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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 11.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 598/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Giorgio Conti
contro
:
Controparte_1
Avv. Alberto Musi
Fatti di causa
Il dott. dottore commercialista, propose ricorso per decreto ingiuntivo europeo avanti Parte_1 al Tribunale di Parma per il pagamento di € 33.976,80, oltre oneri di legge, a titolo di compenso professionale per l'opera svolta a favore di A seguito dell'opposizione da Controparte_1 quest'ultimo proposta, il ricorrente lo convenne in giudizio avanti al medesimo Tribunale per sentirlo condannare al pagamento dell'indicato importo.
Si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inosservanza del termine a comparire CP_1
e, nel merito, contestando la domanda attorea;
in via riconvenzionale, chiese la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 198.000 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di errore professionale dal medesimo commesso.
La causa fu istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di CTU.
All'esito dell'istruttoria, il giudice, con ordinanza in data 1.12.2020, invitò le parti ad esperire la pagina 1 di 6 procedura di mediazione e rinviò la causa all'udienza del 28.9.2021.
La mediazione fu introdotta ritualmente da parte attrice la quale, al termine, depositò la relativa documentazione, comprensiva del verbale degli incontri e dell'esito negativo della procedura.
Indi, le parti precisarono le conclusioni ed il giudice concesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1134/2022, il Tribunale di Parma, conformandosi alla pronuncia di legittimità n.
8473/2019, dichiarò l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice, nonché delle domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta, stante la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente al procedimento di mediazione delegata.
Il Tribunale compensò poi le spese di lite e pose quelle di CTU a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
Avverso la sentenza ha proposto appello cui ha resistito chiedendone il rigetto e Pt_1 CP_1
proponendo appello incidentale.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e posto la causa in decisione.
Ragioni della decisione
appellante principale, censura la sentenza affermando che il caso di specie differisce da quello Pt_1 oggetto della pronuncia di legittimità richiamata nella motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice, le parti dell'odierno giudizio parteciparono personalmente alla procedura di mediazione e tale circostanza risulta dal verbale dell'incontro del
23.3.2021.
Insiste dunque per la fondatezza delle proprie ragioni di merito che ripropone nell'atto di appello. In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non decidere la causa nel merito, accertato che la condizione di procedibilità costituita dall'esperimento del procedimento di mediazione delegata sia stata soddisfatta, chiede di disporre la rimessione della causa al Tribunale.
Con l'appello incidentale, chiede, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che CP_1
sia condannato al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio. Pt_1
Ripropone l'eccezione di nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini di legge e le difese di merito e conclude chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e di rigettarlo perché infondato e di condannare l'appellante al pagamento della somma “ritenuta di giustizia”. In subordine, qualora la Corte non decidesse la causa nel merito, ritenendo il procedimento di mediazione delegato non consono alle condizioni di procedibilità, chiede di disporre la rimessione della causa al Tribunale di Parma.
***
La Corte ritiene infondati sia l'appello principale che quello incidentale, talché la sentenza deve essere pagina 2 di 6 confermata, pur se con integrazione della motivazione.
Il Tribunale di Parma ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice e di quelle riconvenzionali spiegate da parte convenuta, in ragione della mancata partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione delegata correttamente osservando che al primo incontro, tenutosi il
22.1.2021, entrambe le parti si erano fatte rappresentare da soggetti terzi in forza, per ognuna di esse, di procura speciale sostanziale e, tuttavia, quella rilasciata da depositata in atti, era una mera Pt_1 scrittura privata firmata dalla sola parte e non aveva, quindi i requisiti dell'atto pubblico, mentre non aveva neppure depositato la procura cui si faceva riferimento nel verbale dell'incontro CP_1 davanti al mediatore “di talché non ha assolto all'onere di provare il rispetto della condizione di procedibilità della domanda costituita dall'espletamento della mediazione avuto riguardo al profilo della presenza al primo incontro nei termini e nelle modalità anzidette”..
