Sentenza 20 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/10/2022, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01616/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2022, proposto da
Avip Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Ipas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato (asseritamente) formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce, Sezione Terza n. 403/2022 dell'11.03.2022 e per la nomina del Commissario ad acta .
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to F. Fusco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con sentenza n. 403 dell'11.03.2022, questo T.A.R., in accoglimento del ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Brindisi sull’istanza presentata in data 2 marzo 2021 di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di settantuno impianti pubblicitari di servizio (nella specie transenne parapedonali) in varie vie del predetto Comune, ha ordinato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, c.p.a., al Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della predetta decisione, pronunciandosi esplicitamente sulla menzionata istanza di autorizzazione del 2 marzo 2021 di parte ricorrente e comunicando la relativa determinazione alla medesima ricorrente, condannando il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ora la Società ricorrente, con ricorso per l’ottemperanza notificato il 30/05/2022 e depositato in giudizio il 06/06/2022, lamenta che, nonostante il passaggio in giudicato e il dispositivo della
sentenza n. 403/2022 di questo Tribunale, il Comune di Brindisi, ad oggi, non ha ancora provveduto
a quanto ordinato nella predetta sentenza, chiedendo di ordinare all’Amministrazione Comunale di Brindisi di dare ottemperanza alla sentenza n. 403 dell’11.03.2022 di questa Sezione, nonchè la nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione Comunale di Brindisi all’obbligo di conformarsi al giudicato.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi.
Nella Camera di Consiglio del 28/09/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza - ritualmente notificato al Comune di Brindisi e depositato in giudizio entro il termine perentorio (dimidiato ex art. 87, terzo comma, del Codice del Processo Amministrativo) di quindici giorni decorrente dalla notificazione del ricorso - deve essere accolto solo parzialmente, nei sensi e nei limiti di seguito indicati, qualificandolo come istanza esecutiva proposta ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a..
Occorre, anzitutto, premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. a), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice Amministrativo passate in giudicato.
Ciò premesso, il Collegio rileva, però, preliminarmente, che, nella specie, da un lato, manca la prova del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, secondo il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a.., e, dall’altro lato (in relazione alla condanna alle spese di lite del giudizio sul silenzio della A.C.), non è decorso il termine di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm. (secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione, debitrice di somme di denaro, non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo, avvenuta, nella specie, in data 18/03/2022), al momento della proposizione del presente ricorso di ottemperanza in data 30/05/2022.
Pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio va correttamente qualificato - d’ufficio - come istanza esecutiva proposta dalla Società ricorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a., statuente che “ il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio (avverso il silenzio rifiuto) o successivamente su istanza della parte interessata ”.
Ciò premesso, il Tribunale rileva che, siccome perdura l’inerzia del Comune di Brindisi, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto solo in parte, qualificando alla stregua di istanza esecutiva proposta ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a..
Pertanto, ex art. 117 terzo comma c.p.a., nomina Commissario ad acta il Prefetto di Brindisi o suo delegato, che nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, provvederà - in sostituzione del Comune di Brindisi - a dare esecuzione in parte qua alla sentenza di questo T.A.R. n. 403/2022, provvedendo con atto espresso e motivato sull’istanza di autorizzazione presentata in via amministrativa dalla Società ricorrente in data 2 marzo 2021.
3. - Le spese della presente fase esecutiva, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Brindisi e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente ex art. 117 terzo comma c.p.a. nei sensi, nei limiti e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro-tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio, ed al Commissario ad acta nominato dal Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO