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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3847 del ruolo generale dell'anno 2022
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Massimiliano Cesare e Maria Rosaria Manselli
- appellante
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Luigi Di Corcia
- appellata avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma in data 3 giugno 2022 oggetto
azione ripetizione addizionale accisa conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva avanti al Tribunale di Roma Controparte_1
per ottenere la restituzione – in quanto contraria alla Direttiva Parte_1
2008/118/CE - della addizionale sulla accisa, applicata all'energia elettrica, introdotta dall'allora vigente art. 6 del decreto legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge n. 20 del 1989.
Costituitosi il contraddittorio con il Tribunale di Roma, Parte_1
con l'ordinanza impugnata, disapplicava la richiamata norma interna in quanto contraria alla menzionata Direttiva UE come interpretata dalla Corte di Giustizia, condannando la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro
17.083,58 oltre interessi e compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso la detta ordinanza insorgeva Parte_1
Si costituiva per resistere la Controparte_1
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
L'appello è affidato ai seguenti cinque motivi:
1) si contesta la decisione del Tribunale che ha ritenuto di non sospendere il giudizio in attesa della sentenza della Corte Costituzionale;
2) si lamenta l'erroneità della ordinanza per non aver dichiarato l'inammissibilità o improcedibilità della domanda;
3) si chiede la riforma dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione;
4) si censura il punto in cui il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di difetto di legittimazione dell'appellata e l'insussistenza dei presupposti dell'indebito;
5) si chiede la riforma del punto in cui l'ordinanza ha ritenuto esistente il potere del Giudice Nazionale di disapplicazione “virtuale”.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, venisse rigettata la domanda azionata in primo grado dalla ricorrente, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione della somma corrisposta.
II
I motivi sub 1, 2, 4 e 5 sono infondati.
Può essere utile ricordare che questa Corte ha già deciso le questioni oggetto del presente giudizio.
In particolare, con la sentenza 5209/2024, questa Corte, aveva così osservato:
“Il presente giudizio trae origine dalla tardiva abrogazione (nell'anno 2012), da parte dello Stato italiano, dell'addizionale sull'accisa applicata all'energia elettrica – introdotta dall'art. 6 del decreto legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge n. 20 del 1989 – in quanto contraria alla Direttiva 2008/118/CE.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea del 25 luglio 2018 (Messer France - C-103/17), la Corte di Cassazione ha affermato che l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità, prevista, prima di essere abrogata, non aveva alcuna finalità specifica ed era dunque contraria all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.
La Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria” (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21771).
A seguito di tale sentenza, i soggetti incisi dalla (illegittima) addizionale si sono visti riconoscere
– dalla maggioranza delle pronunce dei giudici ordinari - la restituzione del tributo da parte del fornitore.
La giurisprudenza favorevole ai consumatori finali si è fondata sulla sostanziale (al di là dei sottili distinguo che pure si leggono nelle sentenze di accoglimento) disapplicazione della norma del diritto nazionale, perché contraria alla menzionata Direttiva del 2008, anche nei rapporti tra privati riconoscendo sostanziale efficacia orizzontale alla Direttiva stessa (quando i fornitori ne sostengono invece l'esclusiva efficacia “verticale”, cioè tra cittadino e pubblica amministrazione).
In questo panorama giurisprudenziale si è recentemente inserita un'altra sentenza della Corte di Giustizia UE (11 aprile 2024, C-316/2022).
La Corte dell'Unione ha affermato i seguenti principi:
1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Questa Corte deve quindi verificare, in base alla citata recente sentenza della Corte di giustizia
UE, se i motivi di impugnazione siano, o non siano, fondati e se, quindi, il giudice ordinario nazionale non possa, ovvero possa, condannare il venditore alla restituzione, in favore del consumatore inciso, dell'addizionale sull'accisa ritenuta illegittima.
PRIMO MOTIVO
Concludendo il primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Omissione di pronuncia. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore”) la società appellante deduce che “ non ha fatto altro che uniformarsi alla CP_2 normativa all'epoca vigente, versando le addizionali provinciali all'Erario (o alle Province o ai Comuni) ed esercitando il diritto alla rivalsa (nei termini negoziali sopra chiariti e conformi a loro volta alle previsioni di legge) nei confronti dei propri Consumatori finali, nei cui confronti sono state emesse regolari fatture indicanti la specifica voce di addebito della somma corrispondente alla addizionale provinciale. L'azione di ripetizione di indebito richiede d'altronde che il pagamento sia avvenuto sine causa (ovvero in assenza di un titolo giuridico giustificativo dell'attribuzione patrimoniale), mentre nel caso in esame il pagamento è fondato sul titolo contrattuale conforme ad espresse previsioni di legge sopra descritto, escludendosi così, già in radice, la configurabilità del presupposto su cui si fonda
l'azione di controparte”.
Il motivo è infondato.
In effetti, una volta che un tributo non sia dovuto perché ritenuto illegittimo e il rapporto – come quello di specie – non sia esaurito (pendendo il giudizio), il tributo stesso deve essere restituito al soggetto illegittimamente inciso, come peraltro conferma (v. punto 32) la sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione 11 aprile 2024, C-316/2022 (su cui si tornerà infra).
SECONDO MOTIVO
Con il secondo motivo la società appellante censura “l'ordinanza nella parte in cui reputa illegittima la addizionale accise, in dipendenza dalla natura del tributo e dall'insussistenza dei requisiti richiesti dalla Direttiva comunitaria”.
Anche questo motivo è infondato.
In effetti, secondo il diritto vivente (Cass. Sez. Un. 9 ottobre 2020, n. 21771) la addizionale sull'accisa per cui è causa è illegittima e deve essere restituita al soggetto inciso;
e la Corte di giustizia
- con la richiamata sentenza – ha espressamente affermato che l'addizionale deve essere restituita al consumatore finale.
TERZO MOTIVO
Con il terzo motivo la società appellante censura “l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto di poter procedere alla disapplicazione della normativa interna non conforme alla Direttiva, nel periodo di mancata attuazione della Direttiva da parte del Legislatore (aprile 2010-dicembre 2011), nel presente giudizio tra privati, in contrasto con i principi di diritto dell'Unione”.
Il motivo è infondato.
Come si è appena ricordato, la Corte di giustizia UE ha affermato il principio secondo cui
“L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta
o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Questa Corte deve quindi verificare se, in base alla citata recente sentenza della Corte di giustizia UE, il giudice ordinario nazionale possa – disapplicando quindi la norma interna in un giudizio tra soggetti privati – condannare alla restituzione, in favore del consumatore finale, dell'addizionale sull'accisa ritenuta illegittima.
In proposito, può essere utile ricordare che - come afferma la citata sentenza della Corte di Giustizia – “in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare” (punto 32 della sentenza Corte di Giustizia UE). La Corte di Giustizia – nella citata sentenza - ha affermato che il giudice nazionale può disapplicare la normativa contraria alla Direttiva UE quando “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Ebbene, in relazione alla disparità dei poteri tra le parti del rapporto di fornitura (situazione – come afferma la Corte di Giustizia - che consente al giudice nazionale di disapplicare la direttiva anche in causa tra privati), si è osservato che il fornitore, “agendo da ausiliario nella azione accertativa e riscossiva erariale, appare dotato proprio di quei poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati cui fa riferimento la Corte di giustizia e dovrebbero indurre il giudice nazionale a disapplicare il diritto interno in contrasto con quello unionale”.
Ancora più significativa appare, comunque, l'altra delle situazioni che consentono al giudice nazionale di disapplicare la norma interna anche in cause tra privati, e cioè la situazione che si verifica quando il venditore è soggetto all'autorità o al controllo dello Stato.
Ebbene, questo è ciò che si verifica – nella fattispecie - tra Stato e venditori di energia elettrica.
In proposito, è il caso di accennare all'art. 53 TUA, secondo cui i venditori di energia elettrica
“fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione”. L'Agenzia erariale, peraltro, “ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca”.
Questa disposizione – in tema di controllo – è piuttosto significativa: il potere discrezionale dell'Agenzia delle dogane si spinge sino a valutare l'affidabilità e la solvibilità dei venditori.
E, ovviamente, per esercitare tale (notevole) potere discrezionale (che arriva persino alla valutazione dell'affidabilità, concetto piuttosto ampio, del soggetto privato), l'Agenzia erariale ha la facoltà di esercitare un penetrante controllo, che non può prescindere dall'esame dei bilanci di esercizio (una società si può definire solvibile quando è in grado di finanziarsi con mezzi propri, senza ricorrere all'indebitamento), della professionalità degli amministratori, ecc…
Per i venditori, inoltre, è prevista la partecipazione alla determinazione dell'imposizione, come emerge dall'art. 55, comma 2, TUA (“Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote”).
In questo caso, si può notare come il venditore operi in stretta sinergia con l'Amministrazione finanziaria al fine di stabilire quanto dovuto dai soggetti incisi;
è quindi agevole cogliere come il venditore sia soggetto non solo al controllo ma anche all'autorità dell'Agenzia erariale.
In capo ai fornitori esiste anche un dovere/potere accertativo, come, ad es., nei confronti degli utenti che sottraggono energia elettrica e quindi diminuiscono la base imponibile: “I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati” (art. 55, comma 4, TUA).
Insomma, appare evidente come i venditori, oltre a essere sottoposti ad attenti controlli da parte dello Stato, possiedono poteri, conferiti dalla legge, che esorbitano rispetto ai normali diritti e obblighi che caratterizzano i comuni rapporti interprivati.
La terza situazione - che secondo la Corte di giustizia autorizza il giudice nazionale a Tes disapplicare la norma nazionale anche nelle controversie tra privati invece che rivolgersi allo – è che “il diritto interno disponga diversamente”.
Ora, il diritto interno prevede proprio (si vedrà meglio infra) che il fornitore, se “condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa”, può chiederne il rimborso allo Stato (art. 14 TUA).
La norma, quindi, autorizza il soggetto inciso a chiedere la restituzione del tributo non dovuto non solo allo Stato (art. 16 TUA) ma anche al suo fornitore quando l'imposta sia stata “indebitamente percepita”.
Ebbene, esiste quindi una norma nazionale che autorizza il consumatore a rivolgersi non solo allo Stato ma anche al fornitore tutte le volte che l'imposta in via di rivalsa sia stata percepita indebitamente. Ma se esiste questa facoltà di rivolgersi al fornitore, in capo al soggetto inciso – e non solo verso lo Stato – ciò sta a significare che, per l'ordinamento statale, il soggetto inciso può far valere nei confronti del fornitore tutte le ragioni che rendono indebita la percezione della imposta esercitata in via di rivalsa perchè altrimenti, se si escludesse una qualche ragione di non debenza, l'art. 14 offrirebbe una tutela limitata senza che un limite sia previsto.
In proposito, il diritto vivente – che completa il quadro normativo interno – prevede che “nelle controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte (non identificabile in uno dei soggetti di cui al
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10), il giudice ordinario competente ha sempre il potere "di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo …” (Cass. Sez. Un.
28 gennaio 2011, n. 2064); il che sta a significare che, in base al diritto vivente interno al giudice ordinario è sempre consentito verificare la legittimità della pretesa tributaria.
INTERPRETAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELL'UNIONE
Si è prima accennato alla norma che attribuisce al venditore - che sia stato condannato a restituire al consumatore l'accisa, pagata dal consumatore in bolletta, ma non dovuta – il diritto di ripetere dallo Stato l'accisa riversata al consumatore.
