Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. VA Rosetti - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27272 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. FILOMENA NUNZIATA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. GIACOMO CAMPANILE e dall'avv. ARTURO,CASOLARO elettivamente domiciliata presso l'avv. GIACOMO CAMPANILE
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di PO.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo che il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso , premesso il matrimonio contratto con la Parte_1 resistente in data 12.12.1992 e che dall'unione erano nate il 3.8.94, estetista, PE
il 15.12.98 e VA il 10.12.2000, nonché premessa la separazione Per_2
personale tra le parti e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente disposta successivamente, chiedeva a questo Tribunale:
“1- dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il sig. nato a [...] il [...] e la sig.ra Parte_1
nata ad [...] il [...], trascritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del Comune di NO al n. 159 serie A parte II;
2- disporre l'invio in copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO per gli adempimenti di legge;
3- confermare l'assegno di mantenimento di € 200,00 per le due figlie
e VA, se le stesse risultano essere ancora inoccupate, e quindi prive di Per_2
un proprio reddito;
4 – nulla disporre in favore della figlia e dell'ex coniuge PE [...]
per essere autonome economicamente;
CP_1
5 - in caso di opposizione condannare la resistente al pagamento delle spese e onorari di avvocato, oltre spese forfettarie a favore dei procuratori costituiti, anticipatari.”
Si costituiva la resistente, che deduceva come in atti, in particolare affermando che il sig. , pur sostenendo di essere privo di Parte_1
reddito, possedeva un cospicuo patrimonio immobiliare, mentre la stessa, nel corso del matrimonio, aveva collaborato senza corrispettivo alla conduzione di società tessili formalmente intestate a lei ma gestite dal marito, trasferendosi poi in affitto con le tre figlie in San Giorgio a Cremano dopo la separazione personale, a causa di vicende familiari di rilievo penale, non potendo seguire corsi di formazione professionale, svolgendo lavori domestici e di badante presso persone anziane, occupazioni che poi non era più riuscita a trovare a causa delle ristrettezze dovute al Covid, costituendo il mantenimento per le figlie l'unica entrata. La resistente inoltre affermava che il suo patrimonio personale era pressoché pari a zero, essendo costituito da un immobile, gravato da mutuo, sito in TO di PO alla via
Giulio Cesare, ed attiguo ad altro immobile di proprietà del sig. e ancora di Pt_1
sua proprietà, alla medesima intestato che era stato venduto all'indomani della
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separazione nell'anno 2009, al fine di fronteggiare le vicende debitorie e le necessità familiari anche riguardo le figlie all'ora minori.
Rappresentava che era intervenuta condanna nei confronti del ricorrente per maltrattamenti in famiglia e stalking e che lo stesso dal 2009 non si era mai interessato alla crescita delle figlie e affermava inoltre che e VA Per_2
avevano completato il ciclo di studi in età adulta, avendo avuto problemi nel percorso scolastico e difficoltà a reperire un'occupazione. Concludeva proponendo domanda riconvenzionale di assegno divorzile per € 500,00 mensili e assegno di mantenimento per la prole pari ad € 500,00 mensili, in particolare chiedendo a questo Tribunale:
“ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per
i motivi sopra esposti;
conseguentemente, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e , celebrato il Parte_1 CP_1
12/12/92 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di NO al
n. 159 serie A parte II, disponendo che una copia dell'emananda sentenza venga trasmessa all'ufficio anagrafe del comune di NO per il relativo adempimento;
conseguentemente ritenere e dichiarare che il Sig. ha la capacità Pt_1
economica necessaria a fronteggiare le spese relative al mantenimento della prole
e a sostenere il versamento di un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge;
In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che la Sig. ha CP_1
conseguito un peggioramento reddituale;
conseguentemente, sempre in via riconvenzionale, concedere un assegno di mantenimento in favore della prole nella somma complessiva di €. 500,00 mensili, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto a partire dalla presente domanda in via riconvenzionale;
e disporre un assegno divorzile in favore della sig. nella misura di €. 500,00 o in quella misura che il CP_1
Giudice riterrà più equa;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.2.22, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente rimetteva le parti innanzi al G.I. Venivano depositate memorie integrative e istruttorie. Disattese le richieste istruttorie, sulle conclusioni
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di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda da intendersi volta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio attesa l'annotazione nella parte II dei registri, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di PO con sentenza n. 9487 pubbl. l'8.8.2016, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 13.7.2010, nel procedimento R.G. n. 10358/2010, parzialmente modificata quanto alle statuizioni accessorie con sentenza della Corte di Appello di
PO n. 2325 pubbl. il 21.5.18, resa nel procedimento R.G. n. 1067/2017, con successiva pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione ( n. 31548/19 resa nel procedimento R.G. n. 19537/2018), e pertanto irrevocabile.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970,
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dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla
L. n. 74 del 1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
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l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi
Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non
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autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del
1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del
11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed
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effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi , espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in
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relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di
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un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva il Collegio che il sig.
