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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti (g.o.p.), all'udienza del 5/02/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1261/2022, promossa da:
(C. F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società con sede in LI CE, CP_1 via CE Aprutina n. 33 (P. IVA ), rappresentata e difesa, nelle spiegate qualità, P.IVA_1 dall'Avv. Silvia Marucci del foro di LI CE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in LI CE, viale Indipendenza n. 42/A, in virtù di delega estesa a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, sede territoriale di Teramo, in persona Controparte_2 del dott. nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la CP_3 sede di Teramo, via F. Franchi n. 37, rappresentato in giudizio dalla dott.ssa CP_4
funzionario in servizio presso la stessa sede.
[...]
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 158/2022 emessa dall Controparte_5 di Teramo il 22/06/2022 (Prot. 7590), notificata a mezzo del servizio postale alla Sig.ra
[...] [...]
quale amministratore unico della e all'obbligato solidale rispettivamente in Pt_1 CP_1 CP_1 data 30/06/2022 e in data 29/06/2022
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 2/08/2022, la e la SI.ra , rispettivamente CP_1 Parte_2 in qualità di obbligato solidale e trasgressore. hanno opposto l'ordinanza ingiunzione indicata in oggetto, con cui l'ITL di Teramo aveva contestato infedeli registrazioni sul l.u.l. relativamente a n. 3 lavoratori ( per il periodo marzo e maggio 2021, Persona_1 per il periodo da ottobre 2020 a febbraio 2021 e Persona_2 [...] per il periodo da ottobre 2020 a febbraio 2021). In particolare, si contestavano al Per_3 datore di lavoro: a) di aver registrato sul l.u.l., e quindi corrisposto ai suddetti lavoratori, somme di denaro a titolo di trasferte che non sarebbero mai state effettuate, in quanto dagli accertamenti ispettivi sarebbe emerso che detti lavoratori avrebbero svolto prestazioni lavorative esclusivamente presso il luogo indicato nei rispettivi contratti di assunzione, vale a dire presso la sede corrente in Tortoreto, via Nazionale n. 163; b) di aver pagato, nei mesi indicati nel provvedimento impugnato, le retribuzioni, compresa la tredicesima, in contanti.
L'opposizione si fonda esclusivamente su motivi di merito, posto che i ricorrenti si sono limitati a contestare le conclusioni cui è pervenuto l'organo ispettivo all'esito dell'attività svolta nei confronti degli odierni opponenti.
In particolare, con riferimento alle trasferte, gli opponenti hanno dedotto che nelle lettere di assunzione sottoscritte da tutti e tre i lavoratori era previsto che, quando se ne fosse ravvisata la necessità, il datore di lavoro avrebbe richiesto ai lavoratori di poter prestare l'attività lavorativa presso la sede di LI CE, via CE Aprutina e ciò in un mese accadeva per circa 3 o 4 giorni che in rare occasioni potevano diventare al massimo 5 o 6. Quindi, la
[...]
CP_ avrebbe correttamente registrato i giorni in cui i lavoratori prestavano la propria attività lavorativa presso la sede di LI CE, in conformità al principio secondo cui “quando il luogo di lavoro sia raggiungibile dalla sede abituale in un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta, con il diritto alla relativa Diaria giornaliera” (art. 198 CCNL commercio). Nel caso di specie, i lavoratori , e Persona_1 Controparte_6 Persona_3 prestavano la propria attività lavorativa abitualmente presso l'unità negoziale di Tortoreto e, in caso di necessità, presso quella di LI CE, via CE Aprutina n. 33. Questi, peraltro, tutti residenti in provincia di Teramo all'epoca dei fatti, non essendo muniti di mezzo proprio, impiegavano circa un'ora e mezza per raggiungere il posto di lavoro tramite mezzi pubblici e un'altra ora e mezza per fare ritorno alla propria abitazione. Ciò in quanto l'unità negoziale di
LI CE è situata nella zona industriale della città, in posizione dislocata rispetto alla stazione e alle fermate degli autobus. Dunque, le trasferte erano state legittimamente indicate nel l.u.l. ed erogate ai suddetti lavoratori.
Aggiungevano gli opponenti che, per giunta, nel caso di specie mancherebbe del tutto l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato, in quanto l'indennità di trasferta veniva corrisposta saltuariamente ai lavoratori e solo per pochissimi giorni al mese, con un vantaggio economico per il datore di lavoro davvero irrisorio.
Con riferimento, invece, ai pagamenti in contanti, gli opponenti deducevano che, quanto alla lavoratrice la stessa fosse stata retribuita per le mensilità da ottobre 2020 a Persona_2 giugno 2021 solo ed esclusivamente mediante dieci bonifici eseguiti tutti in data 18/10/2021 e che tale pagamento cumulativo, accettato dalla lavoratrice, era dovuto alla situazione di crisi che l'azienda aveva attraversato nel periodo pandemico. Con riferimento al lavoratore
[...]
, allo stesso erano state corrisposte unicamente le mensilità relative ai mesi di Persona_1 marzo, tramite bonifico del 19/04/2021 dell'importo di euro 1.000,00 comprensivo dell'anticipo dell'importo dovuto a titolo di quattordicesima di euro 199,00, e aprile 2021, con bonifico in data 14/06/2021 dell'importo di euro 712,00 avente causale “” Per_1 [...]
stipendio aprile 2021” e che al momento dell'accertamento il lavoratore doveva Per_1 ancora percepire il pagamento delle buste paga di maggio e di giugno.
Tanto considerato, gli opponenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, ovvero, in subordine, la “modifica” dell'importo sanzionatorio.
Si è costituito in giudizio l'ITL, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita per tabulas e mediante escussione di testimoni, è pervenuta – per la discussione con termini per note - all'udienza del 5/02/2025 sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
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Preliminarmente, occorre evidenziare che nelle more del giudizio la è stata CP_1 sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, in seguito alla quale il processo è stato interrotto nei suoi confronti. Stante la mancata riassunzione nei termini di legge, il processo è stato dichiarato estinto con riferimento alla ed è proseguito esclusivamente nei CP_1 confronti del trasgressore, . Parte_1
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Con riferimento alle trasferte, infatti, i lavoratori interessati hanno dichiarato di non aver mai prestato attività lavorativa presso la sede di LI CE.
Ed invero, , sentito all'udienza del 10/07/2024, nel confermare la dichiarazione Persona_4 resa agli ispettori, ha precisato che “io ad LI non sono mai andato a lavorare”. Egli in sede di s.i.t. aveva così dichiarato: “… per tutto il periodo in cui ho lavorato per la sono sempre stato CP_1
CP_ nella sede di Tortoreto e non ho mai fatto delle trasferte… In questo periodo ho lavorato con e Per_2
…non ho ricevuto le retribuzioni dei mesi di marzo e aprile 2021 …”.
in sede di deposizione testimoniale ha dichiarato che qualche Controparte_6 volta al mese si recava nella sede di LI CE;
la stessa, tuttavia, in data 30/09/2021, sentita dagli ispettori per fornire chiarimenti in merito alla voce 'trasferta', aveva dichiarato:
“… Nel periodo ottobre 2020 – giugno 2021 ricordo di aver lavorato, sempre svolgendo le medesime mansioni, per 4 ore al giorno, anche presso la sede della società sita in LI CE. Ricordo che questo è avvenuto nell'anno 2021 solo per 3, 4 giorni nei mesi di marzo e aprile 2021, negli altri mesi dell'anno 2021 ho lavorato sempre presso la sede di Tortoreto, mentre nell'anno 2020, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre ho sempre lavorato a Tortoreto e non ho effettuato trasferte presso la sede di LI CE …”. Quanto dichiarato appare coerente con quanto accertato dagli Ispettori, i quali, in relazione a detta lavoratrice, hanno disconosciuto le voci registrate a titolo di trasferta nel periodo decorrente da ottobre 2020 a febbraio 2021, nonché nei mesi di maggio e giugno 2021. Con riferimento ai suoi colleghi, la SI.ra dichiarava: “… Per quanto riguarda i miei colleghi di lavoro Persona_2
e … posso riferire che hanno sempre lavorato presso la sede di Parte_3 Persona_3
Tortoreto e non hanno fatto trasferte …”.
Anche in sede di deposizione ha confermato la dichiarazione resa agli Persona_1 ispettori, in cui non v'è alcuno specifico riferimento alle trasferte.
Quanto alla violazione sulla mancata tracciabilità delle retribuzioni corrisposte in contanti,
l'opponente non ha dato alcuna dimostrazione dell'avvenuta corresponsione attraverso strumenti di tracciabilità. A fronte di espressa richiesta di produzione delle attestazioni di pagamento delle retribuzioni entro il termine del 3/08/2021, contenuta nel verbale di primo accesso n. 24-12 del 4/06/2021, la società nulla produceva al riguardo entro il predetto termine. Analogamente, nessuna attestazione di pagamento l'azienda esibiva in seguito al sollecito prot. 10357 del 5/08/2021. Solo in riscontro al verbale interlocutorio prot. 11447 del
09/09/2021, lo studio Di Marco Paghe, incaricato dalla ditta della tenuta del l.u.l., trasmetteva la copia dei bonifici emessi data 18/10/2021 in favore della lavoratrice Controparte_6
. D'altro canto, la produzione di copia dei bonifici in favore della lavoratrice
[...] [...]
, relativi alle mensilità da ottobre 2020 a giugno 2021, è del tutto Controparte_6 irrilevante ai fini istruttori, in quanto il pagamento risulta eseguito solo in seguito all'accesso ispettivo effettuato il 4/06/2021, nel corso del quale, tra l'altro, era stata resa la dichiarazione della dipendente che confermava di essere stata pagata in contanti. Ed invero, la stessa, nell'immediatezza dell'accesso ha dichiarato: “Ricordo di aver percepito la retribuzione in contanti nei mesi di gennaio e aprile 2021, non ricordo i mesi precedenti …”. Ad integrazione della dichiarazione resa nel giorno dell'accesso la SI.ra in data 30/09/2021, ha precisato: “… Persona_2 dichiaro di aver ricevuto in contanti le retribuzioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021, inoltre ho percepito in contanti anche le retribuzioni precedenti cioè dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 …”.
Nulla invece veniva prodotto relativamente alle attestazioni di pagamento concernenti le mensilità da aprile a giugno 2021 e relative al dipendente . Rispetto a Persona_1 quest'ultimo è infatti stata offerta in comunicazione unicamente la copia del bonifico relativa alla retribuzione del mese di marzo 2021.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando: - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 158/2022 emessa dall' Controparte_5 di Teramo il 22/06/2022 (Prot. 7590), notificata a mezzo del servizio postale alla Sig.ra
[...]
quale amministratore unico della e all'obbligato solidale Pt_1 CP_1 CP_1 rispettivamente in data 30/06/2022 e in data 29/06/2022;
- Condanna la ricorrente, nella qualità in epigrafe descritta, alla rifusione in favore dell'ITL delle spese processuali, liquidate in euro 2.696,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Visto l'art. 429 comma 1 secondo periodo c.p.c., indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Teramo lì 5/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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