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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249004876168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249004876168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249004876168/000 notificata da ADER il 17.10.2024 e relativa alla cartella di pagamento n. 03420220005387716000 avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2017/2018, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) la prescrizione del credito.
Con memoria depositata il 2.4.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 26.11.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che parte ricorrente non si duole dell'omessa notifica della cartella di pagamento n.
03420220005387716000 (che comunque ADER ha provato essere stata notificata il 18.5.2022, cfr. avviso di ricevimento in fasc. resistente), si osserva che la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto è inammissibile in questa sede siccome tardiva, avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della cartella mentre l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto – fermo restando la preclusione a far valere il fatto estintivo antecedente alla notifica della cartella stante l'omessa impugnazione – dalla notifica di tale atto presupposto (avvenuta, appunto, il 18.5.2022) e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 17.10.2024) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249004876168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249004876168000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249004876168/000 notificata da ADER il 17.10.2024 e relativa alla cartella di pagamento n. 03420220005387716000 avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2017/2018, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) la prescrizione del credito.
Con memoria depositata il 2.4.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 26.11.2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che parte ricorrente non si duole dell'omessa notifica della cartella di pagamento n.
03420220005387716000 (che comunque ADER ha provato essere stata notificata il 18.5.2022, cfr. avviso di ricevimento in fasc. resistente), si osserva che la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto è inammissibile in questa sede siccome tardiva, avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della cartella mentre l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto – fermo restando la preclusione a far valere il fatto estintivo antecedente alla notifica della cartella stante l'omessa impugnazione – dalla notifica di tale atto presupposto (avvenuta, appunto, il 18.5.2022) e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 17.10.2024) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.