In conformità all'orientamento della Suprema Corte espresso nella pronuncia n. 8473/2019, secondo cui l'onere di dar corso alla mediazione della parte debba ritenersi adempiuto quando “le parti assistite dai difensori, siano comparse personalmente davanti al mediatore, potendosi farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione purché dotato di apposita procura sostanziale”, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'onere di presenziare al primo incontro di mediazione, gravante su entrambe le parti, non può ritenersi assolto dalla presenza all'incontro davanti al Mediatore, attestata nel verbale del 22.1.2021, dei soli rispettivi legali, in quanto gli stessi erano sprovvisti dei necessari poteri sostanziali, in quanto la procura rilasciata da agli avv.ti Conti e Cerbino è priva di qualsivoglia Pt_1 autentica (del difensore o di un pubblico ufficiale) e nemmeno l'ha depositata. Né può CP_1
ritenersi valida, ai fini che interessano, la procura rilasciata da al difensore a margine della CP_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado nella quale gli conferì la facoltà “di disporre del diritto di contesa”. La parte, infatti, può farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere al difensore con la stessa procura rilasciatagli a rappresentarla e difenderla nella lite e da quest'ultimo autenticata, in quanto il potere di autentica dell'avvocato è limitato alla sola sottoscrizione apposta dal proprio assistito in calce al mandato alla lite.
Correttamente, dunque, la sentenza afferma che le parti non conferirono ai rispettivi difensori una valida procura sostanziale che li autorizzasse a partecipare al primo incontro davanti al mediatore, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Si osserva come tale principio, posto a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, non è
pagina 3 di 6 nemmeno oggetto di censura, così come risulta incontestato che la procura a farsi rappresentare in sede di mediazione depositata in atti da relativa al procedimento di mediazione, sia una mera Pt_1
scrittura privata la cui sottoscrizione non è autenticata e che non abbia depositato alcuna CP_1
procura.
L'appellante principale, piuttosto, contesta al giudice di aver limitato la propria indagine unicamente al verbale del primo incontro di mediazione, occorso il 22.1.2021, ove le parti non erano presenti personalmente, ignorando invece il verbale del successivo incontro 23.3.2021, ove risulta attestata la presenza tanto degli avvocati, quanto delle parti.
Il caso di specie, pertanto, secondo differisce dal precedente esaminato dalla Suprema Corte dal Pt_1 momento che in quest'ultimo la procedura di mediazione si era conclusa senza che le parti fossero mai comparse dinanzi al mediatore, mentre nel caso de quo le parti, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice, parteciparono personalmente alla procedura di mediazione al secondo incontro, tenutosi il 23.3.2021.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto perciò tenere conto anche della condotta successiva delle parti che comunque, presenziando al secondo incontro, avrebbero così ratificato la propria volontà, già espressa nel primo incontro dai propri difensori, di proseguire nella mediazione.
Ebbene, è vero che il Tribunale non ha espressamente esaminato il secondo incontro svoltosi il
23.3.2021, ma ciò, in ogni caso, non riverbera alcun effetto rispetto alla pronuncia che, comunque, è corretta per le ragioni che si vanno ad indicare.
Da quanto emerge dalla disamina dei verbali di mediazione agli atti è che, una volta introdotta su ordine del giudice la mediazione, si tennero tre incontri presso l'Organismo di Parma. CP_2
In occasione del primo, tenutosi il 22.1.2021, il mediatore avv. Paolo Lanutti attestò la presenza dei soli difensori “in rappresentanza” delle parti per poi procedere alle incombenze di cui all'art. 8 comma 6,
d.lgs. n. 28/2010. I legali, in assenza delle parti ed in rappresentanza delle medesime dichiararono di voler aderire alla procedura e concordarono con il mediatore un rinvio “al fine di consentire la partecipazione personale di entrambe le parti anche in videoconferenza”.
Si diede perciò seguito ad un secondo incontro – inizialmente fissato per il 22.2.2021 e poi differito al
23.3.2021 – cui effettivamente presenziarono sia i difensori che, in via telematica, le parti personalmente, nel quale il mediatore si riservò di formulare una proposta conciliativa, disponendo il rinvio della procedura alla data del 21.4.2021.
Tale terzo ed ultimo incontro si tenne nuovamente in assenza delle parti e nel medesimo l'avv. Conti confermò l'adesione della parte alla proposta conciliativa formulata dal mediatore, mentre l'avv. Pt_1
Musi per la parte ne manifestò il rifiuto. Il mediatore redasse il verbale di mancato accordo CP_1
pagina 4 di 6 che poi parte attrice depositò in giudizio, congiuntamente alla restante documentazione, per dare atto dell'esito negativo della procedura.
