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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 805/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.805/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, vertente
TRA
(Codice Fiscale: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.7.1983, ivi residente in [...]n. 1/B, rappresentato e difeso, dall'Avv. Norma
ME con studio in Perugia (06128) , Via E. Toti, n. 32, ed elettivamente domiciliato presso il difensore
- RICORRENTE –
e
( Codice Fiscale: ) ,nata ad [...], il Controparte_1 C.F._2
20.8.1987, residente in [...] Maggio n. 10 rappresentata e difesa dall'Avv.D'Amato
RA con studio in Perugia Via Settevalli n.556 ed elettivamente domiciliata presso il difensore
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 6 Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 il Sig chiedeva al Tribunale di Spoleto di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Marsciano, in data
16 settembre 2017, trascritto nei registri di Stato civile del predetto Comune, nell'anno 2017, Numero
13, parte II, serie A, con la Sig.ra di nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in Controparte_1 favore della Sig.ra non sussistendone i presupposti;
confermare l'affidamento condiviso del CP_1 figlio minore disporre un collocamento paritario del minore presso ciascun genitore secondo Per_1 le modalità già praticate che descriveva;
disporre un mantenimento in forma diretta del figlio minore da parte di ciascun genitore, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del Per_1
50% cadauno. In via subordinata, qualora fosse emerso in corso di causa una disparità rilevante dei redditi fra i genitori, disporre a carico del padre il versamento di un assegno perequativo di mantenimento in favore del figlio non superiore ad € 150,00 (centocinquanta/00) mensili oltre Per_1 alla compartecipazione al 50% di tutte le altre spese concernenti il figlio minore.
Assumeva che la separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Spoleto con Decreto di
Omologazione cron. 6830/2021 del 30.06.2021, reso nell'ambito del procedimento RG n. 959/2021 e che l'unione non si era più ricostituita;
che la sua situazione reddituale e patrimoniale era rimasta rimasta immutata rispetto al momento della separazione, mentre al contrario quella della era CP_1 mutata in melius in quanto lavorava come amministratore di condomini in proprio e non era più dipendente part-time come all'epoca della separazione.
Il Presidente fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 10 ottobre 2025, concedendo termine per la notifica a parte resistente. Ricorso e pedissequo decreto venivano ritualmente notificati.
La Sig.ra si costituiva in giudizio in data 5 settembre 2025 aderendo alla richiesta di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la ricostruzione dei fatti posta in essere dallo , chiedendo un assegno divorzile di €.100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat;
la conferma dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre del figlio minore non ricorrendo i presupposti per una modifica di tali condizioni, a tutela dell'interesse Per_1 del minore, confermando le modalità di collocamento contenute nel piano genitoriale;
un assegno di mantenimento in favore del minore di €.450,00, rivalutabile annualmente, e, in Persona_2 subordine nel caso di riconoscimento dell'affido condiviso con collocamento paritario, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad €.350,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, sempre pagina 2 di 6 rivalutabile secondo gli indici ISTAT e in ogni caso il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre la condanna del ricorrente al pagamento della somma di €.3.191,55 per la rivalutazione e gli interessi per il contributo al mantenimento del figlio non corrisposti da gennaio 2022 alla data della costituzione in giudizio e di €.709,23, allo stesso titolo, per il suo assegno di mantenimento. Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa. All'udienza del 10 ottobre 2025 le parti concordemente chiedevano un rinvio assumendo di avere trovato un accordo per trasformare il ricorso in consensuale ed il Presidente rinviava all'udienza del 29 ottobre 2025, concedendo alal parti termine per il deposito di note fino al 28 ottobre
2025. In quelal data le parti depositavano le seguenti conclusioni congiunte: “1) Le parti rinunciano all'assegno divorzile. 2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le forme Per_1 dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter c.c., con collocamento paritetico presso ciascun genitore, secondo il seguente calendario articolato su due settimane: - durante la settimana con il week- end di spettanza paterna, si intratterrà con il padre il martedì e il venerdì, pernottando a casa Per_1 dello stesso in entrambi i giorni ed il sabato sempre con pernotto sino alla domenica sera alle ore 19.30;
