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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. NT Rizzuti Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 570/2024 R.G.A.C., decisa allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, mediante deposito telematico del dispositivo, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Catanzaro alla Via F.lli Plutino n. 29, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Caliò, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Anselmo Mancuso, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
in persona del Direttore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro presso i cui uffici in Via Gioacchino Da Fiore n. 34 domicilia ope legis;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento dei superiori motivi:
Previa esplicita istanza di esame dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado e previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, di cui si fa espressa istanza […]
Nel merito
1) annullare e riformare integralmente la sentenza impugnata n. 629/2024 emessa dal Tribunale civile di
Cosenza, in composizione monocratica, Dott.ssa Marzia Maffei, in data 14 marzo 2024 e pubblicata in data
15 marzo 2024 non notificata, nella causa civile, in primo grado iscritta al n. 2620/2023;
1 2) accogliere le deduzioni difensive del presente gravame e dichiarare la nullità, inesistenza, illegittimità, infondatezza e inefficacia dell'atto impugnato, l'ordinanza ingiunzione recante protocollo n. 20023/23, e per
l'effetto, annullare il provvedimento oggetto d'impugnazione e tutti gli atti presupposti e consequenziali e dichiarare non fondato il diritto dell'Autorità opposta a procedere coattivamente, altresì accertare e dichiarare non dovute le somme richieste, per tutti i motivi esposti;
il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistario”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respinta l'istanza sospensiva:
- rigettare l'atto di appello proposto - in quanto infondato e/o inammissibile - e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 629/2924 del Tribunale di Cosenza, in quanto pienamente legittima;
- per l'effetto, condannare la controparte al pagamento delle sanzioni irrogate e dei relativi accessori di legge, fino al soddisfo.
Con condanna di controparte alla refusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
FATTO
I. Con sentenza n. 629/2024 resa il 14 marzo 2024 e pubblicata in data 15 marzo 2024, il Tribunale di
Cosenza ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 20023/23 del 4 luglio 2023, notificata il 5 luglio 2023, con la quale l Parte_2
con sede in Cosenza aveva irrogato alla società quale titolare dell'esercizio commerciale Parte_1 denominato “Cristal bar di AM IO, sito in Cirò Marina, Via Libertà n. 21/23, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 20.000,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 7, comma
3 quater del D.L. 13 settembre 2012, n. 152. L'ordinanza ingiunzione veniva emessa sulla scorta del processo verbale di contestazione Cat. 24A/PASI/2018/Prot.mipg24675 alla cui stregua: “il sig. AM
NT ha violato le norme di cui all'art. 7 comma 3 quater Legge/D.Lvo nr./ D.L. 158/2012 in relazione all'art. 1 c. 923 L. 208/15, in quanto, quale titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata metteva a disposizione presso detto esercizio commerciale, apparecchiature Parte_1
che, attraverso la connessione telematica, consentiva agli avventori di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi d qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Il Tribunale ha osservato:
Contr
che la sospensione dell'avviso di accertamento n. MTQ1700110418U emanato dall' di
Catanzaro, con riferimento alla “imposta unica per gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 1 comma 646-lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190” non è rilevante, non trattandosi di atto prodromico all'ordinanza ingiunzione, cui è invece sotteso il verbale d
CP_ contestazione 24A/PASI/2018/Prot.mipg24675;
che l'ordinanza ingiunzione va ritenuta motivata in maniera esauriente anche “per relationem” con riferimento al detto verbale di contestazione;
2 che, nella fattispecie in esame, dal verbale di accertamento dimesso in atti ampiamente corredato di riscontri fotografici, allegati allo stesso – risulta che parte ricorrente metteva a disposizione nel suo esercizio commerciale tre pc non collegati alla rete statale di raccolta del gioco che, attraverso la connessione telematica internet, consentivano ai clienti di accedere a qualsiasi piattaforma e in particolar modo sulla piattaforma di gioco non autorizzata all'esercizio del gioco a distanza, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