Ebbene, come anticipato, è vero che nella motivazione della sentenza il giudice non fa espressa menzione degli incontri successivi al primo innanzi all'organismo di mediazione e, in particolare, a quello del 23.3.2021, ove effettivamente le parti parteciparono personalmente in videoconferenza;
tuttavia, la tesi dell'appellante, secondo cui il primo giudice abbia valutato, ai fini della condizione di procedibilità, il solo svolgimento del primo incontro va respinta, dato che, richiamando la normativa di riferimento e la pronuncia della Suprema Corte, il primo giudice ha comunque correttamente indicato i criteri per valutare l'avveramento o meno della condizione di procedibilità.
La censurata carenza motivazionale, in ogni caso, viene qui colmata osservando che dai verbali emerge che le parti presenziarono personalmente innanzi all'organismo di mediazione solamente nel secondo incontro del 23.3.2021 dal cui verbale risulta che il mediatore, dato atto della presenza dei difensori e delle parti personalmente, si limitò a comunicare la propria intenzione di procedere alla formulazione di una proposta conciliativa ex art. 11 d.lgs. n. 28/2010 ed a rinviare al successivo incontro, senza minimamente dare corso ai doverosi incombenti che il mediatore deve svolgere al primo incontro, come prescritti dall'art. 8 comma 6 del d.lgs. cit. e, in special modo, a dare atto della manifestazione di volontà resa dalle parti in ordine all'adesione alla procedura di mediazione previa illustrazione, da parte sua, della funzione e modalità di svolgimento della mediazione e delle implicazioni della proposta.
È poi del tutto infondato – e non ancor prima apodittico – l'argomento svolto dall'appellante secondo cui le parti, in tale secondo incontro, avrebbero ratificato quanto espresso dai loro difensori in occasione del primo incontro, non risultando nel verbale alcuna loro dichiarazione e, dunque, alcuna manifestazione di volontà di “sanare” la loro mancata partecipazione personale al primo incontro.
Peraltro, nemmeno si riterrebbe possibile, data la specificità e finalità degli incombenti prescritti per il primo incontro, pena lo svuotamento di ogni utilità dell'istituto della mediazione delegata, una ratifica della parte non comparsa personalmente al primo incontro dell'operato svolto da un terzo che non la rappresentava ritualmente.
Dunque, al primo incontro, il mediatore espletò gli incombenti prescritti dall'art. 8 ora citato, ma inutilmente, dato che le parti non erano presenti personalmente e non erano ritualmente rappresentate dai loro difensori ed al secondo incontro il mediatore non espletò tali, imprescindibili, incombenti alla presenza personale delle parti delle quali, come detto, non risulta verbalizzata alcuna dichiarazione.
Nessuno dei due incontri, dunque, si svolse ritualmente né soddisfa la condizione di procedibilità.
Da ultimo, le parti non furono presenti personalmente neppure al terzo ed ultimo incontro, ragione per cui anche la volontà rispetto alla proposta conciliativa formulata dal mediatore fu espressa dai soli pagina 5 di 6 difensori ed è pertanto da considerarsi tamquam non esset, non essendo gli stessi muniti dei necessari poteri per manifestare la volontà delle parti.
Sebbene il giudice nella motivazione faccia espressa menzione solamente del primo incontro del
22.1.2021, omettendo di dare conto anche dei due successivi incontri che seguirono, alla luce della disamina effettuata in questa sede e per le ragioni tutte sopra evidenziate, non può comunque ritenersi ritualmente esperita la procedura di mediazione per assenza delle parti, condividendosi il principio posto alla base dell'impugnata decisione.
La domanda proposta dall'attore, come quella riconvenzionale di parte convenuta, dunque, sono improcedibili, come correttamente affermato nell'impugnata sentenza, non essendosi realizzata la condizione di procedibilità della mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
In conclusione, entrambi gli appelli sono infondati e la decisione del Tribunale di Parma deve essere confermata.
Ogni altra questione è assorbita.
Non v'è luogo alla rimessione della causa in primo grado, come richiesto da entrambe le parti, non rientrando la fattispecie in una della ipotesi, tassative, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
La reciproca soccombenza autorizza ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da alla sentenza emessa dal Tribunale di Parma Parte_1
n. 1134/2022 e quello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 8.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 11.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 598/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Giorgio Conti
contro
:
Controparte_1
Avv. Alberto Musi
Fatti di causa
Il dott. dottore commercialista, propose ricorso per decreto ingiuntivo europeo avanti Parte_1 al Tribunale di Parma per il pagamento di € 33.976,80, oltre oneri di legge, a titolo di compenso professionale per l'opera svolta a favore di A seguito dell'opposizione da Controparte_1 quest'ultimo proposta, il ricorrente lo convenne in giudizio avanti al medesimo Tribunale per sentirlo condannare al pagamento dell'indicato importo.
Si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inosservanza del termine a comparire CP_1
e, nel merito, contestando la domanda attorea;
in via riconvenzionale, chiese la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 198.000 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di errore professionale dal medesimo commesso.
La causa fu istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di CTU.
All'esito dell'istruttoria, il giudice, con ordinanza in data 1.12.2020, invitò le parti ad esperire la pagina 1 di 6 procedura di mediazione e rinviò la causa all'udienza del 28.9.2021.
La mediazione fu introdotta ritualmente da parte attrice la quale, al termine, depositò la relativa documentazione, comprensiva del verbale degli incontri e dell'esito negativo della procedura.
Indi, le parti precisarono le conclusioni ed il giudice concesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1134/2022, il Tribunale di Parma, conformandosi alla pronuncia di legittimità n.
8473/2019, dichiarò l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice, nonché delle domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta, stante la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente al procedimento di mediazione delegata.
Il Tribunale compensò poi le spese di lite e pose quelle di CTU a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
Avverso la sentenza ha proposto appello cui ha resistito chiedendone il rigetto e Pt_1 CP_1
proponendo appello incidentale.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e posto la causa in decisione.
Ragioni della decisione
appellante principale, censura la sentenza affermando che il caso di specie differisce da quello Pt_1 oggetto della pronuncia di legittimità richiamata nella motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice, le parti dell'odierno giudizio parteciparono personalmente alla procedura di mediazione e tale circostanza risulta dal verbale dell'incontro del
23.3.2021.
Insiste dunque per la fondatezza delle proprie ragioni di merito che ripropone nell'atto di appello. In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non decidere la causa nel merito, accertato che la condizione di procedibilità costituita dall'esperimento del procedimento di mediazione delegata sia stata soddisfatta, chiede di disporre la rimessione della causa al Tribunale.
Con l'appello incidentale, chiede, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che CP_1
sia condannato al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio. Pt_1
Ripropone l'eccezione di nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini di legge e le difese di merito e conclude chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e di rigettarlo perché infondato e di condannare l'appellante al pagamento della somma “ritenuta di giustizia”. In subordine, qualora la Corte non decidesse la causa nel merito, ritenendo il procedimento di mediazione delegato non consono alle condizioni di procedibilità, chiede di disporre la rimessione della causa al Tribunale di Parma.
***
La Corte ritiene infondati sia l'appello principale che quello incidentale, talché la sentenza deve essere pagina 2 di 6 confermata, pur se con integrazione della motivazione.
Il Tribunale di Parma ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice e di quelle riconvenzionali spiegate da parte convenuta, in ragione della mancata partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione delegata correttamente osservando che al primo incontro, tenutosi il
22.1.2021, entrambe le parti si erano fatte rappresentare da soggetti terzi in forza, per ognuna di esse, di procura speciale sostanziale e, tuttavia, quella rilasciata da depositata in atti, era una mera Pt_1 scrittura privata firmata dalla sola parte e non aveva, quindi i requisiti dell'atto pubblico, mentre non aveva neppure depositato la procura cui si faceva riferimento nel verbale dell'incontro CP_1 davanti al mediatore “di talché non ha assolto all'onere di provare il rispetto della condizione di procedibilità della domanda costituita dall'espletamento della mediazione avuto riguardo al profilo della presenza al primo incontro nei termini e nelle modalità anzidette”..