- durante la settimana con il week-end di spettanza materna, trascorrerà con il padre il martedì, Per_1 il giovedì e il venerdì, tutti i predetti giorni con i pernotti presso la casa paterna. In ogni caso i genitori si concedono reciprocamente la possibilità di concordare la modifica dei giorni di permanenza del minore o la cadenza dei fine settimana in relazione alle prioritarie esigenze di o alle proprie – Per_1 comunicando all'altro genitore le specifiche esigenze con congruo anticipo- nello spirito di una reciproca e fattiva collaborazione per la serenità del figlio. Sempre in virtù del predetto rapporto di collaborazione, in caso di assenza di uno dei due genitori per più giorni, per qualsiasi motivo (lavoro, vacanza o altro), andrà preliminarmente e tempestivamente avvisato l'altro genitore che deciderà se occuparsi personalmente del figlio, ovvero il genitore che si assenta lo lascerà alle cure di persone di sua fiducia (nonne, zie, baby sitter). 3) Il figlio minore manterrà la residenza anagrafica presso la Per_1 casa della madre. 4) I genitori sosterranno personalmente le spese ordinarie afferenti al figlio nei periodi di rispettiva permanenza, secondo la forma del mantenimento diretto. Ognuno dei due coniugi acquisterà ciò di cui necessita il figlio nella quotidianità, a titolo esemplificativo non esaustivo scarpe, abbigliamento, materiale scolastico. Stante le attuali condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, le parti convengono che il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese, un Parte_1 CP_1 assegno perequativo per il figlio di € 200,00 mensili. 5) Le spese straordinarie occorrenti per Per_1 verranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno tra gli stessi essere preventivamente concordate. Le parti intendono precisare che le spese concernenti la mensa scolastica verranno suddivise al 50%; per pagina 3 di 6 quanto, invece, attiene al trasporto scolastico del figlio minore, salvo diverso accordo, ogni genitore vi provvederà autonomamente nei giorni di rispettiva permanenza, così come per i campus estivi/natalizi/pasquali ogni genitore deciderà autonomamente per i giorni di rispettiva spettanza se avvalersi o meno del servizio. Ciascun genitore porterà in detrazione le spese straordinarie intestate al minore nei limiti del pagamento effettuato, all'uopo ogni genitore si impegnerà a fornire all'altro le ricevute in suo possesso relative all'anno precedente. 6) I genitori percepiranno l'assegno unico (o qualsiasi altro tipo di sostegno economico o rimborso alle famiglie inerenti al minore) nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi a curare gli adempimenti necessari alla completa erogazione (aggiornamento ISEE o altro) entro i termini fissati dalla legge. 7) Quanto alle vacanze estive e ai periodi di festività le parti convengono, salvo diverso accordo, che trascorrerà con il padre i seguenti periodi: - quindici giorni anche non Per_1 consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, periodo che comprende i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (per quest'ultimo mese limitatamente ai giorni antecedenti l'inizio della scuola). Per_1 trascorrerà anche con la madre, e con le stesse modalità che precedono, quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno. Il figlio ad anni alterni trascorrerà con il padre: - i giorni del
24 e 25 dicembre secondo i seguenti termini e modalità: dalle ore 10.00 del 24.12 alle ore 16.00 del
25.12; - i giorni del 25 e 26 dicembre nell'anno in cui il figlio trascorrerà con la madre i giorni del 24 e
25 dicembre secondo i seguenti termini e modalità: dalle ore 16.00 del 25.12 alle ore 21.00 del 26.12; - per Capodanno (31.12/1.1) dalle ore 10.00 del 31.12 alle ore 21.00 del 1.1, nell'anno in cui il figlio trascorrerà con la madre il giorno della Befana;
- il giorno della Befana (6.1.) dalle ore 10.00 sino alle
21.00 del giorno successivo, nell'anno in cui il figlio trascorrerà con la madre il giorno di Capodanno;
- il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 sino al giorno successivo alle ore 9.00, nell'anno in cui il figlio trascorrerà Pasquetta con la madre;
- il giorno di Pasquetta dalle ore 9.00, sino al giorno successivo alle ore 10.00 nell'anno in cui il figlio trascorrerà la Pasqua con la madre;
- il giorno di Ferragosto dalle ore
10.00 alle ore 21.00. 8) Quanto agli arretrati Istat sino ad oggi maturati, le parti convengono che il Sig.
verserà alla Sig.ra a saldo di quanto dovuto sino ad oggi l'importo Parte_1 CP_1 omnicomprensivo di € 1.396,09. 9) La Sig.ra ritirerà presso l'abitazione del Sig. i CP_1 Parte_1 mobili della camera ospiti, costituiti da armadio, letto contenitore, due comodini, un comò ed un materasso.
All'uopo il sig. concorderà un appuntamento con la sig.ra per consentirle di Parte_1 CP_1 smontare e ritirare i suddetti beni presso la propria abitazione entro il termine di 30 giorni dalla firma del pagina 4 di 6 presente accordo. Decorso il suddetto termine, senza che venga effettuato il predetto asporto, i mobili si intenderanno come rinunciati dalla Sig.ra 10) Le parti dichiarano che, con la CP_1 regolamentazione contenuta nel presente atto, hanno direttamente definito con reciproca soddisfazione ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione. 11) Ciascuna parte provvederà a sostenere autonomamente le spese di assistenza e rappresentanza in giudizio, spettanti ai rispettivi procuratori, che sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale. 12) Le disposizioni del presente accordo troveranno applicazione a partire dal primo novembre 2025.”
All'udienza del 29 ottobre 2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede. Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n.
2 let. b) della L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da , e così provvede: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_2
e celebrato in Marsciano, in data 16 settembre 2017, trascritto nei registri di Controparte_1
Stato civile del predetto Comune, nell'anno 2017, Numero 13, parte II, serie A;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti, al figlio minore e Persona_2 ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
DICHIARA le spese integralmente compensate tra le parti.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 27.11.2025
Il Presidente
DI IN
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.805/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, vertente
TRA
(Codice Fiscale: nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.7.1983, ivi residente in [...]n. 1/B, rappresentato e difeso, dall'Avv. Norma
ME con studio in Perugia (06128) , Via E. Toti, n. 32, ed elettivamente domiciliato presso il difensore
- RICORRENTE –
e
( Codice Fiscale: ) ,nata ad [...], il Controparte_1 C.F._2
20.8.1987, residente in [...] Maggio n. 10 rappresentata e difesa dall'Avv.D'Amato
RA con studio in Perugia Via Settevalli n.556 ed elettivamente domiciliata presso il difensore
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 6 Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 il Sig chiedeva al Tribunale di Spoleto di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Marsciano, in data
16 settembre 2017, trascritto nei registri di Stato civile del predetto Comune, nell'anno 2017, Numero
13, parte II, serie A, con la Sig.ra di nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in Controparte_1 favore della Sig.ra non sussistendone i presupposti;
confermare l'affidamento condiviso del CP_1 figlio minore disporre un collocamento paritario del minore presso ciascun genitore secondo Per_1 le modalità già praticate che descriveva;
disporre un mantenimento in forma diretta del figlio minore da parte di ciascun genitore, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del Per_1
50% cadauno. In via subordinata, qualora fosse emerso in corso di causa una disparità rilevante dei redditi fra i genitori, disporre a carico del padre il versamento di un assegno perequativo di mantenimento in favore del figlio non superiore ad € 150,00 (centocinquanta/00) mensili oltre Per_1 alla compartecipazione al 50% di tutte le altre spese concernenti il figlio minore.
Assumeva che la separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Spoleto con Decreto di
Omologazione cron. 6830/2021 del 30.06.2021, reso nell'ambito del procedimento RG n. 959/2021 e che l'unione non si era più ricostituita;
che la sua situazione reddituale e patrimoniale era rimasta rimasta immutata rispetto al momento della separazione, mentre al contrario quella della era CP_1 mutata in melius in quanto lavorava come amministratore di condomini in proprio e non era più dipendente part-time come all'epoca della separazione.
