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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13765/2023 RG fissata all'udienza del 10.6.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ALBIONE Parte_1
VITO ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TAFURO MAURIZIO
[...]
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della origine professionale della tecnopatia denunciata (spondilodiscopatie del tratto lombare).
In particolare ha fatto presente che:
- ha già ottenuto dall' il riconoscimento di invalidità nella misura del 13% per l'infortunio sul CP_1
lavoro n. 505478586 occorsogli in data 11.08.2008;
- Egli ha iniziato a lavorare nel settore edile nel 1988, come apprendista fino ai primi mesi del 1992 e, successivamente, dal marzo 1992 all'ottobre 1994, come operaio per conto terzi;
- Dall'aprile 1997 a tutt'oggi lavora come titolare artigiano di una impresa edile, che si occupa prevalentemente di pavimentazioni interne ed esterne, di intonaci e di ristrutturazioni con abbattimento e rifacimento di murature;
- - Il ricorrente lavora 5/6 giorni alla settimana mediamente 8/10 ore al giorno, svolgendo mansioni che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti costituiti dalle confezioni di piastrelle, dai secchi di colla e dai sacchi di cemento, dalle lastre di marmo per la copertura di scale e di imbotti e
1 soglie del peso variabile, dai 20-25 kg delle confezioni e sacchi ai 30-40-50 kg delle soglie e lastre di marmo;
- La costante esposizione a fattori di rischio specifici, infatti, ha prodotto, col tempo, l'insorgere della tecnopatia denunciata con domanda del 24.06.2022 (all. 5) assistito anche dal TO
[...]
; Controparte_2
- Avverso il provvedimento di rigetto della stessa (all. 6), ha presentato opposizione ex art. 104 T.U.
(D.P.R. n. 1124/1965) allegando certificato medico del dott. del 10.11.2022, Persona_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata con postumi invalidanti nella misura del 10% (all. 7);
- Anche tale opposizione è stata respinta, a seguito di collegiale medica, con nota del 18.01.2023 (all. 8).
L' si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato integralmente CP_1 riportandosi alle note mediche redatte in data 09.09.2024 dal Dott. Persona_2
(allegate alla memoria di costituzione).
In data 10.10.24 il giudice, con ordinanza disponeva consulenza tecnica al fine di valutare la sussistenza, o meno, del nesso causale e/o concausale tra tecnopatia denunciata e mansioni svolte tenuto conto della documentazione in atti e l'eventuale percentuale di danno indennizzabile da . CP_1
Nel merito, il ricorso è infondato.
In primo luogo, va precisato che – secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass.
6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
2 Inoltre (cfr. Cass. 20510/2015), va ribadito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che CP_1 la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia”.
Nel merito, il CTU con analisi esauriente ed esaustiva non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di legge al fine dell'attribuzione della prestazione richiesta. In particolare, ha fatto presente che per quanto attiene la problematica vertebrale possiamo innanzitutto affermare che il periziando sulla base dei riscontri strumentali, come già accennato, presenta alterazioni su base degenerativa da spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con discopatie multiple e radicolopatia cervicale e lombare, a cui si associano gli esiti di frattura del femore sin trattata chirurgicamente in conseguenza di un infortunio sul lavoro con gonartrosi associata per cui gli sono già stati riconosciuti dei postumi invalidanti del 13%.. In relazione alla specifica attività lavorativa svolta dal ricorrente ha precisato che in caso di ipersollecitazioni distrettuali ripetitive, reiterate e con sovraccarichi funzionali sarebbe logico attendersi, secondo quanto riportato in letteratura ed in relazione a correlazioni di tipo funzionale e biomeccanico, un'evoluzione di problematiche professionali «tipiche» a carico del rachide lombare, ma non a carico di altri distretti.
In sostanza si evidenzia la presenza di un quadro di artrosi cervicale e lombare con discopatie multiple, situazione che depone quindi per alterazioni artrosiche polidistrettuali legate ad una costituzionalità più che a fattori di sovraccarico funzionale/lavorativo dove ci si attenderebbe una localizzazione “specifica” della patologia a livello del distretto maggiormente interessato dalle sollecitazioni e non il citato quadro polidistrettuale.
In conclusione egli ha escluso il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata in quanto il quadro morboso valutato nella sua globalità riconduce più ad un quadro di generica sofferenza della colonna vertebrale su base disco-artrosica che ad una causa e/o concausa legata all'attività lavorativa, in cui in caso di sovraccarico funzionale ci si attenderebbe una localizzazione “specifica” distrettuale della sofferenza discale e non un quadro polidistrettuale.
3 Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (cfr. Cass. 12703/2015).
In definitiva, dalla lettura dell'elaborato si può evincere come l'esclusione del nesso causale della patologia sia stata ravvisata dalla circostanza che quest'ultima interessa non solo la zona che ci si attenderebbe secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quella del rachide lombare) ma tutta la colonna (cervicale e lombare), evidenziando così una generica sofferenza della colonna vertebrale e dunque una patologia di origine polidistrettuale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio e di ctu vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13765/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese processuali e di ctu irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_1
Lecce, 10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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