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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NI NT, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 548/2023 depositato il 03/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06A202484 2022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016
- sul ricorso n. 549/2023 depositato il 03/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Qualitã Società_1 S.p.a. A Socio Unico P.IVA_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06A202485 2022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio Controlli notificava alla società Ricorrente_1 S.P.A. con sede legale in Coccaglio (BS), Indirizzo_1 , l'atto impositivo n. T9H06A202484-2022 (relativo all'anno d'imposta 2016) col quale: accertava ai fini IVA - ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - una maggior imposta sul valore aggiunto dovuta di € 78.138,00; irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva ammontante ad € 87.905,00. Nella medesima epoca l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Controlli notificava alla società Società_1 S.P.A. a
2 Socio Unico, fusa per incorporazione in data 19.12.2018 a Ricorrente_1 S.P.A., l'atto impositivo n. T9H06A202485-2022 (relativo all'anno d'imposta 2016) col quale ed base alle medesime ragioni in diritto rivendicate con il l'anteriore atto accertava ai fini IVA - ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - una maggior imposta sul valore aggiunto dovuta di € 83.036,00; irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad
€ 93.415,00.
La Ricorrente_1 S.p.A., per sé e in qualità di Società che ha fuso per incorporazione la
Società_1 S.p.A. a socio unico rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Velletri - indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1; dal dott. Difensore_3 - posta elettronica certificata
Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 sito in
Roma, Indirizzo_2, Roma, e digitalmente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica di questi ha proposto due distinti ricorsi rubricati con i numeri di RGR 548/23 e
549/23 contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia volti all'impugnazione degli atti notificati - avviso di accertamento impositivo n.
T9H06A202484-2022 e l'avvio di accertamento n. T9H06A202485/2022 relativi entrambi al periodo d'imposta 2016 formulando domanda comune volta a dichiarare per come illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati e per l'effetto disporne l'annullamento, condannando ex artt. 15 del d.lgs. n. 546/92 e 91, comma 1, del c.p.c., l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio, compreso il contributo unificato, diritti e onorari. La ricorrente pone a fondamento della domanda formulata coi prodotti gravami motivi comuni:
1. decadenza dal potere di notifica dell'avviso di accertamento: inapplicabilità della proroga dei termini al caso di specie;
Nullità dell'atto impugnato per motivazione contraddittoria o perplessa: inconciliabilità logica dei titoli della rettifica (il “contributo prezzo” come obbligo di fare, da un lato, e come integrazione del corrispettivo, dall'altro); violazione degli artt. 56 d.P.R. n.
3 633/72 e 7 l. n. 212/00; La nullità dell'avviso impugnato per violazione del principio del contradditorio preventivo. Nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 56 del d.P.R.
n. 633/72, 10-bis della l. n. 212/00 e 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92: la riqualificazione del servizio reso dal Concessionario alla banca richiederebbe l'attivazione del contraddittorio preventivo “rafforzato” e comunque è del tutto sfornita di prova ovvero la prova è palesemente contraddittoria;
Illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato nel merito: gli importi corrisposti da Banca_1 godono del regime di esenzione ex art. 10, n. 9, del d.P.R. n. 633/72 siccome volti a remunerare servizi di intermediazione finanziaria;
sull'errata inclusione degli importi erogati al Concessionario dalla banca nell'ambito di applicazione degli artt. 3 del d.P.R. n. 633/72 e 13 del D.P.R. n. 633/1972 e sull'errata configurazione degli stessi vuoi come corrisposti a fronte di un obbligo di fare del Concessionario, vuoi come integrazione del prezzo dell'auto; in via ulteriormente subordinata: richiesta di disapplicazione delle sanzioni amministrative per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992
e, comunque, violazione degli artt. 6, comma 2 d.lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3 l. n.
212/2000; violazione del legittimo affidamento ex art. 10, comma 1 l. n. 212/2000.
L'Agenzia delle entrate di Brescia si costituiva tempestivamente in entrambi i giudizi domandando, con il favore delle spese, la reiezione dei ricorsi in quanto infondati in fatto ed in diritto dispiegandone i motivi.
Nelle more dei giudizi pendenti, l'Agenzia delle entrate, con memoria ritualmente depositata, ha partecipato dell'intervenuto accordo definitorio tra Banca_1, UL AL
e la Direzione Regionale Lazio con stretta ricaduta sulle cause odiernamente in discussione e per questo motivo, le Parti sono addivenute ad un accordo conciliativo di tipo adesivo, determinando, di fatto, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 48 del
D.lgs. n. 546/92 a fronte della conferma dell'imposta dovuta con la sola rimodulazione delle
4 sanzioni. Riuniti i fascicoli di causa le parti, nel corso dell'udienza svoltasi in presenza, hanno riassunto la vicenda contenziosa insistendo per la delibazione della cessata materia del contendere con la compensazione delle spese di causa e la Corte tratteneva in decisione.
Motivi della decisione
Le parti hanno depositato due distinte proposte siglate il 15 maggio 2025: n. 500084/2025 relativa all'avviso di accertamento T9H06A202484-2022 e la n. 500089/2025 relativa all'avviso di accertamento n. T9H6A202485 – 2022 entrambe congiuntamente sottoscritte con esposti gli importi delle ridotte sanzioni come espressione dell'accordo e per tale motivo, letto l'art. 48 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 la Corte rileva che sussistono i presupposti e le condizioni per ritenere ammissibile ed efficace la definizione delle controversie attraverso la raggiunta conciliazione con conseguente delibazione di cessata materia del contendere introdotta con i ricorsi nn. di RGR 548/23 e 549/23
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere di cui ai ricorsi di cui ai nn. di RGR 548/23 e
549/23 per intervenuta conciliazione avvenuta tra le parti ex art. 48 d.lgs 546/92 e ne compensa le spese.
Brescia 21 luglio 2025 dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
5
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NI NT, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 548/2023 depositato il 03/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06A202484 2022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016
- sul ricorso n. 549/2023 depositato il 03/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa In Qualitã Società_1 S.p.a. A Socio Unico P.IVA_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06A202485 2022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio Controlli notificava alla società Ricorrente_1 S.P.A. con sede legale in Coccaglio (BS), Indirizzo_1 , l'atto impositivo n. T9H06A202484-2022 (relativo all'anno d'imposta 2016) col quale: accertava ai fini IVA - ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - una maggior imposta sul valore aggiunto dovuta di € 78.138,00; irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva ammontante ad € 87.905,00. Nella medesima epoca l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Controlli notificava alla società Società_1 S.P.A. a
2 Socio Unico, fusa per incorporazione in data 19.12.2018 a Ricorrente_1 S.P.A., l'atto impositivo n. T9H06A202485-2022 (relativo all'anno d'imposta 2016) col quale ed base alle medesime ragioni in diritto rivendicate con il l'anteriore atto accertava ai fini IVA - ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 - una maggior imposta sul valore aggiunto dovuta di € 83.036,00; irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad
€ 93.415,00.
La Ricorrente_1 S.p.A., per sé e in qualità di Società che ha fuso per incorporazione la
Società_1 S.p.A. a socio unico rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Velletri - indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1; dal dott. Difensore_3 - posta elettronica certificata
Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 sito in
Roma, Indirizzo_2, Roma, e digitalmente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica di questi ha proposto due distinti ricorsi rubricati con i numeri di RGR 548/23 e
549/23 contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia volti all'impugnazione degli atti notificati - avviso di accertamento impositivo n.