sin dal ricorso, ha chiesto che nulla fosse disposto a tale titolo in favore Pt_1 della sig.ra anche attesa l'autosufficienza economica della stessa e il CP_1
perdurante stato di disoccupazione del ricorrente. Valorizzava inoltre che con decreto n. cronol. 3113 del 20.5.2021, reso nel procedimento R.G. n. 2693/2020, il
Tribunale di PO, a parziale modifica di quanto disposto con sentenza della
Corte di Appello di PO, su istanza del ricorrente revocava l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra avendo il sig. cessato la CP_1 Pt_1
propria attività.
In merito alla propria situazione economica, nella propria memoria integrativa, il ricorrente ha tra l'altro affermato: “[…] Attualmente il sig. è Pt_1
ancora senza lavoro, sopravvive e mantiene le due figlie solamente grazie a proventi da rendite di locazione di immobili.
Il reddito, come documentato dalle dichiarazioni Irpef agli atti, è per l'anno 2020 di € 10.374,00; per il 2019 di € 9.338,00 e per l'anno 2018 di € 9.690,00.
Lo stesso è proprietario di un'abitazione in LA alla via Anfiteatro Marmoreo, concessa in locazione per canone di € 850,00, sulla quale è stato acceso un mutuo per € 355.000,00 da pagare con 300 rate, avente scadenza nel 2041, di importo variabile (anno 2022 rata marzo € 1.750,00 mensili vedi piano di ammortamento allegato al mutuo, quindi di gran lunga superiore alla rendita percepita).
Oltretutto si vuole sottolineare che il non potendo più sostenere le rate del Pt_1 mutuo, il pagamento dell'IMU e dell'IRPEF su tale immobile, ha dato, già da vari anni con ultimo rinnovo l'01/11/2021, incarico alla TT HI CY
(vedi atto depositato) di mandato a vendere.
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L'immobile in NO alla via F. Barbato n. 39, invece, è sottoposto ad una procedura di sfratto (vedi ordinanza di convalida di sfratto allegata) nei confronti del conduttore sig. (quindi non percepisce canoni) in quanto Parte_2
verrà adibito a residenza del che fino a qualche mese fa ha Parte_1 vissuto nell'abitazione della madre dalla quale il ricorrente è stato aiutato economicamente anche a pagare le rate del mutuo, che purtroppo è recentemente deceduta. La convivenza di diversi anni con la mamma è risultata una scelta forzata per il (che ha sacrificato indipendenza e privacy) in quanto gli ha Pt_1 permesso di affittare l'abitazione di sua proprietà per poter versare il mantenimento anche alla moglie fino al momento del provvedimento di revoca del
2021.
