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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 20005/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, in funzione di giudice di appello, pronunzia, in data 12.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 20005 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
società per azioni aperta di Parte_1
diritto russo, con sede legale nella città di Mosca, via Arbat n° 10, numero di identificazione fiscale (INN) numero di P.IVA_1
registrazione statale (OGRN) 1027700092661, certificato di iscrizione n° rilasciato il 21 giugno 1994 dalla Camera di Commercio di Num_1
Mosca, con ufficio di rappresentanza in Roma (P.IVA ), P.IVA_2 in persona del legale rappresentante per l'Italia Dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra, con CP_1
studio in Roma alla via dei Savorelli 120; PEC
, giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE
E
C.F. ; Controparte_2 C.F._1
, C.F. in proprio Controparte_3 C.F._2
e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
C.F. , Persona_1 C.F._3
, C.F. ; Controparte_4 C.F._4
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 2 , C.F. , elett.te dom.ti in Parte_2 C.F._5
Portici (Na), via B. Cellini n.8/a, presso lo studio degli avv.ti Paolo e
Ciro Formicola che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del GdP di Barra (n. 3968/20, R.G.
n. 4034/2021) in materia di indennizzo ex Reg. 261/2004 CE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ha proposto rituale appello avverso la Pt_1
sentenza del GdP di Barra n. 3968/20, depositata il 18.6.2023 con la quale il giudice di prime cure la condannava al pagamento di € 600,00 per ciascun attore a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg
261/04, oltre spese legali, rigettando le domande di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 3 2.1. In particolare, la compagnia aerea lamentava che il giudice di pace erroneamente non avesse dichiarato la propria incompetenza per valore, atteso che ciascuna parte aveva domandato un importo superiore ad €
5.000,00 (art. 7 c.p.c. ratione temporis operante), nonché in subordine quella per territorio.
Deduceva infine che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto operante il Reg 261/04.
Chiedevano pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la restituzione di quanto versato in esecuzione in esecuzione della predetta ed il rigetto delle domande.
2.2. Si costituivano gli appellati concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso il rigetto dell'appello.
3. All'udienza odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
4. Ciò posto, l'appello è innanzitutto tempestivo.
E' pretestuosa l'eccezione di tardività sollevata dagli appellati, secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata il 28.7.2023 e l'atto di appello il 28.9.2023.
Invero il termine ultimo per proporre l'appello era il 29.9.2023, tenuto conto della sospensione dei termini feriali e della circostanza che il 27 ed il 28 settembre 2023 cadevano rispettivamente di sabato e domenica, ex art. 155 commi 4 e 5 c.p.c..
5. Non vi è poi alcun difetto di contraddittorio con la società svedese
Gotogate, posto che non vi è stata alcuna statuizione nei suoi confronti da parte del Giudice di Pace, dovendosi pertanto intendere la domanda come rigettata (invero il giudice di prime cure, pur avendo ritenuta provata la “legittimazione delle parti”, non ha condannato la società svedese, neppure al pagamento delle spese di lite).
Com'è evidente, atteso che gli appellati avevano proposto distinte domande di pagamento nei confronti della compagnia aerea e della società svedese, in solido tra loro, non vi era alcun litisconsorzio necessario, né di tipo sostanziale né processuale, atteso che non vi è alcun rischio di giudicati contraddittori (principio che costituisce la ratio dell'integrazione del contraddittorio in appello).
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Invero, visto che “tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione” (cfr. Cass. n. 33145/2024).
Del resto “In tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario. (Affermando tale principio, la
S.C. ha ritenuto che nella fattispecie decisa tale situazione si fosse verificata in quanto uno dei condebitori convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell'altro, sì che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria pronunciata sull'appello proposto da uno solo dei due convenuti non poteva non estendersi all'altro, travolgendo
l'intera decisione di primo grado)”.
Nel caso di specie tra le due convenute in primo grado non vi era alcuna correlazione tale da determinare un litisconsorzio processuale necessario.
5.1. L'appello è altresì ammissibile, ex art. 342 c.p.c..
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 5 o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto sussistente una sua competenza, per valore e territorio, nonché operante il Reg. cit.
6. Nel merito l'appello è fondato.
6.1. E' innanzitutto fondata l'eccezione di incompetenza per valore del
Giudice di Pace.
Ciascuna parte attrice invero, nell'atto di citazione, aveva chiesto la condanna al pagamento di una somma entro i 5.200,00 €, anche a titolo di danno non patrimoniale, ed un'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa per la ritardata consegna dei bagagli.
Non vi è chi non veda come la domanda superasse, ex artt.
7-10 c.p.c., il valore di € 5.000,00 (competenza massima per valore all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado).
Il Giudice di Pace, viceversa, ha valorizzato la circostanza che gli attori, in prima udienza, avessero limitato la domanda ad € 5.000,00.
Tale valutazione è erronea in punto di diritto e la giurisprudenza citata dagli appellati non è pertinente.
E' ovvio che l'attore può limitare la domanda nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, al fine di non adire il
Tribunale, ma tale limitazione va compiuta con l'atto introduttivo.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si radicano al momento della proposizione della domanda;
i mutamenti successivi sono irrilevanti.
6.1.1. Questo giudice deve dunque deciderla nel merito, ma come giudice di primo grado.
Invero la S.C. è oramai orientata nel senso che “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 6 giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt.
353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto”.
In particolare, “Solo nel caso […] che il tribunale, adito in sede di appello, fosse stato l'ufficio giudiziario coincidente con il giudice competente per il giudizio di primo grado, tale giudice avrebbe dovuto decidere non solo sull'incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale (e purché vi fosse stata nell'atto introduttivo un'espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto” (Cass. nn. 22958/2010, 26462/2011, 13439/2020).
Ebbene, nel caso in esame, il giudice competente per territorio, materia e valore sarebbe stato l'adito Tribunale di Napoli e parte appellante, nelle conclusioni, non ha chiesto la rimessione al giudice di primo grado, bensì la decisione nel merito.
6.1.2. Tale valutazione assorbe l'altra eccezione di incompetenza sollevata, quella per territorio.
6.2. Nel merito la domanda va rigettata.
6.2.1. Con riferimento al danno non patrimoniale, il ragionamento del
Giudice di Pace era assolutamente corretto.
Il ritardo nella consegna del bagaglio può aver comportato un mero disagio, di per sé irrisarcibile (Cass. nn. 26972 ss./2008).
D'altro canto gli attori non hanno né dedotto né provato che, a causa del ritardo nella consegna del bagaglio, siano stati costretti ad acquistare dei beni di prima necessità.
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 7 6.2.2. Con riferimento alla richiesta di indennizzo ex art. 7 reg. cit., la domanda va rigettata.
Gli attori hanno lamentato che il volo SU525 (Dubai Mosca) del
15/2/2019 in connessione col volo Mosca-Napoli, aveva subito un ritardo aereo sulla prima tratta, con perdita della connessione e conseguente riprotezione sul volo successivo n. SU2408 (Mosca –
Roma) e quindi AZ1751 (Roma-Napoli) giungendo quindi a destinazione con circa 8 ore di ritardo rispetto all'originaria programmazione.
Era errata in punto di diritto la decisione del giudice di prime cure che, nel caso in esame, non aveva applicato la Convenzione di Montreal del
1999, ma il Reg. CE 261/04, il quale prevede una forma di indennizzo automatico, senza necessità di provare il danno, a differenza della predetta Convenzione.
Invero, l'art. 3, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 261/2004, deve essere letto in combinato disposto con la lett. b) dello stesso art. 3, n. 1.
Da tale art. 3, n. 1, letto complessivamente, risulta che il regolamento si applica alle situazioni nelle quali i passeggeri effettuano un volo sia in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro
[lett.a)], sia in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il vettore aereo che opera il volo sia un vettore comunitario [lett. b)].
Ne consegue che una situazione nella quale i passeggeri partono da un aeroporto situato in un paese terzo non può essere considerata come rientrante nel novero di quelle contemplate all'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 261/2004, e che, pertanto, essa rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento solo alla condizione prevista allo stesso art. 3, n. 1, lett. b), ossia la condizione secondo cui il vettore aereo operante il volo è un vettore comunitario.
Nel caso in esame, considerato che il vettore non è comunitario e che l'aeroporto di partenza era fuori U.E., non opera il Regolamento europeo succitato, ma la Convenzione di Montreal 1999 sul trasporto aereo internazionale.
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 8 Né tale circostanza comporta una disparità di trattamento.
E' del tutto condivisibile quanto sostenuto dalla S.C. in ordine alla impossibilità di un'applicazione analogica.
“La disciplina Eurocomunitaria dettata dagli artt. 5 e 7 Reg CE
n.261/04 dell'11.02.2004 per il caso di cancellazione del volo (ritenuta applicabile dalla giurisprudenza Europea anche al caso di ritardo superiore a tre ore), nel prevedere un ristoro di tipo indennitario, che come tale prescinde dalla prova del danno e di detto nesso causale e compete anzi pure in assenza di effettivo pregiudizio, rappresenta una eccezione rispetto alla regola. Essa pertanto non è applicabile al di fuori dei casi contemplati” (cfr. Cass., III sez. civile, n.9474/21).
Tale deduzione, infine, rende priva di pregio la doglianza degli appellati
(p. 13 comparsa di costituzione e risposta) secondo cui “non si comprenderebbe, il motivo per cui, il giudice italiano, legittimamente investito dell'esame di questo tipo di controversia, come in questo caso, non potrebbe applicare la normativa di cui al Regolamento
n.261/2004”, atteso che manca un presupposto per l'applicazione del predetto Regolamento, ossia essere il vettore comunitario.
Dovendosi pertanto applicare la Convenzione di Montreal, il danno deve essere provato.
Tale prova non è stata fornita.
7. In conseguenza di quanto appena esposto le parti appellate e gli avv.ti
Paolo e Ciro Formicola vanno condannate alla ripetizione di quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Difatti Invero “in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte” (Cass. nn. 8215/2013, 1526/2016).
8. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 (come modificato dal DM 147/22, ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Barra n.
3968/2023, rigetta tutte le domande;
b) condanna , in proprio e quali Controparte_2 Controparte_3
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
Persona_1 Controparte_4 Parte_2
nonché gli avv.ti Paolo e Ciro Formicola alla restituzione, in favore di di quanto incassato in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado;
c) condanna , in proprio e quali Controparte_2 Controparte_3
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e al Persona_1 Controparte_4 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1
che liquida, per quanto riguarda giudizio svolto dinanzi al GdP di Barra, in € 633,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso) e, per quanto concerne il presente giudizio, in € 1.278,00 per compensi oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Tatiana Della Marra.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 10
11 SEZIONE CIVILE
N. 20005/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella, in funzione di giudice di appello, pronunzia, in data 12.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 20005 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
società per azioni aperta di Parte_1
diritto russo, con sede legale nella città di Mosca, via Arbat n° 10, numero di identificazione fiscale (INN) numero di P.IVA_1
registrazione statale (OGRN) 1027700092661, certificato di iscrizione n° rilasciato il 21 giugno 1994 dalla Camera di Commercio di Num_1
Mosca, con ufficio di rappresentanza in Roma (P.IVA ), P.IVA_2 in persona del legale rappresentante per l'Italia Dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra, con CP_1
studio in Roma alla via dei Savorelli 120; PEC
, giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE
E
C.F. ; Controparte_2 C.F._1
, C.F. in proprio Controparte_3 C.F._2
e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
C.F. , Persona_1 C.F._3
, C.F. ; Controparte_4 C.F._4
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 2 , C.F. , elett.te dom.ti in Parte_2 C.F._5
Portici (Na), via B. Cellini n.8/a, presso lo studio degli avv.ti Paolo e
Ciro Formicola che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del GdP di Barra (n. 3968/20, R.G.
n. 4034/2021) in materia di indennizzo ex Reg. 261/2004 CE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ha proposto rituale appello avverso la Pt_1
sentenza del GdP di Barra n. 3968/20, depositata il 18.6.2023 con la quale il giudice di prime cure la condannava al pagamento di € 600,00 per ciascun attore a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg
261/04, oltre spese legali, rigettando le domande di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 3 2.1. In particolare, la compagnia aerea lamentava che il giudice di pace erroneamente non avesse dichiarato la propria incompetenza per valore, atteso che ciascuna parte aveva domandato un importo superiore ad €
5.000,00 (art. 7 c.p.c. ratione temporis operante), nonché in subordine quella per territorio.
Deduceva infine che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto operante il Reg 261/04.
Chiedevano pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la restituzione di quanto versato in esecuzione in esecuzione della predetta ed il rigetto delle domande.
2.2. Si costituivano gli appellati concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso il rigetto dell'appello.
3. All'udienza odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
4. Ciò posto, l'appello è innanzitutto tempestivo.
E' pretestuosa l'eccezione di tardività sollevata dagli appellati, secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata il 28.7.2023 e l'atto di appello il 28.9.2023.
Invero il termine ultimo per proporre l'appello era il 29.9.2023, tenuto conto della sospensione dei termini feriali e della circostanza che il 27 ed il 28 settembre 2023 cadevano rispettivamente di sabato e domenica, ex art. 155 commi 4 e 5 c.p.c..
5. Non vi è poi alcun difetto di contraddittorio con la società svedese
Gotogate, posto che non vi è stata alcuna statuizione nei suoi confronti da parte del Giudice di Pace, dovendosi pertanto intendere la domanda come rigettata (invero il giudice di prime cure, pur avendo ritenuta provata la “legittimazione delle parti”, non ha condannato la società svedese, neppure al pagamento delle spese di lite).
Com'è evidente, atteso che gli appellati avevano proposto distinte domande di pagamento nei confronti della compagnia aerea e della società svedese, in solido tra loro, non vi era alcun litisconsorzio necessario, né di tipo sostanziale né processuale, atteso che non vi è alcun rischio di giudicati contraddittori (principio che costituisce la ratio dell'integrazione del contraddittorio in appello).
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Invero, visto che “tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione” (cfr. Cass. n. 33145/2024).
Del resto “In tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario. (Affermando tale principio, la
S.C. ha ritenuto che nella fattispecie decisa tale situazione si fosse verificata in quanto uno dei condebitori convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell'altro, sì che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria pronunciata sull'appello proposto da uno solo dei due convenuti non poteva non estendersi all'altro, travolgendo
l'intera decisione di primo grado)”.
Nel caso di specie tra le due convenute in primo grado non vi era alcuna correlazione tale da determinare un litisconsorzio processuale necessario.
5.1. L'appello è altresì ammissibile, ex art. 342 c.p.c..
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 5 o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto sussistente una sua competenza, per valore e territorio, nonché operante il Reg. cit.
6. Nel merito l'appello è fondato.
6.1. E' innanzitutto fondata l'eccezione di incompetenza per valore del
Giudice di Pace.
Ciascuna parte attrice invero, nell'atto di citazione, aveva chiesto la condanna al pagamento di una somma entro i 5.200,00 €, anche a titolo di danno non patrimoniale, ed un'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa per la ritardata consegna dei bagagli.
Non vi è chi non veda come la domanda superasse, ex artt.
7-10 c.p.c., il valore di € 5.000,00 (competenza massima per valore all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado).
Il Giudice di Pace, viceversa, ha valorizzato la circostanza che gli attori, in prima udienza, avessero limitato la domanda ad € 5.000,00.
Tale valutazione è erronea in punto di diritto e la giurisprudenza citata dagli appellati non è pertinente.
E' ovvio che l'attore può limitare la domanda nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, al fine di non adire il
Tribunale, ma tale limitazione va compiuta con l'atto introduttivo.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si radicano al momento della proposizione della domanda;
i mutamenti successivi sono irrilevanti.
6.1.1. Questo giudice deve dunque deciderla nel merito, ma come giudice di primo grado.
Invero la S.C. è oramai orientata nel senso che “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 6 giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt.
353 e 354 cod. proc. civ.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto”.
In particolare, “Solo nel caso […] che il tribunale, adito in sede di appello, fosse stato l'ufficio giudiziario coincidente con il giudice competente per il giudizio di primo grado, tale giudice avrebbe dovuto decidere non solo sull'incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale (e purché vi fosse stata nell'atto introduttivo un'espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto” (Cass. nn. 22958/2010, 26462/2011, 13439/2020).
Ebbene, nel caso in esame, il giudice competente per territorio, materia e valore sarebbe stato l'adito Tribunale di Napoli e parte appellante, nelle conclusioni, non ha chiesto la rimessione al giudice di primo grado, bensì la decisione nel merito.
6.1.2. Tale valutazione assorbe l'altra eccezione di incompetenza sollevata, quella per territorio.
6.2. Nel merito la domanda va rigettata.
6.2.1. Con riferimento al danno non patrimoniale, il ragionamento del
Giudice di Pace era assolutamente corretto.
Il ritardo nella consegna del bagaglio può aver comportato un mero disagio, di per sé irrisarcibile (Cass. nn. 26972 ss./2008).