In base all'art. 14, comma 4, del TUA, infatti, “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questa norma, dunque, assicura al venditore il rimborso integrale dell'imposta, da parte dello
Stato. che il venditore stesso ha dovuto restituire all'utente in esito a un giudicato (per una sentenza che condanna l'Erario alla restituzione al venditore di quanto pagato, con gli interessi, in esecuzione del giudicato, si veda Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza 6 maggio 2024, est. Morlini)
Questo meccanismo restitutorio appare ben congegnato dato che prevede che il soggetto inciso possa richiedere la restituzione al venditore il quale, se condannato a restituire l'imposta, una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, ha il diritto di ottenerne la restituzione dall'Amministrazione finanziaria.
Viceversa, se – come pure prevede la citata sentenza della Corte di giustizia UE del 2024 – il soggetto inciso fosse tenuto (salve le eccezioni – dianzi viste – che prevedono la facoltà, per il soggetto inciso, di chiedere il rimborso al venditore) a chiedere il rimborso dell'imposta allo Stato, va ricordato che, in base all'art. 16, comma 2, del TUA, “il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo' essere esercitato”.
Ora, l'imposta è stata pagata dal soggetto inciso, attraverso il pagamento della bolletta, parecchi anni addietro e quindi (salvi i casi – assai improbabili perché richiedevano in capo al consumatore doti divinatorie – in cui i contribuenti abbiano, a suo tempo, presentato tempestivamente istanza di restituzione all'Amministrazione finanziaria), decorsi due anni dal momento in cui la bolletta è stata pagata il rapporto si è esaurito e quindi la sentenza del 2024 della Corte di giustizia UE non si applica.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti” (Cass. Sez. Un. 16 giugno 2014, n. 13676).
Dunque, mentre il venditore è tutelato perché, una volta passata in giudicato la sentenza che lo condanna a restituire al soggetto inciso le accise non dovute, ha il diritto di ripetere dallo Stato quanto ha pagato in forza della sentenza di condanna, il soggetto inciso non può ripetere nulla perché
è decaduto.
In questo quadro, e tenendo a mente il principio espresso dalla sentenza della CGEU – e cioè che non è ammissibile che uno Stato membro possa ottenere di fatto un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione - la corretta esegesi del quadro normativo impone di confermare, sia pure con diversa motivazione, la sentenza impugnata sul punto in questione…….”
III
Questa Corte – come si è riportato sopra – ha dunque optato per una esegesi costituzionalmente conservativa, nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione, dichiarando la ripetibilità dell'addizionale, in quanto contraria alla Direttiva
2008/118/CE, direttamente nei confronti dei fornitori.
Nelle more è intervenuta la recentissima sentenza della Corte
Costituzionale (Corte Cost, 15 aprile 2025, n. 43) che ha operato una scelta ancora più radicale (cui questa Corte era pervenuta in via interpretativa): i Giudici della
Consulta hanno infatti dichiarato contraria all'ordinamento costituzionale l'addizionale sulle accise in questione (sancendo “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 2 febbraio 2007, n. 26”).
In esito a tale sentenza ora non possono più sorgere dubbi sulla possibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una Direttiva Europea: i clienti dei fornitori sono legittimati ad esercitare l'azione di ripetizione dell'addizionale ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dei fornitori stessi (i quali potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato ex art. 14 cit.).
IV
Rimane da esaminare il motivo riguardante il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Anche questo motivo è infondato.
Come infatti osserva il Tribunale, la pec del 22 maggio 2020, con cui la società appellata aveva richiesto la restituzione del tributo, risulta chiara e circostanziata nell'oggetto, nell'importo e nel periodo di riferimento, per cui ad essa deve essere riconosciuta sicura valenza interruttiva della prescrizione.
V
L'indubbia complessità della materia (che ha dato luogo a pronunce discordanti) e il definitivo chiarimento, ad opera della Consulta, intervenuto neppure due mesi addietro, impongono l'integrale compensazione delle spese processuali.
Va comunque dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo alla società appellante, di importo pari al contributo unificato applicato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma in Parte_1
data 3 giugno 2022, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa integralmente le spese del giudizio;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo alla società appellante di importo pari a contributo unificato già applicato.
Roma, li 11 giugno 2025
Il presidente estensore
Silvia Di Matteo