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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 216/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TM320000125 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 587/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1Con ricorso, rituale e tempestivo, il sig. , impugnava l'Atto di accertamento 20000125, avente ad
Targa_1oggetto l'omesso versamento della c.d. ecotassa, relativa all'anno 2020, per il veicolo targato , pari ad €
3.057,20, atto notificato in data 27.10.2025, dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Desio, al fine di ottenerne l'annullamento.
In seguito all'invio di istanza di annullamento in autotutela, con allegata documentazione, da parte del ricorrente,
l'Ufficio Territoriale di Desio, riconoscendo l'errore sul presupposto d'imposta, prendeva atto che il veicolo era stato immatricolato antecedentemente alla data del 1° marzo 2019, come previsto dalla legge di bilancio 2019 e successiva risoluzione 32/E del 28.02.2019, di conseguenza ha disposto l'annullamento totale dell'Atto di
Accertamento 20000125, con prot. 1540 del 09-01- 2026.
Con l'atto di costituzione nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza rileva che, con l'annullamento totale dell'Atto di Accertamento in atti è cessata la materia del contendere.
L' Ufficio avanza richiesta di compensazione delle spese di lite, sul presupposto che il contribuente, nonostante avesse ricevuto, in data 9 gennaio 2026, la comunicazione di annullamento dell'Atto di accertamento ha comunque proceduto costituirsi nel giudizio de quo in data 16 gennaio 2026.
Parte ricorrente prende atto dell'annullamento dell'atto impugnato e pur aderendo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere insiste per la condanna alle spese a carico dell'Ufficio.
Il Giudice monocratico ritiene che essendo cessata la materia del contendere, debba dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In merito alle richieste spese del giudizio, il Giudice ritiene di compensarle in quanto il contribuente ha ricevuto il provvedimento di annullamento prima della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Milano, lì 26 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
EP SA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 216/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TM320000125 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 587/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti: come da difese in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1Con ricorso, rituale e tempestivo, il sig. , impugnava l'Atto di accertamento 20000125, avente ad
Targa_1oggetto l'omesso versamento della c.d. ecotassa, relativa all'anno 2020, per il veicolo targato , pari ad €
3.057,20, atto notificato in data 27.10.2025, dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Desio, al fine di ottenerne l'annullamento.
In seguito all'invio di istanza di annullamento in autotutela, con allegata documentazione, da parte del ricorrente,
l'Ufficio Territoriale di Desio, riconoscendo l'errore sul presupposto d'imposta, prendeva atto che il veicolo era stato immatricolato antecedentemente alla data del 1° marzo 2019, come previsto dalla legge di bilancio 2019 e successiva risoluzione 32/E del 28.02.2019, di conseguenza ha disposto l'annullamento totale dell'Atto di
Accertamento 20000125, con prot. 1540 del 09-01- 2026.
Con l'atto di costituzione nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza rileva che, con l'annullamento totale dell'Atto di Accertamento in atti è cessata la materia del contendere.
L' Ufficio avanza richiesta di compensazione delle spese di lite, sul presupposto che il contribuente, nonostante avesse ricevuto, in data 9 gennaio 2026, la comunicazione di annullamento dell'Atto di accertamento ha comunque proceduto costituirsi nel giudizio de quo in data 16 gennaio 2026.
Parte ricorrente prende atto dell'annullamento dell'atto impugnato e pur aderendo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere insiste per la condanna alle spese a carico dell'Ufficio.
Il Giudice monocratico ritiene che essendo cessata la materia del contendere, debba dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In merito alle richieste spese del giudizio, il Giudice ritiene di compensarle in quanto il contribuente ha ricevuto il provvedimento di annullamento prima della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Milano, lì 26 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
EP SA