D'altro canto gli attori non hanno né dedotto né provato che, a causa del ritardo nella consegna del bagaglio, siano stati costretti ad acquistare dei beni di prima necessità.
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 7 6.2.2. Con riferimento alla richiesta di indennizzo ex art. 7 reg. cit., la domanda va rigettata.
Gli attori hanno lamentato che il volo SU525 (Dubai Mosca) del
15/2/2019 in connessione col volo Mosca-Napoli, aveva subito un ritardo aereo sulla prima tratta, con perdita della connessione e conseguente riprotezione sul volo successivo n. SU2408 (Mosca –
Roma) e quindi AZ1751 (Roma-Napoli) giungendo quindi a destinazione con circa 8 ore di ritardo rispetto all'originaria programmazione.
Era errata in punto di diritto la decisione del giudice di prime cure che, nel caso in esame, non aveva applicato la Convenzione di Montreal del
1999, ma il Reg. CE 261/04, il quale prevede una forma di indennizzo automatico, senza necessità di provare il danno, a differenza della predetta Convenzione.
Invero, l'art. 3, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 261/2004, deve essere letto in combinato disposto con la lett. b) dello stesso art. 3, n. 1.
Da tale art. 3, n. 1, letto complessivamente, risulta che il regolamento si applica alle situazioni nelle quali i passeggeri effettuano un volo sia in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro
[lett.a)], sia in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il vettore aereo che opera il volo sia un vettore comunitario [lett. b)].
Ne consegue che una situazione nella quale i passeggeri partono da un aeroporto situato in un paese terzo non può essere considerata come rientrante nel novero di quelle contemplate all'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 261/2004, e che, pertanto, essa rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento solo alla condizione prevista allo stesso art. 3, n. 1, lett. b), ossia la condizione secondo cui il vettore aereo operante il volo è un vettore comunitario.
Nel caso in esame, considerato che il vettore non è comunitario e che l'aeroporto di partenza era fuori U.E., non opera il Regolamento europeo succitato, ma la Convenzione di Montreal 1999 sul trasporto aereo internazionale.
n. 20005/2023 r.g.a.c. Pag. 8 Né tale circostanza comporta una disparità di trattamento.
E' del tutto condivisibile quanto sostenuto dalla S.C. in ordine alla impossibilità di un'applicazione analogica.
“La disciplina Eurocomunitaria dettata dagli artt. 5 e 7 Reg CE
n.261/04 dell'11.02.2004 per il caso di cancellazione del volo (ritenuta applicabile dalla giurisprudenza Europea anche al caso di ritardo superiore a tre ore), nel prevedere un ristoro di tipo indennitario, che come tale prescinde dalla prova del danno e di detto nesso causale e compete anzi pure in assenza di effettivo pregiudizio, rappresenta una eccezione rispetto alla regola. Essa pertanto non è applicabile al di fuori dei casi contemplati” (cfr. Cass., III sez. civile, n.9474/21).
Tale deduzione, infine, rende priva di pregio la doglianza degli appellati
(p. 13 comparsa di costituzione e risposta) secondo cui “non si comprenderebbe, il motivo per cui, il giudice italiano, legittimamente investito dell'esame di questo tipo di controversia, come in questo caso, non potrebbe applicare la normativa di cui al Regolamento
n.261/2004”, atteso che manca un presupposto per l'applicazione del predetto Regolamento, ossia essere il vettore comunitario.
Dovendosi pertanto applicare la Convenzione di Montreal, il danno deve essere provato.
Tale prova non è stata fornita.
7. In conseguenza di quanto appena esposto le parti appellate e gli avv.ti
Paolo e Ciro Formicola vanno condannate alla ripetizione di quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Difatti Invero “in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte” (Cass. nn. 8215/2013, 1526/2016).
8. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 (come modificato dal DM 147/22, ai valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Barra n.
3968/2023, rigetta tutte le domande;
b) condanna , in proprio e quali Controparte_2 Controparte_3
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
Persona_1 Controparte_4 Parte_2
nonché gli avv.ti Paolo e Ciro Formicola alla restituzione, in favore di di quanto incassato in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado;
c) condanna , in proprio e quali Controparte_2 Controparte_3
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e al Persona_1 Controparte_4 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1
che liquida, per quanto riguarda giudizio svolto dinanzi al GdP di Barra, in € 633,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso) e, per quanto concerne il presente giudizio, in € 1.278,00 per compensi oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Tatiana Della Marra.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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