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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9526/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
CO IN UD
ND MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9526/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Villanuova sul Clisi Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. TORCHIANI ELENA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Villanuova sul Clisi Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. TORCHIANI ELENA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“che la a, fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi e all'esito negativo del tentativo Parte_3 di conciliazione, voglia pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale alla moglie;
1 3) il sig. si impegna sin d'ora a corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie la somma di € Pt_1
700,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 30 (Trenta) di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra Parte_2
[...]
4) gli arredi e i corredi della casa coniugale vengono divisi dai coniugi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 3.5.1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villanuova sul Clisi (BS) al n. 8, parte II, serie C, anno 2012, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il giorno 8.10.2004, il 21.10.1995, e il 06.03.1994, tutti Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
IA HE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
CO IN UD
ND MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9526/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Villanuova sul Clisi Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. TORCHIANI ELENA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Villanuova sul Clisi Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. TORCHIANI ELENA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“che la a, fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi e all'esito negativo del tentativo Parte_3 di conciliazione, voglia pronunciare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale alla moglie;
1 3) il sig. si impegna sin d'ora a corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie la somma di € Pt_1
700,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 30 (Trenta) di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra Parte_2
[...]
4) gli arredi e i corredi della casa coniugale vengono divisi dai coniugi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 3.5.1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villanuova sul Clisi (BS) al n. 8, parte II, serie C, anno 2012, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il giorno 8.10.2004, il 21.10.1995, e il 06.03.1994, tutti Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
IA HE
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