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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1362/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, domiciliato in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.: , pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende Email_1
come da mandato in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CF in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Scafati, alla via L. Da Vinci n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lidia Manfredini (CF ) e Antonio C.F._3
CA (CF ) – giusta procura in atti;
pec: C.F._4
e Email_2 Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: accordo aziendale di secondo livello - Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani - Indennità “ticket” dell'importo di €. 4,16 – Sentenza passata in giudicato nei confronti dell'appaltatrice cessante – Passaggio di cantiere ex art. 6 CCNL Fise Assombiente - Estensione degli accordi e del giudicato all'appaltatrice subentrante – Esclusione.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione, all'esito di note conclusive e di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
In breve l'attore ha chiesto: “Dichiarare l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli sez. lavoro n.
3578/2023, in relazione al rapporto di durata costituito dal contratto di lavoro del ricorrente e dalla corrispettiva obbligazione di pagamento del ticket integrativo;
B) per l'effetto condannare la al pagamento Controparte_1
in favore del ricorrente delle differenze di retribuzione nella misura dei ticket integrativi di €. 4,16 maturati per le giornate di lavoro prestate nel periodo dal
01.09.2023 al 31.01.2025, pari alla complessiva somma di € 1.730,56 oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo”; con vittoria di spese.
Il suddetto giudicato è intercorso tra lo stesso attore e la che CP_2
era precedente appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani presso il Comune del Monte di Procida. A causa delle caratteristiche particolari dei luoghi, ove era organizzata la raccolta porta a porta, era intervenuto tra la suddetta e le OO.SS. un accordo aziendale in data 6.2.2013 con CP_2
il quale si stabiliva una particolare indennità giornaliera denominata “ticket integrativo” di 4,16 euro “per i vari disagi riscontrati sul cantiere”.
Era insorta controversia tra il ricorrente e la la quale aveva CP_2
dismesso di onorare il suddetto accordo aziendale da un certo periodo in poi, controversia conclusasi con sentenza della Corte d'Appello di Napoli la quale aveva concluso doversi ritenere “illegittima la disdetta dell'accordo e la riduzione dell'incentivo, con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione di € 4,16 per ogni giornata, prestata nel periodo di lavoro indicato in ricorso, per cui risulta indicata la voce “indennità igiene ambientale” nelle buste paga in atti, anche per il periodo decorrente dal 1 settembre 2018”, nonché condannato la al pagamento delle corrispondenti somme. CP_2
Con la presente azione il ricorrente ritiene estensivamente applicabili alla DM
–società successivamente subentrata nella gestione CP_1
dell'appalto pubblico, nella quale erano confluiti i lavoratori cantierizzati già presso l'appaltatrice uscente in virtù della clausola sociale di cui all'art. 6 CCNL
Fise Assombiente- sia l'accordo aziendale di cui si è detto, sia la cennata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la quale conterrebbe un giudicato applicabile anche al nuovo datore di lavoro “stante l'identità della situazione di fatto e la permanenza delle condizioni già accertate dal precedente giudicato, in relazione a un rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche quale il contratto di lavoro subordinato”.
Il ricorso non può essere accolto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32717 depositata il 24 novembre
2023, intervenendo in tema di efficacia di giudicato esterno riflesso, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… Per spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, quale affermazione obiettiva di verità, è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata – e non è questo il caso – e che, come detto, il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto
a quello in ordine al quale il giudicato interviene. In tale evenienza, infatti, non
è ammissibile che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, possa avvalersene a fondamento della sua pretesa e neppure possa riceverne un pregiudizio (cfr. Cass. 11/06/2019 n. 15599). Deve trattarsi di sentenza che contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento ed essa può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale a condizione che questi sia titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa (cfr. Cass. n.
5411 del 2019). Non è questo il caso dell'interpretazione di clausole di un contratto collettivo o di un accordo aziendale. Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere la possibilità per il giudice di interpretare con efficacia erga omnes il contratto collettivo e gli accordi aziendali. È appena il caso di ricordare che a tal fine l'ordinamento ha apprestato uno specifico strumento che è quello dell'accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c., per quanto riguarda in generale l'interpretazione dei contratti collettivi, cui fa pendant l'art.
64 del d.lgs. n. 165 del 2001 per contratti o accordi collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN. Anche in quel caso, peraltro, l'interpretazione del contratto offerta dalla Cassazione adita per saltum dalle parti per contrastare l'interpretazione data dal giudice di primo grado, è certamente vincolante nel giudizio a quo ma reca solo un vincolo procedurale per tutti gli altri casi. Ed infatti, non è preclusa al giudice di primo grado la possibilità di interpretare diversamente le stesse norme collettive in altro procedimento ma questi è però tenuta a provvedere, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., in modo da consentire alle parti il ricorso immediato in cassazione e la verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita (cfr. Cass. Sez. U, 23/09/2010 n. 20075 e Cass. Sez. Lav. 04/08/2016
n. 16348). …”
Nel caso di specie appare lampante l'autonomia dei rapporti giuridici instaurati dal lavoratore dapprima con la , di poi, con la CP_2 Controparte_3
nonché l'impossibilità di applicare in modo automatico l'accordo aziendale al datore di lavoro che è subentrato nell'appalto e presso cui il lavoratore è stato assunto ex novo in virtù di clausola sociale.