Attualmente, eliminando l'affitto dell'immobile di LA con il quale non copre nemmeno la rata del mutuo per il pagamento della quale fino ad adesso era stato aiutato dalla madre, le sue uniche rendite, per fortuna sua e delle figlie, sono costituite dai due affitti relativi agli immobili siti in NO (€ 460,00 mensili) ed in
TO di PO (€ 400,00 mensili) sui quali è tenuto comunque a versare l'IMU e
a pagare l'Irpef. Con questi proventi deve mantenere le due giovani figlie alle quali versa € 400,00 mensili. E' palese da quanto innanzi esposto che nessuna pretesa può accampare l'ex moglie per quanto attiene l'assegno di mantenimento non essendo il nelle condizioni economiche di poterlo sostenere. […]” Pt_1
In ordine alla situazione reddituale della sig.ra invece, il ricorrente CP_1
ha affermato, nei propri atti difensivi, che quando la resistente lo aveva lasciato aveva appena 37 anni e aveva avuto dunque tutto il tempo necessario di trovare un lavoro e mantenersi, affermando inoltre: “[…] Sicuramente la stessa svolgerà attività lavorativa in nero e/o comunque con ISEE così basso (per il quale ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio) e con due figlie inoccupate a carico
PERCEPIRÀ IL REDDITO DI CITTADINANZA. Sicuramente la signora percepisce un reddito superiore a quello del […]” Pt_1
Ha poi specificato che la sig.ra aveva sempre svolto l'attività di CP_1 imprenditrice nel settore dell'abbigliamento, e che, avendole versato sino a Maggio
2021 un assegno mensile di € 350,00, la stessa aveva avuto a disposizione il tempo necessario per poter seguire corsi formativi e cercare proficui lavori occupazionali.
Specificava inoltre che nel corso della vita familiare anche la sig. aveva CP_1
acquistato un immobile che aveva poi alienato.
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A sostegno della propria domanda riconvenzionale di assegno divorzile, invece, la resistente, nella propria comparsa di costituzione, in merito alla posizione economica del ricorrente, ha in particolare affermato che lo stesso era stato perlomeno fino all'anno 2020 un imprenditore del settore tessile, con autonoma azienda individuale, e fino all'anno 2009 con aziende sotto forma di accomandita gestite formalmente con la resistente, nonché che il sig. Pt_1
possedeva un cospicuo patrimonio immobiliare, con immobili locati a terze persone, che costituivano la fonte di reddito del sig. Ha affermato inoltre Pt_1
che lo stesso, dopo la separazione, aveva effettuato il rinnovo del passaporto e effettuato viaggi transoceanici.
In merito alla propria situazione reddituale, nei propri atti difensivi, la resistente ha affermato di aver sempre lavorato, senza essere retribuita, al fianco del marito nella conduzione di società tessili formalmente facenti capo alla stessa quale socia accomandataria, ma sostanzialmente gestite dal marito, che aveva costituito un patrimonio immobiliare anche grazie all'apporto da lei fornito, di aver altresì assolto ai compiti domestici occupandosi della cura ed educazione delle figlie all'epoca minori. Ha inoltre specificato di aver dovuto abbandonare la dimora coniugale, nel mese di luglio 2009, a seguito dell'ennesima vessazione e violenza psico-fisica subita ad opera del ricorrente, poi condannato dal Tribunale di PO.
Sempre in ordine alla propria situazione economica, la sig.ra ha CP_1
rappresentato che dopo la separazione era stata costretta a trasferirsi in San Giorgio
a Cremano, in affitto occupandosi delle figlie non potendo, stante le ristrettezze economiche, permettersi di seguire corsi di formazione professionale ai fini lavorativi, né ottenere proficui lavori occupazionali, svolgendo lavori domestici o di badante presso persone anziane.
La resistente ha dedotto di aver sempre lavorato come ausiliare del sig. nel comparto tessile, sebbene risultasse solo formalmente titolare “sulla Pt_1
carta” di società varie, non avendo avuto dopo la separazione mezzi ed opportunità per proseguire nell'attività della società ad ella intestata né la possibilità economica di cessare tale società, continuando a ricevere atti dall' Controparte_2
per il pagamento di oneri societari e ritrovandosi ad essere protestata ed impossibilitata ad aprire un conto ed emettere assegni a causa di assegni bancari che erano nella materiale disponibilità del ricorrente, che si era rifiutato di restituire.
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Ha affermato, inoltre, che dalla fine del rapporto di coniugio le era rimasto solamente un cespite immobiliare sito in TO di PO, gravato da un mutuo ipotecario, venduto dopo aver lasciato la casa coniugale, utilizzando il denaro per estinguere il mutuo, pagare debiti con fornitori che avevano già proposto esecuzione e il resto per fronteggiare le spese occorrenti per il mantenimento proprio e delle figlie minori.
Sulla propria situazione lavorativa, la sig.ra ha affermato di aver CP_1
trovato solamente impieghi quale baby-sitter, badante, colf, pulizia di scale condominiali, non regolarizzati da un punto di vista contributivo e mal remunerati, riscontrando difficoltà nel periodo pandemico, nonché anche a causa delle proprie condizioni di salute, e di aver percepito dal mese di febbraio del 2022 e sino al mese di dicembre 2023 il reddito di cittadinanza, con il quale corrispondeva la somma di € 350,00 mensili come canone di locazione dell'unità immobiliare in cui vive con la prole, venendogli poi negata la misura dell'assegno di inclusione, e sopravvivendo grazie a lavori occasionali, unitamente all'assegno di mantenimento delle figlie pari ad euro 400 mensili.
In ordine alla situazione economica delle parti, in atti risultano tra l'altro visura immobiliare relativa al ricorrente, depositata da parte resistente, nonché i contratti di locazione depositati dal ricorrente relativi agli immobili di sua proprietà. Inoltre, il ricorrente ha depositato dichiarazioni dei redditi, evincendosi dal modello IRPEF 2023, relativo all'anno di imposta 2022, un reddito complessivo pari ad € 3832,00, e un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali pari ad € 11254,00, mentre la resistente ha depositato attestazioni ISEE e, in particolare, dall'attestazione ISEE 2024 risulta una somma dei redditi dei componenti del nucleo familiari pari ad € 12150,00.
Orbene, alla luce di quanto premesso, e considerando quanto dedotto e allegato in atti, questo Collegio ritiene non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile della resistente, per i motivi di cui di seguito.
Quanto alla situazione lavorativa della sig.ra la stessa ha CP_1
sostanzialmente affermato di aver soltanto collaborato, senza essere retribuita, nelle società del marito, fungendo essenzialmente da prestanome, e di non aver avuto alcun ruolo decisionale in tali attività nel corso della vita matrimoniale, laddove il ricorrente ha invece affermato che la stessa aveva svolto l'attività di imprenditrice
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nel settore dell'abbigliamento, pur non contestando specificamente la ricostruzione fornita dalla resistente, in particolare in ordine alle difficoltà avute in seguito alla separazione a causa dei debiti accumulati con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione
e alla difficoltà ad aprire attività o conti correnti.
Al di là delle diverse ricostruzioni delle parti, va in ogni caso evidenziato che, l'attività di collaborazione che la resistente assume aver svolto senza remunerazione ha consentito alla acquisizione di esperienze professionali. A CP_1
ciò va aggiunto che, nonostante la durata dell'unione (circa 17 anni, avendo le parti contratto matrimonio nel 1992, essendo intervenuta la separazione di fatto nel
2009), quando la resistente aveva circa 37 anni, l'età della stessa e l'arco temporale intercorso le avrebbe consentito di ricercare attività lavorativa, tenuto conto che le figlie erano tutte in età scolare. Del resto la stessa ha ammesso lo CP_1
svolgimento di attività lavorativa non contrattualizzata pur rappresentando però di riuscire a trovare solo lavori occasionali mal pagati.
Sul punto va evidenziato che, pur nella consapevolezza delle difficoltà di accesso al mondo del lavoro, non risultano documentate ricerche di attività lavorativa, né è specificato il concreto apporto dato al patrimonio familiare non apparendo peraltro dedotto che i beni immobili del ricorrente siano stati acquistati pendente matrimonio e grazie all'apporto della moglie, ed essendo per contro rappresentato che la stessa pendente matrimonio sia divenuta titolare di immobile.
Il peggioramento della condizioni reddituale del ricorrente risulta invece accertato con il provvedimento con cui in modifica delle statuizioni sulla separazione è stato revocato il contributo al mantenimento previsto per la in CP_1
separazione.
Pur non avendo il ricorrente aggiornato la documentazione reddituale, alla luce del modello Isee (gennaio 2024) peraltro inammissibilmente prodotto dalla resistente solo in sede di scritti conclusionali, conferma l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento divorzile anche in ordine al profilo assistenziale.
Del pari inammissibile la produzione di documentazione medica della resistente che oltre ad essere tardiva non dimostra limitazioni alla capacità lavorativa.
Alla luce, quindi, degli elementi sopra riportati, e considerata comunque l'età della resistente, avente 50 anni al momento della costituzione in giudizio, nonché il lungo tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che, allo stato
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non vi sia prova che la eventuale residuale disparità tra le due posizioni reddituali sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia,
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto di quanto complessivamente dedotto e prodotto dalle parti, non risultano i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
.