In conformità all'orientamento della Suprema Corte espresso nella pronuncia n. 8473/2019, secondo cui l'onere di dar corso alla mediazione della parte debba ritenersi adempiuto quando “le parti assistite dai difensori, siano comparse personalmente davanti al mediatore, potendosi farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione purché dotato di apposita procura sostanziale”, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'onere di presenziare al primo incontro di mediazione, gravante su entrambe le parti, non può ritenersi assolto dalla presenza all'incontro davanti al Mediatore, attestata nel verbale del 22.1.2021, dei soli rispettivi legali, in quanto gli stessi erano sprovvisti dei necessari poteri sostanziali, in quanto la procura rilasciata da agli avv.ti Conti e Cerbino è priva di qualsivoglia Pt_1 autentica (del difensore o di un pubblico ufficiale) e nemmeno l'ha depositata. Né può CP_1
ritenersi valida, ai fini che interessano, la procura rilasciata da al difensore a margine della CP_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado nella quale gli conferì la facoltà “di disporre del diritto di contesa”. La parte, infatti, può farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere al difensore con la stessa procura rilasciatagli a rappresentarla e difenderla nella lite e da quest'ultimo autenticata, in quanto il potere di autentica dell'avvocato è limitato alla sola sottoscrizione apposta dal proprio assistito in calce al mandato alla lite.
Correttamente, dunque, la sentenza afferma che le parti non conferirono ai rispettivi difensori una valida procura sostanziale che li autorizzasse a partecipare al primo incontro davanti al mediatore, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Si osserva come tale principio, posto a fondamento della motivazione della sentenza impugnata, non è
pagina 3 di 6 nemmeno oggetto di censura, così come risulta incontestato che la procura a farsi rappresentare in sede di mediazione depositata in atti da relativa al procedimento di mediazione, sia una mera Pt_1
scrittura privata la cui sottoscrizione non è autenticata e che non abbia depositato alcuna CP_1
procura.
L'appellante principale, piuttosto, contesta al giudice di aver limitato la propria indagine unicamente al verbale del primo incontro di mediazione, occorso il 22.1.2021, ove le parti non erano presenti personalmente, ignorando invece il verbale del successivo incontro 23.3.2021, ove risulta attestata la presenza tanto degli avvocati, quanto delle parti.
Il caso di specie, pertanto, secondo differisce dal precedente esaminato dalla Suprema Corte dal Pt_1 momento che in quest'ultimo la procedura di mediazione si era conclusa senza che le parti fossero mai comparse dinanzi al mediatore, mentre nel caso de quo le parti, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice, parteciparono personalmente alla procedura di mediazione al secondo incontro, tenutosi il 23.3.2021.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto perciò tenere conto anche della condotta successiva delle parti che comunque, presenziando al secondo incontro, avrebbero così ratificato la propria volontà, già espressa nel primo incontro dai propri difensori, di proseguire nella mediazione.
Ebbene, è vero che il Tribunale non ha espressamente esaminato il secondo incontro svoltosi il
23.3.2021, ma ciò, in ogni caso, non riverbera alcun effetto rispetto alla pronuncia che, comunque, è corretta per le ragioni che si vanno ad indicare.
Da quanto emerge dalla disamina dei verbali di mediazione agli atti è che, una volta introdotta su ordine del giudice la mediazione, si tennero tre incontri presso l'Organismo di Parma. CP_2
In occasione del primo, tenutosi il 22.1.2021, il mediatore avv. Paolo Lanutti attestò la presenza dei soli difensori “in rappresentanza” delle parti per poi procedere alle incombenze di cui all'art. 8 comma 6,
d.lgs. n. 28/2010. I legali, in assenza delle parti ed in rappresentanza delle medesime dichiararono di voler aderire alla procedura e concordarono con il mediatore un rinvio “al fine di consentire la partecipazione personale di entrambe le parti anche in videoconferenza”.
Si diede perciò seguito ad un secondo incontro – inizialmente fissato per il 22.2.2021 e poi differito al
23.3.2021 – cui effettivamente presenziarono sia i difensori che, in via telematica, le parti personalmente, nel quale il mediatore si riservò di formulare una proposta conciliativa, disponendo il rinvio della procedura alla data del 21.4.2021.
Tale terzo ed ultimo incontro si tenne nuovamente in assenza delle parti e nel medesimo l'avv. Conti confermò l'adesione della parte alla proposta conciliativa formulata dal mediatore, mentre l'avv. Pt_1
Musi per la parte ne manifestò il rifiuto. Il mediatore redasse il verbale di mancato accordo CP_1
pagina 4 di 6 che poi parte attrice depositò in giudizio, congiuntamente alla restante documentazione, per dare atto dell'esito negativo della procedura.
Ebbene, come anticipato, è vero che nella motivazione della sentenza il giudice non fa espressa menzione degli incontri successivi al primo innanzi all'organismo di mediazione e, in particolare, a quello del 23.3.2021, ove effettivamente le parti parteciparono personalmente in videoconferenza;
tuttavia, la tesi dell'appellante, secondo cui il primo giudice abbia valutato, ai fini della condizione di procedibilità, il solo svolgimento del primo incontro va respinta, dato che, richiamando la normativa di riferimento e la pronuncia della Suprema Corte, il primo giudice ha comunque correttamente indicato i criteri per valutare l'avveramento o meno della condizione di procedibilità.
La censurata carenza motivazionale, in ogni caso, viene qui colmata osservando che dai verbali emerge che le parti presenziarono personalmente innanzi all'organismo di mediazione solamente nel secondo incontro del 23.3.2021 dal cui verbale risulta che il mediatore, dato atto della presenza dei difensori e delle parti personalmente, si limitò a comunicare la propria intenzione di procedere alla formulazione di una proposta conciliativa ex art. 11 d.lgs. n. 28/2010 ed a rinviare al successivo incontro, senza minimamente dare corso ai doverosi incombenti che il mediatore deve svolgere al primo incontro, come prescritti dall'art. 8 comma 6 del d.lgs. cit. e, in special modo, a dare atto della manifestazione di volontà resa dalle parti in ordine all'adesione alla procedura di mediazione previa illustrazione, da parte sua, della funzione e modalità di svolgimento della mediazione e delle implicazioni della proposta.
È poi del tutto infondato – e non ancor prima apodittico – l'argomento svolto dall'appellante secondo cui le parti, in tale secondo incontro, avrebbero ratificato quanto espresso dai loro difensori in occasione del primo incontro, non risultando nel verbale alcuna loro dichiarazione e, dunque, alcuna manifestazione di volontà di “sanare” la loro mancata partecipazione personale al primo incontro.
Peraltro, nemmeno si riterrebbe possibile, data la specificità e finalità degli incombenti prescritti per il primo incontro, pena lo svuotamento di ogni utilità dell'istituto della mediazione delegata, una ratifica della parte non comparsa personalmente al primo incontro dell'operato svolto da un terzo che non la rappresentava ritualmente.
Dunque, al primo incontro, il mediatore espletò gli incombenti prescritti dall'art. 8 ora citato, ma inutilmente, dato che le parti non erano presenti personalmente e non erano ritualmente rappresentate dai loro difensori ed al secondo incontro il mediatore non espletò tali, imprescindibili, incombenti alla presenza personale delle parti delle quali, come detto, non risulta verbalizzata alcuna dichiarazione.
Nessuno dei due incontri, dunque, si svolse ritualmente né soddisfa la condizione di procedibilità.
Da ultimo, le parti non furono presenti personalmente neppure al terzo ed ultimo incontro, ragione per cui anche la volontà rispetto alla proposta conciliativa formulata dal mediatore fu espressa dai soli pagina 5 di 6 difensori ed è pertanto da considerarsi tamquam non esset, non essendo gli stessi muniti dei necessari poteri per manifestare la volontà delle parti.
Sebbene il giudice nella motivazione faccia espressa menzione solamente del primo incontro del
22.1.2021, omettendo di dare conto anche dei due successivi incontri che seguirono, alla luce della disamina effettuata in questa sede e per le ragioni tutte sopra evidenziate, non può comunque ritenersi ritualmente esperita la procedura di mediazione per assenza delle parti, condividendosi il principio posto alla base dell'impugnata decisione.
La domanda proposta dall'attore, come quella riconvenzionale di parte convenuta, dunque, sono improcedibili, come correttamente affermato nell'impugnata sentenza, non essendosi realizzata la condizione di procedibilità della mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
In conclusione, entrambi gli appelli sono infondati e la decisione del Tribunale di Parma deve essere confermata.
Ogni altra questione è assorbita.
Non v'è luogo alla rimessione della causa in primo grado, come richiesto da entrambe le parti, non rientrando la fattispecie in una della ipotesi, tassative, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
La reciproca soccombenza autorizza ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da alla sentenza emessa dal Tribunale di Parma Parte_1
n. 1134/2022 e quello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 8.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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