Deve, difatti, rammentarsi che nel caso di “passaggio di cantiere”, il nuovo appaltatore subentrante è tenuto ad applicare il contratto aziendale (o il CCNL di riferimento) e deve assumere il personale dell'appaltatore uscente, a condizione che tale obbligo sia previsto dalla clausola sociale di cui al contratto collettivo applicato e che sussistano i requisiti ivi stabiliti. Il passaggio di cantiere, difatti, non è un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., ma è regolato principalmente dalla contrattazione collettiva. L'azienda subentrante acquisisce (assumendolo ex novo) il personale con le condizioni del contratto collettivo applicato, e i lavoratori devono accettare il passaggio, sottoscrivendo un nuovo accordo con il subentrante.
L'art. 6 CCNL Fise Assombiente, applicato nella specie, al punto 10 recita: “Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue: a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. c), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente c.c.n.l. o da accordi collettivi inerenti l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;
b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale correlata alla produttività in vigore presso
l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'articolo 2, lettera C) del vigente c.c.n.l.; c) i compensi, i trattamenti
e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti (…)”.
Dunque nella procedura del c.d. “passaggio di cantiere sono previste apposite consultazioni tra il nuovo datore di lavoro e le OO.SS.. In tale sede negoziale si discute e si assumono eventuali accordi anche avuto riguardo a trattamenti retributivi stabiliti da previgenti accordi aziendali stipulati dal precedente datore di lavoro. Detti ultimi accordi, infatti, cessano se non fatti oggetto di un nuovo accordo.
Non risulta dalle emergenze processuali che tale tipo di contrattazione sia stata intavolata dalle OO.SS. con la cui l'accordo del 6.2.2023 Controparte_1
concluso con la on può ritenersi dunque applicabile, perché cessato CP_2 per stessa disposizione del CCNL.
Il ricorso è respinto.
Si ritiene di poter compensare le spese processuali attesa la difficoltà interpretativa delle questioni.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore 27.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, domiciliato in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.: , pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende Email_1
come da mandato in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CF in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Scafati, alla via L. Da Vinci n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lidia Manfredini (CF ) e Antonio C.F._3
CA (CF ) – giusta procura in atti;
pec: C.F._4
e Email_2 Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: accordo aziendale di secondo livello - Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani - Indennità “ticket” dell'importo di €. 4,16 – Sentenza passata in giudicato nei confronti dell'appaltatrice cessante – Passaggio di cantiere ex art. 6 CCNL Fise Assombiente - Estensione degli accordi e del giudicato all'appaltatrice subentrante – Esclusione.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione, all'esito di note conclusive e di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
In breve l'attore ha chiesto: “Dichiarare l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli sez. lavoro n.
3578/2023, in relazione al rapporto di durata costituito dal contratto di lavoro del ricorrente e dalla corrispettiva obbligazione di pagamento del ticket integrativo;
B) per l'effetto condannare la al pagamento Controparte_1
in favore del ricorrente delle differenze di retribuzione nella misura dei ticket integrativi di €. 4,16 maturati per le giornate di lavoro prestate nel periodo dal
01.09.2023 al 31.01.2025, pari alla complessiva somma di € 1.730,56 oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo”; con vittoria di spese.
Il suddetto giudicato è intercorso tra lo stesso attore e la che CP_2
era precedente appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani presso il Comune del Monte di Procida. A causa delle caratteristiche particolari dei luoghi, ove era organizzata la raccolta porta a porta, era intervenuto tra la suddetta e le OO.SS. un accordo aziendale in data 6.2.2013 con CP_2
il quale si stabiliva una particolare indennità giornaliera denominata “ticket integrativo” di 4,16 euro “per i vari disagi riscontrati sul cantiere”.
Era insorta controversia tra il ricorrente e la la quale aveva CP_2
dismesso di onorare il suddetto accordo aziendale da un certo periodo in poi, controversia conclusasi con sentenza della Corte d'Appello di Napoli la quale aveva concluso doversi ritenere “illegittima la disdetta dell'accordo e la riduzione dell'incentivo, con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione di € 4,16 per ogni giornata, prestata nel periodo di lavoro indicato in ricorso, per cui risulta indicata la voce “indennità igiene ambientale” nelle buste paga in atti, anche per il periodo decorrente dal 1 settembre 2018”, nonché condannato la al pagamento delle corrispondenti somme. CP_2
Con la presente azione il ricorrente ritiene estensivamente applicabili alla DM
–società successivamente subentrata nella gestione CP_1
dell'appalto pubblico, nella quale erano confluiti i lavoratori cantierizzati già presso l'appaltatrice uscente in virtù della clausola sociale di cui all'art. 6 CCNL
Fise Assombiente- sia l'accordo aziendale di cui si è detto, sia la cennata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la quale conterrebbe un giudicato applicabile anche al nuovo datore di lavoro “stante l'identità della situazione di fatto e la permanenza delle condizioni già accertate dal precedente giudicato, in relazione a un rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche quale il contratto di lavoro subordinato”.