T9H06A202484-2022 e l'avvio di accertamento n. T9H06A202485/2022 relativi entrambi al periodo d'imposta 2016 formulando domanda comune volta a dichiarare per come illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati e per l'effetto disporne l'annullamento, condannando ex artt. 15 del d.lgs. n. 546/92 e 91, comma 1, del c.p.c., l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio, compreso il contributo unificato, diritti e onorari. La ricorrente pone a fondamento della domanda formulata coi prodotti gravami motivi comuni:
1. decadenza dal potere di notifica dell'avviso di accertamento: inapplicabilità della proroga dei termini al caso di specie;
Nullità dell'atto impugnato per motivazione contraddittoria o perplessa: inconciliabilità logica dei titoli della rettifica (il “contributo prezzo” come obbligo di fare, da un lato, e come integrazione del corrispettivo, dall'altro); violazione degli artt. 56 d.P.R. n.
3 633/72 e 7 l. n. 212/00; La nullità dell'avviso impugnato per violazione del principio del contradditorio preventivo. Nullità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 56 del d.P.R.
n. 633/72, 10-bis della l. n. 212/00 e 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92: la riqualificazione del servizio reso dal Concessionario alla banca richiederebbe l'attivazione del contraddittorio preventivo “rafforzato” e comunque è del tutto sfornita di prova ovvero la prova è palesemente contraddittoria;
Illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato nel merito: gli importi corrisposti da Banca_1 godono del regime di esenzione ex art. 10, n. 9, del d.P.R. n. 633/72 siccome volti a remunerare servizi di intermediazione finanziaria;
sull'errata inclusione degli importi erogati al Concessionario dalla banca nell'ambito di applicazione degli artt. 3 del d.P.R. n. 633/72 e 13 del D.P.R. n. 633/1972 e sull'errata configurazione degli stessi vuoi come corrisposti a fronte di un obbligo di fare del Concessionario, vuoi come integrazione del prezzo dell'auto; in via ulteriormente subordinata: richiesta di disapplicazione delle sanzioni amministrative per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992
e, comunque, violazione degli artt. 6, comma 2 d.lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3 l. n.
212/2000; violazione del legittimo affidamento ex art. 10, comma 1 l. n. 212/2000.
L'Agenzia delle entrate di Brescia si costituiva tempestivamente in entrambi i giudizi domandando, con il favore delle spese, la reiezione dei ricorsi in quanto infondati in fatto ed in diritto dispiegandone i motivi.
Nelle more dei giudizi pendenti, l'Agenzia delle entrate, con memoria ritualmente depositata, ha partecipato dell'intervenuto accordo definitorio tra Banca_1, UL AL
e la Direzione Regionale Lazio con stretta ricaduta sulle cause odiernamente in discussione e per questo motivo, le Parti sono addivenute ad un accordo conciliativo di tipo adesivo, determinando, di fatto, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 48 del
D.lgs. n. 546/92 a fronte della conferma dell'imposta dovuta con la sola rimodulazione delle
4 sanzioni. Riuniti i fascicoli di causa le parti, nel corso dell'udienza svoltasi in presenza, hanno riassunto la vicenda contenziosa insistendo per la delibazione della cessata materia del contendere con la compensazione delle spese di causa e la Corte tratteneva in decisione.
Motivi della decisione
Le parti hanno depositato due distinte proposte siglate il 15 maggio 2025: n. 500084/2025 relativa all'avviso di accertamento T9H06A202484-2022 e la n. 500089/2025 relativa all'avviso di accertamento n. T9H6A202485 – 2022 entrambe congiuntamente sottoscritte con esposti gli importi delle ridotte sanzioni come espressione dell'accordo e per tale motivo, letto l'art. 48 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 la Corte rileva che sussistono i presupposti e le condizioni per ritenere ammissibile ed efficace la definizione delle controversie attraverso la raggiunta conciliazione con conseguente delibazione di cessata materia del contendere introdotta con i ricorsi nn. di RGR 548/23 e 549/23
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere di cui ai ricorsi di cui ai nn. di RGR 548/23 e
549/23 per intervenuta conciliazione avvenuta tra le parti ex art. 48 d.lgs 546/92 e ne compensa le spese.
Brescia 21 luglio 2025 dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
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