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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg18834 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18834 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. CORAGGIO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SOTTOLANA ESTER presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 04/05/2006 e che dalla loro unione nasceva un figlio: il
23.05.2006 maggiorenne non economicamente autosufficiente, riferendo
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
7067/2024 del 17.05.2024 resa nel procedimento RG 413/2024, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare, sita in Napoli, alla via del Lavinaio 75, è concessa in uso con diritto di abitazione al figlio maggiorenne signor fino al Persona_2
raggiungimento della propria autonomia economica e professionale.
2. Il signor con la signora continueranno a Parte_1 Controparte_1
corrispondere in favore del figlio fino al raggiungimento della Persona_2
propria autonomia economica, entro il giorno “5” di ogni mese, il primo la somma di
€ 500,00 a titolo di contributo e la seconda la restante somma di € 300,00, oltre aumento ISTAT come previsto per legge.
3. I coniugi d'intesa, fino a quando il minore non sarà economicamente autosufficiente, provvederanno al pagamento reciproco (pro quota 50% e 50%) delle spese universitarie e di formazione lavorativa, di viaggio per studio e formazione, nonché le spese medico sanitarie non coperte da assistenza da parte del Servizio Sanitario
Nazionale;
4. Le rendite dell'immobile già di proprietà del figlio dei predetti - signor
[...]
sito in Napoli alla Via Nicola Capasso n.18, ora divenuto Per_2
2 maggiorenne, saranno gestite direttamente dal medesimo, a seguito del raggiungimento della maggiore età.
5. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, in quanto economicamente autosufficiente, senza nulla richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, anche a titolo di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento personale, e si rilasciano con il presente ricorso ampia quietanza liberatoria. Si precisa che i coniugi non hanno beni immobili o beni mobili registrati cointestati e sono in regime di separazione dei beni.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 04/05/2006 (atto n.8, parte I, s., sez. M, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18834 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. CORAGGIO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SOTTOLANA ESTER presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 04/05/2006 e che dalla loro unione nasceva un figlio: il
23.05.2006 maggiorenne non economicamente autosufficiente, riferendo
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.
7067/2024 del 17.05.2024 resa nel procedimento RG 413/2024, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare, sita in Napoli, alla via del Lavinaio 75, è concessa in uso con diritto di abitazione al figlio maggiorenne signor fino al Persona_2
raggiungimento della propria autonomia economica e professionale.
2. Il signor con la signora continueranno a Parte_1 Controparte_1
corrispondere in favore del figlio fino al raggiungimento della Persona_2
propria autonomia economica, entro il giorno “5” di ogni mese, il primo la somma di
€ 500,00 a titolo di contributo e la seconda la restante somma di € 300,00, oltre aumento ISTAT come previsto per legge.
3. I coniugi d'intesa, fino a quando il minore non sarà economicamente autosufficiente, provvederanno al pagamento reciproco (pro quota 50% e 50%) delle spese universitarie e di formazione lavorativa, di viaggio per studio e formazione, nonché le spese medico sanitarie non coperte da assistenza da parte del Servizio Sanitario
Nazionale;
4. Le rendite dell'immobile già di proprietà del figlio dei predetti - signor
[...]
sito in Napoli alla Via Nicola Capasso n.18, ora divenuto Per_2
2 maggiorenne, saranno gestite direttamente dal medesimo, a seguito del raggiungimento della maggiore età.
5. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, in quanto economicamente autosufficiente, senza nulla richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, anche a titolo di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento personale, e si rilasciano con il presente ricorso ampia quietanza liberatoria. Si precisa che i coniugi non hanno beni immobili o beni mobili registrati cointestati e sono in regime di separazione dei beni.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 04/05/2006 (atto n.8, parte I, s., sez. M, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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