Il ricorso non può essere accolto.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32717 depositata il 24 novembre
2023, intervenendo in tema di efficacia di giudicato esterno riflesso, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… Per spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, quale affermazione obiettiva di verità, è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata – e non è questo il caso – e che, come detto, il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto
a quello in ordine al quale il giudicato interviene. In tale evenienza, infatti, non
è ammissibile che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, possa avvalersene a fondamento della sua pretesa e neppure possa riceverne un pregiudizio (cfr. Cass. 11/06/2019 n. 15599). Deve trattarsi di sentenza che contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento ed essa può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale a condizione che questi sia titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa (cfr. Cass. n.
5411 del 2019). Non è questo il caso dell'interpretazione di clausole di un contratto collettivo o di un accordo aziendale. Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere la possibilità per il giudice di interpretare con efficacia erga omnes il contratto collettivo e gli accordi aziendali. È appena il caso di ricordare che a tal fine l'ordinamento ha apprestato uno specifico strumento che è quello dell'accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c., per quanto riguarda in generale l'interpretazione dei contratti collettivi, cui fa pendant l'art.
64 del d.lgs. n. 165 del 2001 per contratti o accordi collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN. Anche in quel caso, peraltro, l'interpretazione del contratto offerta dalla Cassazione adita per saltum dalle parti per contrastare l'interpretazione data dal giudice di primo grado, è certamente vincolante nel giudizio a quo ma reca solo un vincolo procedurale per tutti gli altri casi. Ed infatti, non è preclusa al giudice di primo grado la possibilità di interpretare diversamente le stesse norme collettive in altro procedimento ma questi è però tenuta a provvedere, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., in modo da consentire alle parti il ricorso immediato in cassazione e la verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita (cfr. Cass. Sez. U, 23/09/2010 n. 20075 e Cass. Sez. Lav. 04/08/2016
n. 16348). …”
Nel caso di specie appare lampante l'autonomia dei rapporti giuridici instaurati dal lavoratore dapprima con la , di poi, con la CP_2 Controparte_3
nonché l'impossibilità di applicare in modo automatico l'accordo aziendale al datore di lavoro che è subentrato nell'appalto e presso cui il lavoratore è stato assunto ex novo in virtù di clausola sociale.
Deve, difatti, rammentarsi che nel caso di “passaggio di cantiere”, il nuovo appaltatore subentrante è tenuto ad applicare il contratto aziendale (o il CCNL di riferimento) e deve assumere il personale dell'appaltatore uscente, a condizione che tale obbligo sia previsto dalla clausola sociale di cui al contratto collettivo applicato e che sussistano i requisiti ivi stabiliti. Il passaggio di cantiere, difatti, non è un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., ma è regolato principalmente dalla contrattazione collettiva. L'azienda subentrante acquisisce (assumendolo ex novo) il personale con le condizioni del contratto collettivo applicato, e i lavoratori devono accettare il passaggio, sottoscrivendo un nuovo accordo con il subentrante.
L'art. 6 CCNL Fise Assombiente, applicato nella specie, al punto 10 recita: “Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue: a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. c), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente c.c.n.l. o da accordi collettivi inerenti l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;
b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale correlata alla produttività in vigore presso
l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'articolo 2, lettera C) del vigente c.c.n.l.; c) i compensi, i trattamenti
e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti (…)”.
Dunque nella procedura del c.d. “passaggio di cantiere sono previste apposite consultazioni tra il nuovo datore di lavoro e le OO.SS.. In tale sede negoziale si discute e si assumono eventuali accordi anche avuto riguardo a trattamenti retributivi stabiliti da previgenti accordi aziendali stipulati dal precedente datore di lavoro. Detti ultimi accordi, infatti, cessano se non fatti oggetto di un nuovo accordo.
Non risulta dalle emergenze processuali che tale tipo di contrattazione sia stata intavolata dalle OO.SS. con la cui l'accordo del 6.2.2023 Controparte_1
concluso con la on può ritenersi dunque applicabile, perché cessato CP_2 per stessa disposizione del CCNL.
Il ricorso è respinto.
Si ritiene di poter compensare le spese processuali attesa la difficoltà interpretativa delle questioni.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore 27.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)