che nel caso in esame, “risultando dall'accertamento eseguito dai militari giusta verbale dimesso in atti e facente piena prova fino a querela di falso, che i pc erano collegati a server esterno tramite rete telematica idoneo ad accedere ad accedere ad apposita sezione dei giochi e consentire in
Contr modalità on line l'effettuazione sistematica e costante di alcuni di essi, si deve ritenere che l' abbia fornito la prova della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato ex art. 7, comma 3- quater del Decreto Balduzzi, così come sanzionato dall'art. 1, comma 923 della L. n. 208 del 2015”
(cfr. sentenza, pag. 7);
che, invero, a fronte dell'accertamento, contenuto nell'atto sanzionatorio, del fatto che i pc avessero libero accesso ad internet e consentivano il gioco sulle piattaforme on line, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare il contrario, ovverosia che l'apparecchio non fosse collegato alla rete internet, o vi fosse collegato con limitazione all'accesso alle piattaforme di gioco, o consentisse soltanto vincite non in denaro. Del resto “è la stessa perizia di parte prodotta dal ricorrente, recante esame della cronologia del p.c., ad asseverare plurimi, costanti, accessi a piattaforme di gioco non collegate alla rete statale […]. In assenza di dette prove (avendo parte ricorrente documentato mediante perizia di parte che non vi sia stata concretamente giocata illecita, pur riconoscendo
l'accesso alle piattaforme contestate) l'accertamento contenuto nell'atto sanzionatorio è adeguato
a dar conto degli elementi soggettivi […] ed oggettivi della fattispecie contestata (Cass.
37176/2022), rendendo superfluo l'espletamento della c.t.u. richiesta da parte opponente in ordine alla effettuazione di giocate illegali” (cfr. sentenza, pag. 8);
che, pur nella soccombenza di parte opponente, non vi è luogo a pronunciare condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'amministrazione resistente costituitasi in giudizio avvalendosi di un funzionario amministrativo appositamente delegato.
II. Con ricorso presentato, telematicamente, il 13 aprile 2024, la in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore AM NT, ha interposto appello avverso suddetta sentenza, per i motivi che si esamineranno.
Con decreto del 17 aprile 2024, il Presidente della Seconda Sezione Civile ha fissato l'udienza del 10 luglio
2024 per la discussione in camera di consiglio.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato
3 in fatto e in diritto, con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza di data 15 luglio 2024, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta d'inibitoria, rinviando per la discussione e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte, viste le note, ha deciso la causa mediante deposito telematico del dispositivo.
DIRITTO
1. In via preliminare, va qui evidenziata la irrilevanza della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro in data 18 aprile 2024, con cui sono dichiarati nulli gli avvisi di accertamento n.
Contr MTQ1700110418U e n. MTQ180010763U emanati dall' di Catanzaro, con riferimento alla “imposta unica per gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 1 comma 646-lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190”, non trattandosi di atti prodromici all'ordinanza ingiunzione, cui è invece sotteso il verbale di contestazione Cat. 24A/PASI/2018/Prot.mipg24675.
2. Con un unico articolato motivo di gravame, così rubricato: “Valutazione erronea, insufficiente e/o contraddittoria delle domande svolte dall'attrice, dei fatti di causa delle prove e delle risultanze istruttorie”, la società svolge plurime censure, sintetizzabili come segue. Parte_1
2.1. In primo luogo censura la sentenza nella parte in cui vi si afferma che “il divieto stabilito dall'art. 7, comma 3-quater della Legge Balduzzi, volutamente privo di specifica definizione del significato da attribuire al termine “apparecchiature”, deve interpretarsi in senso estensivo e cioè riferito a qualsiasi apparecchiatura (inclusi i personal computer a navigazione libera) che consenta in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica. Il termine apparecchio è stato, dunque, volutamente utilizzato in senso ampio dal Legislatore per farvi rientrare qualsiasi dispositivo videoterminale dotato di tasti o di tastiera periferica (ad esempio, i cd. TOTEM oppure i PC) che renda possibile l'interazione da remoto con il giocatore”.
Obietta l'appellante che, così argomentando, il Tribunale avrebbe ripreso fedelmente l'interpretazione estensiva posta in essere dalla resistente oltretutto in contrasto con la stessa circolare da essa stessa emanata,
“circolare di ADM prot. n. 19453 del 06.03.2014” che prevede le caratteristiche che devono avere gli apparecchi – una struttura dotata di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart card che abilita al gioco e l'introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata – tutte caratteristiche assenti nei p.c. sequestrati. D'altro canto, l'assunto del Tribunale, secondo cui la legge punirebbe “la semplice messa a disposizione”, a prescindere dal fatto dell'effettività o meno, e della sussistenza o meno delle giocate, che risulterebbero quindi irrilevanti, “si pone in aperto contrasto con l'art. 3 legge n. 689/81, che richiede l'elemento psicologico del “dolo” o quantomeno della “colpa” affinché possa irrogarsi la sanzione” (cfr. ricorso in appello, pag. 14). Vero è, piuttosto, prosegue l'appellante, che la condotta costitutiva della fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 7 cit. è rappresentata dalla messa a
4 disposizione di una apparecchiatura che per le proprie caratteristiche intrinseche sia di per sé idonea a consentire ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on-line e non dalla condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio che ometta di impedire al cliente di utilizzare un p.c. a navigazione libera per giocare su di una piattaforma on-line, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di merito e dalla giurisprudenza di legittimità penale.
2.2 In secondo luogo adduce che il giudice di prime cure non avrebbe compreso la differenza tra il “semplice accesso alla piattaforma di gioco”, così come riportato fotograficamente nel verbale di accertamento della
Questura, richiamato in sentenza, ed invece la giocata sulla piattaforma dei siti di gioco, che necessita invece per il giocatore di essere titolare di un conto di gioco ed essere dotato di un apparecchio che abbia le caratteristiche tecniche per poter effettuare la giocata, caratteristiche tecniche che sono quelle riportate nella
“circolare di ADM prot. n. 19453 del 06.03.2014”, di cui si è sopradetto, “tutte caratteristiche assenti nei pc sequestrati” (cfr. ricorso in appello, pag. 18). Ebbene, a dire dell'appellante “il giudice di prime cure ha fatto Contr un copia incolla della comparsa costitutiva e degli atti depositati da , senza comprendere il fatto, che la
Contr difesa operata dagli stessi ha avuto quale unico motivo quello della semplice messa a disposizione, proprio perché non esiste in atti la prova di nessuna giocata, poiché nessuna giocatavi è mai stata. Né i verbali della Questura che lo stesso giudice richiama in sentenza “fino a querela di falso” danno prova delle giocate ma provano solo ed esclusivamente la connessione ad una piattaforma di gioco circostanza questa peraltro riportata nella stessa perizia di parte depositata dalla dal perito , come Pt_1 Persona_1
evidenziato in sentenza, che riporta esso stesso le singole connessioni alle piattaforme di gioco evidenziando
Contr che non vi è stata alcuna giocata, circostanza questa confermata dalla stessa perizia di parte di redatta dalla e per cui i oggi sono costretti a difendersi con una interpretazione estensiva della Pt_4 CP_1
norma “messa a disposizione” poiché non vi è stata nessuna giocata dai pc. Il giudice di prime cure dimostra quindi di non avere contezza di quella che la semplice commessione ad una piattaforma di gioco, che può' essere effettuata da qualsiasi pc a navigazione libera, e la giocata su siti illegali che necessita di apparecchiature dotate di determinate caratteristiche tecniche, quelle riportate dalla stessa CP_4
non presenti sui pc sequestrati” (cfr. ricorso in appello, pag. 18).
[...]
2.3. Infine, adduce che, al contrario di quanto infondatamente affermato dal Tribunale, l'istruttoria di causa ha dato piena conferma dei fatti addotti dalla Parte_1
3. L'appello è infondato in tutti i profili in cui si articola.
Giova rammentare che con l'ordinanza ingiunzione opposta è stata comminata alla Parte_3
quale titolare dell'esercizio commerciale sito in Cirò Marina alla Via Libertà n. 21/23, la Parte_1
sanzione amministrativa di Euro 20.000,00 oltre le spese di notifica pari ad Euro 9,45, per la violazione dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012 (c.d. Decreto Balduzzi).
Occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 – convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.
189 – recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
5 tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, contiene, all'art. 7, diverse disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica.
Il comma 3-quater dell'art. 7, inserito in sede di conversione in legge, dispone che previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita di denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità>>.
Il Giudice di primo grado ha correttamente osservato che il precetto trova la sua sanzione nell'art. 1, comma
923 della L. n. 208 del 2015, che prescrive: lettera b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del D.L.
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
– area monopoli, territorialmente competente;
per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio>>.
Come autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quella di cui all'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 2012, è “una disposizione il cui scopo è quello di limitare l'accesso al gioco e che riguarda espressamente le piattaforme fornite da soggetti provvisti della concessione per il gioco online, quindi di un'attività lecita, escludendo che soggetti autorizzati o non all'esercizio di giochi a distanza possano mettere a disposizione dei clienti dette apparecchiature nei pubblici esercizi. La clausola di salvaguardia di cui al primo periodo è invece riferita, in generale, all'illecita attività di offerta di giochi con vincita in denaro” (cfr. Cass. pen., 1 ottobre 2013, n. 40624).
Ora il Giudice di primo grado ha ritenuto che il termine “apparecchiature” deve interpretarsi in senso estensivo e cioè riferito a qualsiasi apparecchiatura (inclusi i personal computer a navigazione libera) che consenta in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica. Se e in quanto un gestore mette a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, tali apparecchiature che consentono – anche solo astrattamente – ai clienti di accedere alle piattaforme di gioco on-line, allora tale condotta illecita è sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 923 della L. n. 208 del 2015.
Si tratta di conclusione corretta poiché coerente con la lettera e con la ratio dell'art. 7 del D.L. n. 158/2012.
6 Ed invero, l'art. 7 detta una serie di disposizioni il cui scopo è l'adozione di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia: in quest'ottica si colloca il divieto di messa a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on line.
La genericità del termine “apparecchiature”, chiarisce la volontà del legislatore di impedire indistintamente la messa a disposizione anche di personal computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano, in autonomia, raggiungere un sito di gioco on line, adoperando credenziali personali.
Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, l'interpretazione estensiva della norma in questione trova conforto proprio nella citata circolare dell' (prot. n. 19453 del 6 marzo Controparte_1
2014), ove le apparecchiature sono descritte come apparecchi terminali connessi ad internet o funzionanti tramite intranet con collegamenti che abilitano una navigazione a circuito chiuso. La circolare precisa che tali apparecchiature sono costituite per lo più dai totem, ma non esclude che si diano altre apparecchiature per mezzo delle quali si possa giocare on-line.
Può dunque ritenersi che l'art. 7, comma 3- quater, assolve la funzione di norma di chiusura che, al fine di tutelare la salute soprattutto dei soggetti minori e di evitare che il divieto di gioco illecito possa essere aggirato, consente di punire, la messa a disposizione di qualsiasi strumento dotato di collegamento telematico che anche solo potenzialmente sia idoneo al collegamento ai siti di gioco online.
In ordine al profilo dell'onere della prova, è noto che con l'opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente, con la conseguenza che spetta all'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico di quest'ultimo i fatti estintivi (Cass. civ., 16 marzo 2001, n. 3837; Cass. civ.,14 aprile 1999, n. 3741).
Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha opportunamente valorizzato il processo verbale di contestazione
Cat. 24A/PASI/2018/Prot.mipg24675 della Questura di Crotone, alla cui stregua: “il sig. AM NT ha violato le norme di cui all'art. 7 comma 3 quater Legge/D.Lvo nr./ D.L. 158/2012 in relazione all'art. 1
c. 923 L. 208/15, in quanto, quale titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata metteva a disposizione presso detto esercizio commerciale, apparecchiature Parte_1
che, attraverso la connessione telematica, consentiva agli avventori di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
Nello specifico n. 3 postazioni internet complete, composte da n. 3 case, n. 3 monitor LCD, n. 3 tastiere e
n. 3 mouse”. Violazione accertata nel corso di un controllo effettuato presso il suddetto esercizio pubblico in data 6 luglio 2018.
7 Circa l'efficacia probatoria del verbale in parola è sufficiente rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle appreso de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cass. civ., 20 luglio 2004, n. 13449; Cass. civ., 25 giugno 2003, n. 10128). Più in dettaglio, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi, acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. civ., 25 luglio 2019, n. 20146; Cass. civ., 5 ottobre
2018, n. 24461).
Nel caso di specie i verbalizzanti hanno accertato la presenza di n. 3 postazioni internet complete, composte da n. 3 case, n. 3 monitor LCD, n. 3 tastiere e n. 3 mouse, che, attraverso la connessione telematica, consentivano agli avventori di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
Dal corredo fotografico allegato al verbale di contestazione si evince, inequivocabilmente, che, al momento dell'accesso gli apparecchi videoterminali in questione, consentivano di giocare su piattaforme di gioco quale “bet 365”, “enjoybet”, “betaland”; inoltre, nel locale vi era la presenza di palinsesti cartacei che danno la possibilità di valutare e scegliere la scommessa, e monitor che riportavano gli eventi su cui scommettere.
Ed ancora, dalla perizia tecnica predisposta da si evince che, dall'analisi condotta sulla memoria di Pt_4 archiviazione di massa rinvenuta all'interno dei 3 personal computer, è stato possibile rilevare la presenza di plurimi softwere che permettono il collegamento a network per giochi da casinò on line ed in particolare al gioco del poker;
l'analisi ha consentito altresì di rilevare accessi a siti internet inerenti il gioco a distanza
(on line), quali “goldbet”, “bet365”, “enjoybet”, “betaland”, “casinocom.”, “starvegas”, siti che permettono,
8 previa registrazione ed apertura di un conto di gioco, di scommettere su eventi sportivi ippici, eventi simulati
(virtuali), giochi da casinò, poker, skill games e bingo on line.
Dall'esame degli apparecchi videoterminali sono stati accertati plurimi accessi ai sopradetti siti on line: così, a titolo meramente esemplificativo, il sito internet goldbet.it “risulta acceduto (al netto dell'eventuale cancellazione della cronologia dei broswer) dal giorno 24/08/2016 al giorno 05/07/2018 […]. Il sito https://www.bet365.it risulta acceduto (al netto dell'eventuale cancellazione della cronologia dei broswer) dal giorno 13/12/2016 al giorno 06/07/2018 […]. Il softwere “Goldbet power” è stato utilizzato dal giorno
23/11/2014 al 11/08/2015” (cfr. perizia SOGEI).
Si tratta, dunque, di apparecchi idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincita in denaro, a distanza, in modalità on line.
Si tratta di fatti accertati direttamente dai verbalizzanti. Essendo sul punto il verbale assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., è evidente che la contestazione del relativo contenuto si sarebbe dovuta proporre con le forme della querela di falso, nella specie non disposta.
L'appello è, dunque, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo applicando lo scaglione tariffario del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, corrispondente alla somma ingiunta, valori minimi, per tutte le fasi.
La richiesta di parte appellata di condanna di controparte alle spese anche del giudizio di primo grado è inammissibile, giacché essa avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la pronuncia di non luogo a provvedere adottata dal Tribunale di Cosenza sul presupposto che, allorquando, come nel caso in ispecie,
l'Amministrazione resistente sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario amministrativo appositamente delegato non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota.
6. Stante il tenore della decisione (rigetto dell'impugnazione), deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
con ricorso presentato, telematicamente, il 13 aprile 2024, e avverso la sentenza n. 629/2024
[...]
del Tribunale di Cosenza, resa il 14 marzo 2024 e pubblicata in data 15 marzo 2024, non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata;
9 - condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_1
delle spese di lite del grado che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...]
generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, se dovuto.
Cosi deciso il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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