Il Presidente fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 10 ottobre 2025, concedendo termine per la notifica a parte resistente. Ricorso e pedissequo decreto venivano ritualmente notificati.
La Sig.ra si costituiva in giudizio in data 5 settembre 2025 aderendo alla richiesta di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la ricostruzione dei fatti posta in essere dallo , chiedendo un assegno divorzile di €.100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat;
la conferma dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre del figlio minore non ricorrendo i presupposti per una modifica di tali condizioni, a tutela dell'interesse Per_1 del minore, confermando le modalità di collocamento contenute nel piano genitoriale;
un assegno di mantenimento in favore del minore di €.450,00, rivalutabile annualmente, e, in Persona_2 subordine nel caso di riconoscimento dell'affido condiviso con collocamento paritario, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad €.350,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, sempre pagina 2 di 6 rivalutabile secondo gli indici ISTAT e in ogni caso il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre la condanna del ricorrente al pagamento della somma di €.3.191,55 per la rivalutazione e gli interessi per il contributo al mantenimento del figlio non corrisposti da gennaio 2022 alla data della costituzione in giudizio e di €.709,23, allo stesso titolo, per il suo assegno di mantenimento. Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa. All'udienza del 10 ottobre 2025 le parti concordemente chiedevano un rinvio assumendo di avere trovato un accordo per trasformare il ricorso in consensuale ed il Presidente rinviava all'udienza del 29 ottobre 2025, concedendo alal parti termine per il deposito di note fino al 28 ottobre
2025. In quelal data le parti depositavano le seguenti conclusioni congiunte: “1) Le parti rinunciano all'assegno divorzile. 2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le forme Per_1 dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337-ter c.c., con collocamento paritetico presso ciascun genitore, secondo il seguente calendario articolato su due settimane: - durante la settimana con il week- end di spettanza paterna, si intratterrà con il padre il martedì e il venerdì, pernottando a casa Per_1 dello stesso in entrambi i giorni ed il sabato sempre con pernotto sino alla domenica sera alle ore 19.30;
- durante la settimana con il week-end di spettanza materna, trascorrerà con il padre il martedì, Per_1 il giovedì e il venerdì, tutti i predetti giorni con i pernotti presso la casa paterna. In ogni caso i genitori si concedono reciprocamente la possibilità di concordare la modifica dei giorni di permanenza del minore o la cadenza dei fine settimana in relazione alle prioritarie esigenze di o alle proprie – Per_1 comunicando all'altro genitore le specifiche esigenze con congruo anticipo- nello spirito di una reciproca e fattiva collaborazione per la serenità del figlio. Sempre in virtù del predetto rapporto di collaborazione, in caso di assenza di uno dei due genitori per più giorni, per qualsiasi motivo (lavoro, vacanza o altro), andrà preliminarmente e tempestivamente avvisato l'altro genitore che deciderà se occuparsi personalmente del figlio, ovvero il genitore che si assenta lo lascerà alle cure di persone di sua fiducia (nonne, zie, baby sitter). 3) Il figlio minore manterrà la residenza anagrafica presso la Per_1 casa della madre. 4) I genitori sosterranno personalmente le spese ordinarie afferenti al figlio nei periodi di rispettiva permanenza, secondo la forma del mantenimento diretto. Ognuno dei due coniugi acquisterà ciò di cui necessita il figlio nella quotidianità, a titolo esemplificativo non esaustivo scarpe, abbigliamento, materiale scolastico. Stante le attuali condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, le parti convengono che il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese, un Parte_1 CP_1 assegno perequativo per il figlio di € 200,00 mensili. 