TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1884/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31.5.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ippedico Michele, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Ruvo di Puglia al C.so Carafa, 45, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tamborra Antonio, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Terlizzi alla Via N. Quercia n. 58, è elettivamente domiciliata;
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 14.6.2003 in Ruvo di Controparte_1
Puglia (atto n. 50, parte II, serie A, anno 2003).
Con decreto del 4.6.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11.10.2024, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori domande proposte dal con il ricorso introduttivo. Pt_1
All'udienza del 15.1.2025 le parti, presenti personalmente, hanno chiesto un rinvio al fine di tentare una definizione conciliativa della controversia e, alla successiva udienza del 5.3.2025, con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 4.3.2025, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni di divorzio, come da convenzione sottoscritta il 27.2.2025 e depositata telematicamente il 4.3.2025.
Ciò posto, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'accordo di separazione del 4.5.2023, raggiunto in seguito alla negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. in data 5.5.2023 e tenuto conto che non vi è stata eccezione in ordine all'eventuale interruzione della separazione.
Quanto alle ulteriori domande, con le note del 4.3.2025 depositate in sostituzione dell'udienza del
5.5.2025, le parti si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 27.2.2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore Per_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
31.5.2024 da nei confronti di garantito l'intervento in causa Parte_1 Controparte_1 del P.M., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ruvo di
Puglia in data 14.6.2003 da e alle condizioni concordate con Parte_1 Controparte_1 convenzione sottoscritta dalle parti il 27.2.2025 e depositata telematicamente il 4.3.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31.5.2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ippedico Michele, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Ruvo di Puglia al C.so Carafa, 45, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tamborra Antonio, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Terlizzi alla Via N. Quercia n. 58, è elettivamente domiciliata;
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 14.6.2003 in Ruvo di Controparte_1
Puglia (atto n. 50, parte II, serie A, anno 2003).
Con decreto del 4.6.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11.10.2024, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma concludendo per il rigetto delle ulteriori domande proposte dal con il ricorso introduttivo. Pt_1
All'udienza del 15.1.2025 le parti, presenti personalmente, hanno chiesto un rinvio al fine di tentare una definizione conciliativa della controversia e, alla successiva udienza del 5.3.2025, con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 4.3.2025, hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni di divorzio, come da convenzione sottoscritta il 27.2.2025 e depositata telematicamente il 4.3.2025.
Ciò posto, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'accordo di separazione del 4.5.2023, raggiunto in seguito alla negoziazione assistita, autorizzato dal P.M. in data 5.5.2023 e tenuto conto che non vi è stata eccezione in ordine all'eventuale interruzione della separazione.
Quanto alle ulteriori domande, con le note del 4.3.2025 depositate in sostituzione dell'udienza del
5.5.2025, le parti si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 27.2.2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della minore Per_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
31.5.2024 da nei confronti di garantito l'intervento in causa Parte_1 Controparte_1 del P.M., così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ruvo di
Puglia in data 14.6.2003 da e alle condizioni concordate con Parte_1 Controparte_1 convenzione sottoscritta dalle parti il 27.2.2025 e depositata telematicamente il 4.3.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 3.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli