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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2781 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
IT (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1
in Via Medici N.189 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. PAPPALARDO ALFIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha proposto ricorso avverso le comunicazioni dell' , Parte_1 CP_1
prot. n. 196270 e n. 196266 del 2 maggio 2019, notificate il 17 luglio 2019, con le quali l' ha richiesto la restituzione di somme erogate a titolo di indennità di CP_2 disoccupazione agricola per gli anni 2005 e 2006, rispettivamente pari a €2.657,60
e €1.716,48. L' ha motivato tali richieste sulla base di un presunto indebito CP_1
derivante dall'asserita attività autonoma svolta dal ricorrente in quegli anni.
Il ricorrente contesta la legittimità delle richieste dell' , sostenendo che: CP_1
1. Non è stato emesso alcun formale provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per gli anni in questione.
2. La mera titolarità di una partita IVA e la conduzione di un piccolo allevamento di caprini per uso familiare non configurano un'attività autonoma prevalente tale da escludere il diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola.
3. Le comunicazioni dell' sono state emesse oltre il termine decennale CP_1
di prescrizione.
Motivi della decisione
L' , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, risultando contumace. CP_1
Secondo consolidata giurisprudenza, la contumacia della parte convenuta può costituire elemento di valutazione nel quadro probatorio, in quanto l'assenza di contestazione può essere interpretata come acquiescenza alle pretese attoree.
Tuttavia, la contumacia non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda. In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che "la contumacia del convenuto non comporta di per sé l'accoglimento della domanda attorea, dovendo il giudice comunque valutare la fondatezza della pretesa avanzata" (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3601/2006).
L' ha proceduto alla richiesta di restituzione delle somme senza aver CP_1
previamente emesso un formale provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per gli anni 2005 e 2006. Secondo consolidata giurisprudenza,
l'ente previdenziale, prima di procedere al recupero di somme erogate, deve adottare un provvedimento motivato che disconosca il rapporto di lavoro o la prestazione erogata, al fine di garantire il diritto di difesa del destinatario. In mancanza di tale provvedimento, le richieste di restituzione risultano illegittime.
La mera titolarità di una partita IVA o la conduzione di un piccolo allevamento per uso familiare non costituiscono, di per sé, attività autonome incompatibili con la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola. È necessario valutare se l'attività autonoma sia prevalente rispetto a quella di lavoro dipendente. Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato che l'attività agricola dipendente era prevalente sia in termini di giornate lavorative che di reddito percepito.
Le richieste di restituzione dell' sono state notificate nel luglio 2019, oltre CP_1
dieci anni dopo l'erogazione delle indennità relative agli anni 2005 e 2006. Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il diritto dell' al recupero delle somme indebitamente CP_1 erogate si prescrive in dieci anni. Pertanto, le pretese dell' risultano CP_1
prescritte.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale accoglie il ricorso del sig.
e, per l'effetto: Parte_1
1. Dichiara l'illegittimità delle richieste di restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2005 e 2006.
2. Ordina all' la restituzione delle somme eventualmente già trattenute CP_1
in esecuzione delle suddette richieste.
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali,. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
Dichiara la contumacia dell' CP_1
Accoglie il ricorso proposto dal sig. . Parte_1
Dichiara l'illegittimità delle richieste di restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2005 e 2006.
Ordina all' la restituzione delle somme eventualmente già trattenute CP_1
in esecuzione delle suddette richieste.
In considerazione del valore della causa pari a euro €4.374,08 e della materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese come segue: euro €225,00 per la fase di studio, euro €150,00 per la fase introduttiva,euro €400,00 per la fase decisoria. Oltre a spese generali
(15%), IVA (22%) e CPA (4%), con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Patti 05/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo