Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, si provvede:
quanto a lire 5.250.000.000, relative al 1969, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, intendendosi a tal uopo prorogato il termine di utilizzo della predetta disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
quanto a lire 8.453.600.000 per l'anno 1970, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;
quanto a lire 10.100.000.000 per l'anno 1971, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, si provvede:
quanto a lire 5.250.000.000, relative al 1969, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, intendendosi a tal uopo prorogato il termine di utilizzo della predetta disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
quanto a lire 8.453.600.000 per l'anno 1970, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;
quanto a lire 10.100.000.000 per l'anno 1971, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.