Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 649
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    La doglianza è inammissibile in quanto tardiva, dovendo essere proposta con la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'eccezione è infondata in quanto, dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica dell'intimazione, non è decorso il termine triennale di prescrizione. Inoltre, si rileva la preclusione a far valere fatti estintivi antecedenti alla notifica della cartella, stante l'omessa impugnazione di quest'ultima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 649
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 649
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo