Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 91
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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    Decadenza dal potere di notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che sussistono i presupposti e le condizioni per ritenere ammissibile ed efficace la definizione delle controversie attraverso la raggiunta conciliazione con conseguente delibazione di cessata materia del contendere.

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    Nullità dell'atto impugnato per motivazione contraddittoria o perplessa

    La Corte rileva che sussistono i presupposti e le condizioni per ritenere ammissibile ed efficace la definizione delle controversie attraverso la raggiunta conciliazione con conseguente delibazione di cessata materia del contendere.

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    Nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che sussistono i presupposti e le condizioni per ritenere ammissibile ed efficace la definizione delle controversie attraverso la raggiunta conciliazione con conseguente delibazione di cessata materia del contendere.

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    Illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato nel merito

    La Corte rileva che sussistono i presupposti e le condizioni per ritenere ammissibile ed efficace la definizione delle controversie attraverso la raggiunta conciliazione con conseguente delibazione di cessata materia del contendere.

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    Disapplicazione delle sanzioni amministrative

    La Corte rileva che sussistono i presupposti e le condizioni per ritenere ammissibile ed efficace la definizione delle controversie attraverso la raggiunta conciliazione con conseguente delibazione di cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 91
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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