5) Le spese straordinarie occorrenti per Per_1 verranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno tra gli stessi essere preventivamente concordate. Le parti intendono precisare che le spese concernenti la mensa scolastica verranno suddivise al 50%; per pagina 3 di 6 quanto, invece, attiene al trasporto scolastico del figlio minore, salvo diverso accordo, ogni genitore vi provvederà autonomamente nei giorni di rispettiva permanenza, così come per i campus estivi/natalizi/pasquali ogni genitore deciderà autonomamente per i giorni di rispettiva spettanza se avvalersi o meno del servizio. Ciascun genitore porterà in detrazione le spese straordinarie intestate al minore nei limiti del pagamento effettuato, all'uopo ogni genitore si impegnerà a fornire all'altro le ricevute in suo possesso relative all'anno precedente. 6) I genitori percepiranno l'assegno unico (o qualsiasi altro tipo di sostegno economico o rimborso alle famiglie inerenti al minore) nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi a curare gli adempimenti necessari alla completa erogazione (aggiornamento ISEE o altro) entro i termini fissati dalla legge. 7) Quanto alle vacanze estive e ai periodi di festività le parti convengono, salvo diverso accordo, che trascorrerà con il padre i seguenti periodi: - quindici giorni anche non Per_1 consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, periodo che comprende i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (per quest'ultimo mese limitatamente ai giorni antecedenti l'inizio della scuola). Per_1 trascorrerà anche con la madre, e con le stesse modalità che precedono, quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno. Il figlio ad anni alterni trascorrerà con il padre: - i giorni del
24 e 25 dicembre secondo i seguenti termini e modalità: dalle ore 10.00 del 24.12 alle ore 16.00 del
25.12; - i giorni del 25 e 26 dicembre nell'anno in cui il figlio trascorrerà con la madre i giorni del 24 e
25 dicembre secondo i seguenti termini e modalità: dalle ore 16.00 del 25.12 alle ore 21.00 del 26.12; - per Capodanno (31.12/1.1) dalle ore 10.00 del 31.12 alle ore 21.00 del 1.1, nell'anno in cui il figlio trascorrerà con la madre il giorno della Befana;
- il giorno della Befana (6.1.) dalle ore 10.00 sino alle
21.00 del giorno successivo, nell'anno in cui il figlio trascorrerà con la madre il giorno di Capodanno;
- il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 sino al giorno successivo alle ore 9.00, nell'anno in cui il figlio trascorrerà Pasquetta con la madre;
- il giorno di Pasquetta dalle ore 9.00, sino al giorno successivo alle ore 10.00 nell'anno in cui il figlio trascorrerà la Pasqua con la madre;
- il giorno di Ferragosto dalle ore
10.00 alle ore 21.00. 8) Quanto agli arretrati Istat sino ad oggi maturati, le parti convengono che il Sig.
verserà alla Sig.ra a saldo di quanto dovuto sino ad oggi l'importo Parte_1 CP_1 omnicomprensivo di € 1.396,09. 9) La Sig.ra ritirerà presso l'abitazione del Sig. i CP_1 Parte_1 mobili della camera ospiti, costituiti da armadio, letto contenitore, due comodini, un comò ed un materasso.
All'uopo il sig. concorderà un appuntamento con la sig.ra per consentirle di Parte_1 CP_1 smontare e ritirare i suddetti beni presso la propria abitazione entro il termine di 30 giorni dalla firma del pagina 4 di 6 presente accordo. Decorso il suddetto termine, senza che venga effettuato il predetto asporto, i mobili si intenderanno come rinunciati dalla Sig.ra 10) Le parti dichiarano che, con la CP_1 regolamentazione contenuta nel presente atto, hanno direttamente definito con reciproca soddisfazione ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione. 11) Ciascuna parte provvederà a sostenere autonomamente le spese di assistenza e rappresentanza in giudizio, spettanti ai rispettivi procuratori, che sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale. 12) Le disposizioni del presente accordo troveranno applicazione a partire dal primo novembre 2025.”
All'udienza del 29 ottobre 2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede. Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n.
2 let. b) della L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da , e così provvede: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_2
e celebrato in Marsciano, in data 16 settembre 2017, trascritto nei registri di Controparte_1
Stato civile del predetto Comune, nell'anno 2017, Numero 13, parte II, serie A;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti, al figlio minore e Persona_2 ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
DICHIARA le spese integralmente compensate tra le parti.
pagina 5 di 6 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 27.11.2025
Il Presidente
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