Sulle contrapposte domande di mantenimento delle figlie e Per_2
VA, maggiorenni non autosufficienti.
Dall'unione matrimoniale sono nate tre figlie: il 3.8.94, il PE Per_2
15.12.98 e VA il 10.12.2000.
Relativamente alla figlia il ricorrente ha chiesto sin dal ricorso PE
introduttivo nulla disporsi in favore della stessa, attesa la sua autosufficienza economica. Né domanda di contributo al mantenimento per tale figlia risulta formulata dalla resistente la quale, nel chiedere assegno di mantenimento in favore della prole, ha nei propri atti difensivi dedotto unicamente in ordine alle figlie e VA. Per_2
Quanto alle contrapposte domande di contributo al mantenimento delle figlie e VA, maggiorenni, va evidenziato che in virtù dell'art. 337 Per_2 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Nel caso di specie, alla luce delle difese e conclusioni delle parti, non è in discussione la sussistenza dei presupposti per il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre - il quale, sin dal ricorso introduttivo ha chiesto
“confermare l'assegno di mantenimento di € 200,00 per le due figlie e Per_2
VA, se le stesse risultano essere ancora inoccupate, e quindi prive di un proprio reddito;
”.
Controverso appare solo il quantum richiedendo la resistente a tale titolo la somma complessiva di € 500,00 mensili.
Dagli scritti difensivi del ricorrente deve ritenersi che la somma dallo stesso offerta sia da riferirsi a ciascuna figlia atteso la richiesta di “conferma “ dallo stesso
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formulata sul punto, pur con il richiamo ad ipotetica inoccupazione o non autosufficienza economica.
A sostegno della domanda riconvenzionale di contributo al mantenimento per le figlie e VA per € di € 500,00 mensili la ha in particolare Per_2 CP_1 dedotto, tra l'altro, che il ricorrente, a partire dal 2009, non si era mai interessato della crescita delle figlie e che siffatto atteggiamento genitoriale aveva influito negativamente sulla crescita e sviluppo evolutivo della prole, in particolare avendo e VA seri problemi nel percorso formativo scolastico, riuscendo a Per_2
terminare il ciclo di studi in età adulta. Ha dedotto che le figlie non riescono a trovare una qualsivoglia occupazione, nonché che il ricorrente non ha mai versato le spese straordinarie per le stesse, dovendo la figlia VA rinunciare quindi ad un corso di formazione scolastica, per mancanza di provviste economiche, nonostante la richiesta fatta al padre, che si era invece offerto di acquistare un'automobile, rifiutata dalla figlia.
Orbene, tenuto conto dell'età delle figlie e VA alla decisione, Per_2
delle difese delle parti, delle difficoltà di accesso al mondo del lavoro, del fatto che il non ha specificamente contestato le avverse deduzioni, affermando di Pt_1
aver cercato sempre di essere vicino alle figlie sia dal punto di vista affettivo che economico nei limiti delle sue possibilità, appaiono i presupposti per la conferma anche in questa sede del contributo al loro mantenimento previsto già previsto in separazione a carico del padre, provvedendovi la madre in via diretta.
In ordine al quantum considerato il tempo trascorso dalle statuizioni della separazione sul punto, la rivalutazione maturata, va stabilito all'attualità quale contributo paterno al mantenimento delle figlie e VA la complessiva Per_2
somma di € 480,00 mensili da corrispondersi a oltre ulteriore CP_1
rivalutazione annuale automatica secondo indici istat-foi come per legge con decorrenza dal settembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Part protocollo sottoscritto fra magistrati del Tribunale di PO e nel marzo 2018.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come
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innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a ARZANO il 12/12/1992 (atto n. 159, parte II, S. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1992);
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma CP_1
all'attualità di € 480,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Per_2
VA. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat-Foi come per legge con decorrenza settembre 2025;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
nella misura del 50%, a le spese straordinarie per le figlie CP_1
come da protocollo richiamato in parte motiva.
• Rigetta la domanda di assegno di divorzile della resistente e le ulteriori domande;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di ARZANO (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in PO nella camera di consiglio del 20/09/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
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