.
Come noto, secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'eventus damni dell'azione revocatoria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. pagina 8 di 13 Grava, dunque, sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v., ad es., Cass. Civ., n. 19207/2018).
A fronte dell'allegazione dell'attore di un'oggettiva riduzione della garanzia patrimoniale del debitore in conseguenza di un atto dispositivo (donazione) comportante l'alienazione di un bene immobile senza alcun corrispettivo, spettava al convenuto debitore disponente dimostrare la capienza del proprio residuo Persona_1 patrimonio e, quindi, la titolarità di altri beni aventi un valore sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie legittimamente vantate dall'attrice-appellata.
Nel caso di specie, il menzionato debitore si è limitato ad allegare una visura immobiliare, attestante la proprietà in capo allo stesso di ulteriori beni immobili (in gran parte costituiti da terreni).
Tale documentazione, tuttavia, contiene una mera elencazione di beni immobili con i relativi dati catastali, senza alcuna indicazione del loro valore di mercato.
Del resto, un bene immobile rappresenta notoriamente la garanzia patrimoniale più sicura per il creditore in quanto più difficilmente occultabile o distraibile, sicchè l'atto di liberalità per cui è causa, in assenza di prova attendibile della capienza del residuo patrimonio del debitore, ha certamente determinato una oggettiva riduzione della generale garanzia patrimoniale del disponente affievolendo così la Persona_1 garanzia su cui la creditrice faceva legittimo affidamento, tenuto CP_2 soprattutto conto dell'ingente ammontare del credito azionato.
Ne consegue che l'assunto difensivo come sopra svolto dalla parte appellante risulta apodittico e inidoneo ad escludere una significativa riduzione della capienza patrimoniale del debitore a seguito e per effetto della revocanda donazione.
- Sulla carenza del requisito dell'elemento soggettivo del debitore.
pagina 9 di 13 Con il quarto motivo, gli appellanti e nelle rispettive qualità, Pt_1 Parte_3 asseriscono che non avrebbe agito allo scopo di pregiudicare le Persona_1 ragioni creditorie della società attrice, e ciò ancora una volta in considerazione del residuo patrimonio immobiliare del donante.
Anche il quarto motivo è infondato.
L'art. 2901 c.c., a fini di revocatoria di un atto di disposizione a titolo gratuito, compiuto in epoca successiva al sorgere del credito, richiede unicamente la sussistenza in capo al debitore disponente la c,d, scientia damni, ovverosia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
L'elemento soggettivo è, quindi, integrato dalla semplice conoscenza, intesa anche come agevole conoscibilità, del debitore di arrecare una variazione quali-quantitativa del proprio patrimonio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria di atto a titolo gratuito compiuto successivamente all'insorgere del credito, occorre accertare la mera consapevolezza o conoscibilità in capo al debitore del possibile pregiudizio derivante dall'atto compiuto, precisando, altresì, che tale circostanza può essere dimostrata anche per mezzo di presunzioni (Cass. Civ., n. 17867/2007).
La norma sopra citata, inoltre, non richiede, in casi siffatti, il positivo accertamento dell''elemento soggettivo come sopra delineato in capo anche al terzo beneficiario, il cui atteggiamento psicologico è, per ciò, del tutto ininfluente.
Nel caso specifico, il debitore ha donato la sopra descritta unità Persona_1 abitativa con autorimessa, riducendo sensibilmente la consistenza del proprio patrimonio, ben consapevole non solo dell'obbligazione di garanzia in precedenza volontariamente assunta e mai contestata, ma anche della preannunciata imminente escussione di questa da parte della creditrice.
pagina 10 di 13 Oltretutto, è proprio la peculiare rapida successione temporale caratterizzante l'intimazione di pagamento e la stipulazione dell'atto di liberalità nell'imminenza della preannunciata richiesta monitoria, a costituire un chiaro sintomo della consapevolezza da parte del debitore disponente di arrecare comunque pregiudizio alle ragioni del creditore nei termini in precedenza esplicitati.
- Sull'assenza di consapevolezza da parte dei terzi/cessionari ed errata condanna al pagamento delle spese di lite della sig.ra Parte_1
Con il quinto motivo, l'appellante in proprio impugna il capo di Parte_1 sentenza con cui il Giudice di prime cure l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite, benchè, come esposto, il suo stato psicologico, quale mera donataria, fosse, ai fini che qui interessano, del tutto irrilevante.
Il motivo in esame è infondato.
Ed invero, sebbene la Corte condivida l'allegata irrilevanza dello stato psicologico della donataria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta avverso un atto dispositivo patrimoniale a titolo gratuito, successivo all'insorgenza del credito, occorre, tuttavia, rilevare come, nella fattispecie in commento, la menzionata donataria si sia costituita, in primo grado e nel presente giudizio di appello, congiuntamente al donante debitore e all'erede beneficiario di quest'ultimo, svolgendo, Persona_1 diversamente dall'altra convenuta/appellante deduzioni e allegazioni Parte_2 difensive perfettamente coincidenti e sovrapponibili a quelle del debitore donante, senza, cioè, alcuna significativa distinzione tra le posizioni, sostanziali e processuali, del donante e della donataria, e, soprattutto, rassegnando, nel merito, le medesime conclusioni volte al rigetto dell'azione ex adverso esperita di cui ha contestato la fondatezza.
Ne discendono, quindi, la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnato capo di sentenza recante la condanna di al rimborso delle spese di lite del Parte_1 primo grado di giudizio.
pagina 11 di 13 Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appellata sentenza deve essere parzialmente riformata nei limiti dell'accoglimento dell'appello proposto da Parte_2 anche in punto di spese processuali di primo grado, le quali, nel rapporto processuale intercorso tra l'originaria attrice e la convenuta priva di legittimazione passiva Pt_2
devono essere poste a carico della prima, quantomeno fino alla dichiarazione resa
[...] dalla creditrice di adesione all'eccezione avversaria, confermando, nel resto la pronuncia di primo grado.
Inoltre, tenuto conto del valore della lite, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, gli appellanti e Parte_3 [...] devono essere condannati al loro rimborso in favore dell'appellata, mentre Parte_1 quest'ultima va condannata alla loro rifusione in favore dell'appellante Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento dell'appello proposto da e, quindi, in parziale riforma della Parte_2 sentenza n. 141/2021, resa dal Tribunale di Rimini in data 9.2.2021,
DICHIARA
l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria esperita nei confronti di Parte_2 per difetto di legittimazione passiva.
DICHIARA ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti della creditrice Controparte_2
rappresentata da dell'atto di donazione del 10 ottobre 2013 a rogito
[...] CP_1
Notaio dr. di Rimini, rep. 34308 e racc. 15445, trascritto presso Controparte_4 la Conservatoria di Rimini il 22 ottobre 2013 con formalità registrata al n. 16173 di registro particolare, limitatamente al trasferimento disposto, a favore di
[...]
da a cui, medio tempore, è succeduto, mortis causa, Parte_1 Persona_1
l'erede con beneficio di inventario della sola proprietà pro-indiviso Parte_3 pagina 12 di 13 della quota-parte, pari al 50% dell'immobile meglio descritto in premessa, di spettanza del suddetto donante oggi deceduto.
RIGETTA
l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
CO
rappresentata da al rimborso, in favore di Controparte_2 CP_1 Pt_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €
[...]
3.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CO
e in solido tra loro, al rimborso, in favore di Parte_3 Parte_1 [...]
rappresentata da delle spese del presente grado di giudizio, CP_2 CP_1 liquidate in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, confermando, nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 22 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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